TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG 10449/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10449 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in S. Antimo (NA) alla Via Picasso n. 18, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Daniele Ionà, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n. 21/23, presso lo studio dell'Avv. Camillo Pezzullo, che la rappresenta e difense in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Marzano Appio (CE) alla Via Roma 126, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Conca, che la rappresenta e difense in virtù di procura in atti;
chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità risarcitoria della struttura fitness “ Controparte_1
Pag. 1 di 6 srl”, in persona del legale rapp.te p.t., per le lesioni patite dal sig. , a seguito Parte_1 dell'evento di cui in premessa, e per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, per le lesioni personali riportate dallo stesso nel sinistro di cui è causa, ossia danno da lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura (perdita di chance), lucro cessante da inabilità temporanea e/o emergente da perdita di possibilità (perdita di chance), passato e futuro, emergente, per spese vive sostenute e da sostenersi;
danno biologico da invalidità permanente – totale o parziale – della temporanea, oltre che del danno morale, estetico, alla vita di relazione ed assistenziale, del pretium doloris, di ogni altra voce di danno non patrimoniale (nulla eccettuato o escluso anche se in questa sede non dichiarato); danni determinati dai documenti in atti e da quantificare. Sul valore del capitale determinato dal danno, come sopra quantificato si chiede di voler liquidare gli interessi legali riconosciuti in base ad un indice medio ovvero con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di valutazione monetaria (Cass. S.U.
1712/95 e in precedenza Cass. 6209/90; Cass. 3290/94 – nonché la successiva giurisprudenza di legittimità Cass. 1814/02; Conf. Cass. 2796/00; Cass. 12089/98; Cass. 4029/88; Cass.
605/98; Cass. 6570/97; Cass. 11313/96). Si chiede pertanto di voler affermare il diritto dell'istante agli interessi legali sul globale ristoro riconosciuto, devalutato al momento del fatto ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal sinistro ad oggi, nonché degli interessi legali sull'importo liquidato dalla presente decisione al saldo. il tutto entro e non oltre il limite di competenza di Euro 26.000,00 con rinuncia all'esubero e con vittoria di spese, diritti ed onorario della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Daniele Ionà, antistatario e da liquidare con maggiorazione di legge per spese generali”.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che, in data 16.11.2021, alle ore 21:00 circa, presso la struttura fitness sita in Cesa (CE) alla via Matteotti n. Controparte_1
73, alla fine del suo allenamento, nel dirigersi presso il parcheggio, è scivolato sulla scala di uscita/ingresso, resa impraticabile dalla pioggia copiosa caduta, nonché dal mancato funzionamento delle luci segna passi, rovinando al suolo e riportando lesioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato gli assunti di controparte e ha chiesto il rigetto nel merito della domanda attorea, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la , in persona del lr pt, con sede in Controparte_2
Mogliano Veneto (TV) 31021 alla via Marocchesa 14 e di conseguenza chiede che il G.M.
Pag. 2 di 6 voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito in via principale - rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che improcedibile. Nel merito, in via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, Controparte_3
, tenuto a tener indenne la del risarcimento del danno
[...] Controparte_1 da corrispondere all'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di quanto risulterà di giustizia. Spese vinte con attribuzione”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio che ha così Controparte_2 concluso: “-- rigettare la chiamata in causa in quanto nulla e la domanda dell'attore perché nulla, inammissibile, improcedibile, infondata e comunque non provata. -- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CPA ed IVA come per legge.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessi i mezzi di prova richiesti, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Con provvedimento del giorno 8.5.2025, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
2.1 L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto deducendo un'omessa custodia della scala teatro del sinistro e, quindi, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La Suprema Corte, in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma de qua contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), ha sposato la tesi oggettiva. In particolare,
l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sul “mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno;
Pag. 3 di 6 pertanto, l'attrice deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattrice estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode” (in tal senso cfr. Cass. Civ.
25423/2006).
Pertanto, deve ritenersi che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (In tal senso Cass. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009, Cass.
22.11.2016 n. 23727).
Il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (in tal senso, Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910 e
Cass. civ. 01.04.2010 n. 8005). La prova liberatoria del caso fortuito incombe sul custode ma solamente dopo che il danneggiato avrà assolto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia conseguenza della potenzialità lesiva della cosa in custodia.
2.2 Ciò posto, passando al caso in esame, la domanda non può trovare accoglimento poiché
l'attore non ha fornito la prova sullo stesso gravante, ovverosia la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia. La dinamica del sinistro è, infatti, rimasta incerta e l'eziologia dell'evento dannoso allegata dall'attore danneggiato non ha trovato sufficiente e valido riscontro nelle risultanze probatorie del processo.
Invero, la circostanza che l'attore sia caduto a causa delle condizioni della scala non può dirsi provata alla luce delle prove acquisite agli atti, orale e documentale. In particolare, i testimoni
Pag. 4 di 6 sentiti sui capitoli di prova formulati da parte attrice (la parte ha rinunciato all'escussione dell'ulteriore teste: cfr. verbale di udienza del 29.11.2024) escussi all'udienza 29.11.2024 si sono limitati a riferire genericamente che l'attore sarebbe caduto sulle scale della palestra, senza poter riferire in ordine alla dinamica della caduta, il teste per non aver Testimone_1 assistito al fatto, il teste perché la sua visuale era coperta dal parapetto della Testimone_2 medesima scala (così dal verbale di udienza relativamente a quest'ultimo teste: “posso dire che mio fratello ha iniziato a scendere la scala, ha percorso uno o due gradini ed è scivolato.
Preciso che dalla posizione in cui mi trovavo non potevo vedere le gambe di mio fratello ma il busto sì. Nel momento in cui è caduto non l'ho visto più perché coperto dal parapetto. Quindi sono sceso dall'auto e mi sono avvicinato. Ho trovato mio fratello seduto sulle scale con le gambe in posizione normale. Cosa è successo al momento della caduta me l'ha raccontato mio fratello”); il teste , inoltre, ha fornito elementi contraddittori affermando che Testimone_2
l'evento è avvenuto in cattive condizioni di luce, sostenendo che fosse molto buio, pur non essendo in grado di riferire sull'esistenza di faretti, e peraltro riferendo allo stesso tempo di aver potuto apprezzare che il fratello era pallido.
Ad ogni modo, dall'esame delle fotografie allegate alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta, non è dato evincere la pericolosità della scala.
In altri termini, a quanto appena chiarito in ordine alla mancata prova della dinamica della caduta, va aggiunto che dalle dichiarazioni testimoniali rese e dalle fotografie prodotte non emerge la pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Trattasi, invero, di scala dalle ampie dimensioni, rivestita con materiale antiscivolo (emerge ictu oculi la porosità del materiale utilizzato per il rivestimento), dotata di corrimano e corredata di luci di posizione e faretti di illuminazione.
Si aggiunga che la scala oggetto del sinistro fosse già nota all'attore al momento del fatto, in quanto frequentatore della palestra e valutato altresì che la caduta è avvenuta in fase di uscita, dopo essere stata percorsa quanto meno in fase di accesso.
Alla luce di tali considerazioni, la circostanza che il giorno della caduta fosse piovuto avrebbe dovuto indurre l'attore, secondo canoni di comune diligenza, a particolare attenzione in fase di discesa.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025) e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano per ciascuno in € Controparte_2
2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Camillo Pezzulo.
Così deciso in Aversa, il 18.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10449 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in S. Antimo (NA) alla Via Picasso n. 18, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Daniele Ionà, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n. 21/23, presso lo studio dell'Avv. Camillo Pezzullo, che la rappresenta e difense in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Marzano Appio (CE) alla Via Roma 126, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Conca, che la rappresenta e difense in virtù di procura in atti;
chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità risarcitoria della struttura fitness “ Controparte_1
Pag. 1 di 6 srl”, in persona del legale rapp.te p.t., per le lesioni patite dal sig. , a seguito Parte_1 dell'evento di cui in premessa, e per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, per le lesioni personali riportate dallo stesso nel sinistro di cui è causa, ossia danno da lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura (perdita di chance), lucro cessante da inabilità temporanea e/o emergente da perdita di possibilità (perdita di chance), passato e futuro, emergente, per spese vive sostenute e da sostenersi;
danno biologico da invalidità permanente – totale o parziale – della temporanea, oltre che del danno morale, estetico, alla vita di relazione ed assistenziale, del pretium doloris, di ogni altra voce di danno non patrimoniale (nulla eccettuato o escluso anche se in questa sede non dichiarato); danni determinati dai documenti in atti e da quantificare. Sul valore del capitale determinato dal danno, come sopra quantificato si chiede di voler liquidare gli interessi legali riconosciuti in base ad un indice medio ovvero con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di valutazione monetaria (Cass. S.U.
1712/95 e in precedenza Cass. 6209/90; Cass. 3290/94 – nonché la successiva giurisprudenza di legittimità Cass. 1814/02; Conf. Cass. 2796/00; Cass. 12089/98; Cass. 4029/88; Cass.
605/98; Cass. 6570/97; Cass. 11313/96). Si chiede pertanto di voler affermare il diritto dell'istante agli interessi legali sul globale ristoro riconosciuto, devalutato al momento del fatto ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal sinistro ad oggi, nonché degli interessi legali sull'importo liquidato dalla presente decisione al saldo. il tutto entro e non oltre il limite di competenza di Euro 26.000,00 con rinuncia all'esubero e con vittoria di spese, diritti ed onorario della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Daniele Ionà, antistatario e da liquidare con maggiorazione di legge per spese generali”.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che, in data 16.11.2021, alle ore 21:00 circa, presso la struttura fitness sita in Cesa (CE) alla via Matteotti n. Controparte_1
73, alla fine del suo allenamento, nel dirigersi presso il parcheggio, è scivolato sulla scala di uscita/ingresso, resa impraticabile dalla pioggia copiosa caduta, nonché dal mancato funzionamento delle luci segna passi, rovinando al suolo e riportando lesioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato gli assunti di controparte e ha chiesto il rigetto nel merito della domanda attorea, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la , in persona del lr pt, con sede in Controparte_2
Mogliano Veneto (TV) 31021 alla via Marocchesa 14 e di conseguenza chiede che il G.M.
Pag. 2 di 6 voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito in via principale - rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che improcedibile. Nel merito, in via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, Controparte_3
, tenuto a tener indenne la del risarcimento del danno
[...] Controparte_1 da corrispondere all'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di quanto risulterà di giustizia. Spese vinte con attribuzione”.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio che ha così Controparte_2 concluso: “-- rigettare la chiamata in causa in quanto nulla e la domanda dell'attore perché nulla, inammissibile, improcedibile, infondata e comunque non provata. -- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CPA ed IVA come per legge.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessi i mezzi di prova richiesti, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Con provvedimento del giorno 8.5.2025, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
2.1 L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto deducendo un'omessa custodia della scala teatro del sinistro e, quindi, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La Suprema Corte, in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma de qua contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), ha sposato la tesi oggettiva. In particolare,
l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sul “mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno;
Pag. 3 di 6 pertanto, l'attrice deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattrice estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode” (in tal senso cfr. Cass. Civ.
25423/2006).
Pertanto, deve ritenersi che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (In tal senso Cass. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009, Cass.
22.11.2016 n. 23727).
Il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (in tal senso, Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910 e
Cass. civ. 01.04.2010 n. 8005). La prova liberatoria del caso fortuito incombe sul custode ma solamente dopo che il danneggiato avrà assolto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia conseguenza della potenzialità lesiva della cosa in custodia.
2.2 Ciò posto, passando al caso in esame, la domanda non può trovare accoglimento poiché
l'attore non ha fornito la prova sullo stesso gravante, ovverosia la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia. La dinamica del sinistro è, infatti, rimasta incerta e l'eziologia dell'evento dannoso allegata dall'attore danneggiato non ha trovato sufficiente e valido riscontro nelle risultanze probatorie del processo.
Invero, la circostanza che l'attore sia caduto a causa delle condizioni della scala non può dirsi provata alla luce delle prove acquisite agli atti, orale e documentale. In particolare, i testimoni
Pag. 4 di 6 sentiti sui capitoli di prova formulati da parte attrice (la parte ha rinunciato all'escussione dell'ulteriore teste: cfr. verbale di udienza del 29.11.2024) escussi all'udienza 29.11.2024 si sono limitati a riferire genericamente che l'attore sarebbe caduto sulle scale della palestra, senza poter riferire in ordine alla dinamica della caduta, il teste per non aver Testimone_1 assistito al fatto, il teste perché la sua visuale era coperta dal parapetto della Testimone_2 medesima scala (così dal verbale di udienza relativamente a quest'ultimo teste: “posso dire che mio fratello ha iniziato a scendere la scala, ha percorso uno o due gradini ed è scivolato.
Preciso che dalla posizione in cui mi trovavo non potevo vedere le gambe di mio fratello ma il busto sì. Nel momento in cui è caduto non l'ho visto più perché coperto dal parapetto. Quindi sono sceso dall'auto e mi sono avvicinato. Ho trovato mio fratello seduto sulle scale con le gambe in posizione normale. Cosa è successo al momento della caduta me l'ha raccontato mio fratello”); il teste , inoltre, ha fornito elementi contraddittori affermando che Testimone_2
l'evento è avvenuto in cattive condizioni di luce, sostenendo che fosse molto buio, pur non essendo in grado di riferire sull'esistenza di faretti, e peraltro riferendo allo stesso tempo di aver potuto apprezzare che il fratello era pallido.
Ad ogni modo, dall'esame delle fotografie allegate alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta, non è dato evincere la pericolosità della scala.
In altri termini, a quanto appena chiarito in ordine alla mancata prova della dinamica della caduta, va aggiunto che dalle dichiarazioni testimoniali rese e dalle fotografie prodotte non emerge la pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Trattasi, invero, di scala dalle ampie dimensioni, rivestita con materiale antiscivolo (emerge ictu oculi la porosità del materiale utilizzato per il rivestimento), dotata di corrimano e corredata di luci di posizione e faretti di illuminazione.
Si aggiunga che la scala oggetto del sinistro fosse già nota all'attore al momento del fatto, in quanto frequentatore della palestra e valutato altresì che la caduta è avvenuta in fase di uscita, dopo essere stata percorsa quanto meno in fase di accesso.
Alla luce di tali considerazioni, la circostanza che il giorno della caduta fosse piovuto avrebbe dovuto indurre l'attore, secondo canoni di comune diligenza, a particolare attenzione in fase di discesa.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025) e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano per ciascuno in € Controparte_2
2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Camillo Pezzulo.
Così deciso in Aversa, il 18.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6