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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1886/2021 promossa da:
C.F. Parte_1
P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Franco Oliva;
APPELLANTE contro
, CP_1
con il patrocinio dell'avv. Luca Nicolussi
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) riformare, per l'effetto, la sentenza impugnata, e dichiarare “il diritto di credito della
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, nei confronti Parte_2 del Sig. per le rette universitarie non pagate e relative agli Anni Accademici2016/2017, CP_1
pagina 1 di 10 2017/2018 e 2018/2019 e, conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere alla CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_2 la somma di euro 9.138,00 oltre agli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c.”;
C) condannare parte appellata, al pagamento delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e Cpa dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall' Parte_2
ex art. 348-bis, I comma, c.p.c. poiché, per i motivi sopraesposti, non ha ragionevole probabilità di
[...] essere accolta;
NEL MERITO, rigettare l'appello principale nonché le domande tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado in tutte le parti, con istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c. qualora ritenuti sussistenti i presupposti di legge.
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello non ritenesse assorbenti i motivi di rigetto della domanda avversa esposti compiutamente nella sentenza impugnata, parte appellata reitera le istanze istruttorie di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12657/19 CP_1
concesso dal Tribunale di Roma il 17.06.2019 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 9.138,00, oltre spese del monitorio, in favore dell Parte_2
per il mancato pagamento della retta relativa agli anni accademici 2016/2017,
[...]
2017/2018 e 2018/2019, oltre ad €. 138,00 per spese di insoluto.
Con l'atto di opposizione, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio CP_1
del Giudice adito, ritenendo competente il Tribunale di Ferrara, suo luogo di residenza, e nel merito, deduceva l'illegittimità della pretesa azionata in quanto: a) il contratto non si sarebbe concluso non avendo l'opponente mai manifestato la volontà di iscriversi pagina 2 di 10 all'Università avendo inviato senza impegno, tramite l'applicazione Whatsapp, una riproduzione fotografica dei moduli di iscrizione;
b) di essere stato informato della possibilità di formalizzare l'effettiva iscrizione in un momento successivo mediante l'invio della documentazione sottoscritta in originale, unitamente ai documenti necessari;
c) di non aver provveduto a siffatto adempimento avendo maturato la decisione di non iscriversi all' , essendo ancora regolarmente iscritto all'Università di Ferrara;
d) di Parte_2
avere contattato telefonicamente l' ricevendo rassicurazioni circa la non avvenuta Parte_2
iscrizione; e) il contratto sarebbe stato comunque nullo in quanto contrario a norma imperativa ex art. 142 RD 31.08.1933, n 1592, che vieta la doppia iscrizione accademica.
2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante depositando comparsa nella quale evidenziava, in relazione all'eccepita incompetenza per territorio, che al punto 12 della
Domanda d'Immatricolazione, le parti avevano espressamente concordato, in deroga alla competenza territoriale ordinaria, quale foro esclusivo, quello di e che tale clausola Pt_2
era stata specificamente approvata con doppia sottoscrizione.
Inoltre, sempre in relazione alla sollevata eccezione, l'odierna appellante evidenziava che, essendo una Università pubblica non statale, per la stessa, quale ente avente funzione di diritto pubblico non economico, non poteva trovare applicazione la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 05/04/1993 recepita dalla Legge 229/2003.
3. Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione, ovvero la “mancata conclusione del contratto per irregolarità di invio dei moduli di iscrizione”, l'odierna appellante evidenziava che, non solo che i moduli della domanda d'iscrizione erano completi, ma agli stessi erano stati allegati anche i documenti richiesti quali la carta d'identità, il modello di addebito diretto , l'autorizzazione all'invio del modulo attraverso l'indirizzo mail, Pt_3
circostanze contrastanti con l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata manifestazione di volontà di concludere il contratto.
4. In relazione al terzo motivo di opposizione, ovvero la violazione del divieto di contemporanea iscrizione presso altro Ateneo, l'odierna appellante evidenziava che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo, “L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda di iscrizione, datata e firmata, che costituisce impegno al pagina 3 di 10 pagamento di quanto dovuto” (doc. 3 allegato al fascicolo della fase monitoria, pag. 11) e che alcuna responsabilità le poteva essere addebita per la supposta violazione della norma di legge di cui all'art 142 RD 31.08.1933, n 1592, essendo dipesa, detta violazione, esclusivamente dalla condotta dell'opponente nel primo grado.
5. Per quanto afferiva al merito della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo, l'appellante rilevava: che controparte non aveva disconosciuto alcuna sottoscrizione posta in calce ai documenti prodotti al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
che era stata fornita prova documentale dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto intercorso tra l' e l'attuale parte appellata;
che non vi era alcuna contestazione in Parte_2
ordine alla prestazione eseguita e vi era prova documentale della quantificazione delle somme ingiunte.
6. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado evidenziava, in primis,
l'inesistenza del preteso diritto di credito (indicato in euro 9.138,00) poiché non si era mai perfezionato il contratto azionato quale causa petendi, ritenendo che l'invio dei moduli compilati tramite Whatsapp, qualificabile come proposta contrattuale, non seguito dalla comunicazione dell'accettazione da parte del legale rappresentante- Rettore della Università, attestavano la mancata conclusione del contratto tra l e ex Parte_2 CP_1
art. 1326 c.c.
Tale assunto ad avviso del Tribunale era suffragato dalla presenza, in calce al contratto, di un apposito spazio riservato alla firma del Rettore il quale, invero, rimaneva libero di non apporre la propria sottoscrizione e di non accettare la richiesta iscrizione, mentre il contratto debitamente sottoscritto dal Rettore non risultava essere stato inviato dall e ricevuto da (rectius entrato nella sua sfera giuridica di Parte_2 CP_1
conoscibilità).
7. Riteneva dunque il Tribunale che il sig. non aveva attribuito all'invio della CP_1
documentazione tramite Whatsapp la valenza di effettiva proposta contrattuale, posto che nel periodo immediatamente successivo non aveva effettuato alcuna rinuncia agli studi dal corso di laurea in Giurisprudenza presso l d Ferrara e non aveva provveduto al Parte_2
pagamento della prima retta universitaria, né a frequentare alcuna lezione o ad iscriversi a pagina 4 di 10 qualsivoglia sessione di esame.
8. Osservava, inoltre, il giudice di prime cure che, anche se si fosse ritenuto perfezionato il contratto con la sua produzione nell'odierno giudizio da parte dell' che non aveva Parte_2
sottoscritto l'atto, come da giurisprudenza costante in relazione ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", esso sarebbe risultato comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico, poiché la conclusione del contratto sarebbe comunque successiva al conseguimento del titolo di laurea da parte del sig. , avvenuto in data CP_1
16 marzo 2018.
9. In ogni caso, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità virtuale del contratto per contrasto a norme imperative sollevata dall'opponente ai sensi del combinato disposto ex artt. 142 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1532 e 1418 co. 1 c.c., che vietano l'iscrizione contemporanea a due diverse università.
A tale riguardo osservava che dai documenti prodotti e dalla ricostruzione del fatto condivisa tra le parti, appariva pacifica la circostanza per cui in data 7 marzo CP_1
2017 – giorno dell'invio dei moduli all' – fosse ancora iscritto alla facoltà Parte_2
di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara, intervenendo la rinuncia agli studi solo in epoca successiva, e segnatamente in data 12 giugno 2017, com'era deducibile dalla circostanza che l'Università aveva successivamente iscritto e CP_2 CP_1
consentito il sostenimento degli esami mancanti ed il conseguimento del titolo finale solo all'esito della verifica dell'avvenuta cancellazione dall'Università di Ferrara.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello l Parte_2
chiedendone la riforma e si costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone comunque il rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1326 I° comma c.c. da parte del Giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nel ritenere non validamente pagina 5 di 10 concluso il contratto tra l' a causa dell'invio dei moduli compilati solo Parte_2
tramite whatsapp, senza essere seguito da alcuna comunicazione di accettazione da parte del
Rettore dell . Parte_2
Deduce l'appellante che, al contrario, il contratto si dovrebbe ritenere validamente concluso tra le parti anche con la modalità di invio effettivamente scelta dallo studente, non espressamente esclusa dal regolamento e anche in mancanza di accettazione da parte dell'Università della domanda di immatricolazione.
12. La sentenza sarebbe inoltre censurabile sempre sotto il profilo della errata interpretazione delle norme contrattuali e dei documenti prodotti, laddove il Tribunale non avrebbe considerato che nel Regolamento di Ateneo sottoscritto dallo studente, all'art. 6 è espressamente previsto che “L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda
d'iscrizione, datata e firmata, che costituisce impegno al pagamento di quanto dovuto” (doc. 3 allegato al fascicolo fase monitoria). Tale clausola risulterebbe accettata e sottoscritta con doppia sottoscrizione dall'appellato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Secondo l'appellante dai documenti allegati si evincerebbe, senza ombra di dubbio, che lo studente era regolarmente iscritto al corso di laurea e pertanto obbligato al pagamento delle tasse universitarie e la mancanza di sottoscrizione da parte del Rettore sarebbe quindi del tutto irrilevante perché il contratto si sarebbe perfezionato con la sola accettazione e sottoscrizione del contratto da parte del sig. . CP_1
13. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dato rilevanza al comportamento dell'appellato, ritenendolo incompatibile con la volontà di concludere il contratto, in considerazione del fatto che lo stesso non ha rinunciato all'iscrizione presso l'ateneo di Ferrara, non ha pagato la retta universitaria dell' Parte_2
, non ha frequentato le lezioni e non si è iscritto ad alcuna sessione di esame.
[...]
Deduce l'appellante che la ricostruzione effettuata dal Tribunale contrasterebbe con tutta la documentazione allegata da cui risulterebbe, invece, la chiara volontà dello studente di iscriversi al corso di laurea presso l' apponendo a conferma ben 21 firme Parte_2
e che l'eventuale riserva mentale dello stesso sarebbe assolutamente irrilevante ai fini della validità del contratto. pagina 6 di 10 14. Con il terzo motivo si deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare che la mancata rinuncia all'iscrizione presso l'ateneo di Ferrara avesse determinato, ai sensi dell'art. 1418 comma primo c.c., una fattispecie di nullità virtuale per violazione dell'art.142 del RD. 31 agosto 1933 n 1532.
Si deduce a tale riguardo che in caso di iscrizione presso diversi Atenei l'art. 142 del RD prevede espressamente la sanzione amministrativa della decadenza dalla carriera universitaria successivamente intrapresa, con la conseguenza che dovrebbe escludersi l'ulteriore sanzione della nullità virtuale del contratto.
15. Sostiene l'appellante che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la nullità andrebbe esclusa sia ogni qualvolta sia espressamente prevista dalla norma una diversa forma di invalidità, sia quando la legge assicura, come nel caso di specie, l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi sanzionatori diversi.
Si deduce, inoltre, che in ogni caso, stante il disposto dell'art 6 del regolamento di Ateneo, la mera sottoscrizione della domanda d'immatricolazione e dei relativi allegati e l'accettazione delle clausole ivi contenute, avrebbe come conseguenza l'obbligo di pagare la retta e ciò pure in presenza di condizioni ostative all'iscrizione celate dallo studente e non conosciute o non conoscibili dall'Università secondo l'ordinaria diligenza.
Infine si rileva che l'appellante non aveva alcun obbligo di verificare l'iscrizione ad altro
Ateneo in presenza dell'autocertificazione da parte dello studente.
16. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Ritiene la Corte che l'invio dei moduli di iscrizione tramite whatsapp, in parte oscurati e illeggibili, non seguito dal deposito in segreteria degli originali o comunque dall'invio degli stessi a mezzo pec o raccomandata A/R, corredati da tutti gli allegati richiesti in originale come da regolamento dell'Ateneo, non può considerarsi valida forma di iscrizione, anche alla luce del fatto che non è mai pervenuta all'odierno appellato alcuna formale comunicazione da parte dell' attestante la sua avvenuta iscrizione al corso Parte_2
di laurea.
pagina 7 di 10 17. L'unica funzione economico-sociale che possa essere ricondotta al versamento delle tasse universitarie è quella dell'ottenimento dell'immatricolazione, circostanza che nel caso in esame risulta tutt'altro che provata, visto che non risulta dagli atti del giudizio, né
l'Università ha mai allegato tale circostanza, che al sig. sia stato effettivamente CP_1
assegnato un numero di matricola e che allo stesso siano stati forniti gli strumenti per accedere ai servizi offerti dall'università, tant'è che è pacifico che l'appellato non ha mai frequentato le lezioni, né tanto meno ha sostenuto esami presso l . Parte_2
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito come le tasse di iscrizione universitarie sono dovute dagli studenti “in virtù di tale loro specifica veste”, e cioè in virtù dell'immatricolazione
(cfr. Cons. Stato 45/1997), e che conseguentemente sia dovuta la restituzione delle tasse universitarie versate nel caso di non avvenuta immatricolazione (cfr. Cass. Sez. Un.
6322/1997). Invero la tassa di iscrizione all'Università è giustificata dalla fornitura del
“servizio di insegnamento” da parte dall'Ateneo, ma per usufruire di tale servizio è necessaria quell'immatricolazione che nel caso in esame non è mai avvenuta.
18. Deve pertanto rilevarsi che non ha mai perfezionato l'iscrizione con CP_1
l'invio dei moduli in originale attraverso i canali di trasmissione previsti dal regolamento e che al contratto non è mai stata data esecuzione, motivo per cui l appellante non Parte_2
può in alcun modo pretendere il pagamento di tre annualità delle tasse di iscrizione.
L'istruttoria ha infatti confermato che il preteso contratto non ha mai avuto esecuzione da parte di entrambi i contendenti, che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al corso di laurea non è mai arrivata nella sfera di conoscenza dello studente, che lo stesso non ha mai ricevuto il numero di matricola.
A tale riguardo si osserva che, a posizioni invertite, l' non avrebbe Parte_2
probabilmente rinunciato a pretendere il versamento delle rette dovute a fronte di un recesso, invalido ed inefficace, fatto pervenire con moduli fotografati e trasmessi tramite whatsapp, anziché correttamente formalizzato con lettera raccomandata A/R come previsto dal regolamento dell'Ateneo.
19. Come correttamente affermato dal Tribunale, nel comportamento del sig. non è CP_1
dunque ravvisabile la volontà di stipulare il contratto di iscrizione all' ma Parte_2
pagina 8 di 10 l'invio dei moduli tramite whatsapp è qualificabile solo come una proposta precontrattuale,
a cui avrebbe dovuto seguire l'invio degli originali e lo scambio di firme tra lo studente e il
Rettore. L'assenza di ogni ulteriore attività per perfezionare l'immatricolazione, così come richiesto dal regolamento dell'Università, la mancata rinunzia all'iscrizione ancora in corso presso l' di Ferrara, la mancata corresponsione della tassa di iscrizione Parte_2
all' e, infine, la mancata frequentazione delle lezioni telematiche, Parte_2
costituiscono inequivocabili circostanze rivelatrici della sua volontà di non volersi impegnare contrattualmente, ma di voler rinviare ad un momento successivo la formalizzazione dell'iscrizione, che non è poi avvenuta, con la conseguenza che deve confermarsi l'infondatezza della pretesa dell'odierna appellante di ottenere il pagamento delle rette universitarie.
20. Il terzo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento dei primi due.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi del
D.M..47/22, ad eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma dello stesso art. 13, comma
1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento Parte_4
delle spese di lite del grado di giudizio in favore dell'avv. Luca Nicolussi procuratore antistatario dell'appellato , che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 12.06.2015 pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1886/2021 promossa da:
C.F. Parte_1
P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Franco Oliva;
APPELLANTE contro
, CP_1
con il patrocinio dell'avv. Luca Nicolussi
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) riformare, per l'effetto, la sentenza impugnata, e dichiarare “il diritto di credito della
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, nei confronti Parte_2 del Sig. per le rette universitarie non pagate e relative agli Anni Accademici2016/2017, CP_1
pagina 1 di 10 2017/2018 e 2018/2019 e, conseguentemente, condannare il Sig. a corrispondere alla CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_2 la somma di euro 9.138,00 oltre agli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c.”;
C) condannare parte appellata, al pagamento delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e Cpa dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall' Parte_2
ex art. 348-bis, I comma, c.p.c. poiché, per i motivi sopraesposti, non ha ragionevole probabilità di
[...] essere accolta;
NEL MERITO, rigettare l'appello principale nonché le domande tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado in tutte le parti, con istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c. qualora ritenuti sussistenti i presupposti di legge.
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello non ritenesse assorbenti i motivi di rigetto della domanda avversa esposti compiutamente nella sentenza impugnata, parte appellata reitera le istanze istruttorie di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12657/19 CP_1
concesso dal Tribunale di Roma il 17.06.2019 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 9.138,00, oltre spese del monitorio, in favore dell Parte_2
per il mancato pagamento della retta relativa agli anni accademici 2016/2017,
[...]
2017/2018 e 2018/2019, oltre ad €. 138,00 per spese di insoluto.
Con l'atto di opposizione, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio CP_1
del Giudice adito, ritenendo competente il Tribunale di Ferrara, suo luogo di residenza, e nel merito, deduceva l'illegittimità della pretesa azionata in quanto: a) il contratto non si sarebbe concluso non avendo l'opponente mai manifestato la volontà di iscriversi pagina 2 di 10 all'Università avendo inviato senza impegno, tramite l'applicazione Whatsapp, una riproduzione fotografica dei moduli di iscrizione;
b) di essere stato informato della possibilità di formalizzare l'effettiva iscrizione in un momento successivo mediante l'invio della documentazione sottoscritta in originale, unitamente ai documenti necessari;
c) di non aver provveduto a siffatto adempimento avendo maturato la decisione di non iscriversi all' , essendo ancora regolarmente iscritto all'Università di Ferrara;
d) di Parte_2
avere contattato telefonicamente l' ricevendo rassicurazioni circa la non avvenuta Parte_2
iscrizione; e) il contratto sarebbe stato comunque nullo in quanto contrario a norma imperativa ex art. 142 RD 31.08.1933, n 1592, che vieta la doppia iscrizione accademica.
2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante depositando comparsa nella quale evidenziava, in relazione all'eccepita incompetenza per territorio, che al punto 12 della
Domanda d'Immatricolazione, le parti avevano espressamente concordato, in deroga alla competenza territoriale ordinaria, quale foro esclusivo, quello di e che tale clausola Pt_2
era stata specificamente approvata con doppia sottoscrizione.
Inoltre, sempre in relazione alla sollevata eccezione, l'odierna appellante evidenziava che, essendo una Università pubblica non statale, per la stessa, quale ente avente funzione di diritto pubblico non economico, non poteva trovare applicazione la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 05/04/1993 recepita dalla Legge 229/2003.
3. Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione, ovvero la “mancata conclusione del contratto per irregolarità di invio dei moduli di iscrizione”, l'odierna appellante evidenziava che, non solo che i moduli della domanda d'iscrizione erano completi, ma agli stessi erano stati allegati anche i documenti richiesti quali la carta d'identità, il modello di addebito diretto , l'autorizzazione all'invio del modulo attraverso l'indirizzo mail, Pt_3
circostanze contrastanti con l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancata manifestazione di volontà di concludere il contratto.
4. In relazione al terzo motivo di opposizione, ovvero la violazione del divieto di contemporanea iscrizione presso altro Ateneo, l'odierna appellante evidenziava che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo, “L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda di iscrizione, datata e firmata, che costituisce impegno al pagina 3 di 10 pagamento di quanto dovuto” (doc. 3 allegato al fascicolo della fase monitoria, pag. 11) e che alcuna responsabilità le poteva essere addebita per la supposta violazione della norma di legge di cui all'art 142 RD 31.08.1933, n 1592, essendo dipesa, detta violazione, esclusivamente dalla condotta dell'opponente nel primo grado.
5. Per quanto afferiva al merito della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo, l'appellante rilevava: che controparte non aveva disconosciuto alcuna sottoscrizione posta in calce ai documenti prodotti al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
che era stata fornita prova documentale dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto intercorso tra l' e l'attuale parte appellata;
che non vi era alcuna contestazione in Parte_2
ordine alla prestazione eseguita e vi era prova documentale della quantificazione delle somme ingiunte.
6. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado evidenziava, in primis,
l'inesistenza del preteso diritto di credito (indicato in euro 9.138,00) poiché non si era mai perfezionato il contratto azionato quale causa petendi, ritenendo che l'invio dei moduli compilati tramite Whatsapp, qualificabile come proposta contrattuale, non seguito dalla comunicazione dell'accettazione da parte del legale rappresentante- Rettore della Università, attestavano la mancata conclusione del contratto tra l e ex Parte_2 CP_1
art. 1326 c.c.
Tale assunto ad avviso del Tribunale era suffragato dalla presenza, in calce al contratto, di un apposito spazio riservato alla firma del Rettore il quale, invero, rimaneva libero di non apporre la propria sottoscrizione e di non accettare la richiesta iscrizione, mentre il contratto debitamente sottoscritto dal Rettore non risultava essere stato inviato dall e ricevuto da (rectius entrato nella sua sfera giuridica di Parte_2 CP_1
conoscibilità).
7. Riteneva dunque il Tribunale che il sig. non aveva attribuito all'invio della CP_1
documentazione tramite Whatsapp la valenza di effettiva proposta contrattuale, posto che nel periodo immediatamente successivo non aveva effettuato alcuna rinuncia agli studi dal corso di laurea in Giurisprudenza presso l d Ferrara e non aveva provveduto al Parte_2
pagamento della prima retta universitaria, né a frequentare alcuna lezione o ad iscriversi a pagina 4 di 10 qualsivoglia sessione di esame.
8. Osservava, inoltre, il giudice di prime cure che, anche se si fosse ritenuto perfezionato il contratto con la sua produzione nell'odierno giudizio da parte dell' che non aveva Parte_2
sottoscritto l'atto, come da giurisprudenza costante in relazione ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", esso sarebbe risultato comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico, poiché la conclusione del contratto sarebbe comunque successiva al conseguimento del titolo di laurea da parte del sig. , avvenuto in data CP_1
16 marzo 2018.
9. In ogni caso, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità virtuale del contratto per contrasto a norme imperative sollevata dall'opponente ai sensi del combinato disposto ex artt. 142 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1532 e 1418 co. 1 c.c., che vietano l'iscrizione contemporanea a due diverse università.
A tale riguardo osservava che dai documenti prodotti e dalla ricostruzione del fatto condivisa tra le parti, appariva pacifica la circostanza per cui in data 7 marzo CP_1
2017 – giorno dell'invio dei moduli all' – fosse ancora iscritto alla facoltà Parte_2
di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara, intervenendo la rinuncia agli studi solo in epoca successiva, e segnatamente in data 12 giugno 2017, com'era deducibile dalla circostanza che l'Università aveva successivamente iscritto e CP_2 CP_1
consentito il sostenimento degli esami mancanti ed il conseguimento del titolo finale solo all'esito della verifica dell'avvenuta cancellazione dall'Università di Ferrara.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello l Parte_2
chiedendone la riforma e si costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e chiedendone comunque il rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1326 I° comma c.c. da parte del Giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nel ritenere non validamente pagina 5 di 10 concluso il contratto tra l' a causa dell'invio dei moduli compilati solo Parte_2
tramite whatsapp, senza essere seguito da alcuna comunicazione di accettazione da parte del
Rettore dell . Parte_2
Deduce l'appellante che, al contrario, il contratto si dovrebbe ritenere validamente concluso tra le parti anche con la modalità di invio effettivamente scelta dallo studente, non espressamente esclusa dal regolamento e anche in mancanza di accettazione da parte dell'Università della domanda di immatricolazione.
12. La sentenza sarebbe inoltre censurabile sempre sotto il profilo della errata interpretazione delle norme contrattuali e dei documenti prodotti, laddove il Tribunale non avrebbe considerato che nel Regolamento di Ateneo sottoscritto dallo studente, all'art. 6 è espressamente previsto che “L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda
d'iscrizione, datata e firmata, che costituisce impegno al pagamento di quanto dovuto” (doc. 3 allegato al fascicolo fase monitoria). Tale clausola risulterebbe accettata e sottoscritta con doppia sottoscrizione dall'appellato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Secondo l'appellante dai documenti allegati si evincerebbe, senza ombra di dubbio, che lo studente era regolarmente iscritto al corso di laurea e pertanto obbligato al pagamento delle tasse universitarie e la mancanza di sottoscrizione da parte del Rettore sarebbe quindi del tutto irrilevante perché il contratto si sarebbe perfezionato con la sola accettazione e sottoscrizione del contratto da parte del sig. . CP_1
13. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dato rilevanza al comportamento dell'appellato, ritenendolo incompatibile con la volontà di concludere il contratto, in considerazione del fatto che lo stesso non ha rinunciato all'iscrizione presso l'ateneo di Ferrara, non ha pagato la retta universitaria dell' Parte_2
, non ha frequentato le lezioni e non si è iscritto ad alcuna sessione di esame.
[...]
Deduce l'appellante che la ricostruzione effettuata dal Tribunale contrasterebbe con tutta la documentazione allegata da cui risulterebbe, invece, la chiara volontà dello studente di iscriversi al corso di laurea presso l' apponendo a conferma ben 21 firme Parte_2
e che l'eventuale riserva mentale dello stesso sarebbe assolutamente irrilevante ai fini della validità del contratto. pagina 6 di 10 14. Con il terzo motivo si deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare che la mancata rinuncia all'iscrizione presso l'ateneo di Ferrara avesse determinato, ai sensi dell'art. 1418 comma primo c.c., una fattispecie di nullità virtuale per violazione dell'art.142 del RD. 31 agosto 1933 n 1532.
Si deduce a tale riguardo che in caso di iscrizione presso diversi Atenei l'art. 142 del RD prevede espressamente la sanzione amministrativa della decadenza dalla carriera universitaria successivamente intrapresa, con la conseguenza che dovrebbe escludersi l'ulteriore sanzione della nullità virtuale del contratto.
15. Sostiene l'appellante che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la nullità andrebbe esclusa sia ogni qualvolta sia espressamente prevista dalla norma una diversa forma di invalidità, sia quando la legge assicura, come nel caso di specie, l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi sanzionatori diversi.
Si deduce, inoltre, che in ogni caso, stante il disposto dell'art 6 del regolamento di Ateneo, la mera sottoscrizione della domanda d'immatricolazione e dei relativi allegati e l'accettazione delle clausole ivi contenute, avrebbe come conseguenza l'obbligo di pagare la retta e ciò pure in presenza di condizioni ostative all'iscrizione celate dallo studente e non conosciute o non conoscibili dall'Università secondo l'ordinaria diligenza.
Infine si rileva che l'appellante non aveva alcun obbligo di verificare l'iscrizione ad altro
Ateneo in presenza dell'autocertificazione da parte dello studente.
16. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Ritiene la Corte che l'invio dei moduli di iscrizione tramite whatsapp, in parte oscurati e illeggibili, non seguito dal deposito in segreteria degli originali o comunque dall'invio degli stessi a mezzo pec o raccomandata A/R, corredati da tutti gli allegati richiesti in originale come da regolamento dell'Ateneo, non può considerarsi valida forma di iscrizione, anche alla luce del fatto che non è mai pervenuta all'odierno appellato alcuna formale comunicazione da parte dell' attestante la sua avvenuta iscrizione al corso Parte_2
di laurea.
pagina 7 di 10 17. L'unica funzione economico-sociale che possa essere ricondotta al versamento delle tasse universitarie è quella dell'ottenimento dell'immatricolazione, circostanza che nel caso in esame risulta tutt'altro che provata, visto che non risulta dagli atti del giudizio, né
l'Università ha mai allegato tale circostanza, che al sig. sia stato effettivamente CP_1
assegnato un numero di matricola e che allo stesso siano stati forniti gli strumenti per accedere ai servizi offerti dall'università, tant'è che è pacifico che l'appellato non ha mai frequentato le lezioni, né tanto meno ha sostenuto esami presso l . Parte_2
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito come le tasse di iscrizione universitarie sono dovute dagli studenti “in virtù di tale loro specifica veste”, e cioè in virtù dell'immatricolazione
(cfr. Cons. Stato 45/1997), e che conseguentemente sia dovuta la restituzione delle tasse universitarie versate nel caso di non avvenuta immatricolazione (cfr. Cass. Sez. Un.
6322/1997). Invero la tassa di iscrizione all'Università è giustificata dalla fornitura del
“servizio di insegnamento” da parte dall'Ateneo, ma per usufruire di tale servizio è necessaria quell'immatricolazione che nel caso in esame non è mai avvenuta.
18. Deve pertanto rilevarsi che non ha mai perfezionato l'iscrizione con CP_1
l'invio dei moduli in originale attraverso i canali di trasmissione previsti dal regolamento e che al contratto non è mai stata data esecuzione, motivo per cui l appellante non Parte_2
può in alcun modo pretendere il pagamento di tre annualità delle tasse di iscrizione.
L'istruttoria ha infatti confermato che il preteso contratto non ha mai avuto esecuzione da parte di entrambi i contendenti, che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al corso di laurea non è mai arrivata nella sfera di conoscenza dello studente, che lo stesso non ha mai ricevuto il numero di matricola.
A tale riguardo si osserva che, a posizioni invertite, l' non avrebbe Parte_2
probabilmente rinunciato a pretendere il versamento delle rette dovute a fronte di un recesso, invalido ed inefficace, fatto pervenire con moduli fotografati e trasmessi tramite whatsapp, anziché correttamente formalizzato con lettera raccomandata A/R come previsto dal regolamento dell'Ateneo.
19. Come correttamente affermato dal Tribunale, nel comportamento del sig. non è CP_1
dunque ravvisabile la volontà di stipulare il contratto di iscrizione all' ma Parte_2
pagina 8 di 10 l'invio dei moduli tramite whatsapp è qualificabile solo come una proposta precontrattuale,
a cui avrebbe dovuto seguire l'invio degli originali e lo scambio di firme tra lo studente e il
Rettore. L'assenza di ogni ulteriore attività per perfezionare l'immatricolazione, così come richiesto dal regolamento dell'Università, la mancata rinunzia all'iscrizione ancora in corso presso l' di Ferrara, la mancata corresponsione della tassa di iscrizione Parte_2
all' e, infine, la mancata frequentazione delle lezioni telematiche, Parte_2
costituiscono inequivocabili circostanze rivelatrici della sua volontà di non volersi impegnare contrattualmente, ma di voler rinviare ad un momento successivo la formalizzazione dell'iscrizione, che non è poi avvenuta, con la conseguenza che deve confermarsi l'infondatezza della pretesa dell'odierna appellante di ottenere il pagamento delle rette universitarie.
20. Il terzo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento dei primi due.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi del
D.M..47/22, ad eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma dello stesso art. 13, comma
1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento Parte_4
delle spese di lite del grado di giudizio in favore dell'avv. Luca Nicolussi procuratore antistatario dell'appellato , che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 12.06.2015 pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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