Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8310/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Marta Lanzilli, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
, ass. Avv. Laura Imperiale, domiciliata come Controparte_2 da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
• parte ricorrente chiede annullarsi l'intimazione di pagamento n. 110 2024
90031898 63000 e l'avviso di addebito n. 410 2022 0006608860000, accertata l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di iscrizione all'I.n.p.s. gestione commercianti;
• resiste;
CP_3
• l' , costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto una declaratoria CP_1 di cessazione della materia del contendere;
all'odierna udienza il Difensore ha rappresentato che è stata disposta la cancellazione dell'iscrizione del
1
e che l'avviso di addebito opposto è stato oggetto di sgravio;
• all'udienza odierna i Difensori delle parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
• la Giudice, preso atto della concorde posizione delle parti, deve dichiarare cessata la materia del contendere, con la precisazione che l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto comporta l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta;
• le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M.
55/2014 e succ. mod. (con applicazione dei valori medi dello scaglione
26.000-52.000 per le fasi studio ed introduttiva e del valore minimo per la fase decisionale) sono poste a carico dell' , soccombente virtuale, CP_1 mentre devono essere compensate le spese di lite tra parte ricorrente e la parte convenuta , avendo quest'ultima sostenuto -senza essere CP_3 smentita, di non essere stata informata dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito ad opera dell CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.547,00 oltre spese forfettarie al 15
%, IVA, CPA e c.u. se versato;
Torino, 27.3.2025
LA Giudice
Sonia SALVATORI
2