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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN IN nella causa civile iscritta al n°14380/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA ANTONIO Parte_1
TE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Nicolò Turrisi n.
38/a a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 08/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, la sig.ra avendo Parte_1 premesso di aver ricevuto, in data 28 agosto 2024, una nota con cui l' aveva CP_1 chiesto la ripetizione della somma di euro 4.444,45, indebitamente percepita, per il periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2020, a causa della revoca della pensione cat. INVCIV
n. 07850707, effettuata con ricostituzione definita in data 03/04/2020, per assenza a visita di revisione;
di aver, però, già contestato la fondatezza della suddetta pretesa restitutoria, precedentemente avanzata dall' , instaurando un giudizio conclusosi CP_2
1 favorevolmente con la sentenza n. 3466/2022 del 28/10/2022 emessa dal Tribunale di
Palermo; convenne in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 29.08.2024 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti CP_1
e/o successivi relativi al presunto indebito di € 4.444,45= contestato alla Sig.ra
e, per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità Parte_1
delle somme richieste da parte di e contestuale declaratoria di restituzione da CP_1
parte di degli importi eventualmente già trattenuti”. CP_1
Si costituì in giudizio l' convenuto, rilevando di aver “erroneamente CP_2
sollecitato il pagamento con il provvedimento del 29/08/2024 oggi impugnato” e precisando che “in esecuzione della citata sentenza, si procederà ad abbandonare
l'indebito in questione non appena, dal 12/01/2025, la procedura lo consentirà con conseguente cessazione della materia del contendere”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Sulla scorta delle incontestate deduzioni delle parti e della copia della sentenza in atti (cfr. all. 4) deve ritenersi pacifica fra le stesse l'irripetibilità delle somme richieste dall con la nota oggetto di causa. Deve quindi ritenersi cessata la materia del CP_1
contendere, essendo venuto meno qualsiasi motivo di contrasto fra le parti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta processuale dell' che ha CP_1
tempestivamente riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dello stesso la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa per metà le spese di lite tra le parti, condannando l' alla rifusione della restante parte che liquida in complessivi CP_1
euro 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Walter gulotta.
Così deciso in Palermo il 08/10/2025.
2 IL GIUDICE
AN IN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN IN nella causa civile iscritta al n°14380/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA ANTONIO Parte_1
TE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Nicolò Turrisi n.
38/a a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 08/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, la sig.ra avendo Parte_1 premesso di aver ricevuto, in data 28 agosto 2024, una nota con cui l' aveva CP_1 chiesto la ripetizione della somma di euro 4.444,45, indebitamente percepita, per il periodo dal 01/03/2019 al 30/04/2020, a causa della revoca della pensione cat. INVCIV
n. 07850707, effettuata con ricostituzione definita in data 03/04/2020, per assenza a visita di revisione;
di aver, però, già contestato la fondatezza della suddetta pretesa restitutoria, precedentemente avanzata dall' , instaurando un giudizio conclusosi CP_2
1 favorevolmente con la sentenza n. 3466/2022 del 28/10/2022 emessa dal Tribunale di
Palermo; convenne in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 29.08.2024 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti CP_1
e/o successivi relativi al presunto indebito di € 4.444,45= contestato alla Sig.ra
e, per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità Parte_1
delle somme richieste da parte di e contestuale declaratoria di restituzione da CP_1
parte di degli importi eventualmente già trattenuti”. CP_1
Si costituì in giudizio l' convenuto, rilevando di aver “erroneamente CP_2
sollecitato il pagamento con il provvedimento del 29/08/2024 oggi impugnato” e precisando che “in esecuzione della citata sentenza, si procederà ad abbandonare
l'indebito in questione non appena, dal 12/01/2025, la procedura lo consentirà con conseguente cessazione della materia del contendere”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Sulla scorta delle incontestate deduzioni delle parti e della copia della sentenza in atti (cfr. all. 4) deve ritenersi pacifica fra le stesse l'irripetibilità delle somme richieste dall con la nota oggetto di causa. Deve quindi ritenersi cessata la materia del CP_1
contendere, essendo venuto meno qualsiasi motivo di contrasto fra le parti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta processuale dell' che ha CP_1
tempestivamente riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dello stesso la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa per metà le spese di lite tra le parti, condannando l' alla rifusione della restante parte che liquida in complessivi CP_1
euro 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Walter gulotta.
Così deciso in Palermo il 08/10/2025.
2 IL GIUDICE
AN IN
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