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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 5078 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli alla Piazza Gabriele D'Annunzio n. 15 presso l'avv. Andreafrancesco Artese (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù procura prodotta in sede di iscrizione telematica della C.F._2
causa a ruolo e dall'avv. Daniele Rienzo (C.F.: ) su procura allegata alla comparsa di CodiceFiscale_3
costituzione di difensore aggiuntivo depositata il 05.02.25.
APPELLANTE
E
con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14 (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei suoi legali rappresentanti pro tempore e quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32 presso l'avv. Renato Magaldi (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa giusta procura generale CodiceFiscale_4
alle liti per notar di Treviso del 18.12.14. Per_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 PER L'APPELLANTE: “Con il presente atto, così come disposto dalla Corte adita, ex art.127 ter c.p.c., lo
scrivente procuratore si riporta alle istanze e alle conclusioni contenute nell'atto di appello, che qui abbiansi
per ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento, disattesa ogni contraria istanza. Impugna e
contesta, ancora una volta, quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso, siccome destituito di ogni
fondamento, sia in fatto che in diritto, e conclude affinché questa Corte voglia:
1. accogliere il presente appello
e - in integrale riforma della sentenza n. 9095/2022, resa in data 29.09.2022 dal Tribunale di Napoli, Sez. Civ.
IV - dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo pirata nella verificazione del sinistro
de quo;
2. per l'effetto, condannare la compagnia appellata al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non)
patiti dall'appellante, nella misura complessiva di € 130.000,00, ovvero nella diversa misura (maggiore o
minore) che verrà ritenuta equa ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3.
condannare, altresì, la società - F.G.V.S. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1
con attribuzione al procuratore antistatario, oltre spese generali e oneri accessori come per legge. Si chiede che
l'adita Corte voglia introitare la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLATA (si riportano quelle contenute in comparsa di risposta stante il mancato deposito telematico delle note ex art. 127-ter c.p.c. di cui veniva disposta la redazione in sostituzione dell'udienza di conclusioni):
“Si conclude: a) in via preliminare per il rigetto dell'istanza di querela di falso come ché improponibile ,
inammissibile ed infondata con vittoria di spese e competenze di giudizio;
b) in via principale per il rigetto
dell'appello come ché improponibile, inammissibile ed infondato con vittoria di spese e competenze di giudizio;
c) in via subordinata affinché venga dichiarato il concorso di colpa dell'appellante nell'aver determinato
l'incidente, con conseguente condanna del F.G.V.S., una volta dimostrata la responsabilità del conducente di un
veicolo non identificato, in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita a quest'ultimo”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14.10.2019 ha riferito che alle ore 16:30 circa del Parte_1
04.08.2017 percorreva a modesta velocità via Caravaggio in Napoli diretto verso Fuorigrotta alla guida del motoveicolo BMW targato E8760B.
All'uscita di una curva posta all'altezza del civico n. 186, l'istante aveva tuttavia trovato la propria corsia impegnata da un'autovettura il cui conducente era intento ad effettuare una manovra di inversione di marcia vietata in ragione della presenza di una linea di mezzeria continua e perché in curva.
pagina 2 di 13 A questo punto l' nel tentativo di evitare l'ostacolo presente sulla sua traiettoria di marcia, si Parte_1
spostava sulla propria sinistra ma, ciò nonostante, veniva colpito dall'auto e sospinto nella corsia opposta dove,
perso il controllo della motocicletta, andava ad impattare contro un altro motoveicolo, targato EJ 96657, che proveniva dalla direzione opposta diretto verso il Vomero.
Per effetto della collisione l'attore cadeva rovinosamente in terra, perdendo conoscenza, mentre il conducente dell'autovettura, ultimata l'incauta manovra, si allontanava repentinamente senza prestare soccorso all'infortunato.
Sul posto era quindi intervenuta la Polizia Municipale, redigendo un rapporto dell'accaduto, mentre l' ancora privo di conoscenza, veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso del presidio Parte_1
Ospedaliero San Paolo di Napoli dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone della gamba sinistra per la quale veniva sottoposto a due interventi chirurgici.
Tanto premesso l' stante la mancata identificazione dell'auto investitrice nonostante la Parte_1
denuncia dell'accaduto alla Procura della Repubblica, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
, in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti in dipendenza dell'incidente.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha concluso in via principale per il rigetto della domanda ed in subordine per il riconoscimento della colpa concorrente dell'attore con conseguente riduzione in percentuale del risarcimento.
La causa, prodotto il rapporto redatto dalla Polizia Municipale in occasione del sinistro, escusso il teste indicato dall'attore ed espletata c.t.u. medico-legale sulla sua persona, è stata decisa con sentenza pubblicata il
17.10.2022 e notificata il 25.10.2022 la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato al Parte_1
rimborso delle spese di lite avversarie, ponendo a suo definitivo carico il costo della c.t.u., sulla scorta della seguente motivazione:
“(…) L'attore ha dedotto che il giorno 4/8/2017 alle ore 16:30 circa, in Napoli alla via Michelangelo da
Caravaggio, nel mentre procedeva a bordo del proprio motoveicolo BMW targato E8760B in direzione
Fuorigrotta, dopo la curva posta all'altezza del civico 186, trovava la propria corsia impegnata da
un'autovettura intenta ad effettuare una manovra di inversione di marcia e nonostante i tentativi di evitare
pagina 3 di 13 l'impatto veniva urtato da detta autovettura e sospinto nella corsia opposta dove, perso il controllo del
motoveicolo, andava ad impattare contro un altro motoveicolo, targato EJ 96657, che sopraggiungeva nella
direzione opposta, ovvero in direzione Vomero. A seguito dell'impatto, l'attore cadeva rovinosamente al suolo e
perdeva conoscenza mentre l'autovettura investitrice si allontanava, omettendo di prestare soccorso (…).
Ciò chiarito…ritiene questo giudice che, in ragione del contenuto del rapporto della polizia municipale
Prot. 6733/RISF/2017, redatto il 4.08.2017 alle ore 16.45 e, in particolare, delle dichiarazioni in esso contenute
e delle discrasie tra le stesse e la prova testimoniale raccolta, parte attrice non abbia sufficientemente e
adeguatamente provato la dinamica del sinistro.
Ed invero secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro puntualmente proposta nell'atto
introduttivo e, in modo meno dettagliato, nella denuncia-querela del 23.10.2017, nonché confermata dall'unico
teste escusso di nome , per la condotta imprudente del conducente del veicolo non identificato Testimone_1
si sarebbe verificato prima l'urto tra il veicolo ed il motociclo dell'attore e poi quest'ultimo sarebbe andato ad
impattare contro un altro motociclo che sopraggiungeva nella direzione di marcia opposta.
Tale dinamica risulta sconfessata dalle dichiarazioni raccolte dal personale della polizia municipale
nell'immediatezza del fatto e riportate nel rapporto sopra menzionato. Ed invero, in tale atto, si legge che
[...]
, conducente del veicolo Benelli EJ 96657, ha spontaneamente dichiarato: “Percorrevo con la Controparte_2
mia moto tg EJ 96657 via Caravaggio in direzione Vomero;
giunto all'altezza del civico 186, un'auto che usciva
dal garage n. 184, facendo inversione di marcia in direzione Fuorigrotta, viene superata da una moto che
proveniva dal Vomero direzione Fuorigrotta. La moto sorpassava l'auto ed invadeva la mia corsia di marcia.
Ha perso il controllo ed impattava frontalmente la mia moto. Il conducente della moto finiva con il suo corpo su
un'auto in sosta sulla… ( parola incomprensibile) tg. FD958VZ”.
Nello stesso verbale è scritto che , quale conducente del motociclo BMW EB8760, Parte_1
dichiara: “Percorrevo via Caravaggio in direzione Fuorigrotta a bordo della mia moto BMW tg EB8760.
Giunto all'altezza del civico 184 un'auto usciva a marcia indietro dal garage del civico stesso in corrispondenza
di una curva. Il sottoscritto per evitare l'impatto con l'auto ha invaso l'altra corsia di marcia perdendo il
controllo della stessa impattando un'altra moto proveniente dalla corsia opposta”.
Ebbene, dal raffronto tra la dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione e quella risultante dalle
dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, è agevole rilevare una significativa
pagina 4 di 13 discrasia relativa all'essersi o meno verificato un impatto tra il motociclo dell'attore ed il veicolo non
identificato; circostanza riferita come accaduta nell'atto di citazione e nella querela e del tutto smentita nel
rapporto della polizia municipale.
Orbene, come è noto il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre,
per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per
averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur
sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. sez.
3 n. 20025 del 6.10.2016; Cass. Sez.3 n. 22662 del 9.09.2008).
Ne consegue che, non essendo stato impugnato il rapporto in oggetto con la querela di falso, deve
ritenersi che effettivamente le dichiarazioni in precedenza riportate siano state rese e raccolte negli esatti
termini indicati nell'atto.
Di conseguenza non può ritenersi provato alcun impatto e/o scontro tra il motociclo dell'attore ed il
veicolo non identificato. Pertanto, in assenza di prova del puntuale rispetto di tutte le norme di prudenza
imposte dal codice della strada da parte dell'attore in occasione del fatto per cui è causa, non risulta dimostrata
né la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al veicolo investitore, né può trovare applicazione la
presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054 c.c., in ossequio all'orientamento più recente della Suprema
Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 -1928/2022). Pertanto la domanda de qua va rigettata (…).
§§§§§§
Con atto notificato il 23.11.2022 ed iscritto a ruolo il 28.11.2022 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale decisione manifestando in via preliminare il proprio intento, poi non concretizzatosi nelle forme richieste dagli artt. 221 e ss. c.p.c., di esperire querela di falso avverso il rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale nella parte contenente le proprie dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, se ritenuta necessaria dal collegio per la decisione della causa, e chiedendo, nel merito, di riformare la sentenza impugnata dichiarando la responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del veicolo pirata nella produzione del sinistro e condannando l'impresa designata al pagamento della somma di € 130.000,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in dipendenza dell'incidente con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio distratte in favore del difensore antistatario.
pagina 5 di 13 Anche in appello si è costituita la chiedendo in via principale il rigetto del gravame Controparte_1
avversario ed in subordine di accertare e dichiarare la colpa concorrente dell'appellante nella produzione del sinistro con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-
ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
ridotti a complessivi quaranta giorni.
§§§§§§
Con il proposto appello deduce che a torto il tribunale ha affermato che la domanda Parte_1
non può trovare accoglimento in ragione delle discrasie esistenti tra la deposizione del teste e Testimone_1
la dichiarazione spontanea di verbalizzata dalla Polizia Municipale, le quali non Parte_2
consentirebbero di ritenere adeguatamente provata la dinamica del sinistro.
Afferma in particolare l'appellante che la , ossia la conducente del motoveicolo proveniente CP_2
dalla direzione opposta alla propria, dalla sua posizione non era in grado di vedere se tra l'auto non identificata e la moto guidata dall' vi sia stato o meno un impatto come riferito dal teste . Parte_1 Tes_1
Quand'anche poi detto impatto non vi fosse stato, il tribunale non ha comunque considerato che anche la ha confermato che il conducente dell'auto rimasta non identificata stava compiendo una sconsiderata CP_2
manovra di inversione di marcia in curva per cui lo stesso deve ritenersi in ogni caso esclusivo responsabile del sinistro verificatosi.
Sarebbe inoltre errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui, non essendovi una prova certa dell'urto tra l'auto pirata e la moto condotta dall'attore, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 2054 c.c. Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene tale disposizione codicistica applicabile anche in assenza di una collisione purché l'evento risulti causalmente riconducibile alla circolazione del veicolo non direttamente coinvolto nello scontro per aver questo posto in essere una turbativa alla circolazione.
Nel caso di specie, prosegue l'appellante, è stato indubbiamente provato che il conducente dell'auto non identificata procedeva a retromarcia, in senso trasversale, sulla careggiata tenendo una condotta a dir poco imprudente e contraria ai dettami del Codice della Strada per cui tornerebbe senz'altro applicabile il secondo pagina 6 di 13 comma dell'art. 2054 c.c. che recita: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
§§§§§§
L'appello, in buona misura fondato, va accolto per quanto di ragione. Sul punto va innanzi tutto evidenziato come le discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese e verbalizzate nel rapporto della Polizia
Municipale e la prova orale escussa nel corso del giudizio di primo grado effettivamente non consentono di ritenere provata con sufficiente dose di certezza la dinamica del sinistro e, in particolare, che vi sia stato uno scontro tra il motociclo dell'attore ed il veicolo non identificato.
Nel verbale della Polizia Municipale si legge, infatti, che , conducente del veicolo Parte_2
Benelli EJ 96657, dichiarava: “Percorrevo con la mia moto tg EJ96657 via Caravaggio in direzione Vomero,
giunto all'altezza del civico 186, un'auto che usciva dal garage n. 184, facendo inversione di marcia in
direzione Fuorigrotta, viene superata da una moto che proveniva dal Vomero direzione Fuorigrotta. La moto
sorpassava l'auto ed invadeva la mia corsia di marcia. Ha perso il controllo ed impattava frontalmente la mia
moto…”. Lo stesso , rendendo spontanee dichiarazioni ai Vigili verbalizzate in tale rapporto, Parte_1
dichiarava poi quanto segue: “Percorrevo via Caravaggio in direzione Fuorigrotta a bordo della mia moto
BMW tg EB8760. Giunto all'altezza del civico 184 un'auto usciva a marcia indietro dal garage del civico stesso
in corrispondenza di una curva. Il sottoscritto per evitare l'impatto con l'auto ha invaso l'altra corsia di marcia
perdendo il controllo della stessa impattando un'altra moto proveniente dalla corsia opposta”.
Il teste ha invece dichiarato: “…ricordo che era agosto e ho visto un uomo a bordo di Testimone_1
una motocicletta BMW in direzione di Fuorigrotta. Ero fermo alla fermata del pullman intorno alle
16,00…l'autovettura procedeva a retromarcia in senso trasversale occupando la sede stradale e l'impatto si è
verificato perché l'autovettura ha continuato a procedere sebbene stesse provenendo il conducente della
motocicletta che, pur cercando di evitare l'impatto, non è riuscito a tanto perché l'autovettura proseguiva la
marcia e la motocicletta è andata ad impattare su un'altra motocicletta che proveniva nell'opposto senso di
marcia”. Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che quanto dedotto da in merito al Parte_1
fatto che la , dalla sua posizione, non era in grado di vedere se vi sia stato o meno un impatto è una CP_2
mera illazione dell'appellante non suffragata da alcun elemento istruttorio.
Del resto, lo stesso non ha riferito della verificazione di un urto con il veicolo rimasto non Parte_1
pagina 7 di 13 identificato nelle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale affermando semplicemente di aver invaso l'altra corsia di marcia per evitare l'auto perdendo il controllo della propria moto.
Se non risulta adeguatamente provata la collisione con il veicolo rimasto sconosciuto, la presenza di detto veicolo che procedeva trasversalmente ed in retromarcia sulla carreggiata e l'influenza causale di tale manovra sulla verificazione del sinistro sono invece pienamente confermate dalle risultanze istruttorie.
Detta manovra, eseguita in un tratto stradale curvilineo, come risulta dal grafico dei luoghi redatto dalla
Polizia Municipale, ha infatti creato un evidente pericolo ed una turbativa alla circolazione integrando una condotta vietata dall'art. 154 co. 1, 3 e 6 del D. lgs. n. 285/1992 che così recita: “I conducenti che intendono
eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia…devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada…c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel
flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale…L'inversione del senso di marcia è
vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi”.
Erra poi il tribunale allorché afferma che, in assenza di prova di una collisione con l'auto non identificata e della colpa esclusiva del conducente di questa nella produzione del sinistro, non può trovare applicazione l'art. 2054 c.c. Una tale affermazione riflette, invero, un orientamento giurisprudenziale datato ed ormai del tutto superato della Suprema Corte la quale risulta essere attualmente di tutt'altro avviso, affermando che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. per l'ipotesi di scontro tra veicoli è
applicabile, estensivamente, anche ai veicoli coinvolti nell'incidente che, ciò nonostante, siano rimasti estranei alla collisione purché venga accertato in concreto, come nella fattispecie in esame, il loro effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. da ultimo cass. 19197/2018 e cass. n. 3764/2021).
Di tale presunzione di corresponsabilità occorre fare applicazione nel caso di specie in quanto le risultanze istruttorie, pur consentendo di ritenere assolto l'onere probatorio per quel che concerne la verificazione dell'evento ed il ruolo causale svolto dal veicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro,
non permettono di accertare anche l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura.
Non è infatti chiaro se l'appellante sia stato costretto ad invadere l'altra corsia per evitare la collisione con l'auto che procedeva in retromarcia occupando la sede stradale in senso trasversale, come riferito dal teste
, ovvero se egli, pur avendo avvistato l'auto in tempo utile per poter arrestare la marcia, abbia deciso Tes_1
pagina 8 di 13 volontariamente di sorpassarla spostandosi nell'altra corsia di marcia dove, perso il controllo del mezzo, andava ad impattare contro il motoveicolo proveniente dalla direzione opposta così come riferito dalla . Nulla CP_2
è dato inoltre sapere in merito alla velocità tenuta dall'appellante in quel frangente.
Sulla scorta della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese e della prova testimoniale espletata può dunque affermarsi che il sinistro si verificò in conseguenza della condotta colposa concorrente di un veicolo rimasto sconosciuto, non essendovi dubbio in merito alla presenza della vettura che in manovra azzardata
(inversione o in retromarcia) ha ostacolato il transito all' per poi allontanarsi repentinamente senza Parte_1
consentire la sua identificazione.
Non può tuttavia escludersi la concorrente responsabilità dell'appellante essendo rimaste incerte le ragioni del suo spostamento sull'opposta corsia di marcia come pure la velocità con cui egli procedeva su via
Michelangelo da Caravaggio.
Non resta a questo punto che procedere alla determinazione del quantum debeatur avvalendosi della documentazione sanitaria in atti e delle risultanze della c.t.u. medico-legale espletata in primo grado la quale si è
così espressa: “L'istante ha riportato, in seguito all'incidente occorsogli in data 18.8.2017, le seguenti lesioni:
frattura pluriframmentaria del piatto tibiale sx e del terzo prossimale di tibia e del perone sx, operato di
osteosintesi tibiale con placca e viti e rioperato a distanza per rimozione dei mezzi di sintesi e nuova sintesi anti-
valgo con nuova placca e viti tuttora in situ;
lesione del corpo e corno posteriore del menisco laterale;
distacco
del tendine rotuleo trattato con cerchiaggio;
eterometria degli arti inferiori con persistenza dei mezzi di sintesi
in situ;
esiti cicatriziali.
Il trauma descritto fu sicuramente conseguenza diretta dell'incidente patito dal ricorrente
soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui
all'oggetto. I postumi invalidanti incidono sulla vita di relazione in misura medio-lieve (praticare passeggiate e
deambulazione prolungate ) ed incidono in maniera media sulla capacità lavorativa specifica: all'epoca
dell'infortunio l'attore svolgeva l'attività di imprenditore agricolo lavorando nei campi e nei terreni guidando
anche mezzi agricoli nell'atto della coltivazione degli stessi.
Le spese mediche documentate sono congrue nella misura di € 169,15. Per i motivi sopradescritti, per
l'effettivo danno anatomo-biologico e funzionale residuo, i postumi invalidanti permanenti sono da quantificarsi
nella misura del 21% (ventuno per cento). Periodo di Invalidità Totale = 70 gg. Periodo di Invalidità parziale al
pagina 9 di 13 75% = 30 gg. Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 100 gg. Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 50 gg”.
All'appellante, cinquantanovenne all'epoca del sinistro, va dunque risarcito il danno non patrimoniale per la cui liquidazione occorre rifarsi alle note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alle stesse la
Cassazione ha infatti riconosciuto un valore para-normativo tenuto conto della loro attendibilità e correttezza nonché dell'ampia diffusione al livello nazionale che vale a garantire un principio cardine della liquidazione equitativa costituito dall'uguale trattamento di tutti i casi analoghi.
Siffatte tabelle, aggiornate da ultimo nel 2024, riconoscono per un'invalidità del 21% subita da persona cinquantanovenne un risarcimento del danno non patrimoniale di € 80.275,00 di cui € 58.595,00 a titolo di danno biologico ed € 21.680,00 per quanto concerne il danno morale correlato alle sofferenze, sia fisiche che psicologiche, verosimilmente patite in conseguenza delle lesioni.
La Cassazione ha infatti affermato che il pretium doloris costituisce una voce autonoma rispetto al danno biologico, traducendosi in una sofferenza interiore (insuscettibile di accertamento medico legale), la quale
è meritevole di un compenso aggiuntivo e per il cui riconoscimento il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo ben potendo costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice (così ad es.
cass. n. 25164/2020 e Cass. n. 9006/2022).
Costituisce pertanto un corretto criterio logico-presuntivo volto all'accertamento del danno morale,
quale autonoma componente del danno alla salute, quello fondato sulla massima di esperienza della corrispondenza, sulla base di una proporzionalità diretta, della gravità della lesione all'intensità della sofferenza soggettiva. Appare perciò corretto il criterio di liquidazione adottato dalle tabelle milanesi che prevedono, per tale posta di danno, una somma suscettibile di incremento in rapporto di proporzionalità diretta con la gravità
della lesione. L'importo riconosciuto non è infine suscettibile di essere incrementato, in vista di una personalizzazione del risarcimento, in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto.
Sempre a titolo di danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del danno biologico sia sotto quello del danno morale, va poi risarcita al leso la menomazione della propria integrità psico-fisica durante il periodo di inabilità temporanea totale e parziale. In riferimento a tale posta di danno le richiamate tabelle del Tribunale di
Milano riconoscono per ogni giorno di invalidità temporanea totale la somma base di € 115,00. Muovendo da tale importo, compete dunque al leso la complessiva somma di € 8.050,00 di cui euro 8.050,00 per la I.T.T. (€
pagina 10 di 13 115,00 x 70 gg), € 2.587,50 per la I.T.P. al 75% (86,25 x 30 gg.), € 5.750,00 per la I.T.P. al 50% (57,50 x 100
gg.) ed € 1.437,50 per la I.T.P. al 25% (28,75 x 50 gg.).
A titolo di danno patrimoniale emergente va infine riconosciuta la somma di € 169,15 riferibile alle spese mediche sostenute in dipendenza del sinistro.
Il c.t.u., esaminando gli esborsi documentati, ha infatti verificato che tale importo è da porre in relazione causale con il sinistro stradale. Detta somma, considerata l'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva all'erogazione della spesa in questione, va attualizzata in € 201,97 (coefficiente Istat applicato = 1,194).
Non può trovare invece accoglimento la richiesta dell'appellante di risarcimento di un danno patrimoniale da lucro cessante. L'accertamento da parte del c.t.u. dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta, infatti, un automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di tale reddito in conseguenza del fatto dannoso (cfr. ex
multis cass. n. 3290/2013, cass. n. 15238/2014 e cass. n. 20788/2018).
Nel caso di specie il c.t.u. ha riconosciuto un'incidenza media delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica dell'infortunato in forza della mera dichiarazione dell' di essere un imprenditore agricolo. Parte_1
L'appellante non ha tuttavia fornito alcuna prova né in merito a tale sua presunta attività né in ordine al reddito percepito dalla stessa. Dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti risulta infatti solo che egli è proprietario di alcuni terreni ma non che li coltivi traendone redditi.
L'importo di € 88.526,97 complessivamente riconosciuto all'appellante va ridotto del 50%, con conseguente liquidazione in suo favore di € 44.263,49, stante l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero. L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n.
1712/1995, è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa,
può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
pagina 11 di 13 Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 04.08.2017 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo l'importo liquidato in favore dell'avv. Andreafrancesco Artese per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9095/2022 pubblicata il 17.10.2022, così
provvede:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di della Parte_1
somma a titolo di risarcimento danni di € 44.263,49 oltre interessi legali da computare sulle somme, con la decorrenza e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Andreafrancesco Artese.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 804,00 per esborsi vivi ed in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo pagina 12 di 13 l'importo liquidato in favore dell'avv. Andreafrancesco Artese.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in Camera di Consiglio, il 26.03.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata integralmente redatta con la collaborazione della Dott.ssa Antonella Mauriello in qualità CP_3
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