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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2626/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto C.F._2 di citazione, dall'avv. Giovanni Coscarella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via Scopelliti, n. 78; -ATTORI- e
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco, avv. , rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_2 allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Carla Stancati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Alimena, snc;
-CONVENUTO- e (p.i.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'institore, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Scrivano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola, alla via Valitutti, n. 18. -CONVENUTA- nonché (p.i.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rapresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Santo Daniele Carucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Putignano, alla via Verdi, n. 10/c.
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: controversia in materia di immissioni.
Conclusioni delle parti Per gli attori (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “In via principale Voglia l'Ecc.mo Giudicante accertare e dichiarare l'esistenza di forti ed intollerabili immissioni acustiche nonché di polveri e fumi, violative della soglia di
“tollerabilità” ex art. 844 c.c., dacché limitative del libero e pacifico godimento della res, ovvero determinanti, gravi pregiudizi al diritto alla salute ex art. 32 Cost., ove gli attori sono sottoposti quotidianamente alle inalazione nocive, e, per l'effetto: a) Emanare un ordine di cessazione immediata delle immissioni (rumori, fumi, polveri ecc.) dappresso descritte, ovvero disporre, alternativamente, la predisposizione di tutti gli accorgimenti e misure necessarie volte a ripristinare la tollerabilità delle avverse condotte, b) Determinare e liquidare un congruo risarcimento, ristoratore delle costituitesi lesioni soggettive, ovvero, nell'ipotesi in cui l'autorità adita dovesse ritenere fondata una causa giustificativa del superamento della soglia di normale tollerabilità, prevedere l'erogazione di un indennizzo per il pregiudizio patito;
in via contestuale voglia l'Ecc.mo Giudicante, accertato il pregiudizio derivante dalle immissioni insistenti, ineliminabili e insopportabili, costituitesi dall'avversa condotta illecita assunta nella realizzazione dell'opera da , anche Controparte_3 conseguente all'omessa vigilanza della committente Ferrov one del principio del “neminem laedere”, determinante la lesione al diritto alla salute delle parti istanti ancorché comprovata dalle patologie di cui essi sono affetti, disporre in via autonoma e distinta dalla invocata tutela di cui all'art. 844 c.c., risarcimento del danno di natura non patrimoniale, subito e subendo, da liquidare ex art. 1226 c.c., in via equitativa;
in via gradata voglia l'Ecc.mo Giudicante disporre il risarcimento dei danni, subiti e subendi, cagionati alle proprietà immobiliari degli attori, nonché ai relativi manufatti e alle loro piantagioni, dai lavori in corso di esecuzione da parte di , onde per Controparte_3 la limitazione del godimento della res e la diminuzi rietà, da liquidare ex art. 1226 c.c., in via equitativa;
in subordine voglia altresì l'Ecc.mo Giudicante, accertare l'esistenza di un danno ambientale, cagionato dalla colposa omessa adozione, da parte della convenuta autorità amministrativa, dei provvedimenti a tutela del territorio, della salute e dell'ambiente (ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 del testo unico delle leggi sugli enti locali, approvato con il D.Lgs. n. 267 del 2000, e L. n. 833 del 1978, art. 32, comma 3; provvedimenti ai sensi dell'art. 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), idonei ad impedire le immissioni pregiudizievoli per la salute e l'ambiente, aventi una incidenza diretta sulla vita degli attori, indi condannare il
[...] all'immediata adozione di misure di riparazione primarie, complementari o Controparte_1 compensative, ovvero al pagamento a titolo risarcitorio, di una somma da determinare in via equitativa;
in ogni caso per il rigetto di ogni avversa deduzione e richiesta, la cui contestazione sarà precipua e concomitante alla loro formulazione. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre a rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, da distrarre a favore del procuratore antistatario”. Per il (conclusioni rassegnate nella Controparte_1 memori , n. 1, c.p.c.): “In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e Controparte_1 per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio;
Sempre in via preliminare, ma gradata: - dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Nel merito: - rigettare la domanda avanzata in danno del in Controparte_1 quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Pagina 2 di 8 Per (conclusioni rassegnate nella Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta): “
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a , in persona del suo l.r.p.t., CP_5 per i motivi di cui al punto 1 della presente comparsa di costituzione e risposta;
2. Sempre in via preliminare, ma gradata, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per i motivi di cui al punto 2 della presente comparsa di costituzione e risposta;
3. Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Monopoli (BA), alla Via Eugenio Montale n. 88, concedendo termine per la citazione del terzo e fissando all'uopo nuova udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., al fine di essere da quest'ultimo garantito e tenuto indenne da eventuali condanne;
4. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in ogni sua parte, perché illegittima ed oltremodo infondata sia in punto di fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
5. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Per (conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta):“Rigettare la domanda attrice per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte nella narrativa del presente atto;
in ogni caso - accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità della per tutte le ragioni di fatto e diritto Controparte_4 indicate nel presente atto e pe tegralmente la domanda di manleva formulata in suo danno dalla convenuta - con vittoria di spese e competenze di CP_5 causa”. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che, a far data dal 13/7/2016, la convenuta Controparte_3
(di seguito ha intrapreso lavori di ammodernamento della
[...] CP_5 rete ferroviaria nel tratto denominato località “Stazione” di , Controparte_1 nelle immediate vicinanze della loro abitazione, sita alla via (riportata in catasto al foglio 8, part. 904, sub 1 e 2), con conseguente esecuzione, a meno di 20 metri di distanza dall'immobile di loro proprietà, di periodici sondaggi del sottosuolo, demolizioni di fabbricati, scavi con grosse pale meccaniche, distruzioni del manto stradale, interruzioni di energia elettrica e propagazione, sia diurna che notturna, di rumori, fumi e polveri, eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Gli attori hanno riferito di non potere tenere aperte le porte e le finestre dell'abitazione, di non potere utilizzare il terrazzo, di norma destinato all'aggregazione familiare, in quanto allestito con salottini e tavoli ed abbellito da piante, di non poter provvedere all'asciugatura della biancheria all'esterno, a causa delle predette propagazioni. Hanno narrato, inoltre, che le immissioni hanno inciso negativamente sulla qualità della loro vita, essendo entrambi anziani e malati, specie le polveri, che hanno determinato l'insorgenza di malanni di tipo respiratorio, oculare e psichico, oltre che aggravato le patologie preesistenti.
Pagina 3 di 8 Nella prospettazione attorea i predetti lavori hanno, al contempo, arrecato notevoli disagi di tipo strutturale e logistico, avendo causato un restringimento della carreggiata di via G. Verdi, che conduce alla loro abitazione, con conseguente inibizione, di fatto, del transito ai veicoli e perciò anche ad eventuali mezzi di soccorso od assistenza ai due anziani;
il restringimento ha peraltro reso difficoltoso l'accesso e l'uscita dall'abitazione degli attori. Difettando, inoltre, un corretto sistema di scolo delle acque piovane, in occasione di perturbazioni, si determina l'allegamento della stretta carreggiata pedonale, con accumulo di fanghi e residui all'interno della proprietà. Gli attori hanno vieppiù rappresentato che l'esecuzione dei lavori ha causato lesioni, oltre che alla loro abitazione, anche all'ulteriore immobile di proprietà della , consistente in un locale deposito sito al civico n. 212 della Pt_1 medesima via (riportato in catasto al f. 8, part. 163, sub. 12), con conseguente notevole perdita di valore. Hanno pure dedotto che, sebbene l'opera dovesse essere terminata entro il 20/12/2017, i lavori hanno subito una serie di proroghe e non sono stati conclusi nei tempi previsti. Gli istanti hanno dato atto di avere inviato ai convenuti, in data 5/9/2022, un'istanza di ostensione della documentazione amministrativa afferente la procedura di esproprio, di appalto e di esecuzione dei lavori, ottenendo riscontro soltanto dal in persona del Controparte_1
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, che aveva replicato di non avere la disponibilità della documentazione richiesta, in quanto sia la procedura di appalto che quella di esproprio erano state curate d R.F.I. Per tali motivi, in data 9/11/2022, hanno inviato una richiesta risarcitoria, rimasta priva di riscontro. Su tali premesse hanno convenuto in giudizio il e Controparte_1 per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. CP_5
Con comparsa di risposta depositata in data 2/10/2023 si è costituito in giudizio il il quale, nel contestare le avverse Controparte_1 pretese, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere R.F.I. l'unico ente responsabile dell'opera per cui è causa. Nel merito ha opposto che la responsabilità per i presunti danni subiti dagli attori non è in alcun modo ad esso ascrivibile, avendo l'ente tenuto un comportamento corretto e legittimo, riscontrando prontamente le richieste degli attori di ostensione di documenti amministrativi e facendosi portavoce delle lamentele dei cittadini nel sollecitare la conclusione dei lavori di R.F.I. Il ha altresì rilevato l'assoluta mancanza di nesso di causalità tra i lavori CP_1 ed i danni lamentati dagli attori, concludendo per il rigetto della domanda. Con comparsa di risposta depositata in data 8/11/2023 si è costituita in giudizio che ha a sua volta eccepito, in via preliminare ed assorbente, il CP_5 proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di
Pagina 4 di 8 estromissione dal procedimento, per non avere esercitato alcun controllo e/o potere di gestione e custodia in ordine ai lavori per cui è causa, essendo questi di competenza esclusiva dell'impresa appaltante;
in via più gradata, ha eccepito l'inammissibilità della domanda, per avere gli attori illegittimamente richiesto la liquidazione dei presunti danni di tipo non patrimoniale in via equitativa. In via subordinata e nel merito la società convenuta ha opposto: che i lavori su via G. Verdi hanno avuto inizio soltanto nella seconda decade del mese di novembre 2021; che sono state poste delle barriere antirumore ed apprestati tutti gli accorgimenti cantieristici;
che, in conformità al progetto approvato, sono stati eseguiti - dagli enti gestori, mediante proprie imprese fiduciarie - lavori di spostamento interferenze e sottoservizi sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e della fibra ottica, realizzati segregando le aree di cantiere e lasciando l'accesso pedonale e carrabile a tutte le proprietà, compresa quella degli istanti;
che è stato necessario intervenire sul tratto fognario dell'impianto idrico, ma garantendo pur sempre il servizio ai residenti;
che non vi sono state demolizioni in via Verdi;
che i lavori sono stati eseguiti in orario diurno con mezzi d'opera tecnologicamente adeguati alla tipologia di lavorazione;
di non avere mai ricevuto, nel corso dei lavori, richieste di risarcimento danni dovuti ad interruzioni di energia elettrica;
che, nel corso dei lavori, la carreggiata della viabilità in corrispondenza dell'accesso agli immobili degli attori è sempre stata libera per almeno 3 metri;
che, in data 6/2/2019, prima dell'esecuzione dei lavori, l'ing. ed il geom. mediante il c.d. CP_7 CP_8
“testimoniale di stato”, hanno constatato lo stato di stabilità e le condizioni di conservazione del fabbricato di proprietà degli attori, rilevando la presenza dei medesimi danni da essi allegati in questa sede;
che, in luogo di deprezzare gli immobili, i lavori eseguiti hanno apportato benefici all'intera zona, sia in termini di viabilità che di salubrità e sicurezza;
che la pratica espropriativa si è conclusa mediante accordo bonario sottoscritto senza alcuna eccezione o riserva da parte degli attori;
infine, che i ritardi nei lavori non sono imputabili a
CP_5
La società convenuta ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di in qualità di società appaltatrice dei lavori. Controparte_6
Con provvedimento del 21/11/2023, il tribunale ha, quindi, autorizzato la chiamata in causa del terzo, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 17/5/2024. Con comparsa di risposta depositata in data 8/3/2024, si è costituita in giudizio (già , che ha Controparte_4 Controparte_6 preliminarmente aderito all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Nel merito ha opposto l'infondatezza della domanda di CP_5 manleva spiegata dalla committente, precisando che i lavori eseguiti lungo la via Verdi sono stati sin dall'inizio impediti a causa di difetti predispositivi di progetto (che non aveva rilevato la presenza di numerose interferenze) e di
Pagina 5 di 8 una serie di ritrovamenti archeologici. Ha, inoltre, eccepito che non le ha CP_5 mai contestato l'esistenza di immissioni, né l'ha informata delle pretese attoree e che, in ogni caso, essa non potrebbe essere chiamata a rispondere dell'omessa vigilanza da parte di Sempre nel merito, CP_5 Controparte_4 ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalle parti attrici, rilevando
[...] che, nelle aree per cui è causa, i lavori erano stati preceduti dall'installazione di barriere anti rumore, nonché di ogni altro accorgimento utile ad evitare il propagarsi delle immissioni e che non vi erano stati restringimenti di carreggiata, essendo stato rispettato il limite di almeno 3 metri per la viabilità. La terza chiamata ha contestato, altresì, la circostanza della perdita di valore degli immobili attorei come conseguenza dell'esecuzione dei lavori, evidenziando anch'essa che, in data 6/2/2019, era stato eseguito apposito
“testimoniale di stato” che aveva registrato la presenza, prima dell'inizio dei lavori, dei medesimi danni risultanti dalla documentazione a corredo dell'atto di citazione. In ordine alle procedure di esproprio, la terza chiamata ha eccepito di non avervi preso parte. In merito alle presunte immissioni, ha invece rilevato l'assenza di prova in ordine all'esistenza, al superamento della soglia di tollerabilità, al nesso eziologico tra il potenziale superamento della soglia di tollerabilità ed eventuali sue condotte illegittime, nonché al nesso di causalità tra i danni lamentati e l'esecuzione delle opere. Ha infine eccepito la nullità della domanda di manleva ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c., oltre che della clausola di cui all'art. 30 delle condizioni generali di contratto. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/5/2024, il g.o.p. che ha sostituito la scrivente durante il periodo di assegnazione temporanea a tempo pieno al dibattimento collegiale penale, ritenendo di dover decidere con sentenza sulle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha rinviato la causa all'udienza del 24/1/2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui al combinato disposto degli articoli 189 e 281-quinquies c.p.c. All'esito dell'udienza del 24/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. disposta con decreto del 7/1/2025, regolarmente comunicato ai difensori delle parti, la causa è stata quindi rimessa in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . Controparte_1
L'eccezione è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, per come espressamente precisato da parte attrice nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., ciò che si rimprovera all'ente è l'aver mantenuto una condotta completamente inerte a fronte delle richieste di intervento, formulate dagli attori al fine di rimediare ai disagi derivanti ad essi e all'intera popolazione, dalla indiscriminata protrazione dei lavori, pur potendo il Sindaco, nella qualità di rappresentante della comunità locale, adottare, ai sensi
Pagina 6 di 8 dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, provvedimenti contingibili e urgenti funzionali a far fronte all'emergenza sanitaria segnalata dagli attori e in generale dai cittadini. In tale contesto ed impregiudicata qualunque valutazione sulla fondatezza nel merito della domanda rivolta al , deve affermarsi Controparte_1 la legittimazione passiva dell'ente, tenuto conto che, per costante insegnamento della corte di cassazione, la portata dell'ordinanza ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 è limitata all'area territoriale dell'ente locale, con ogni conseguenza sul piano della esclusiva legittimazione passiva di questo (cfr. cass. n. 7939/2025; cass. n. 7902/2014).
3. Va altresì esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_5
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che dalla convenzione di appalto stipulata in data 14/4/2016 risulta che è stata a commissionare a CP_5 [...]
i lavori per la “realizzazione di rettifiche di tracciato che interessano il CP_4 rifacimento della sede ferroviaria (corpo stradale, armamento, opere di regimentazione idraulica, TE, modifiche ed adeguamenti degli impianti di sicurezza e telecomunicazioni) per una estensione complessiva di circa 3, 750 tra le stazioni di Montalto Rose e Torano, in prossimità del Posto Movimento Acri-Bisignano-Luzzi e la realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello alla p.k. 50+056 della linea ferroviaria Sibari-Cosenza, ubicato nel Comune di . La indiscussa qualità di committente in Controparte_1 capo a pone, sia pure astrattamente, a suo carico un obbligo di CP_5 sorveglianza e di controllo dell'esecuzione dei lavori, cui l'ente pubblico non può sottrarsi, costituendo il contratto d'appalto solo lo strumento tecnico- giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale (cfr., ex multis, cass. nn. n. 16509/2017, 1146/2015, 1691/2009, 20825/2006, e di recente nel merito, corte app. Roma n. 7879/2022). La corte di cassazione ha statuito, con indirizzo costante, l'inopponibilità ai terzi danneggiati delle eventuali clausole contrattuali dell'appalto che esonerano il committente da responsabilità per i danni causati dall'esecuzione delle opere, ponendola a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, essendo ex art. 1372 c.c. gli effetti di tale pattuizione vincolanti solo nei rapporti
“endocontrattuali” (cfr., ex multis, cass. n. 7553/2021). A ciò consegue, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, la legittimazione del terzo danneggiato a chiedere, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il risarcimento in solido dei danni subiti, sia al committente che all'appaltatore.
4. Non può, parimenti, trovare accoglimento l'eccezione delle convenute di inammissibilità della domanda, per avere le parti attrici chiesto la liquidazione dei presunti danni “in via equitativa”, posto che, in tema di immissioni, l'insegnamento della corte di cassazione è nel senso di ritenere che il relativo
Pagina 7 di 8 danno possa essere determinato in via equitativa dal giudice, in relazione alla perduranza nel tempo della turbativa (cfr. cass. ord. n. 11930/2022).
5. Accertata la ritualità ed ammissibilità della domanda formulata dalle parti attrici nei confronti dei convenuti e Controparte_1 [...]
può procedersi alla trattazione del procedimento Controparte_3 rispetto al quale sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, onde è necessario rimettere la causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le eccezioni preliminari sollevate dal Controparte_1
e da
[...] Controparte_3
- dispone come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio.
Cosenza, 6 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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