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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 7835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.7835 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
ER (pec: ) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Lea Domenica Lucchese (pec: Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
30.6.2025
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Parte_2 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ER l'
[...] Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 2058/2023, emesso dal Tribunale di
[...]
ER in data 2.5.2023, con il quale, su ricorso della società è Controparte_1 stato ingiunto all'Amministrazione il pagamento della somma di € 81.925,97, oltre interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino
Tribunale di ER 1 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023 all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento, liquidate in complessivi € 2.648,50, di cui
€ 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'amministrazione opponente ha eccepito da un canto l'insussistenza della prova del credito ingiunto, ritenendo prive di efficacia probatoria piena, nel giudizio di merito, le sole fatture prodotte dalla ricorrente in sede monitoria, e dall'altro il parziale difetto di legittimazione attiva dell' rispetto alle fatture nn. 69 del Controparte_1
24.9.2019 e 33 del 17.4.2020 che, secondo le previsioni contrattuali, avrebbero dovuto invece essere emesse dal che, in veste di custode – acquirente, aveva Controparte_2 stipulato il contratto del 2.8.2008, e al quale soltanto avrebbero dovuto essere pagati i servizi di custodia nella vigenza del contratto.
Ha quindi concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta;
in subordine, ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta nel minor importo di € 59.023,41, stante il parziale difetto di legittimazione attiva meglio esposto in atti.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'incontestabilità della Controparte_1 pretesa stante il mancato rifiuto delle fatture elettroniche oggetto del ricorso, regolarmente trasmesse in modalità telematica.
****
Va premesso che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del
2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia
Tribunale di ER 2 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023 stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371 del
2003).
Nel caso di specie l'opponente ha puntualmente eccepito pregressi pagamenti e il difetto di legittimazione attiva della controparte relativamente ad alcuni crediti che avrebbero dovuto essere invece azionati dal R.T.I. Quanto alla fattura n. 69/2019, Controparte_2 emessa per € 131.293,90 relativamente a n,. 134 veicoli sequestrati, ha eccepito di aver corrisposto la somma di euro 118.061,50, residuando il credito di euro 13.232,50; tuttavia, le prestazioni di ricovero e custodia per n. 4 veicoli (targa/telaio V2T8865, 132826,
telaio/targa mancante, AY805SZ), indicati nell'elenco allegato alla Controparte_3 fattura, sarebbero di competenza del Raggruppamento Temporaneo CP_4 denominato “ (custode-acquirente), con sede in Marsala (TP) Controparte_2 in via M. Gandolfo n. 18 C.F. e P.IVA n. R.E.A. , composto dalla P.IVA_2 P.IVA_3 ditta Mandataria e dalle Ditte mandanti Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7
” e con sede in
[...] Controparte_8
Castelvetrano (TP) nella via Delle Zagare n. 1, P.IVA n. R.E.A. 130768, P.IVA_4 cancellata per conferimento d'azienda alla ditta subentrante P. Controparte_1
IVA . P.IVA_1
Segnatamente, l'imputazione delle spese di custodia in favore della Controparte_2
(custode-acquirente), e non della ditta Autosoccorso Selinus S.r.l., deriverebbe,
[...] oltre che dal timbro del apposto sui relativi verbali di Controparte_2 sequestro, anche dal periodo di giacenza in deposito dei succitati n. 4 veicoli.
Infatti, il R.T.I. CUSTODI TRAPANI è stato operativo, in base al contratto stipulato in data 2 settembre 2008 tra l'odierna opponente, l'Agenzia di ER e il CP_9 denominato , fino a Controparte_10 Controparte_2 fine agosto 2014 (atteso che il contratto, stipulato per anni 3, dal 2 settembre 2008 al 2 settembre 2011, è stato prorogato per altri 3 anni, senza poi essere più rinnovato, come si evince dal decreto prefettizio ex art. 8 D.P.R. n. 571/82 Fasc. n. 2014/002456-Prot. n.
2014-0022287/Custodi/Area 3^ del 29 aprile 2014).
E poiché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del contratto, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del “ , restando le stazioni appaltanti Parte_3 estranee ai rapporti intercorrenti tra le ditte componenti il raggruppamento, e – quanto alle modalità di pagamento - mediante accredito sul conto corrente bancario ivi indicato a favore di , l'importo di € 1.483,00, corrispondente alle spese Controparte_2 di custodia dei n. 4 veicoli sopra indicati, avrebbe dovuto essere corrisposto non alla ditta
Tribunale di ER 3 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023
bensì in favore del suddetto Controparte_1 CP_10 Parte_4
che avrebbe dovuto emettere il relativo documento fiscale.
[...]
Analogamente, con riferimento alla fattura n. 33 del 17 aprile 2020, emessa per un importo di € 28.097,66, relativa a n. 16 veicoli sequestrati, i corrispettivi sarebbero di competenza del (custode-acquirente) relativamente ai Controparte_2 periodi di permanenza presso il deposito, per un totale di € 21.419,56, mentre alla ditta spetterebbe, al più, il solo importo di € 1.611,31, per l'unico Controparte_1 veicolo ( telaio X7992P33398) rimasto in depositeria dal 15.11.2016 al CP_11
26.11.2019 (frazione ricadente nel periodo successivo alla scadenza della proroga contrattuale).
Riguardo a tale eccezione, supportata da prova scritta, le controdeduzioni della società opposta sono irrimediabilmente lacunose, esaurendosi nell'allegazione della sentenza n.
3776/2021 di questo Tribunale che, nella prospettazione della comparente, si sarebbe già pronunciata sul punto. L'argomento non è però condivisibile, avendo detta pronuncia Contr semmai accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , individuando nell'Amministrazione Centrale e non nel suo Ufficio periferico il soggetto debitore, che avrebbe dovuto essere destinatario dell'azione.
.Se dunque un precedente giudiziario tra le parti v'è, esso attiene non già alla legittimazione (attiva) della rispetto a crediti di competenza del CP_1
Raggruppamento, bensì alla titolarità del lato passivo dell'obbligazione, profilo estraneo ai motivi di opposizione proposti dalla difesa erariale.
Deve dunque escludersi il diritto della società opposta di pretendere il pagamento di Contr prestazioni che avrebbero invece dovuto essere saldate al (o eventualmente alla società mandataria), restando le Stazioni appaltanti estranee ai rapporti interni tra le imprese del Raggruppamento e non essendo precluso all'amministrazione debitrice contestare, in sede giudiziale, fatture elettroniche che non abbia tempestivamente rifiutato.
Riguardo alle altre prestazioni indicate nelle fatture azionate in sede monitoria,
l'opponente si è invece limitato ad una generica contestazione della efficacia probatoria delle fatture commerciali, nelle quali in effetti si esaurisce la prova scritta ammannita dalla opposta, anche in questo giudizio di merito.
Premesso che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il
Tribunale di ER 4 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023 suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto, è principio costante in giurisprudenza che “le fatture commerciali, nel giudizio di opposizione, non costituiscono prova idonea dell'esistenza del credito, perché sono documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore” (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 127 del
04/01/2022; 28/06/2010 n. 15383) e che, quando il rapporto sia contestato, la fattura non può costituire elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.
E' stato, tuttavia, recentemente affermato (Cass. 8/2/2024 n. 3581) che la fattura ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011).
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005).
Non può allora non considerarsi che tutte le fatture elettroniche – prodotte in questo giudizio proprio dall'opponente che non ne ha negato la trasmissione telematica mediante il sistema SDI - sono corredate dall'analitica ricostruzione delle prestazioni svolte, con indicazione puntuale dei veicoli e del periodo di riferimento delle stesse e non sono state rifiutate dall'amministrazione nei termini previsti dal DM 132/2020: quest'ultima inoltre nulla ha obiettato circa l'esistenza e lo svolgimento del rapporto e ha anzi prodotto il contratto di affidamento del servizio al RTI di cui faceva parte l'impresa ( CP_8
cui è subentrata (per conferimento d'azienda) Controparte_8
l' e neppure in questo giudizio ha contestato specificamente le Controparte_1 prestazioni indicate nelle fatture, come invece ha fatto in maniera precisa con le fatture n.
69/2019 e n. 33/2020.
Tribunale di ER 5 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023
Non essendo dunque dedotti né tanto meno provati pagamenti o altri fatti estintivi del Contr credito oggetto dei documenti in esame ed avendo l' chiesto, in via subordinata, che il credito sia rideterminato nel minor importo di € 59.023,41, derivante dalla differenza tra la somma ingiunta, pari a € 81.925,97, e gli importi, di € 1.483,00 (quanto alla fattura n. 69/2019) e di € 21.419,56 (quanto alla fattura n. 33/2020), di competenza del
[...]
(custode-acquirente), l'opposizione va parzialmente accolta. Controparte_2
Revocato il decreto ingiuntivo n. 2058/2023, l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di € 59.023,41, oltre interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo.
L'esito della lite – che vede accolto uno dei motivi di opposizione e ridotto quindi il credito della parte opposta – giustifica la compensazione parziale, in ragione di metà, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (nel testo risultante dall'intervento additivo della Corte Costituzionale n. 77/2018). La frazione residua va posta a carico dell'Amministrazione e liquidata, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie, del modestissimo impegno profuso dalla difesa della comparente e della natura documentale del giudizio, applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (Scaglione 52.000 - 260.000,00 euro) da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Alla luce del complessivo esito della lite vanno inoltre rifuse alla società opposta le spese per l'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del Controparte_13 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
con l'atto di citazione notificato il 08.06.2023, revoca
[...] Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 2058/2023, emesso dal Tribunale di ER in data 2.5.2023 e condanna l'opponente a pagare all la somma di euro 59.023,41 Controparte_1 oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
compensa le spese in ragione di metà e condanna l'opponente a pagare alla convenuta la frazione residua che liquida in complessivi € 3.933,00, di cui Controparte_1
€ 3.526,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA e che distrae in favore del procuratore antistatario ex art. 93 co. 1 c.p.c.
Così deciso a ER, il 2 luglio 2025
Il Giudice
Tribunale di ER 6 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023
Tribunale di ER Quinta Sezione Civile
Giovanna Nozzetti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.7835 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
ER (pec: ) Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Lea Domenica Lucchese (pec: Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
30.6.2025
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Parte_2 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ER l'
[...] Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 2058/2023, emesso dal Tribunale di
[...]
ER in data 2.5.2023, con il quale, su ricorso della società è Controparte_1 stato ingiunto all'Amministrazione il pagamento della somma di € 81.925,97, oltre interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino
Tribunale di ER 1 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023 all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento, liquidate in complessivi € 2.648,50, di cui
€ 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'amministrazione opponente ha eccepito da un canto l'insussistenza della prova del credito ingiunto, ritenendo prive di efficacia probatoria piena, nel giudizio di merito, le sole fatture prodotte dalla ricorrente in sede monitoria, e dall'altro il parziale difetto di legittimazione attiva dell' rispetto alle fatture nn. 69 del Controparte_1
24.9.2019 e 33 del 17.4.2020 che, secondo le previsioni contrattuali, avrebbero dovuto invece essere emesse dal che, in veste di custode – acquirente, aveva Controparte_2 stipulato il contratto del 2.8.2008, e al quale soltanto avrebbero dovuto essere pagati i servizi di custodia nella vigenza del contratto.
Ha quindi concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta;
in subordine, ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta nel minor importo di € 59.023,41, stante il parziale difetto di legittimazione attiva meglio esposto in atti.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'incontestabilità della Controparte_1 pretesa stante il mancato rifiuto delle fatture elettroniche oggetto del ricorso, regolarmente trasmesse in modalità telematica.
****
Va premesso che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del
2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia
Tribunale di ER 2 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023 stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371 del
2003).
Nel caso di specie l'opponente ha puntualmente eccepito pregressi pagamenti e il difetto di legittimazione attiva della controparte relativamente ad alcuni crediti che avrebbero dovuto essere invece azionati dal R.T.I. Quanto alla fattura n. 69/2019, Controparte_2 emessa per € 131.293,90 relativamente a n,. 134 veicoli sequestrati, ha eccepito di aver corrisposto la somma di euro 118.061,50, residuando il credito di euro 13.232,50; tuttavia, le prestazioni di ricovero e custodia per n. 4 veicoli (targa/telaio V2T8865, 132826,
telaio/targa mancante, AY805SZ), indicati nell'elenco allegato alla Controparte_3 fattura, sarebbero di competenza del Raggruppamento Temporaneo CP_4 denominato “ (custode-acquirente), con sede in Marsala (TP) Controparte_2 in via M. Gandolfo n. 18 C.F. e P.IVA n. R.E.A. , composto dalla P.IVA_2 P.IVA_3 ditta Mandataria e dalle Ditte mandanti Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7
” e con sede in
[...] Controparte_8
Castelvetrano (TP) nella via Delle Zagare n. 1, P.IVA n. R.E.A. 130768, P.IVA_4 cancellata per conferimento d'azienda alla ditta subentrante P. Controparte_1
IVA . P.IVA_1
Segnatamente, l'imputazione delle spese di custodia in favore della Controparte_2
(custode-acquirente), e non della ditta Autosoccorso Selinus S.r.l., deriverebbe,
[...] oltre che dal timbro del apposto sui relativi verbali di Controparte_2 sequestro, anche dal periodo di giacenza in deposito dei succitati n. 4 veicoli.
Infatti, il R.T.I. CUSTODI TRAPANI è stato operativo, in base al contratto stipulato in data 2 settembre 2008 tra l'odierna opponente, l'Agenzia di ER e il CP_9 denominato , fino a Controparte_10 Controparte_2 fine agosto 2014 (atteso che il contratto, stipulato per anni 3, dal 2 settembre 2008 al 2 settembre 2011, è stato prorogato per altri 3 anni, senza poi essere più rinnovato, come si evince dal decreto prefettizio ex art. 8 D.P.R. n. 571/82 Fasc. n. 2014/002456-Prot. n.
2014-0022287/Custodi/Area 3^ del 29 aprile 2014).
E poiché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del contratto, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del “ , restando le stazioni appaltanti Parte_3 estranee ai rapporti intercorrenti tra le ditte componenti il raggruppamento, e – quanto alle modalità di pagamento - mediante accredito sul conto corrente bancario ivi indicato a favore di , l'importo di € 1.483,00, corrispondente alle spese Controparte_2 di custodia dei n. 4 veicoli sopra indicati, avrebbe dovuto essere corrisposto non alla ditta
Tribunale di ER 3 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023
bensì in favore del suddetto Controparte_1 CP_10 Parte_4
che avrebbe dovuto emettere il relativo documento fiscale.
[...]
Analogamente, con riferimento alla fattura n. 33 del 17 aprile 2020, emessa per un importo di € 28.097,66, relativa a n. 16 veicoli sequestrati, i corrispettivi sarebbero di competenza del (custode-acquirente) relativamente ai Controparte_2 periodi di permanenza presso il deposito, per un totale di € 21.419,56, mentre alla ditta spetterebbe, al più, il solo importo di € 1.611,31, per l'unico Controparte_1 veicolo ( telaio X7992P33398) rimasto in depositeria dal 15.11.2016 al CP_11
26.11.2019 (frazione ricadente nel periodo successivo alla scadenza della proroga contrattuale).
Riguardo a tale eccezione, supportata da prova scritta, le controdeduzioni della società opposta sono irrimediabilmente lacunose, esaurendosi nell'allegazione della sentenza n.
3776/2021 di questo Tribunale che, nella prospettazione della comparente, si sarebbe già pronunciata sul punto. L'argomento non è però condivisibile, avendo detta pronuncia Contr semmai accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , individuando nell'Amministrazione Centrale e non nel suo Ufficio periferico il soggetto debitore, che avrebbe dovuto essere destinatario dell'azione.
.Se dunque un precedente giudiziario tra le parti v'è, esso attiene non già alla legittimazione (attiva) della rispetto a crediti di competenza del CP_1
Raggruppamento, bensì alla titolarità del lato passivo dell'obbligazione, profilo estraneo ai motivi di opposizione proposti dalla difesa erariale.
Deve dunque escludersi il diritto della società opposta di pretendere il pagamento di Contr prestazioni che avrebbero invece dovuto essere saldate al (o eventualmente alla società mandataria), restando le Stazioni appaltanti estranee ai rapporti interni tra le imprese del Raggruppamento e non essendo precluso all'amministrazione debitrice contestare, in sede giudiziale, fatture elettroniche che non abbia tempestivamente rifiutato.
Riguardo alle altre prestazioni indicate nelle fatture azionate in sede monitoria,
l'opponente si è invece limitato ad una generica contestazione della efficacia probatoria delle fatture commerciali, nelle quali in effetti si esaurisce la prova scritta ammannita dalla opposta, anche in questo giudizio di merito.
Premesso che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il
Tribunale di ER 4 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023 suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto, è principio costante in giurisprudenza che “le fatture commerciali, nel giudizio di opposizione, non costituiscono prova idonea dell'esistenza del credito, perché sono documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore” (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 127 del
04/01/2022; 28/06/2010 n. 15383) e che, quando il rapporto sia contestato, la fattura non può costituire elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.
E' stato, tuttavia, recentemente affermato (Cass. 8/2/2024 n. 3581) che la fattura ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011).
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005).
Non può allora non considerarsi che tutte le fatture elettroniche – prodotte in questo giudizio proprio dall'opponente che non ne ha negato la trasmissione telematica mediante il sistema SDI - sono corredate dall'analitica ricostruzione delle prestazioni svolte, con indicazione puntuale dei veicoli e del periodo di riferimento delle stesse e non sono state rifiutate dall'amministrazione nei termini previsti dal DM 132/2020: quest'ultima inoltre nulla ha obiettato circa l'esistenza e lo svolgimento del rapporto e ha anzi prodotto il contratto di affidamento del servizio al RTI di cui faceva parte l'impresa ( CP_8
cui è subentrata (per conferimento d'azienda) Controparte_8
l' e neppure in questo giudizio ha contestato specificamente le Controparte_1 prestazioni indicate nelle fatture, come invece ha fatto in maniera precisa con le fatture n.
69/2019 e n. 33/2020.
Tribunale di ER 5 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023
Non essendo dunque dedotti né tanto meno provati pagamenti o altri fatti estintivi del Contr credito oggetto dei documenti in esame ed avendo l' chiesto, in via subordinata, che il credito sia rideterminato nel minor importo di € 59.023,41, derivante dalla differenza tra la somma ingiunta, pari a € 81.925,97, e gli importi, di € 1.483,00 (quanto alla fattura n. 69/2019) e di € 21.419,56 (quanto alla fattura n. 33/2020), di competenza del
[...]
(custode-acquirente), l'opposizione va parzialmente accolta. Controparte_2
Revocato il decreto ingiuntivo n. 2058/2023, l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di € 59.023,41, oltre interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo.
L'esito della lite – che vede accolto uno dei motivi di opposizione e ridotto quindi il credito della parte opposta – giustifica la compensazione parziale, in ragione di metà, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (nel testo risultante dall'intervento additivo della Corte Costituzionale n. 77/2018). La frazione residua va posta a carico dell'Amministrazione e liquidata, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie, del modestissimo impegno profuso dalla difesa della comparente e della natura documentale del giudizio, applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (Scaglione 52.000 - 260.000,00 euro) da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Alla luce del complessivo esito della lite vanno inoltre rifuse alla società opposta le spese per l'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del Controparte_13 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
con l'atto di citazione notificato il 08.06.2023, revoca
[...] Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 2058/2023, emesso dal Tribunale di ER in data 2.5.2023 e condanna l'opponente a pagare all la somma di euro 59.023,41 Controparte_1 oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
compensa le spese in ragione di metà e condanna l'opponente a pagare alla convenuta la frazione residua che liquida in complessivi € 3.933,00, di cui Controparte_1
€ 3.526,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA e che distrae in favore del procuratore antistatario ex art. 93 co. 1 c.p.c.
Così deciso a ER, il 2 luglio 2025
Il Giudice
Tribunale di ER 6 Quinta Sezione Civile r.g. 7835/2023
Tribunale di ER Quinta Sezione Civile
Giovanna Nozzetti
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