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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2809 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: azione di adempimento
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Latini
ricorrente
nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mastrolilli
resistente
nonché nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mastrolilli
resistente
conclusioni
per parte ricorrente, come da note del 30.6.2025: “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di
Arezzo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, condannare i convenuti Controparte_1
ed , IN SOLIDO TRA : IN TESI a. intervenire e/o eliminare gli errori o le Controparte_2 Pt_2
difformità all'impianto secondo le modalità previste dalla perizia redatta dal CTU Ing. Persona_1
(ossia alla rivisitazione del cablaggio dell'impianto ed alla eliminazione di alcuni difetti di connessione degli
1 R.G. n. 2809/2023
accessori nonché all'effettuazione della prova di adeguamento della linea di collegamento tra inverter e
contatore con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile e così come specificatamente integrate ai pgf. 4 e 5
(pagg. 3 e 4) della consulenza Ing. del 19.10.2023 (cfr. doc. n. 7) e tramite le ulteriori Persona_2
osservazioni Ing. del 14.05.2024 (cfr. doc. n. 11) ovvero previa sia la sostituzione del cavo di Per_2
collegamento esistente della sezione di 6 mmq e della lunghezza di circa 30 mt. tra il contatore di produzione
ed il contatore di scambio con altro avente la sezione di 10 mmq e sia l'eliminazione dell'errore di montaggio
tra i due scaricatori di tensione in corrente continua (che pregiudica la sicurezza rispetto ad eventuali guasti
da sovratensioni); b. adeguare la rete di distribuzione, già a partire dalla cabina di trasformazione da palo,
alla stregua di quanto accertato e verificato dal CTU Ing. previa l'esecuzione degli Persona_1
interventi che nel tempo si sarebbero resi necessari in virtù dell'aumentato carico di utenza e del fatto che
circa un terzo della stessa possegga impianti FV che aggravano, in certi momenti della giornata, il
superamento della tensione operativa con limitazione dei valori dell'energia che i singoli impianti sono stati
omologati a produrre;
ovvero, in altri termini, ad eliminare la causa del malfunzionamento dell'impianto
fotovoltaico del previo l'aumento e/o l'adeguamento dell'impianto di alimentazione della zona che Parte_1
risulta sottodimensionato da parte del gestore e non in grado di garantire la stabilità della Controparte_2
tensione, così come rimarcato dall'Ing. a mezzo la consulenza 19.10.2023 e ciò anche a Persona_2
seguito della sostituzione compiuta in data 03.05.2024 del trasformatore da 100Kw con quello da 160 Kw e
che in ogni caso non in grado di gestire un carico valutato dallo stesso CTU, Ing. di circa 183,2 Kw Per_1
- IN IPOTESI ed ove non venga configurata la solidarietà passiva tra i due resistenti, voglia condannare
separatamente essi stessi nei termini che seguono: - quanto a ad intervenire e/o Controparte_1
eliminare gli errori o le difformità all'impianto secondo le modalità previste dalla perizia redatta dal CTU
Ing. (ossia alla rivisitazione del cablaggio dell'impianto ed alla eliminazione di alcuni Persona_1
difetti di connessione degli accessori nonché all'effettuazione della prova di adeguamento della linea di
collegamento tra inverter e contatore con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile e così come
specificatamente integrate ai pgf. 4 e 5 (pagg.3 e 4) della consulenza Ing. del 19.10.2023 (cfr. Persona_2
doc. n. 7) e tramite le ulteriori osservazioni Ing. del 14.05.2024 (cfr. doc. n. 11) ovvero previa sia la Per_2
sostituzione del cavo di collegamento esistente della sezione di 6 mmq e della lunghezza di circa 30 mt. tra il
contatore di produzione ed il contatore di scambio con altro avente la sezione di 10 mmq e sia l'eliminazione
dell'errore di montaggio tra i due scaricatori di tensione in corrente continua (che pregiudica la sicurezza
rispetto ad eventuali guasti da sovratensioni); - quanto ad ad adeguare la rete di Controparte_2
distribuzione, già a partire dalla cabina di trasformazione da palo, alla stregua di quanto accertato e
2 R.G. n. 2809/2023
verificato dal CTU Ing. previo l'esecuzione degli interventi che nel tempo si sarebbero resi Persona_1
necessari in virtù dell'aumentato carico di utenza e del fatto che circa un terzo della stessa possegga impianti
FV che aggravano, in certi momenti della giornata, il superamento della tensione operativa con limitazione
dei valori dell'energia che i singoli impianti sono stati omologati a produrre;
ovvero, in altri termini, ad
eliminare la causa del malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico del previo l'aumento e/o Parte_1
l'adeguamento dell'impianto di alimentazione della zona che risulta sottodimensionato da parte del gestore
e non in grado di garantire la stabilità della tensione, così come rimarcato dall'ing. Controparte_2 Per_2
a mezzo la consulenza 19.10.2023 e le ulteriori osservazioni del 14.05.2024 (doc 11) e ciò anche a
[...]
seguito della sostituzione compiuta in data 03.05.2024 del trasformatore da 100Kw con quello da 160 Kw e
che in ogni caso non in grado di gestire un carico valutato dallo stesso CTU, Ing. di circa 183,2 Per_1
Kw; IN OGNI CASO, condannare i resistenti in solido tra di loro al risarcimento dei danni quantificati sin
d'ora nella complessiva somma di € 4.761,84=, di cui € 1.461,84= da imputarsi alla mancata esecuzione di
quelli specificati al pgf. a. ed € 3.300,00= a titolo di rimborso per la minore potenza offerta dall'impianto
rispetto a quella garantita di 6 KW oppure a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di
Giustizia ovverochè verrà liquidata in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre interessi legali dal di del dovuto al
saldo nonché per tutti quelli derivanti dalla mancata e piena disponibilità e/o utilizzo dell'impianto dalla data
dell'installazione e per tutto il tempo occorrente per il corretto ripristino della funzionalità da liquidarsi ex
art. 1226 c.c. Il tutto con la rifusione delle spese di CTU e di CTP (cfr. docc.ti nn. 8 e 9 fasc. ricorrente)
nonché dei compensi e spese legali sia del procedimento di ATP sia della mediazione n. 208/2023 e sia infine
del presente giudizio e di cui si chiede la relativa liquidazione nei termini di cui alla nota che si allega
unitamente alla presente”
per parte resistente come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia Controparte_1
all'Onorevole Tribunale adito, contraris reiectis, attesa l'insussistenza di qualsiasi eventuale responsabilità
di rispetto ai fatti dedotti nel presente procedimento, rigettare ogni domanda formulata dal Controparte_1
Sig. nei confronti di perché infondata in fatto e diritto e sfornita di prova, per tutti Parte_1 Controparte_1
i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
per parte resistente come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia Controparte_2
all'Onorevole Tribunale adito, contraris reiectis: - in via principale, attesa l'insussistenza di qualsiasi
eventuale responsabilità di rispetto ai fatti dedotti nel presente procedimento, rigettare Controparte_2
ogni domanda formulata dal Sig. nei confronti di perché infondata in fatto e Parte_1 Controparte_2
diritto e sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi
3 R.G. n. 2809/2023
in cui venga accolta la domanda del Sig. assegnare a un congruo termine Parte_1 Controparte_2
per eseguire o completare gli interventi per cui è causa, considerando anche l'esigenza di assicurare la
continuità di alimentazione di energia elettrica alle utenze connesse alla linea. Con vittoria di spese,
competenze e onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio ed al fine di ottenere la condanna di queste ultime Controparte_1 Controparte_2
al ripristino della piena potenza produttiva del proprio impianto fotovoltaico, oltre al risarcimento del danno.
2. Parte ricorrente ha premesso di aver sottoscritto in data 11.03.2022 con il Controparte_1
contratto di acquisto del prodotto Enel X Classic XLarge per la propria residenza in Castelfranco
Piandiscò (AR), Strada comunale dei Poggi n. 39. Il pacchetto prevedeva – a fronte del pagamento da parte dell'odierno ricorrente dell'importo di € 9.900,00 – l'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 6 kW, 16/18 moduli fotovoltaici da 345 Wp o di potenza superiore Canadian Sonar, inverter con sistema di monitoraggio integrato e ottimizzatori di potenza Solaredge, con struttura di sostegno. L'installazione avveniva a maggio 2022 e l'impianto entrava in funzione il 29.07.2022. Stante il riscontro di continue interruzioni della produzione energetica, il presentava ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., al fine di ottenere una Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio che accertasse le cause degli stessi e ne individuasse il soggetto responsabile.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che: i) la consulenza tecnica espletata in tale procedimento ha dato modo di accertare che la causa dei lamentati blocchi di sistema debba rinvenirsi nelle problematiche relative al sistema di rete stesso, che genera elevate cadute di tensione. Queste ultime, a loro volta, fanno sì che si attivino le protezioni del sistema di produzione, che limita a 253 V la massima tensione iniettabile. La responsabilità del funzionamento dell'impianto al di sotto della resa attesa va individuata, dunque, nelle condizioni di esercizio della rete pubblica di alimentazione dell'impianto del ricorrente;
ii) è stato altresì
accertato in sede di c.t.u. che sono stati commessi errori nell'installazione dell'impianto con riferimento al cablaggio e che dovrà essere effettuata una prova di adeguamento della linea di collegamento tra inverter e contatore con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile;
iii)
[...]
ed devono pertanto ritenersi solidalmente tenute ad adempiere CP_1 Controparte_2
4 R.G. n. 2809/2023
alle prestazioni indicate dal consulente d'ufficio al fine di consentire il godimento delle prestazioni dell'impianto fotovoltaico del ricorrente ai valori contrattuali;
iv) l'energia prodotta dall'impianto
è stata stimata in circa 4KWh per l'impianto da 6KWp: pertanto al ricorrente spetta un risarcimento del danno pari a 1/3 di quanto corrisposto, pari a € 3.300,00, che le resistenti, in solido tra loro, devono essere condannate a corrispondere al ricorrente;
v) il costo per provvedere alle necessarie sostituzioni per eliminare le anomalie di montaggio causate da errori nello stesso da parte di è stato stimato dal consulente di parte del ricorrente in complessivi € Controparte_1
1.461,84, somma che le resistenti, in solido tra loro devono, essere condannate a corrispondere al a titolo di risarcimento del danno;
vi) le resistenti devono, infine, farsi carico anche delle Parte_1
spese sostenute dal per il procedimento di mediazione – nell'ambito del quale solo Parte_1 [...]
accettava di comparire, senza comunque che si addivenisse ad un accordo – e di Controparte_1
quelle legali, di c.t.u. e di c.t.p. sostenute nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
4. Si è costituita che ha eccepito che: i) l'impianto è stato è stato acquistato dal Controparte_1
ricorrente usufruendo della cessione del credito al 50%, per un prezzo al cliente di € 4.995,00; ii) già
antecedentemente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., veniva più volte comunicato al che i problemi Parte_1
da questi riscontrati nella produzione di energia dell'impianto fotovoltaico non erano legati al prodotto, ma alla rete di distribuzione. Anche la successiva c.t.u. ha confermato tale circostanza,
imputando a solo alcune minori criticità nell'installazione dell'impianto Controparte_1
fotovoltaico, che tuttavia non sono state ritenute tali da compromettere il regolare funzionamento dell'impianto, né sono state giudicate determinanti nella minor produzione di energia lamentata
[... da parte ricorrente;
iii) non sussiste, pertanto alcuna solidarietà passiva di Controparte_3
e – in ogni caso – quand'anche quest'ultima venisse riconosciuta, troverebbe Controparte_4
applicazione l'art. 1218 c.c.: infatti, essendo l'impianto sotto potenziato dal distributore, la prestazione richiesta a deve ritenersi non esigibile per causa a quest'ultima non Controparte_1
imputabile; iv) con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, quanto alla voce da € 3.300,00
manca il nesso causale, non essendo stata riscontrata dalla c.t.u. alcuna responsabilità di
[...]
mentre per quel che concerne la voce da € 1.461,84, non vi è prova che tale somma sia CP_1
dovuta. Allo stesso modo, non è dovuta la rifusione delle spese legali, di c.t.u. e di c.t.p. del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., né di quelle relative al procedimento di mediazione.
5 R.G. n. 2809/2023
5. Si è costituita anche la quale ha eccepito che: i) come riferito al ricorrente Controparte_2
in risposta alle richieste di verifica dei valori di tensione della linea, gli stessi sono sempre stati all'interno del range previsto dalla normativa, non essendo mai stata superata la soglia di
[... tolleranza del 10%; ii) il 30.03.2023, nel corso delle operazioni peritali, il personale di ha provveduto ad effettuare una variazione di fase alimentante la fornitura del Controparte_4
a seguito della quale quest'ultimo non ha richiesto alcuna verifica di tensione. Tuttavia, Parte_1
sulla base delle misurazioni effettuate dalla resistente, i valori di tensione si attestano ancora entro le soglie di legge;
iii) non vi è alcun rapporto contrattuale tra il ed Parte_1 Controparte_2
e, pertanto, era onere del ricorrente provare gli elementi costitutivi dell'illecito della resistente e la sua colpa. Tale onere non è stato assolto, non essendo peraltro stato indicato alcuno specifico evento o specifica violazione di legge da parte di iv) le conclusioni cui è Controparte_2
pervenuto il c.t.u., peraltro, sono meramente programmatiche. Inoltre, essendo rispettato il valore della tensione e non essendo obbligata verso il ricorrente a garantire il Controparte_2
funzionamento dell'impianto fotovoltaico, non può essere emesso un provvedimento giudiziario che preveda un generico obbligo in tal senso. infatti, è tenuta unicamente ad Controparte_2
attenersi alla normativa sulla qualità della tensione e a porre in essere gli interventi necessari per far sì che i valori di quest'ultima non si trovino al di sotto dei limiti di legge, senza alcuno specifico obbligo verso il v) anche la domanda di risarcimento del danno è infondata. Infatti, Parte_1
quanto alla somma di € 1.461,84, non sono specificate le perdite patrimoniali a cui il ricorrente si riferisce, né quale sia la responsabilità di Con riferimento, invece, alla Controparte_2
somma di € 3.300,00, essa è sfornita di prova nell'an e nel quantum, oltre che con riguardo al nesso causale. Infine, trattandosi di lucro cessante, per ottenere il risarcimento il ricorrente deve anche fornire la prova del calo di redditività subito.
6. La causa è stata istruita documentalmente, ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
******
7. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e per i motivi che seguono.
8. ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere la condanna di Parte_1 [...]
ed in solido tra loro, al ripristino della piena potenza Controparte_1 Controparte_2
produttiva per il proprio impianto fotovoltaico, nonché al risarcimento del danno.
6 R.G. n. 2809/2023
L'individuazione delle cause dei blocchi di sistema, di eventuali concause o corresponsabilità e delle operazioni e costi occorrenti per il ripristino è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avente R.G. n. 2952/2022, anch'esso promosso dal La relativa relazione, a firma dell'Ing. è stata prodotta Parte_1 Persona_1
da parte ricorrente unitamente all'atto di citazione. Le risultanze della stessa meritano di essere recepite nella presente statuizione in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate.
9. Anzitutto, il consulente ha affermato che “circa le modalità di installazione non si sono ravvisate
sostanziali criticità che possano compromettere il regolare funzionamento dell'impianto salvo la necessità di
apportare alcune messe a punto dei cablaggi comunque di limitata consistenza. In particolare si è dovuta
rilevare l'errata connessione dei due scaricatori di tensione in corrente continua posti a protezione delle due
stringhe di pannelli fotovoltaici che sono risultati inefficaci in quanto uno è stato connesso alle stringhe
senza però il conduttore di terra e l'altro è stato connesso solo al conduttore di terra ma non collegato alle
stringhe. Cablaggio da rivedere sotto il profilo della sicurezza dell'impianto rispetto ad eventuali guasti di
sovratensione ma non essenziali ai fini della resa di produzione dell'impianto e quindi non interferenti ai fini
delle risultanze della causa” (pagine 2 e 3 della relazione).
Pertanto, è stato rilevato che sono stati commessi da parte dei tecnici di alcuni Controparte_1
errori nell'installazione dell'impianto. Di conseguenza quest'ultima dovrà essere chiamata alla correzione a sue spese di tali errori. Tuttavia, il consulente ha altresì accertato che l'errata connessione degli scaricatori di tensione debba essere corretta per ragioni di sicurezza, ma non impatti sulla resa di produzione dell'impianto.
In ogni caso, è stata sostanzialmente accolta l'osservazione del c.t.p. di parte ricorrente relativa alla sezione e lunghezza del cavo di connessione tra inverter e contatore ritenendo che – pur non CP_1
avendo la questione, realisticamente, un sostanziale impatto sul funzionamento del sistema fotovoltaico – potrebbe in ogni caso “essere fatta una prova in occasione dell'intervento che dovrà fare
per la sistemazione di cablaggio dei difetti riscontrati duplicando la connessione tra inverter e CP_5
contatore con un cavo di sezione 2x6 mmq. e dimezzando pertanto la corrente e le relative cadute di tensione
che, valutata in 2,02% scenderebbe a 1,01% valore pienamente congruo con simili applicazioni. La prova
non avrebbe costi di realizzazione in quanto sarà sufficiente mettere in parallelo la seconda linea da 2x6
mmq. stendendo il cavo a pavimento all'esterno e verificando la variazione di tensione riscontrabile al
contatore” (pagina 32 della relazione).
7 R.G. n. 2809/2023
In definitiva, che si è occupata del montaggio del pannello fotovoltaico, non può Controparte_1
in alcun modo essere ritenuta responsabile del fatto che quest'ultimo non abbia dato la resa produttiva prevista. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno per il minore funzionamento dell'impianto non può essere accolta nei confronti di Controparte_1
Quest'ultima deve, peraltro, essere condannata a provvedere, a proprie spese, alla correzione degli errori di montaggio che compromettono la sicurezza dell'impianto individuati dal consulente tecnico. In occasione di tali operazioni dovrà anche essere effettuata da parte di la Controparte_1
prova relativa a sezione e lunghezza del cavo di connessione tra inverter e contatore con le CP_1
modalità indicate nella risposta n. 1) da parte del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente.
10. Venendo all'individuazione delle cause dei blocchi di sistema di produzione energetica e,
dunque, della minore resa produttiva rispetto al previsto dell'impianto fotovoltaico, il consulente ha rilevato che “le curve di produzione ed i valori di tensione risultano corretti nel momento in cui i due
impianti di singola potenza 3 kWp vengono fatti funzionare singolarmente e secondo i valori ricavabili da
diagrammi estratti dal monitoraggio degli stessi. Ma nel momento in cui i due impianti sono allacciati
contemporaneamente alla rete la potenza di connessione e quindi l'energia ricavabile viene limitata dal
superamento della massima tensione di rete di funzionamento degli inverter e cioè i 253 V (230V + 10%).
L'attenzione pertanto deve spostarsi sulle caratteristiche della linea di alimentazione sia del soggetto
produttore (Sig. sia su quelle della rete pubblica a cui l'impianto è allacciato e che dovrebbe Parte_1
consentire di sviluppare la potenza contrattuale per la quale è stato omologato con tanto di regolamento di
esercizio convalidato da medesima, di cui pertanto il Sig. non ne possiede copia al Controparte_2 Parte_1
pari degli altri documenti tecnico-amministrativi di realizzazione dell'impianto (domanda con TICA
semplificato a Terna Gaudì e GSE) di cui comunque risulta titolare e responsabile” Controparte_2
(pagine 6 e 7 della relazione). Proseguendo nella sua analisi, il consulente ha evidenziato come il limitato funzionamento dell'impianto fotovoltaico “derivi dalla limitata potenza in produzione
effettuabile sul sistema di alimentazione di E-Distribuzione che denota cadute di tensione sensibili anche con
l'applicazione del carico nominale di contratto (6 KW) come è stato strumentalmente verificato durante il
sopralluogo del 21.03.2023. Sopralluogo che ha anche fatto vedere come la tensione a vuoto dell'utenza si
attesti su valori ben superiori ai 230 V di norma (sino a circa 240 V) e che pertanto il superamento dei 253 V
richiesto per il sistema di protezione dell'impianto non consenta di poter immettere una potenza in rete di
oltre 3,0 KW senza innescare l'interruzione del servizio di produzione” (pagine 17 e 18 della relazione).
8 R.G. n. 2809/2023
Alla luce delle suesposte considerazioni, il consulente ha ritenuto che la causa della sottoproduzione da parte dell'impianto fotovoltaico del “debba risiedere nell'essere Parte_1
l'impianto di alimentazione della zona sotto potenziato da parte del distributore e non in grado di garantire
una sostanziale stabilità nella tensione che si attesta spesso oltre i limiti contrattuali” (pagina 27 della relazione). L'Ing. ha pertanto condivisibilmente concluso che “il soggetto responsabile della Per_1
Pa mancata possibilità di raggiungere la piena potenza di produzione debba essere individuato nelle
condizoni di esercizio della rete pubblica di alimentazione dell'impianto dell'utente (pagina 28 Parte_1
della relazione) e, dunque, nella resistente Controparte_2
Ha, altresì, aggiunto che “non esistono specifiche concause e/o corresponsabilità a base della situazione
riscontrata se non l'essere la rete pubblica di costituzione datata e di non poter attualmente coprire il servizio
di cui comunque viene data possibilità contrattuale al pari di utenze collocate in zone di elevata potenza
distributiva e conseguentemente con sostanziale stabilità di tensione di rete” (pagina 29 della relazione).
11. Tuttavia, all'interno delle proprie conclusioni il consulente ha anche precisato che “da quanto
sopra esposto è chiaro che non vi siano operazioni puntuali da poter effettuare per consentire la piena
producibilità dell'impianto a meno di interventi strutturali sulla rete pubblica esistente visto anche l'elevato
numero di impianti FV esistenti in zona (piena campagna con numerose utenze dislocate in ampio territorio
e circa n. 9 impianti FV individuati su un totale di circa 33 utenze)” (pagina 28 della relazione).
Da quanto esposto si evince che, pur essendo stata dimostrata la responsabilità per la minore resa dell'impianto fotovoltaico esclusivamente in capo a non è possibile Controparte_2
richiedere a quest'ultima alcun intervento utile al ripristino della piena potenza produttiva. Infatti,
per ottenere un simile risultato il consulente ha ravvisato la necessità di interventi strutturali di più
larga scala sulla rete pubblica, i quali fanno parte di scelte di merito del distributore di energia, che non possono essere in alcun modo oggetto di coercizione da parte dell'organo giudicante.
Va, infine, rilevato a riguardo che la proposta del c.t.u. di “selezionare un'altra delle tre fasi a
disposizione sulla linea che possa avere una tensione di partenza meno elevata” (pagina 28 della relazione), è stata espressamente considerata dallo stesso quale mero tentativo e non affatto quale soluzione certa del problema.
In definitiva, le domande relative a qualsiasi tipo di intervento di volto al Controparte_2
ripristino a piena potenza dell'impianto sono infondate.
12. Al contrario, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per equivalente,
alla cui rifusione deve essere condannata unicamente risultata all'esito Controparte_2
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dell'istruttoria il solo soggetto responsabile del funzionamento ridotto dell'impianto fotovoltaico e non potendosi in alcun modo configurare solidarietà passiva tra le due parti resistenti.
Per quanto concerne la quantificazione dello stesso, deve ritenersi congrua la soluzione indicata dal consulente tecnico, in sede di formulazione di una sua proposta conciliativa. Essa parte dall'assunto secondo cui “circa l'aspetto dei danni ci si può rifare a dati certi rappresentati dall'energia
prodotta dall'impianto dal momento della connessione in rete dell'impianto al giorno del secondo sopralluogo
(21.03.2023) e pari a 3.519 KWh messi a confronto con i dati parametrici della produzione annuale della
zona che […] possono essere convalidati in circa 4.000 KWh su una base annuale di circa 7.440 KWh per
l'impianto da 6 KWp” (pagina 29 della relazione). Si deve, pertanto, procedere a “definire in circa 4,0
KW la potenza massima ricavabile dall'impianto nell'attuale situazione della rete di alimentazione e quindi
in circa 5.000 KWh l'energia utile prodotta dallo stesso” (pagina 30 della relazione). Di conseguenza, è
dovuta la rifusione di “1/3 della cifra corrisposta all'attore al momento del contratto di € 9.900,00 Iva
compresa e quindi € 3.300,00” (pagina 30 della relazione). Sul punto, va precisato che – a prescindere da ogni considerazione sulle modalità con cui il ha acquistato l'impianto o eventuali Parte_1
asseriti sconti praticati – il valore dell'impianto è di € 9.900,00, ed è dunque – in considerazione di quanto sopra – un terzo di tale cifra a costituire l'importo dovuto per il risarcimento del danno.
Deve inoltre affermarsi che tale danno da mancata produttività non può considerarsi quale lucro cessante, attenendo piuttosto l'azione promossa dal ricorrente al rispetto dei valori di produttività
attesi al momento dell'acquisto dell'impianto.
In definitiva, la resistente deve essere condannata a rifondere ad Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 3.300,00, unitamente agli interessi Parte_1
legali dal dì del dovuto al saldo.
13. Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori € 1.461,84 sempre a titolo di risarcimento del danno,
tale somma è stata individuata dal consulente di parte del ricorrente facendo riferimento ai costi risultanti dal prezziario Dei - I semestre 2023 per la correzione degli errori di montaggio riscontrati e per la sostituzione del cavo da 6 mmq con uno da 10 mmq.
Premessa l'estraneità di a tale questione e posto che si sono già in Controparte_2
precedenza indicate le operazioni che deve essere condannata a porre in essere, si Controparte_1
è avuto modo di specificare che esse vadano svolte a esclusive spese di quest'ultima. Pertanto, tale voce di danno perde di significato. Se venisse riconosciuta, infatti, la stessa rappresenterebbe un'illegittima duplicazione risarcitoria.
10 R.G. n. 2809/2023
In definitiva, la richiesta di risarcimento del danno deve essere accolta limitatamente alla somma di € 3.300,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nei confronti di Controparte_2
mentre nessuna somma deve ritenersi dovuta da ad Controparte_1 Parte_1
14. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quanto sopra esposto giustifica la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente Controparte_1
15. deve, invece essere condannata alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del Parte_1
2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), per le fasi di giudizio studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi di tale scaglione per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita su base documentale.
16. Devono poi essere poste a carico di anche le spese di lite sostenute da Controparte_2
nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2952/2022), come da nota Parte_1
spese depositata.
17. deve inoltre essere condannata alla rifusione delle spese di c.t.u. sostenute Controparte_2
nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avente R.G. n. 2952/2022 – liquidate come da separato decreto emesso nell'ambito di tale procedimento – così come di quelle di c.t.p. sostenute nel medesimo procedimento, di cui alla fattura prodotta da parte attrice (doc. 9).
18. Infine, in virtù dell'esito del giudizio deve farsi carico delle spese legali Controparte_2
sostenute da per il procedimento di mediazione, come da nota spese. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna a provvedere a sue spese alla rivisitazione e messa in sicurezza Controparte_1
del cablaggio dell'impianto fotovoltaico di con eliminazione dei difetti di Parte_1
connessione accessori ed effettuazione della prova di adeguamento della linea di collegamento tra inverter e contatore, con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile, nei termini indicati dal c.t.u. al punto n. 1) delle risposte alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice a pagina 32 della relazione;
b) condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento del danno, della somma di € 3.300,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
11 R.G. n. 2809/2023
c) rigetta le ulteriori domande formulate da Parte_1
d) dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
e) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida in € 4.237,00, per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
f) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite sostenute nel procedimento avente R.G. n. 2952/2022, come da nota spese depositata da parte ricorrente;
g) condanna alla rifusione delle spese di c.t.u. sostenute nel Controparte_2
procedimento avente R.G. n. 2952/2022, come liquidate da questo Tribunale con separato decreto emesso nell'ambito di tale procedimento;
h) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
c.t.p. sostenute nel procedimento avente R.G. n. 2952/2022, come da fattura prodotta da parte ricorrente sub doc. 9;
i) condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
sostenute per il procedimento di mediazione, come da nota spese depositata da parte ricorrente.
Così deciso in Arezzo, il 15 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2809 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: azione di adempimento
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Latini
ricorrente
nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mastrolilli
resistente
nonché nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mastrolilli
resistente
conclusioni
per parte ricorrente, come da note del 30.6.2025: “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di
Arezzo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, condannare i convenuti Controparte_1
ed , IN SOLIDO TRA : IN TESI a. intervenire e/o eliminare gli errori o le Controparte_2 Pt_2
difformità all'impianto secondo le modalità previste dalla perizia redatta dal CTU Ing. Persona_1
(ossia alla rivisitazione del cablaggio dell'impianto ed alla eliminazione di alcuni difetti di connessione degli
1 R.G. n. 2809/2023
accessori nonché all'effettuazione della prova di adeguamento della linea di collegamento tra inverter e
contatore con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile e così come specificatamente integrate ai pgf. 4 e 5
(pagg. 3 e 4) della consulenza Ing. del 19.10.2023 (cfr. doc. n. 7) e tramite le ulteriori Persona_2
osservazioni Ing. del 14.05.2024 (cfr. doc. n. 11) ovvero previa sia la sostituzione del cavo di Per_2
collegamento esistente della sezione di 6 mmq e della lunghezza di circa 30 mt. tra il contatore di produzione
ed il contatore di scambio con altro avente la sezione di 10 mmq e sia l'eliminazione dell'errore di montaggio
tra i due scaricatori di tensione in corrente continua (che pregiudica la sicurezza rispetto ad eventuali guasti
da sovratensioni); b. adeguare la rete di distribuzione, già a partire dalla cabina di trasformazione da palo,
alla stregua di quanto accertato e verificato dal CTU Ing. previa l'esecuzione degli Persona_1
interventi che nel tempo si sarebbero resi necessari in virtù dell'aumentato carico di utenza e del fatto che
circa un terzo della stessa possegga impianti FV che aggravano, in certi momenti della giornata, il
superamento della tensione operativa con limitazione dei valori dell'energia che i singoli impianti sono stati
omologati a produrre;
ovvero, in altri termini, ad eliminare la causa del malfunzionamento dell'impianto
fotovoltaico del previo l'aumento e/o l'adeguamento dell'impianto di alimentazione della zona che Parte_1
risulta sottodimensionato da parte del gestore e non in grado di garantire la stabilità della Controparte_2
tensione, così come rimarcato dall'Ing. a mezzo la consulenza 19.10.2023 e ciò anche a Persona_2
seguito della sostituzione compiuta in data 03.05.2024 del trasformatore da 100Kw con quello da 160 Kw e
che in ogni caso non in grado di gestire un carico valutato dallo stesso CTU, Ing. di circa 183,2 Kw Per_1
- IN IPOTESI ed ove non venga configurata la solidarietà passiva tra i due resistenti, voglia condannare
separatamente essi stessi nei termini che seguono: - quanto a ad intervenire e/o Controparte_1
eliminare gli errori o le difformità all'impianto secondo le modalità previste dalla perizia redatta dal CTU
Ing. (ossia alla rivisitazione del cablaggio dell'impianto ed alla eliminazione di alcuni Persona_1
difetti di connessione degli accessori nonché all'effettuazione della prova di adeguamento della linea di
collegamento tra inverter e contatore con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile e così come
specificatamente integrate ai pgf. 4 e 5 (pagg.3 e 4) della consulenza Ing. del 19.10.2023 (cfr. Persona_2
doc. n. 7) e tramite le ulteriori osservazioni Ing. del 14.05.2024 (cfr. doc. n. 11) ovvero previa sia la Per_2
sostituzione del cavo di collegamento esistente della sezione di 6 mmq e della lunghezza di circa 30 mt. tra il
contatore di produzione ed il contatore di scambio con altro avente la sezione di 10 mmq e sia l'eliminazione
dell'errore di montaggio tra i due scaricatori di tensione in corrente continua (che pregiudica la sicurezza
rispetto ad eventuali guasti da sovratensioni); - quanto ad ad adeguare la rete di Controparte_2
distribuzione, già a partire dalla cabina di trasformazione da palo, alla stregua di quanto accertato e
2 R.G. n. 2809/2023
verificato dal CTU Ing. previo l'esecuzione degli interventi che nel tempo si sarebbero resi Persona_1
necessari in virtù dell'aumentato carico di utenza e del fatto che circa un terzo della stessa possegga impianti
FV che aggravano, in certi momenti della giornata, il superamento della tensione operativa con limitazione
dei valori dell'energia che i singoli impianti sono stati omologati a produrre;
ovvero, in altri termini, ad
eliminare la causa del malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico del previo l'aumento e/o Parte_1
l'adeguamento dell'impianto di alimentazione della zona che risulta sottodimensionato da parte del gestore
e non in grado di garantire la stabilità della tensione, così come rimarcato dall'ing. Controparte_2 Per_2
a mezzo la consulenza 19.10.2023 e le ulteriori osservazioni del 14.05.2024 (doc 11) e ciò anche a
[...]
seguito della sostituzione compiuta in data 03.05.2024 del trasformatore da 100Kw con quello da 160 Kw e
che in ogni caso non in grado di gestire un carico valutato dallo stesso CTU, Ing. di circa 183,2 Per_1
Kw; IN OGNI CASO, condannare i resistenti in solido tra di loro al risarcimento dei danni quantificati sin
d'ora nella complessiva somma di € 4.761,84=, di cui € 1.461,84= da imputarsi alla mancata esecuzione di
quelli specificati al pgf. a. ed € 3.300,00= a titolo di rimborso per la minore potenza offerta dall'impianto
rispetto a quella garantita di 6 KW oppure a quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di
Giustizia ovverochè verrà liquidata in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre interessi legali dal di del dovuto al
saldo nonché per tutti quelli derivanti dalla mancata e piena disponibilità e/o utilizzo dell'impianto dalla data
dell'installazione e per tutto il tempo occorrente per il corretto ripristino della funzionalità da liquidarsi ex
art. 1226 c.c. Il tutto con la rifusione delle spese di CTU e di CTP (cfr. docc.ti nn. 8 e 9 fasc. ricorrente)
nonché dei compensi e spese legali sia del procedimento di ATP sia della mediazione n. 208/2023 e sia infine
del presente giudizio e di cui si chiede la relativa liquidazione nei termini di cui alla nota che si allega
unitamente alla presente”
per parte resistente come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia Controparte_1
all'Onorevole Tribunale adito, contraris reiectis, attesa l'insussistenza di qualsiasi eventuale responsabilità
di rispetto ai fatti dedotti nel presente procedimento, rigettare ogni domanda formulata dal Controparte_1
Sig. nei confronti di perché infondata in fatto e diritto e sfornita di prova, per tutti Parte_1 Controparte_1
i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
per parte resistente come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia Controparte_2
all'Onorevole Tribunale adito, contraris reiectis: - in via principale, attesa l'insussistenza di qualsiasi
eventuale responsabilità di rispetto ai fatti dedotti nel presente procedimento, rigettare Controparte_2
ogni domanda formulata dal Sig. nei confronti di perché infondata in fatto e Parte_1 Controparte_2
diritto e sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi
3 R.G. n. 2809/2023
in cui venga accolta la domanda del Sig. assegnare a un congruo termine Parte_1 Controparte_2
per eseguire o completare gli interventi per cui è causa, considerando anche l'esigenza di assicurare la
continuità di alimentazione di energia elettrica alle utenze connesse alla linea. Con vittoria di spese,
competenze e onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio ed al fine di ottenere la condanna di queste ultime Controparte_1 Controparte_2
al ripristino della piena potenza produttiva del proprio impianto fotovoltaico, oltre al risarcimento del danno.
2. Parte ricorrente ha premesso di aver sottoscritto in data 11.03.2022 con il Controparte_1
contratto di acquisto del prodotto Enel X Classic XLarge per la propria residenza in Castelfranco
Piandiscò (AR), Strada comunale dei Poggi n. 39. Il pacchetto prevedeva – a fronte del pagamento da parte dell'odierno ricorrente dell'importo di € 9.900,00 – l'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 6 kW, 16/18 moduli fotovoltaici da 345 Wp o di potenza superiore Canadian Sonar, inverter con sistema di monitoraggio integrato e ottimizzatori di potenza Solaredge, con struttura di sostegno. L'installazione avveniva a maggio 2022 e l'impianto entrava in funzione il 29.07.2022. Stante il riscontro di continue interruzioni della produzione energetica, il presentava ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., al fine di ottenere una Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio che accertasse le cause degli stessi e ne individuasse il soggetto responsabile.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che: i) la consulenza tecnica espletata in tale procedimento ha dato modo di accertare che la causa dei lamentati blocchi di sistema debba rinvenirsi nelle problematiche relative al sistema di rete stesso, che genera elevate cadute di tensione. Queste ultime, a loro volta, fanno sì che si attivino le protezioni del sistema di produzione, che limita a 253 V la massima tensione iniettabile. La responsabilità del funzionamento dell'impianto al di sotto della resa attesa va individuata, dunque, nelle condizioni di esercizio della rete pubblica di alimentazione dell'impianto del ricorrente;
ii) è stato altresì
accertato in sede di c.t.u. che sono stati commessi errori nell'installazione dell'impianto con riferimento al cablaggio e che dovrà essere effettuata una prova di adeguamento della linea di collegamento tra inverter e contatore con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile;
iii)
[...]
ed devono pertanto ritenersi solidalmente tenute ad adempiere CP_1 Controparte_2
4 R.G. n. 2809/2023
alle prestazioni indicate dal consulente d'ufficio al fine di consentire il godimento delle prestazioni dell'impianto fotovoltaico del ricorrente ai valori contrattuali;
iv) l'energia prodotta dall'impianto
è stata stimata in circa 4KWh per l'impianto da 6KWp: pertanto al ricorrente spetta un risarcimento del danno pari a 1/3 di quanto corrisposto, pari a € 3.300,00, che le resistenti, in solido tra loro, devono essere condannate a corrispondere al ricorrente;
v) il costo per provvedere alle necessarie sostituzioni per eliminare le anomalie di montaggio causate da errori nello stesso da parte di è stato stimato dal consulente di parte del ricorrente in complessivi € Controparte_1
1.461,84, somma che le resistenti, in solido tra loro devono, essere condannate a corrispondere al a titolo di risarcimento del danno;
vi) le resistenti devono, infine, farsi carico anche delle Parte_1
spese sostenute dal per il procedimento di mediazione – nell'ambito del quale solo Parte_1 [...]
accettava di comparire, senza comunque che si addivenisse ad un accordo – e di Controparte_1
quelle legali, di c.t.u. e di c.t.p. sostenute nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
4. Si è costituita che ha eccepito che: i) l'impianto è stato è stato acquistato dal Controparte_1
ricorrente usufruendo della cessione del credito al 50%, per un prezzo al cliente di € 4.995,00; ii) già
antecedentemente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., veniva più volte comunicato al che i problemi Parte_1
da questi riscontrati nella produzione di energia dell'impianto fotovoltaico non erano legati al prodotto, ma alla rete di distribuzione. Anche la successiva c.t.u. ha confermato tale circostanza,
imputando a solo alcune minori criticità nell'installazione dell'impianto Controparte_1
fotovoltaico, che tuttavia non sono state ritenute tali da compromettere il regolare funzionamento dell'impianto, né sono state giudicate determinanti nella minor produzione di energia lamentata
[... da parte ricorrente;
iii) non sussiste, pertanto alcuna solidarietà passiva di Controparte_3
e – in ogni caso – quand'anche quest'ultima venisse riconosciuta, troverebbe Controparte_4
applicazione l'art. 1218 c.c.: infatti, essendo l'impianto sotto potenziato dal distributore, la prestazione richiesta a deve ritenersi non esigibile per causa a quest'ultima non Controparte_1
imputabile; iv) con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, quanto alla voce da € 3.300,00
manca il nesso causale, non essendo stata riscontrata dalla c.t.u. alcuna responsabilità di
[...]
mentre per quel che concerne la voce da € 1.461,84, non vi è prova che tale somma sia CP_1
dovuta. Allo stesso modo, non è dovuta la rifusione delle spese legali, di c.t.u. e di c.t.p. del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., né di quelle relative al procedimento di mediazione.
5 R.G. n. 2809/2023
5. Si è costituita anche la quale ha eccepito che: i) come riferito al ricorrente Controparte_2
in risposta alle richieste di verifica dei valori di tensione della linea, gli stessi sono sempre stati all'interno del range previsto dalla normativa, non essendo mai stata superata la soglia di
[... tolleranza del 10%; ii) il 30.03.2023, nel corso delle operazioni peritali, il personale di ha provveduto ad effettuare una variazione di fase alimentante la fornitura del Controparte_4
a seguito della quale quest'ultimo non ha richiesto alcuna verifica di tensione. Tuttavia, Parte_1
sulla base delle misurazioni effettuate dalla resistente, i valori di tensione si attestano ancora entro le soglie di legge;
iii) non vi è alcun rapporto contrattuale tra il ed Parte_1 Controparte_2
e, pertanto, era onere del ricorrente provare gli elementi costitutivi dell'illecito della resistente e la sua colpa. Tale onere non è stato assolto, non essendo peraltro stato indicato alcuno specifico evento o specifica violazione di legge da parte di iv) le conclusioni cui è Controparte_2
pervenuto il c.t.u., peraltro, sono meramente programmatiche. Inoltre, essendo rispettato il valore della tensione e non essendo obbligata verso il ricorrente a garantire il Controparte_2
funzionamento dell'impianto fotovoltaico, non può essere emesso un provvedimento giudiziario che preveda un generico obbligo in tal senso. infatti, è tenuta unicamente ad Controparte_2
attenersi alla normativa sulla qualità della tensione e a porre in essere gli interventi necessari per far sì che i valori di quest'ultima non si trovino al di sotto dei limiti di legge, senza alcuno specifico obbligo verso il v) anche la domanda di risarcimento del danno è infondata. Infatti, Parte_1
quanto alla somma di € 1.461,84, non sono specificate le perdite patrimoniali a cui il ricorrente si riferisce, né quale sia la responsabilità di Con riferimento, invece, alla Controparte_2
somma di € 3.300,00, essa è sfornita di prova nell'an e nel quantum, oltre che con riguardo al nesso causale. Infine, trattandosi di lucro cessante, per ottenere il risarcimento il ricorrente deve anche fornire la prova del calo di redditività subito.
6. La causa è stata istruita documentalmente, ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
******
7. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e per i motivi che seguono.
8. ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere la condanna di Parte_1 [...]
ed in solido tra loro, al ripristino della piena potenza Controparte_1 Controparte_2
produttiva per il proprio impianto fotovoltaico, nonché al risarcimento del danno.
6 R.G. n. 2809/2023
L'individuazione delle cause dei blocchi di sistema, di eventuali concause o corresponsabilità e delle operazioni e costi occorrenti per il ripristino è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avente R.G. n. 2952/2022, anch'esso promosso dal La relativa relazione, a firma dell'Ing. è stata prodotta Parte_1 Persona_1
da parte ricorrente unitamente all'atto di citazione. Le risultanze della stessa meritano di essere recepite nella presente statuizione in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate.
9. Anzitutto, il consulente ha affermato che “circa le modalità di installazione non si sono ravvisate
sostanziali criticità che possano compromettere il regolare funzionamento dell'impianto salvo la necessità di
apportare alcune messe a punto dei cablaggi comunque di limitata consistenza. In particolare si è dovuta
rilevare l'errata connessione dei due scaricatori di tensione in corrente continua posti a protezione delle due
stringhe di pannelli fotovoltaici che sono risultati inefficaci in quanto uno è stato connesso alle stringhe
senza però il conduttore di terra e l'altro è stato connesso solo al conduttore di terra ma non collegato alle
stringhe. Cablaggio da rivedere sotto il profilo della sicurezza dell'impianto rispetto ad eventuali guasti di
sovratensione ma non essenziali ai fini della resa di produzione dell'impianto e quindi non interferenti ai fini
delle risultanze della causa” (pagine 2 e 3 della relazione).
Pertanto, è stato rilevato che sono stati commessi da parte dei tecnici di alcuni Controparte_1
errori nell'installazione dell'impianto. Di conseguenza quest'ultima dovrà essere chiamata alla correzione a sue spese di tali errori. Tuttavia, il consulente ha altresì accertato che l'errata connessione degli scaricatori di tensione debba essere corretta per ragioni di sicurezza, ma non impatti sulla resa di produzione dell'impianto.
In ogni caso, è stata sostanzialmente accolta l'osservazione del c.t.p. di parte ricorrente relativa alla sezione e lunghezza del cavo di connessione tra inverter e contatore ritenendo che – pur non CP_1
avendo la questione, realisticamente, un sostanziale impatto sul funzionamento del sistema fotovoltaico – potrebbe in ogni caso “essere fatta una prova in occasione dell'intervento che dovrà fare
per la sistemazione di cablaggio dei difetti riscontrati duplicando la connessione tra inverter e CP_5
contatore con un cavo di sezione 2x6 mmq. e dimezzando pertanto la corrente e le relative cadute di tensione
che, valutata in 2,02% scenderebbe a 1,01% valore pienamente congruo con simili applicazioni. La prova
non avrebbe costi di realizzazione in quanto sarà sufficiente mettere in parallelo la seconda linea da 2x6
mmq. stendendo il cavo a pavimento all'esterno e verificando la variazione di tensione riscontrabile al
contatore” (pagina 32 della relazione).
7 R.G. n. 2809/2023
In definitiva, che si è occupata del montaggio del pannello fotovoltaico, non può Controparte_1
in alcun modo essere ritenuta responsabile del fatto che quest'ultimo non abbia dato la resa produttiva prevista. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno per il minore funzionamento dell'impianto non può essere accolta nei confronti di Controparte_1
Quest'ultima deve, peraltro, essere condannata a provvedere, a proprie spese, alla correzione degli errori di montaggio che compromettono la sicurezza dell'impianto individuati dal consulente tecnico. In occasione di tali operazioni dovrà anche essere effettuata da parte di la Controparte_1
prova relativa a sezione e lunghezza del cavo di connessione tra inverter e contatore con le CP_1
modalità indicate nella risposta n. 1) da parte del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente.
10. Venendo all'individuazione delle cause dei blocchi di sistema di produzione energetica e,
dunque, della minore resa produttiva rispetto al previsto dell'impianto fotovoltaico, il consulente ha rilevato che “le curve di produzione ed i valori di tensione risultano corretti nel momento in cui i due
impianti di singola potenza 3 kWp vengono fatti funzionare singolarmente e secondo i valori ricavabili da
diagrammi estratti dal monitoraggio degli stessi. Ma nel momento in cui i due impianti sono allacciati
contemporaneamente alla rete la potenza di connessione e quindi l'energia ricavabile viene limitata dal
superamento della massima tensione di rete di funzionamento degli inverter e cioè i 253 V (230V + 10%).
L'attenzione pertanto deve spostarsi sulle caratteristiche della linea di alimentazione sia del soggetto
produttore (Sig. sia su quelle della rete pubblica a cui l'impianto è allacciato e che dovrebbe Parte_1
consentire di sviluppare la potenza contrattuale per la quale è stato omologato con tanto di regolamento di
esercizio convalidato da medesima, di cui pertanto il Sig. non ne possiede copia al Controparte_2 Parte_1
pari degli altri documenti tecnico-amministrativi di realizzazione dell'impianto (domanda con TICA
semplificato a Terna Gaudì e GSE) di cui comunque risulta titolare e responsabile” Controparte_2
(pagine 6 e 7 della relazione). Proseguendo nella sua analisi, il consulente ha evidenziato come il limitato funzionamento dell'impianto fotovoltaico “derivi dalla limitata potenza in produzione
effettuabile sul sistema di alimentazione di E-Distribuzione che denota cadute di tensione sensibili anche con
l'applicazione del carico nominale di contratto (6 KW) come è stato strumentalmente verificato durante il
sopralluogo del 21.03.2023. Sopralluogo che ha anche fatto vedere come la tensione a vuoto dell'utenza si
attesti su valori ben superiori ai 230 V di norma (sino a circa 240 V) e che pertanto il superamento dei 253 V
richiesto per il sistema di protezione dell'impianto non consenta di poter immettere una potenza in rete di
oltre 3,0 KW senza innescare l'interruzione del servizio di produzione” (pagine 17 e 18 della relazione).
8 R.G. n. 2809/2023
Alla luce delle suesposte considerazioni, il consulente ha ritenuto che la causa della sottoproduzione da parte dell'impianto fotovoltaico del “debba risiedere nell'essere Parte_1
l'impianto di alimentazione della zona sotto potenziato da parte del distributore e non in grado di garantire
una sostanziale stabilità nella tensione che si attesta spesso oltre i limiti contrattuali” (pagina 27 della relazione). L'Ing. ha pertanto condivisibilmente concluso che “il soggetto responsabile della Per_1
Pa mancata possibilità di raggiungere la piena potenza di produzione debba essere individuato nelle
condizoni di esercizio della rete pubblica di alimentazione dell'impianto dell'utente (pagina 28 Parte_1
della relazione) e, dunque, nella resistente Controparte_2
Ha, altresì, aggiunto che “non esistono specifiche concause e/o corresponsabilità a base della situazione
riscontrata se non l'essere la rete pubblica di costituzione datata e di non poter attualmente coprire il servizio
di cui comunque viene data possibilità contrattuale al pari di utenze collocate in zone di elevata potenza
distributiva e conseguentemente con sostanziale stabilità di tensione di rete” (pagina 29 della relazione).
11. Tuttavia, all'interno delle proprie conclusioni il consulente ha anche precisato che “da quanto
sopra esposto è chiaro che non vi siano operazioni puntuali da poter effettuare per consentire la piena
producibilità dell'impianto a meno di interventi strutturali sulla rete pubblica esistente visto anche l'elevato
numero di impianti FV esistenti in zona (piena campagna con numerose utenze dislocate in ampio territorio
e circa n. 9 impianti FV individuati su un totale di circa 33 utenze)” (pagina 28 della relazione).
Da quanto esposto si evince che, pur essendo stata dimostrata la responsabilità per la minore resa dell'impianto fotovoltaico esclusivamente in capo a non è possibile Controparte_2
richiedere a quest'ultima alcun intervento utile al ripristino della piena potenza produttiva. Infatti,
per ottenere un simile risultato il consulente ha ravvisato la necessità di interventi strutturali di più
larga scala sulla rete pubblica, i quali fanno parte di scelte di merito del distributore di energia, che non possono essere in alcun modo oggetto di coercizione da parte dell'organo giudicante.
Va, infine, rilevato a riguardo che la proposta del c.t.u. di “selezionare un'altra delle tre fasi a
disposizione sulla linea che possa avere una tensione di partenza meno elevata” (pagina 28 della relazione), è stata espressamente considerata dallo stesso quale mero tentativo e non affatto quale soluzione certa del problema.
In definitiva, le domande relative a qualsiasi tipo di intervento di volto al Controparte_2
ripristino a piena potenza dell'impianto sono infondate.
12. Al contrario, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per equivalente,
alla cui rifusione deve essere condannata unicamente risultata all'esito Controparte_2
9 R.G. n. 2809/2023
dell'istruttoria il solo soggetto responsabile del funzionamento ridotto dell'impianto fotovoltaico e non potendosi in alcun modo configurare solidarietà passiva tra le due parti resistenti.
Per quanto concerne la quantificazione dello stesso, deve ritenersi congrua la soluzione indicata dal consulente tecnico, in sede di formulazione di una sua proposta conciliativa. Essa parte dall'assunto secondo cui “circa l'aspetto dei danni ci si può rifare a dati certi rappresentati dall'energia
prodotta dall'impianto dal momento della connessione in rete dell'impianto al giorno del secondo sopralluogo
(21.03.2023) e pari a 3.519 KWh messi a confronto con i dati parametrici della produzione annuale della
zona che […] possono essere convalidati in circa 4.000 KWh su una base annuale di circa 7.440 KWh per
l'impianto da 6 KWp” (pagina 29 della relazione). Si deve, pertanto, procedere a “definire in circa 4,0
KW la potenza massima ricavabile dall'impianto nell'attuale situazione della rete di alimentazione e quindi
in circa 5.000 KWh l'energia utile prodotta dallo stesso” (pagina 30 della relazione). Di conseguenza, è
dovuta la rifusione di “1/3 della cifra corrisposta all'attore al momento del contratto di € 9.900,00 Iva
compresa e quindi € 3.300,00” (pagina 30 della relazione). Sul punto, va precisato che – a prescindere da ogni considerazione sulle modalità con cui il ha acquistato l'impianto o eventuali Parte_1
asseriti sconti praticati – il valore dell'impianto è di € 9.900,00, ed è dunque – in considerazione di quanto sopra – un terzo di tale cifra a costituire l'importo dovuto per il risarcimento del danno.
Deve inoltre affermarsi che tale danno da mancata produttività non può considerarsi quale lucro cessante, attenendo piuttosto l'azione promossa dal ricorrente al rispetto dei valori di produttività
attesi al momento dell'acquisto dell'impianto.
In definitiva, la resistente deve essere condannata a rifondere ad Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 3.300,00, unitamente agli interessi Parte_1
legali dal dì del dovuto al saldo.
13. Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori € 1.461,84 sempre a titolo di risarcimento del danno,
tale somma è stata individuata dal consulente di parte del ricorrente facendo riferimento ai costi risultanti dal prezziario Dei - I semestre 2023 per la correzione degli errori di montaggio riscontrati e per la sostituzione del cavo da 6 mmq con uno da 10 mmq.
Premessa l'estraneità di a tale questione e posto che si sono già in Controparte_2
precedenza indicate le operazioni che deve essere condannata a porre in essere, si Controparte_1
è avuto modo di specificare che esse vadano svolte a esclusive spese di quest'ultima. Pertanto, tale voce di danno perde di significato. Se venisse riconosciuta, infatti, la stessa rappresenterebbe un'illegittima duplicazione risarcitoria.
10 R.G. n. 2809/2023
In definitiva, la richiesta di risarcimento del danno deve essere accolta limitatamente alla somma di € 3.300,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nei confronti di Controparte_2
mentre nessuna somma deve ritenersi dovuta da ad Controparte_1 Parte_1
14. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quanto sopra esposto giustifica la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente Controparte_1
15. deve, invece essere condannata alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del Parte_1
2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), per le fasi di giudizio studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi di tale scaglione per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita su base documentale.
16. Devono poi essere poste a carico di anche le spese di lite sostenute da Controparte_2
nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2952/2022), come da nota Parte_1
spese depositata.
17. deve inoltre essere condannata alla rifusione delle spese di c.t.u. sostenute Controparte_2
nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. avente R.G. n. 2952/2022 – liquidate come da separato decreto emesso nell'ambito di tale procedimento – così come di quelle di c.t.p. sostenute nel medesimo procedimento, di cui alla fattura prodotta da parte attrice (doc. 9).
18. Infine, in virtù dell'esito del giudizio deve farsi carico delle spese legali Controparte_2
sostenute da per il procedimento di mediazione, come da nota spese. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna a provvedere a sue spese alla rivisitazione e messa in sicurezza Controparte_1
del cablaggio dell'impianto fotovoltaico di con eliminazione dei difetti di Parte_1
connessione accessori ed effettuazione della prova di adeguamento della linea di collegamento tra inverter e contatore, con riscontro dell'effettivo beneficio ricavabile, nei termini indicati dal c.t.u. al punto n. 1) delle risposte alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice a pagina 32 della relazione;
b) condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento del danno, della somma di € 3.300,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
11 R.G. n. 2809/2023
c) rigetta le ulteriori domande formulate da Parte_1
d) dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
e) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite del presente giudizio, che liquida in € 4.237,00, per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
f) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite sostenute nel procedimento avente R.G. n. 2952/2022, come da nota spese depositata da parte ricorrente;
g) condanna alla rifusione delle spese di c.t.u. sostenute nel Controparte_2
procedimento avente R.G. n. 2952/2022, come liquidate da questo Tribunale con separato decreto emesso nell'ambito di tale procedimento;
h) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
c.t.p. sostenute nel procedimento avente R.G. n. 2952/2022, come da fattura prodotta da parte ricorrente sub doc. 9;
i) condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
sostenute per il procedimento di mediazione, come da nota spese depositata da parte ricorrente.
Così deciso in Arezzo, il 15 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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