Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2025, proposto da MA TI, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Gusmeroli e Maria Giovanna Tramontan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di cui al fascicolo 6.3.7/2024/24 pratica 80168/2024 prot. 464449 comunicato con pec di data 9.12.2024 con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un terrapieno di 170 mq nonché dell’avvenuta realizzazione di una viabilità d’uso agricolo in p.ed. 1476 p.f. 1747/1 e 1746/1 CC Mattarello, Strada dei Lareseti;
- del successivo ordine di demolizione reso in relazione alle opere per le quali è stata respinta la sanatoria cui alla ordinanza 42/2024/55 notificata in data 24.12.2024;
- dei presupposti preavvisi di rigetto cui al fascicolo 6.3.7/2024/24 pratica 80168/2024 comunicato con pec di data 10 giugno 2024 prot. 243909;
- dei documenti di cui al fascicolo 6.3.7/2024/24 pratica 80168/2024 comunicato con pec di data 4 novembre 2024 prot. 410186;
- di tutti gli atti connessi e presupposti e derivati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor MA TI è proprietario di un compendio immobiliare siti in loc. Valsorda di Trento, Strada dei Lareseti, nel quale, per quanto di interesse per il ricorso in esame, attualmente si annovera la p.ed. 1476 e la p.f. 1747/1 C.C. Mattarello.
2. In data 23 febbraio 2024 il Comune di Trento avviava un accertamento d’ufficio al fine di verificare la legittimità di taluni manufatti insistenti sulle particelle di proprietà del ricorrente. A tal fine, con nota del 4 marzo 2024, preannunciava al signor TI un sopralluogo da realizzarsi il 21 marzo 2024. L’esito di tale sopralluogo è riepilogato nell’apposito verbale (prot. di data 9.05.2024), nel quale, tra gli altri e per quanto di interesse, viene dato conto dell’esistenza dei seguenti interventi:
“ I) MANUFATTO I (a quota + 647,90 s.l.m.) — si tratta di una costruzione il cui perimetro sudest è sostenuto da un muro in cemento alto circa 4 m che si abbassa leggermente verso nord, fino a raggiungere un’altezza di circa 3,30 m. Tale struttura sorregge una terrazza panoramica pavimentata in listelli finto legno di circa 171 mq e protetta (verso valle) dalla caduta nel vuoto mediante parapetto in vetro lungo tutto il perimetro a sud ed ovest. Sul lato nord-est di monte il perimetro della terrazza è delimitato da un muro rivestito in pietra alto circa 1,37 m.,
OMISSIS
SISTEMAZIONI ESTERNE
K1) piazzale pavimentato presente a Sud ed Ovest del manufatto l, la cui superficie è coperta da materiale inerte/stabilizzato. Lo stesso è delimitato e sorretto da un muro di contenimento verso valle. Tale muro di sostegno visto dal piazzale ha un’altezza di circa 0,20 m ed è sormontato da ringhiera metallica a protezione dalla caduta verso il vuoto. Lo stesso visto dal bosco sottostante è composto da un muretto apparentemente in pietra di altezza variabile tra circa 0,9 e 0,5 m, con sottostante terra-armata di altezza compresa tra circa 2,1 e 2,5 m;
K2) terrazza identificata come manufatto l, pavimentata con listoni in finto legno e si raccorda al vigneto presente a nord-ovest mediante un breve vialetto in porfido ”.
3. Nelle more del sopralluogo, con domanda dell’8 marzo 2024, il ricorrente chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per taluni manufatti realizzati, definiti “sistemazione accesso a fondo agricolo – formazione muri di sostegno in pp.ff. 1747/1 e 1746/1 CC Mattarello ” e descritti nella relazione tecnica-paesaggistica come “ sistemazione declivio per formazione accesso alla zona coltivata p.f. 1747 CC Mattarello ”, segnatamente corrispondenti ai sopraindicati interventi “I”, “K1” e “K2”.
4. Con preavviso di diniego del 10 giugno 2024 il Comune di Trento comunicava le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di sanatoria, in sintesi consistenti in:
1) non corrispondenza della documentazione, presentata in allegato all’istanza di sanatoria di data 8 marzo 2024, con quanto accertato in fase di sopralluogo il 21 marzo 2024 (sia per quanto riguarda il terrapieno che sostiene un’area a monte di 170 mq da qualificarsi come terrazza, sia per la presenza di una scala non indicata negli elaborati);
2) contrasto degli interventi oggetto di sanatoria con la destinazione urbanistica di zona, ricadendo in zona E4, zona a bosco, del Piano regolatore generale comunale (PRG),
3) necessità di integrazione della domanda di sanatoria per dare dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 37 delle Norme Di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e s.m. (NDA del PUP), dall’art. 37, comma 3 e art. 38 delle e dell’art. 57 delle Norme di Attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento (NTA del PRG), quanto alla titolarità dell’omonima azienda agricola dichiarata nella domanda di sanatoria;
4) necessità di integrazione documentale e di rettifica degli elaborati.
5. Con nota del 22 luglio 2024 il ricorrente presentava le proprie controdeduzioni. Relativamente al contestato contrasto con la destinazione di zona, precisava che quanto eseguito derivava dalla domanda presentata nel 2017 al Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento per il cambio colturale per scopo agrario - da bosco a prato con la messa a dimora di piante da frutto - autorizzato con provvedimento 5 luglio 2017 a firma del Direttore dell’Ufficio Distrettuale Forestale provinciale, a cui era conseguita anche una Comunicazione al Comune per “ opere libere ” e la richiesta di conseguente modifica del PRG comunale inoltrata nel 2019. Pertanto, a seguito dell’ultimazione dei lavori relativi, in forza di quanto previsto dall’art. 112, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e dell’art. 88 del Regolamento Urbanistico Provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (RUEP), il regime urbanistico della particella p.ed. 1476 - ex p.fond. 1746/10 -, in precedenza classificata a bosco, doveva ritenersi quello proprio delle aree agricole di pregio, con erroneità della motivazione di diniego formulata dal Comune sul punto.
6. A seguito della comunicazione del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento del 23 luglio 2024, di conferma della modifica colturale di parte della p.f. 1746/10 (seppure ad esclusione della p.ed. 1341) e dell’ultimazione dei lavori entro il 5 luglio 2022, il competente Servizio Urbanistica comunale in data 19 agosto 2024 chiariva quanto segue: “ Alla luce di quanto sopra, allo stato attuale la neoformata p.ed. 1476 C.C. Mattarello (ex p.f. 1746/1 C.C. Mattarello, poi p.f. 1746/10 con p.ed. 1341 C.C. Mattarello) ricade in zona E4 a bosco del P.R.G. vigente ma, a seguito dell’ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità forestale, gran parte dell’area, ora corrispondente alla neoformata p.ed. 1476 C.C. Mattarello, è soggetta alla disciplina delle aree agricole di pregio di cui all’art. 38 delle N.d.A. del P.U.P. e alla corrispondente disciplina definita dall’art. 57 e seguenti delle N.T.A. del P.R.G; la p.f. 1746/1 C.C. Mattarello (ora p.ed. 1476) risulterà iscritta con apposita scheda nel Registro aree agricole, mentre l’area corrispondente alla ex p.ed. 1341 rimarrà in zona E4 del P.R.G. ”.
7. Il Comune effettuava, infine, un nuovo sopralluogo in data 31 luglio 2024, debitamente verbalizzato (prot. del 2.09.2024) ove, tra l’altro, veniva accertato che la pavimentazione della “ terrazza” del “ Manufatto I ” ( id est il manufatto identificato come “K2”) era stata “ interamente coperta da un telo protettivo sopra il quale è stato deposto uno strato di terra circa 7-8 cm di terra” , e che il sig. TI e il progettista avevano dichiarato che il manufatto si componeva dei seguenti strati: “ 7-8 cm di terriccio concimato/torba; telo protettivo anti-radice; pavimentazione in ‘listelli’; impermeabilizzazione; solaio in cemento armato di spessore compreso tra 20 e 30 cm; ambito fino al livello della strada sterrata sottostante ad oggi inaccessibile, la cui destinazione d’uso sarà chiarita in fase successiva ”.
8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Comune di Trento inviava al ricorrente, in data 4 novembre 2024, un nuovo preavviso di diniego, in cui, in esito all’ulteriore istruttoria sopra esposta, alle verifiche catastali e tavolari nonché agli altri accertamenti eseguiti d’ufficio, veniva confermata la permanenza delle seguenti ragioni ostative al rilascio del provvedimento in sanatoria richiesto:
- pur attestando la destinazione urbanistica della p.ed. 1476 C.C. Mattarello come area “ E1 - zone agricole di interesse primario” - disciplinata dall’art. 58 del NTA del PRG - e “area agricola di pregio” - disciplinata dall’art. 38 della NDA del PUP, come previsto dal comma 3 dell’art. 57 delle NTA del PRG – conseguente al riconosciuto perfezionamento del cambio di coltura, contestava comunque il contrasto del “ Manufatto I” con tali norme, in quanto “edificio o fabbricato ” ai sensi della definizione dell’art. 3, comma 1, lettera t), della l.p. n. 15 del 2015, dando altresì atto che il richiedente non risultava possedere né i requisiti soggettivi - non essendo iscritto all’Archivio Provinciale Imprese Agricole (APIA) (né nella prima, né ella seconda sezione) e non esercitando attività agricola a titolo professionale (dal momento che non era titolare di partita IVA agricola iscritta alla Camera di Commercio) - né i requisiti oggettivi - consistenti nella disponibilità di un fascicolo aziendale con superficie minima dei fondi in coltivazione di 2,5 ettari - richiesti per l’edificazione in aree agricole, requisiti previsti dall’art. 58, comma 1, delle NTA del PRG, dall’art. 37, comma 3 e art. 38 delle NDA del PUP e dall’art. 112, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015;
- rilevava il contrasto della realizzata strada di accesso al fondo intercluso, p.f. 1741/1 C.C. Mattarello, con l’art. 113 della l.p. n. 15 del 2015, in quanto avente dimensioni di larghezza variabile da ml 3,3 a ml 7,60 (in luogo dei 3 ml prescritti);
- confermava il contrasto con la destinazione di zona E4 – zona a bosco - di cui all’art. 61, commi 1 e 2 delle NTA del PRG di Trento, per le opere ricadenti nella superficie della neoformata p.ed. 1476 coincidente con l’estinta p.ed. 1341, C.C. Mattarello.
9. Infine, il Comune di Trento, in data 9 dicembre 2024, assumeva l’atto di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria motivato sulla scorta delle ragioni già dettagliate nel preavviso di diniego del 4 novembre 2024, rigettando nel contempo la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni e aggiornamento del fascicolo aziendale presentata dal ricorrente con nota del 15 novembre 2024. Conseguentemente, in data 20 dicembre 2024, l’Amministrazione, infine, adottava il susseguente ordine di demolizioni delle opere abusive.
10. Contro i predetti atti, nonché i presupposti preavvisi di diniego, si dirige il ricorso in esame che prospetta i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, parte ricorrente contesta il provvedimento di diniego di sanatoria del 9 dicembre 2024 quanto al muro di contenimento e retrostante terrapieno. In particolare, ricordata la conformità di quanto eseguito alla destinazione urbanistica dell’area da considerarsi quale area agricola di pregio (e non più quale area a bosco) a seguito del cambio colturale autorizzato e realizzato, il signor TI avversa la natura di “ edificio ” dell’intervento eseguito, alla stregua della definizione dell’art. 3, comma 1, lett. t) della l.p. n. 15 del 2015, poiché difetterebbe un’istruttoria sulla cui scorta il “terrapieno ” realizzato avrebbe generato volume e superficie utile, trattandosi di terrapieno naturale “ che ha l’esclusiva funzione di contenere il declivio naturale del terreno che è stato per questo motivo sbancato al fine di consentire il ricavo dell’accesso ai fondi che sono coltivati”. Inoltre, rispetto alle risultanze del sopralluogo del 31 luglio 2024, deduce di essersi “ limitato a coprire il terrazzamento sul quale originariamente era collocata una struttura in listello di legno per consentire il deflusso delle acque meteoriche con del terreno vegetale dell’azienda di cui il signor TI è titolare ” per ivi, in seguito, coltivare zafferano o altre essenze nell’ambito della diversificazione dell’attività aziendale. In nessuno dei verbali di sopralluogo emergerebbe l’accertamento nell’intervento eseguito di volumi o superficie utile, mancando una contestazione sulla consistenza del volume del terrapieno, allo stato chiuso su tutti i lati ed inaccessibile. Non pertinente a tal fine sarebbe la relazione tecnica allegata al tipo di frazionamento 1660/2023, frutto di un evidente errore tecnico e risultato di “ alchimie catastali ” mentre non verrebbe in considerazione un volume destinato a “ deposito e garage ” ma un “terrapieno delimitato dal muro di contenimento”.
Con il secondo motivo il ricorrente contrasta la contestata violazione dell’art. 113 della l.p. 15 del 2015 quanto alla larghezza della strada di accesso (manufatto “K1”) , rappresentando che tale larghezza sarebbe stata ripristinata in senso conforme a tale disposizione attraverso la piantumazione a verde proposta nella documentazione a corredo della richiesta di sanatoria. La maggior ampiezza della parte terminale della strada, ben superiore ai 3 metri, poi, corrisponderebbe alla realizzazione di uno “ spazio di manovra per consentire ai mezzi agricoli la possibilità di girarsi al fine di uscire dall’area interessata dalla coltivazione in condizioni di sicurezza”.
Il terzo motivo prospetta in via derivata, con riferimento all’ordinanza di demolizione, le ragioni di illegittimità già esposte nei precedenti mezzi.
11. Si è costituito il Comune di Trento e, con memoria del 4 maggio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato. In primis il Comune giustifica il tenore del primo preavviso di diniego, quanto in specifico alla motivazione circa il contrasto delle opere eseguite con la destinazione a bosco delle aree, in ragione del mancato tempestivo perfezionamento da parte dello stesso ricorrente della comunicazione di fine lavori concernente il cambio di coltura al Servizio provinciale competente (avvenuta solo il 4.04.2024, posteriormente alla domanda di sanatoria), mancanza che ha impedito la verifica dell’avvenuto cambio di destinazione ai sensi dell’art. 112 della l.p. 15 del 2015, poi successivamente accertata con il parere del competente servizio comunale del 19 agosto 2024, a seguito della comunicazione del Servizio Foreste provinciale del 23 luglio 2024 (fatto salvo il sedime della p.ed. 1341). Nel merito, il Comune conferma la discrepanza tra quanto dichiarato dal signor TI circa le opere da sanare nella domanda di permesso di costruire in sanatoria e quanto effettivamente realizzato, segnatamente quanto al cd . “terrapieno” (“manufatto I”) e alla soprastante terrazza “K2”, rappresentati nella domanda come un muro di contenimento riempito con materiale non meglio precisato, coperto da un composto di legno volto al drenaggio delle acque meteoriche, quest’ultimo costituente un terrazzamento adibito a coltivazione agricola. In realtà, nel sopralluogo del 21 marzo 2024 tali manufatti sono stati accertati quali “ un muro di forma trapezoidale, con visibili almeno 2 finestre” - ricavabili dalla successiva tamponatura delle stesse di diverso colore - coperto da una terrazza praticabile con superficie di oltre 170 mq, pavimentata con doghe in simil legno e delimitata da un parapetto in vetro a protezione della caduta. Situazione non diversa è emersa nel successivo sopralluogo del 31 luglio 2024 ove si è solo rilevato che sulle doghe in simil legno era stato aggiunto un leggero strato di terriccio. Pertanto, è corretta la qualificazione del manufatto complessivamente inteso come un edificio generante volume e superficie utile, circostanza comprovata anche dalla descrizione della stratigrafia dello stesso effettuata dal tecnico di parte ricorrente e dallo medesimo signor TI in sede di sopralluogo del 31 luglio 2024. Tale conclusione è stata confermata dai successivi accertamenti catastali e tavolari operati dal Comune al fine della compiuta verifica della natura del manufatto, reperendosi la documentazione che lo ha classificato come p.ed. 1476 e dunque “ edificio ”, con destinazione “garage e deposito agricolo ”, documentazione catastale e tavolare rinveniente dalla stessa parte ricorrente e tutt’altro che frutto di alchimie catastali o errori tecnici.
Anche lo slargo/strada, denominato piazzale “K1”, con asserita funzione di “ viabilità riconducibile alla coltivazione del fondo ” e “ strada agricola ”, si presenta più come uno spazio aperto, un piazzale in ghiaia, in rapporto di funzionalità con la costruzione antistante (“manufatto I” ), alla luce anche della scala esterna collegata alla terrazza “K2” e agli spazi abitativi, e delle finiture sue proprie. Quanto realizzato quindi per sua natura si pone in contrasto rispetto alla normativa di riferimento per le costruzioni in aree agricole (art. 37, 38 delle NTA del PUP e art. 112 l.p. 15 del 2025, artt. 57 e 58 delle NTA del PRG comunale). Tanto deriva dal fatto che nelle predette aree agricole di pregio (o di interesse primario secondo la nomenclatura del PRG comunale) edifici possono realizzarsi, a servizio dell’agricoltura, solo da parte dei soggetti aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, insussistenti in capo al ricorrente o, in caso di soggetti privati, sono consentiti edifici di limitate dimensioni a servizio dell’attività agricola, caratteristiche anch’esse estranee ai manufatti in questione. Infine, una parte delle aree (quella corrispondente alla previgente p.ed. 1341) non è stata oggetto di cambio colturale e dunque è rimasta a bosco, con conseguente violazione anche delle disposizioni dell’art. 61, commi 2 e 3, delle NTA del PRG comunale. Tali circostanze ostative sono state compiutamente rappresentate nel provvedimento impugnato e negli atti a cui lo stesso fa rinvio. Anche il secondo motivo è infondato in quanto ai fini del rigetto dell’istanza di sanatoria, rileva solo la difformità dell’estensione in larghezza del piazzale denominato come “K1”, diverso dalla “strada agricola ” identificata dalla parte ricorrente, rispetto a quanto previsto dall’art. 113 l.p. n. 15 del 2015, come si evince dal rilievo depositato in giudizio, dimensione non derogabile per le strade di accesso che possono essere eseguite nelle aree agricole. Conseguentemente deve essere rigettato anche il terzo motivo che deduce solo l’invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione. Il Comune chiede infine la condanna del signor TI alle spese legali ivi compreso il rimborso degli oneri riflessi gravanti sulle retribuzioni degli avvocati dipendenti pubblici, in sostituzione di IVA e CPA.
12. La parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria di replica, insistendo per le proprie conclusioni. In particolare, ha contestato la rispondenza al vero della presenza di “ forature ” o “varchi” all’interno del terrapieno che, in tesi, rimane pieno ed inaccessibile e non risulta minimamente praticabile o utilizzabile quale deposito o altro, confermando che lo stesso si identifica come costruzione ma non genera volume e superficie utile ed è stato realizzato quale intervento infrastrutturale avente natura di muro di contenimento finalizzato a contenere il declivio di notevole pendenza, manufatto avente natura assolutamente minimale. Inoltre, ha denunciato la natura postuma del rilievo del carattere ancora oggi parzialmente a bosco di parte della p.ed. 1476, a suo dire motivazione non rinvenibile nell’atto impugnato, e comunque denotante una forzatura da parte dell’Amministrazione stante la consistenza del preesistente deposito agricolo (4-5 mq). Infine, anche la contestata larghezza della viabilità esclusivamente agricola si giustifica per la “ necessità di poter eseguire in condizioni di sicurezza le necessarie manovre di inversione dei mezzi agricoli e trasporto delle uve, dei fertilizzati dei trattamenti, e le attrezzature. Del pari l’area di sosta è assolutamente indispensabile al fine di consentire lo stazionamento del mezzo agricolo anche nelle fasi di raccolta dell’uva o di caricamento della botte dell’acqua per l’effettuazione della miscelazione dei trattamenti” , dimensione che è destinata ad essere ripristinata in senso conforme alla legge con l’intervento di mascheratura proposto nella domanda di sanatoria.
13. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso non merita accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
II. È infondato il primo motivo di gravame.
III. In via preliminare vale precisare che non assume rilievo, ai fini della valutazione della fondatezza delle censure esposte nel ricorso, l’originaria contestazione della difformità rispetto alla destinazione a bosco (E4) degli interventi eseguiti sull’attuale p.ed. 1476 (ex p.f. 1746/10) - ad esclusione di quanto relativo all’originaria p.ed. 1341, come meglio si dirà nel proseguo - in quanto si tratta di addebito superato nel corso dell’istruttoria, che ha riconosciuto, a seguito dell’ultimazione del cambio di coltura, come “ gran parte dell’area, (…) è soggetta alla disciplina delle aree agricole di pregio di cui all’art. 38 delle N.d.A. del P.U.P. e alla corrispondente disciplina definita dall’art. 57 e seguenti delle N.T.A. del P.R.G; la p.f. 1746/1 C.C. Mattarello (ora p.ed. 1476) risulterà iscritta con apposita scheda nel Registro aree agricole, mentre l’area corrispondente alla ex p.ed. 1341 rimarrà in zona E4 del P.R.G. ” e tanto ai sensi dell’art. 112, comma 4 della l.p. 15 del 2015 (secondo il quale “ La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell’autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante ”) e art. 88 del Relativo Regolamento Urbanistico Provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (RUEP), come si evince dal preavviso di rigetto del 4 novembre 2024 e dal tenore testuale del provvedimento di diniego impugnato ripercorsi nella premessa in fatto.
IV. Ad avviso del Collegio, si mostra adeguata l’istruttoria comunale finalizzata all’accertamento della consistenza dell’eseguito, posta a base della reiezione della domanda di sanatoria, relativamente al TT I ”, descritto nel rilievo depositato in giudizio nei seguenti termini: “(a quota + 647,90 s.l.m.) — si tratta di una costruzione il cui perimetro sudest è sostenuto da un muro in cemento alto circa 4 m che si abbassa leggermente verso nord, fino a raggiungere un’altezza di circa 3,30 m. Tale struttura sorregge una terrazza panoramica pavimentata in listelli finto legno di circa 171 mq e protetta (verso valle) dalla caduta nel vuoto mediante parapetto in vetro lungo tutto il perimetro a sud ed ovest. Sul lato nord-est di monte il perimetro della terrazza è delimitato da un muro rivestito in pietra alto circa 1,37 m”. Alla luce di tale accertamento è altresì coerente la conclusione che qualifica tale costruzione, non quale mero “ muro di contenimento da regolarizzare ” con retrostante terrapieno finalizzato a contenere il declivio del terreno sbancato per la realizzazione della strada di accesso ai fondi e sovrastante terreno agricolo per la coltivazione del fondo - come sostenuto dalla parte ricorrente - ma quale edificio, a mente dell’art. 3, comma 1, lettera t), della l.p. n. 15 del 2015 secondo cui è “ edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta ” ove “ volume edilizio ”, a mente dell’art. 3, comma 4, lett. o) del RUEP, è il “ volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno 5 lati è considerato volume edilizio ”.
V. Il manufatto è stato inoltre realizzato da parte del signor TI MA in area agricola, in difetto dei requisiti prescritti per l’edificazione nelle predette aree, quali definiti negli articoli 58, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento (NTA del PRG), dall’art. 37, comma 3 e art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e s.m. (NDA del PUP) e dall’art. 112, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015.
Le richiamate disposizioni, per quanto rileva nel ricorso in esame, prevedono quanto segue:
- l’art. 37, delle NDA del PUP prevede al comma 3 – “per le aree agricole ” - che: “3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture... ” mentre al comma 4, precisa inoltre che: “4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio: … omissis ... b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistic a”
- L’art. 38 delle NDA del PUP, andando a restringere ulteriormente le facoltà concesse sulle “ aree agricole di pregio ” come quelle di cui si tratta, stabilisce che: “ 4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie ”, da cui emerge che per poter superare il divieto di ogni nuovo intervento edilizio nelle aree agricole di pregio va verificato, quale preliminare requisito, la possibile ubicazione alternativa.
- L’art. 112 della citata l.p. n. 15 del 2015, infine, al comma 1, dispone “ Nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L’eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole ”. Oltre a quanto previsto nel comma 4 dell’art. 112, riportato nel precedente paragrafo III, che estende la disciplina delle aree agricole di pregio anche alle aree a bosco oggetto di trasformazione colturale, assume anche rilievo per il caso in esame la disposizione del comma 6 dell’art. 112, dedicato all’esercizio di attività agricola in forma non imprenditoriale, laddove prevede che: “ Nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alla aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell’estensione delle superfici coltivate e dell’orientamento colturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell’intervento e al ripristino dell’area nel caso di dismissione dell’attività agricola ”.
- Il quadro normativo sopraordinato, trova infine riscontro nelle NTA del PRG, di Trento, di cui al combinato disposto dell’art. 57, comma 3, e 58, applicabili alle aree agricole primarie E1 e aree agricole di pregio del PUP, secondo i quali rispettivamente “ 3. Le aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale o oggetto di accertamento, anche se non ancora recepite dal PRG, sono equiparate alle zone agricole di interesse primario E1 oltre che alle aree agricole di pregio del PUP. Le aree trasformate o oggetto di accertamento e già recepite nelle tavole del PRG in scala 1:5000 sono evidenziate con apposito perimetro ”. A sua volta l’art. 58 delle NTA del PRG comunale, comma 2, dispone che “ Nelle zone E1, E2, E3 comprese nelle aree agricole o aree agricole di pregio del PUP, si applicano le norme provinciali in materia ”.
VI. Sotto un primo profilo, quanto retrostante al muro, definito dal ricorrente di “ contenimento del declivio naturale ”, non costituisce quel “ terrapieno artificiale ” rappresentato in sede difensiva, non utile sul punto, poiché lacunosa, la descrizione e rappresentazione fotografica contenuta nella domanda di permesso di costruire in sanatoria. Depongono nel senso esposto dal Comune le risultanze del secondo sopralluogo svolto in data 31 luglio 2024, nel quale il ricorrente non ha dimostrato la consistenza di quanto esistente oltre il muro di contenimento ma al contrario, a fronte della richiesta degli agenti comunali, ha dichiarato espressamente, concordemente con il tecnico di fiducia, sussistente un “ ambito ad oggi inaccessibile ”, come si evince dalla descrizione stratigrafica del manufatto risultante dal verbale di sopralluogo nei termini seguenti: “ 7-8 cm di terriccio concimato/torba; telo protettivo anti-radice; pavimentazione in ‘listelli’; impermeabilizzazione; solaio in cemento armato di spessore compreso tra 20 e 30 cm; ambito fino al livello della strada sterrata sottostante ad oggi inaccessibile, la cui destinazione d’uso sarà chiarita in fase successiva ”, circostanza non smentita in giudizio dal ricorrente.
VII. Tale accertamento trova poi conforto nelle successive verifiche d’ufficio disposte dal Comune quanto alle risultanze catastali e tavolari, dalle quali è emerso che, in corrispondenza della estinta p.f. 1746/10, è stata eretta la p.ed. 1476, con G.N. 6362 del 3/8/2023 con la qualità di “ edificio”, in conformità alla domanda presentata dal signor TI tramite il tecnico di fiducia e correlata documentazione relativa al tipo di frazionamento, con la quale egli chiedeva l’erezione di una particella edificiale per il manufatto descritto come “ un manufatto ad uso garage e deposito agricolo ” di cui venivano espressamente battuti i punti che ne delineavano la sagoma. Si tratta di un atto promanante dalla stessa parte ricorrente, tutt’altro che il frutto di errore del tecnico o di “ alchimie catastali”, come si vorrebbe accreditare in sede difensiva, che depone in maniera concordante per la conclusione cui è pervenuto il Comune intimato, circa la natura di edificio generante volume e superficie utile. Non vale a smentire quanto sopra argomentato, infine, il carattere dichiaratamente inaccessibile dei volumi e superfici in questione, il quale, come condivisibilmente statuito dalla giurisprudenza citata dalla resistente Amministrazione, non fa venir meno l’intrinseca natura di quanto eseguito, anche per la sua reversibilità in qualunque momento (Cons. Stato, sez. VII, 15 settembre 2023, n. 8358, secondo la quale anche un “ locale riempito di terra” “non si può ritenere che sia irrilevante da un punto di vista edilizio urbanistico, costituendo pur sempre un volume, nel senso dianzi precisato, pur se allo stato inutilizzabile” e non è utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di riduzione in pristino), e ciò anche senza valorizzare la verosimile tamponatura di precedenti forometrie quale risulta nelle fotografie allegate in giudizio (doc. 20 resistente - foto n. 32).
VIII. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, dev’essere rilevata la correttezza della qualificazione di quanto eseguito e ne consegue la non erroneità della conclusione del relativo contrasto con le richiamate disposizioni applicabili all’edificazione in aree agricole di pregio. A mente di tale disciplina, in siffatte aree, nuove edificazioni finalizzate all’esercizio dell’agricoltura, quale non sono quelle realizzate dal signor TI, possono in ogni caso realizzarsi solo da imprenditori agricoli. Al riguardo giova evidenziare che gli accertamenti d’ufficio svolti dal Comune (comunicazione del Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento del 22.10.2024, doc. 42 resistente) hanno dimostrato l’assenza, all’atto della domanda di sanatoria così come successivamente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ad assumere la qualifica di imprenditore agricolo da parte del signor TI, in ragione dell’accertata assenza di iscrizione all’Archivio Provinciale Imprese Agricole (APIA) (nella prima oppure nella seconda sezione) e la mancanza di titolarità di partita IVA agricola, che avrebbe dovuto risultare dall’iscrizione alla Camera di Commercio (doc. 43 resistente), nonché mancando anche la consistenza del fascicolo aziendale (non inferiore ai 2,5 ha) (pur riferito alla ditta individuale ‘ Azienda agricola Villa Villa Colle di TI MA’ , doc. 44 resistente), elementi tutti che non possono essere integrati a posteriori, trattandosi di permesso di costruire in sanatoria ove quanto realizzato deve risultare conforme alle norme vigenti al momento di presentazione della domanda e al momento di realizzazione dell’abuso, come richiesto dall’art. 135, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008.
IX. Il contrasto dell’eseguito con la disciplina degli interventi realizzabili in aree agricole emerge in maniera evidente, ad avviso del Collegio, anche con riferimento al manufatto “ K2” (consistente in “ K2 terrazza identificata come manufatto l, pavimentata con listoni in finto legno e si raccorda al vigneto presente a nord-ovest mediante un breve vialetto in porfido ”). A tale conclusione si perviene mediante la lettura delle risultanze del sopralluogo del 21 marzo 2024 svolto dal Comune, ed emerge chiaramente dalla documentazione fotografica a corredo (fotografie nn. 23-24-25bis-26-27 contenute nel doc. 20 resistente), ove si constata, come condivisibilmente riferito dall’Amministrazione, la realizzazione non del “ terrazzamento naturale destinato alla coltivazione agricola ” descritto dal signor TI, ma di un ampio terrazzo di 170 mq con copertura a listoni simil-legno (ben diversi dal “composto di legno installato per il drenaggio delle acque ”) praticabile e complanare nonché munito di ampio parapetto, di 35 ml, in vetro, più propriamente indentificante un manufatto ad uso abitativo residenziale, quale derivante anche dal collegamento mediante scala agli spazi abitativi soprastanti, non rappresentata negli elaborati.
La successiva copertura con terriccio vegetale evidenziata nel sopralluogo del 31 luglio 2024 (“strato di terra circa 7-8 cm ” con sottostante “ telo protettivo ” posto sopra il pavimento di copertura del terrazzo), asseritamente in vista di una successiva coltivazione, non è utile a sovvertire la connotazione quale funzionale all’abitazione anche di tale manufatto in contrasto con le sopra richiamate disposizioni, come condivisibilmente concluso dal Comune.
X. Sotto altro profilo, la consistenza dei manufatti in argomento non integra poi, all’evidenza, quei “manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ” (art. 38 NDA del PUP e art.112, comma 6 della l.p. n. 15 del 2015) che in area agricola di pregio sono consentiti in capo ad un soggetto privato privo dei requisiti di imprenditore agricolo reclamata dal ricorrente, consistenza che, tra l’altro, deve in ogni caso aver riguardo al complesso di interventi realizzati, e non essere atomisticamente riferita ai singoli manufatti.
XI. Tutto quanto sopra esposto depone per l’infondatezza delle censure espresse nel primo motivo di gravame, anche a non voler dare rilievo al pur perdurante contrasto con la destinazione a bosco di una porzione minimale della p.ed. 1476, corrispondente all’estinto deposito p.ed. 1341, per non aver richiesto il ricorrente la modifica colturale con riguardo al predetto manufatto, come confermato dalla dichiarazione del Servizio Foreste provinciale del 23 luglio 2024, motivazione, al contrario di quanto esposto in sede difensiva, testualmente riportata nell’atto di rigetto impugnato.
XII. Non ha pregio neppure il secondo motivo di ricorso, nel quale si assume che la difformità dimensionale della “ viabilità agricola di accesso al fondo ”, come definita dal ricorrente ed identificata dal Comune come manufatto “K1 ” delle sistemazioni esterne (descritto come segue: “ piazzale pavimentato presente a Sud ed Ovest del manufatto l, la cui superficie è coperta da materiale inerte/stabilizzato. Lo stesso è delimitato e sorretto da un muro di contenimento verso valle. Tale muro di sostegno visto dal piazzale ha un’altezza di circa 0,20 m ed è sormontato da ringhiera metallica a protezione dalla caduta verso il vuoto. Lo stesso visto dal bosco sottostante è composto da un muretto apparentemente in pietra di altezza variabile tra circa 0,9 e 0,5 m, con sottostante terra-armata di altezza compresa tra circa 2,1 e 2,5 m” ), rispetto alla previsione dell’art. 113 della l.p. n. 15 del 2015 - secondo il quale “1. L’apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l’accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali ” - sarebbe spiegata dalla “ necessità di poter eseguire in condizioni di sicurezza le necessarie manovre di inversione dei mezzi agricoli e trasporto delle uve, dei fertilizzati dei trattamenti, e le attrezzature. Del pari l’area di sosta è assolutamente indispensabile al fine di consentire lo stazionamento del mezzo agricolo anche nelle fasi di raccolta dell’uva o di caricamento della botte dell’acqua per l’effettuazione della miscelazione dei trattamenti ”.
Al riguardo, vale a giustificare le conclusioni del provvedimento impugnato il mero contrasto con la dimensione prescritta dalla disposizione provinciale per la realizzazione di strade nei compendi agricoli, dimensione nel caso di specie macroscopicamente violata, come evidenziato dal Comune di Trento nell’atto di diniego e ulteriormente comprovato anche dall’elaborato “ planimetria di rilievo quotata” prodotto in giudizio (doc. 47 resistente), situazione peraltro non smentita dalla parte ricorrente che si limita a rinviare ad un previsto successivo mascheramento a verde.
XIII. Alla legittimità del diniego di sanatoria e dei presupposti atti in epigrafe indicati, non gravati dai vizi dedotti nel ricorso, consegue anche la legittimità dell’ingiunzione di demolizione susseguentemente assunta dal Comune di Trento con l’ordinanza del 20 dicembre 2024, atto parimenti impugnato ma solo per invalidità derivata, con reiezione anche del terzo motivo di ricorso.
XIV. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo ma non può essere accolta la richiesta del Comune di riconoscere gli oneri riflessi sulle somme così liquidate, in continuità con l’indirizzo già espresso da questo Tribunale (sentenze TRGA Trento, 14 novembre 2024, n. 169: “ deve essere respinta l’istanza dei difensori dell’avvocatura civica a vedersi corrispondere anche gli oneri riflessi che, rappresentando somme attinenti al rapporto retributivo con il proprio ente di appartenenza, per loro natura non possono fondatamente essere poste a carico della parte soccombente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2024, n. 5002; Cass. civ., Sez. II, 15 marzo 2023, n. 7499”).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO