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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5327 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2351/23, pubblicata il 7
Giugno 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 26 Settembre 2025 – causa pendente tra: Con
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
( ), Parte_2 C.F._3 CP_3 Parte_3
( ), tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Domenico C.F._4
RO ( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente C.F._5 indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(nato ad [...] il [...]); Controparte_4
Appellato contumace
1 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore degli appellanti + 3, a mezzo delle note Parte_1
scritte depositate il 28.8.2025, ha concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in rinnovazione notificata nei confronti di il 9 Luglio 2019, i Controparte_4
NO , , e Parte_1 CP_1 Parte_4 Parte_5
esponevano di essersi recati, agli inizi del 2013, presso lo studio dentistico di CP_4
, sito in Afragola al Viale Giovanni Amendola n. 41, per sottoporsi a cure
[...]
odontoiatriche.
e erano coniugi, ed a loro volta ed Parte_1 Parte_4 Parte_5
erano loro conoscenti. CP_1
A seguito delle rispettive visite di controllo il (presentatosi come dentista) aveva CP_4
consigliato loro una serie di interventi, ai quali dovevano sottoporsi (trattamenti canalari, riabilitazione protesica, etc.).
Nei successivi quattro mesi gli istanti si erano recati presso lo studio del con CP_4
frequenza settimanale. Fin da subito gli attori avevano avuto problemi, già a seguito delle prime cure.
Essi erano stati colti da seri dubbi sulla professionalità del anche alla luce del CP_4
discutibile modus operandi del sedicente odontoiatra (mancato uso di guanti, etc.).
si era sottoposto a consulenza odontoiatrica con il dott. , Parte_1 Persona_1
ed in tal modo aveva avuto contezza dei plurimi danni riportati, conseguenti all'imperizia del
CP_4
Vanamente aveva chiesto a di essere risarcito dei danni Parte_1 Controparte_4
in via bonaria.
Nel Luglio 2013 , , e Parte_1 Parte_4 CP_1 Parte_5
avevano presentato denunce individuali a carico di , prima presso i Controparte_4
2 Carabinieri della Stazione di Afragola (il 22 Luglio), e poi presso la Guardia di Finanza,
Compagnia di Afragola (il 23 Luglio).
A seguito delle prime indagini, era emerso come il esercitasse abusivamente la CP_4
professione di odontoiatra, cioè senza averne i titoli.
Gli attori invocavano la liquidazione, a titolo di risarcimento danni, delle somme già da loro corrisposte a , a titolo di acconto per le prestazioni odontoiatriche Controparte_4
(prestazioni caratterizzate da imperizia, e svolte in assenza dei titoli abilitativi).
Precisamente si trattava dei seguenti importi:
euro 1.000,00 anticipati da Parte_5
euro 1.000,00 anticipati da;
Parte_4
euro 3.700,00 anticipati da;
Parte_1
euro 2.500,00 anticipati da . CP_1
Altresì gli attori chiedevano il riconoscimento, sempre a titolo di risarcimento danni, di ulteriori importi, e cioè delle cifre (quantificate dai consulenti medici di parte), necessarie per porre rimedio agli errori del CP_4
In particolare gli attori producevano in primo grado la relazione del consulente medico legale su , nonché le relazioni del consulente medico legale Persona_1 Parte_1
, rispettivamente su ed . Persona_2 Parte_5 CP_1
Dunque gli attori così concludevano:
Dichiararsi che unico responsabile dell'accaduto era , il quale aveva Controparte_4
operato senza titolo di studio né laurea specifica;
quindi condannarsi il convenuto CP_4
al pagamento dei seguenti importi, a titolo di risarcimento danni:
euro 14.120,00 in favore di oltre euro 1.000,00 a titolo di spese Parte_5
anticipate;
euro 15.000,00 in favore di , oltre euro 2.500,00 a titolo di spese anticipate;
CP_1
3 euro 16.300,00 in favore di , oltre euro 3.700,00 a titolo di spese anticipate;
Parte_1
una somma da determinarsi in via equitativa in favore di , oltre euro 1.000,00 Parte_4
a titolo di spese anticipate.
Nel complesso gli attori chiedevano condannarsi al risarcimento dei Controparte_4
danni, quantificati entro il limite di euro 53.260,00, oppure nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e congrua;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Sotto il profilo istruttorio gli attori chiedevano l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio medico-legale, in campo odontoiatrico.
Giusta comparsa depositata il 23 Ottobre 2020, si costituiva il convenuto , Controparte_4
chiedendo di rigettarsi la domanda attorea (peraltro, è d'uopo fin da ora osservare come il convenuto, in sostanza, non abbia contestato la circostanza della mancanza dei titoli abilitativi, per l'esercizio della professione di odontoiatra;
né ha contestato il dato delle somme erogate in acconto dagli attori + 3; né, più in generale, ha contestato Parte_1
l'articolata documentazione allegata dagli attori alla citazione di primo grado).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2351/23, pubblicata il 7 Giugno 2023.
Il G.M. ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato gli attori in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore del convenuto – spese liquidate in euro Controparte_4
4.217,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il primo giudicante ha argomentato nei seguenti termini:…Parte attrice non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio sulla stessa gravante. Infatti il precedente istruttore correttamente non ammetteva le istanze istruttorie, caratterizzate da assoluta genericità ed indeterminatezza, mancando qualsivoglia riferimento temporale alle asserite visite effettuate dal e qualsivoglia riferimento alla tipologia di interventi che dallo stesso CP_4
sarebbero stati effettuati, nonché ai danni che gli attori avrebbero subìto, non essendo sufficiente il mero esercizio abusivo della professione. Né a tali carenze può supplirsi con la perizia di parte depositata, che costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo
4 valore probatorio, ovvero con una eventuale CTU che, in assenza di ogni altro appiglio probatorio, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo….
Dunque, il Tribunale in sentenza ha ribadito il diniego all'espletamento di consulenza tecnica di ufficio (diniego già espresso con ordinanza nel corso del primo grado).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 CP_1 Parte_4
e con citazione notificata in data 30 Novembre 2023 nei
[...] Parte_5
confronti di . Controparte_4
Gli appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria, da loro già proposta in primo grado nei confronti di;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. Controparte_4
Sotto il profilo istruttorio, gli impugnanti insistono nella richiesta di ammissione della consulenza tecnica di ufficio medico-legale.
L'appellato è rimasto contumace, pur a fronte della rituale notifica Controparte_4
dell'atto di gravame.
A questo punto, è d'uopo evidenziare come gli attori + 3 già in primo grado Parte_1
avessero prodotto i più rilevanti atti del procedimento penale a carico del CP_4
derivante dalle denunce-querele presentate da essi stessi nel Luglio 2013.
Trattasi di documenti, che integrano significativi elementi di prova, militanti in favore della prospettazione attorea.
Si fa riferimento, in particolare, al verbale di controllo igienico-sanitario del 12 Agosto 2013 dei NAS Carabinieri di Napoli (presso lo studio odontoiatrico di ); nonché Controparte_4
al decreto del GIP di Napoli di sequestro preventivo del 16 Agosto 2013 (sequestro dei locali adibiti a studio odontoiatrico, per evitare il protrarsi del delitto di abusivo esercizio della professione di odontoiatra).
Da tali documenti (prodotti da parte attrice sin dal primo grado) emerge in modo inequivoco come esercitasse abusivamente la professione di odontoiatra, non Controparte_4
avendo conseguito né la laurea in Medicina, né la specializzazione di Odontoiatria (in
5 sostanza, egli ha effettuato su pazienti manovre riservate al medico, ed in assenza di quest'ultimo). Lo studio odontoiatrico era stato attivato in Afragola, alla Via Giovanni
Amendola n. 41.
Né può revocarsi in dubbio che il abbia posto in essere artifizi e raggiri in danno CP_4
dei pazienti , ed;
Parte_5 Parte_4 Parte_1 CP_1
infatti il convenuto ha fatto credere ai quattro pazienti di essere in possesso dei titoli, per esercitare la professione di odontoiatra.
In tal modo il ha ottenuto dai pazienti l'erogazione delle somme versate in CP_4
acconto; appunto:
euro 1.000,00 da parte di euro 1.000,00 da parte di;
Parte_5 Parte_4
euro 3.700,00 da parte di;
euro 2.500,00 da parte di . Parte_1 CP_1
Nel presente grado il C.I., in sede di ordinanza pubblicata il 14 Giugno 2024, ha ritenuto la superfluità dei mezzi istruttori invocati dagli appellanti e già denegati dal primo Giudice (tra cui la CTU medico-legale in campo odontoiatrico); altresì ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 16 Settembre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), la Difesa degli appellanti + 3, a mezzo delle note scritte depositate Parte_1
il 28 Agosto 2025, ha insistito nella richiesta di introito della causa in decisione (al contempo, ha anche ribadito le conclusioni istruttorie già formulate in atti).
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 26 Settembre 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ritiene il Collegio che debba essere confermata la valutazione del primo
Giudice, di superfluità dell'invocata CTU medico-legale in campo odontoiatrico (e tuttavia, in una prospettiva del tutto diversa).
Infatti – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale – ad avviso del Collegio le succitate
6 relazioni medico-legali dei consulenti di parte assumono pregnante rilievo, considerato che il convenuto (costituitosi in primo grado), non ha mosso alcuna specifica CP_4
contestazione ai documenti prodotti dagli attori.
Dunque, la proposta domanda risarcitoria deve essere integralmente accolta (e cioè non soltanto con riferimento alle somme erogate dai pazienti al titolo di acconto, ma CP_4
anche con riferimento alle lesioni, derivate dalle inadeguate ed imperite prestazioni odontoiatriche effettuate dal . CP_4
Non può in alcun modo condividersi l'argomentare del Tribunale (secondo il quale non si sarebbero acquisiti, in favore della prospettazione attorea, elementi ulteriori, rispetto al mero dato dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra).
Come sopra accennato, vi è prova delle somme versate in acconto al ai pazienti. CP_4
Trattasi:
degli euro 1.000,00 versati da Parte_5
degli euro 1.000,00 versati da;
Parte_4
degli euro 3.700,00 versati da;
Parte_1
nonché degli euro 2.500,00 versati da . CP_1
Inoltre, dagli acquisiti atti del procedimento penale emergono anche le prestazioni che erano state concordate, nonché gli interventi parziali ed erronei effettuati, prima che i quattro pazienti si decidessero a sporgere le rispettive denunce (denunce che, nei giorni successivi, trovarono immediato riscontro, essendo ben presto emerso il carattere abusivo della professione di odontoiatra).
In particolare, con riferimento a si era concordata la cura di alcune Parte_5
carie, nonché lo sbiancamento della dentatura ( a operato su una sola carie ed ha CP_4
estratto due denti).
7 Con riferimento a , si era concordata la sistemazione degli incisivi sporgenti Parte_4
( a installato due impianti provvisori, ed ha preso l'impronta dentaria, senza mai CP_4
impiantare l'apparecchio definitivo).
Con riferimento a , si era concordato il rifacimento della dentatura superiore Parte_1
con impianto di ferro.
Con riferimento ad , una volta estirpati tutti i denti superiori, il ha CP_1 CP_4
impiantato come provvisori solo gli incisivi superiori, e soltanto parte della dentatura superiore destra.
E' definitivamente accertato:
che gli attori si siano recati nel 2013 presso lo studio del (che aveva le apparenze CP_4
di un regolare studio odontoiatrico);
che abbiano versato in acconto le somme sopra indicate;
che si siano sottoposti a sedute odontoiatriche, rimanendo esposti all'imperizia del nonché alle carenze igienico-sanitarie confermate dai NAS dei Carabinieri nel CP_4
verbale del 12 Agosto 2013 – verbale che ha integrato il presupposto del decreto di sequestro preventivo (avente ad oggetto i locali adibiti dal studio odontoiatrico), CP_4
emesso dal GIP di Napoli il 16 Agosto 2013.
Altresì, come sopra accennato, vanno esaminate le significative risultanze degli elaborati, redatti dai consulenti medico-legali di parte, con riferimento agli odierni appellanti Parte_1
, e
[...] CP_1 Parte_5
Con riferimento a , il ctp dott. riferisce che i denti nn. 15 Parte_1 Persona_1
e 16 sono interessati da un grave processo parodontopatico. Tutti gli elementi protesici risultano con chiusure marginali incongrue, in particolare i nn. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23.
Risultano molteplici irregolarità, ed altresì il periziato soffre di algie diffuse spontanee ed alla masticazione.
Per il ripristino della funzione masticatoria e dell'estetica il paziente deve sottoporsi alla
8 rimozione di entrambi i manufatti protesici ed al loro rifacimento.
Il consulente di parte indica i seguenti interventi, come necessari ai fini del ripristino della funzione masticatoria: Applicazione di n. 23 elementi di protesi fissa in metallo-ceramica; applicazione di n. 2 impianti oste integrati;
n. 2 terapie canalari a carico di 37 e 45.
Ebbene, con riferimento a le spese odontoiatriche emergenti sono state Parte_1
quantificate dal consulente di parte, nella misura di euro 16.300,00.
E' altresì in atti la relazione del ctp , inerente alla paziente , Persona_2 CP_1
datata 24 Ottobre 2018.
Anche la necessita di un articolato piano riabilitativo protesico del mascellare CP_1
superiore. Il piano consta di terapie conservative, terapia canalare, sostituzione dell'attuale ponte protesico provvisorio;
terapia protesica fissa.
Con riferimento ad , le spese odontoiatriche emergenti sono state CP_1
quantificate dal consulente di parte, nella misura di euro 15.000,00.
Infine, è in atti anche la relazione del ctp dott. , inerente al paziente Persona_2 [...]
datata 24 Ottobre 2018. Parte_5
Anche in questo caso, si indica la necessità di un articolato piano riabilitativo protesico.
Con riferimento a le spese odontoiatriche emergenti sono state Parte_5
quantificate dal consulente di parte, nella misura di euro 14.120,00.
In definitiva, ricorrono gli estremi per l'integrale accoglimento dell'appello e della domanda risarcitoria.
Il quantum risarcibile si compone, innanzitutto, degli importi erogati dai pazienti a favore del a titolo di acconti sul compenso professionale. CP_4
A tale titolo si liquidano, in totale, euro 8.200,00 (3.700,00 + 2.500,00 + 1.000,00 + 1.000,00).
A tali euro 8.200,00 vanno aggiunti gli importi, relativi alle spese odontoiatriche necessarie per la riabilitazione protesica e masticatoria (spese quantificate dai cc.tt.pp.).
9 Trattasi di complessivi euro 45.420,00 (euro 16.300,00 + euro 15.000,00 + euro 14.120,00).
Pertanto, in definitiva, il quantum risarcibile ammonta ad euro 53.620,00 (euro 8.200,00 + euro 45.420,00).
Invero, trattasi di un danno emergente che è stato certamente dimostrato.
Dunque, in accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo grado, va dichiarata l'esclusiva responsabilità di , per avere con artifizi e raggiri Controparte_4
erogato inadeguate ed imperite prestazioni odontoiatriche a Parte_5 [...]
, ed , in assenza del titolo abilitativo (prestazioni Parte_4 Parte_1 CP_1
che hanno determinato plurime patologie dentali a carico dei succitati quattro pazienti).
Altresì, deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
, ed , a titolo di risarcimento Parte_5 Parte_4 Parte_1 CP_1
danni, della complessiva somma di euro 53.620,00.
Sull'importo di euro 53.620,00 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare al pagamento, in favore degli odierni appellanti, degli Controparte_4
10 interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (22 Luglio
2013, data delle sporte denunce penali) sull'importo di euro 53.620,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 22 Luglio 2013 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass.
03.12.1999 n. 13470).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado, si impone la rideterminazione delle spese non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'originario convenuto;
pertanto, esse vengono poste a carico di Controparte_4
quest'ultimo.
Debbono trovare applicazione le tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa corrisponde all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari
11 ad euro 53.620,00; quindi si rientra nello scaglione di valore, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In ordine alla quantificazione dei compensi, per entrambi i gradi è d'uopo, nell'ambito dello scaglione di riferimento, attestarsi sui valori minimi (considerato che l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni corrisponde, nella sostanza, alla soglia minima dello scaglione suddetto).
Ovviamente, per entrambi i gradi, è d'uopo riconoscere gli incrementi percentuali, per gli ulteriori tre assistiti (ulteriori rispetto al primo), sempre difesi dall'avv. Domenico RO.
Dunque, a titolo di compensi professionali, si liquidano (in favore di , Parte_1 [...]
, e i seguenti importi: Parte_4 CP_1 Parte_5
euro 13.398,80 per il primo grado;
euro 13.604,00 per il presente grado.
Con riferimento al presente grado, il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti nel presente grado, tra le altre cose, sotto il profilo istruttorio, si è delibata l'istanza degli appellanti, di ammissione della CTU odontoiatrica già denegata dal primo Giudice.
Nulla si liquida a titolo di esborsi del primo grado, in assenza di spese documentate.
A titolo di esborsi del presente grado si liquida, in favore degli odierni appellanti, l'importo di euro 27,00, corrispondente alla versata marca da bollo.
Per il resto, osserva il Collegio come la cancelleria, in data 19.12.2023, abbia depositato in telematico l'invito (rivolto a parte appellante), al versamento del prescritto contributo unificato di euro 1.138,50 (ebbene, non risulta che la Difesa di parte impugnante abbia ottemperato o comunque riscontrato tale invito).
Infine, deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'avv. Domenico RO.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e nei Parte_1 CP_1 Parte_4 Parte_5
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2351/23, Controparte_4
pubblicata il 7 Giugno 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta in primo grado
(ed in riforma della pronuncia di prime cure),
A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità di , per avere con artifizi e raggiri Controparte_4
erogato inadeguate ed imperite prestazioni odontoiatriche a Parte_5
, ed , in assenza del titolo abilitativo (prestazioni Parte_2 Parte_1 CP_1
che hanno determinato plurime patologie dentali a carico dei succitati quattro pazienti);
A2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_5 [...]
ed , a titolo di risarcimento danni, della Parte_4 Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 53.620,00 (cinquantatremilaseicentoventi/00), oltre interessi legali dal 22 Luglio 2013 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 22.7.2013 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 22.7.2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_4
favore di , , e junior – spese Parte_1 Parte_4 CP_1 Parte_5
che liquida, quanto al primo grado, in euro 13.398,80 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 27,00 per esborsi ed euro 13.604,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Domenico RO.
13 Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5327 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2351/23, pubblicata il 7
Giugno 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 26 Settembre 2025 – causa pendente tra: Con
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
( ), Parte_2 C.F._3 CP_3 Parte_3
( ), tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Domenico C.F._4
RO ( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente C.F._5 indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(nato ad [...] il [...]); Controparte_4
Appellato contumace
1 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore degli appellanti + 3, a mezzo delle note Parte_1
scritte depositate il 28.8.2025, ha concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in rinnovazione notificata nei confronti di il 9 Luglio 2019, i Controparte_4
NO , , e Parte_1 CP_1 Parte_4 Parte_5
esponevano di essersi recati, agli inizi del 2013, presso lo studio dentistico di CP_4
, sito in Afragola al Viale Giovanni Amendola n. 41, per sottoporsi a cure
[...]
odontoiatriche.
e erano coniugi, ed a loro volta ed Parte_1 Parte_4 Parte_5
erano loro conoscenti. CP_1
A seguito delle rispettive visite di controllo il (presentatosi come dentista) aveva CP_4
consigliato loro una serie di interventi, ai quali dovevano sottoporsi (trattamenti canalari, riabilitazione protesica, etc.).
Nei successivi quattro mesi gli istanti si erano recati presso lo studio del con CP_4
frequenza settimanale. Fin da subito gli attori avevano avuto problemi, già a seguito delle prime cure.
Essi erano stati colti da seri dubbi sulla professionalità del anche alla luce del CP_4
discutibile modus operandi del sedicente odontoiatra (mancato uso di guanti, etc.).
si era sottoposto a consulenza odontoiatrica con il dott. , Parte_1 Persona_1
ed in tal modo aveva avuto contezza dei plurimi danni riportati, conseguenti all'imperizia del
CP_4
Vanamente aveva chiesto a di essere risarcito dei danni Parte_1 Controparte_4
in via bonaria.
Nel Luglio 2013 , , e Parte_1 Parte_4 CP_1 Parte_5
avevano presentato denunce individuali a carico di , prima presso i Controparte_4
2 Carabinieri della Stazione di Afragola (il 22 Luglio), e poi presso la Guardia di Finanza,
Compagnia di Afragola (il 23 Luglio).
A seguito delle prime indagini, era emerso come il esercitasse abusivamente la CP_4
professione di odontoiatra, cioè senza averne i titoli.
Gli attori invocavano la liquidazione, a titolo di risarcimento danni, delle somme già da loro corrisposte a , a titolo di acconto per le prestazioni odontoiatriche Controparte_4
(prestazioni caratterizzate da imperizia, e svolte in assenza dei titoli abilitativi).
Precisamente si trattava dei seguenti importi:
euro 1.000,00 anticipati da Parte_5
euro 1.000,00 anticipati da;
Parte_4
euro 3.700,00 anticipati da;
Parte_1
euro 2.500,00 anticipati da . CP_1
Altresì gli attori chiedevano il riconoscimento, sempre a titolo di risarcimento danni, di ulteriori importi, e cioè delle cifre (quantificate dai consulenti medici di parte), necessarie per porre rimedio agli errori del CP_4
In particolare gli attori producevano in primo grado la relazione del consulente medico legale su , nonché le relazioni del consulente medico legale Persona_1 Parte_1
, rispettivamente su ed . Persona_2 Parte_5 CP_1
Dunque gli attori così concludevano:
Dichiararsi che unico responsabile dell'accaduto era , il quale aveva Controparte_4
operato senza titolo di studio né laurea specifica;
quindi condannarsi il convenuto CP_4
al pagamento dei seguenti importi, a titolo di risarcimento danni:
euro 14.120,00 in favore di oltre euro 1.000,00 a titolo di spese Parte_5
anticipate;
euro 15.000,00 in favore di , oltre euro 2.500,00 a titolo di spese anticipate;
CP_1
3 euro 16.300,00 in favore di , oltre euro 3.700,00 a titolo di spese anticipate;
Parte_1
una somma da determinarsi in via equitativa in favore di , oltre euro 1.000,00 Parte_4
a titolo di spese anticipate.
Nel complesso gli attori chiedevano condannarsi al risarcimento dei Controparte_4
danni, quantificati entro il limite di euro 53.260,00, oppure nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e congrua;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Sotto il profilo istruttorio gli attori chiedevano l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio medico-legale, in campo odontoiatrico.
Giusta comparsa depositata il 23 Ottobre 2020, si costituiva il convenuto , Controparte_4
chiedendo di rigettarsi la domanda attorea (peraltro, è d'uopo fin da ora osservare come il convenuto, in sostanza, non abbia contestato la circostanza della mancanza dei titoli abilitativi, per l'esercizio della professione di odontoiatra;
né ha contestato il dato delle somme erogate in acconto dagli attori + 3; né, più in generale, ha contestato Parte_1
l'articolata documentazione allegata dagli attori alla citazione di primo grado).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2351/23, pubblicata il 7 Giugno 2023.
Il G.M. ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato gli attori in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore del convenuto – spese liquidate in euro Controparte_4
4.217,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il primo giudicante ha argomentato nei seguenti termini:…Parte attrice non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio sulla stessa gravante. Infatti il precedente istruttore correttamente non ammetteva le istanze istruttorie, caratterizzate da assoluta genericità ed indeterminatezza, mancando qualsivoglia riferimento temporale alle asserite visite effettuate dal e qualsivoglia riferimento alla tipologia di interventi che dallo stesso CP_4
sarebbero stati effettuati, nonché ai danni che gli attori avrebbero subìto, non essendo sufficiente il mero esercizio abusivo della professione. Né a tali carenze può supplirsi con la perizia di parte depositata, che costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo
4 valore probatorio, ovvero con una eventuale CTU che, in assenza di ogni altro appiglio probatorio, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo….
Dunque, il Tribunale in sentenza ha ribadito il diniego all'espletamento di consulenza tecnica di ufficio (diniego già espresso con ordinanza nel corso del primo grado).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 CP_1 Parte_4
e con citazione notificata in data 30 Novembre 2023 nei
[...] Parte_5
confronti di . Controparte_4
Gli appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria, da loro già proposta in primo grado nei confronti di;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. Controparte_4
Sotto il profilo istruttorio, gli impugnanti insistono nella richiesta di ammissione della consulenza tecnica di ufficio medico-legale.
L'appellato è rimasto contumace, pur a fronte della rituale notifica Controparte_4
dell'atto di gravame.
A questo punto, è d'uopo evidenziare come gli attori + 3 già in primo grado Parte_1
avessero prodotto i più rilevanti atti del procedimento penale a carico del CP_4
derivante dalle denunce-querele presentate da essi stessi nel Luglio 2013.
Trattasi di documenti, che integrano significativi elementi di prova, militanti in favore della prospettazione attorea.
Si fa riferimento, in particolare, al verbale di controllo igienico-sanitario del 12 Agosto 2013 dei NAS Carabinieri di Napoli (presso lo studio odontoiatrico di ); nonché Controparte_4
al decreto del GIP di Napoli di sequestro preventivo del 16 Agosto 2013 (sequestro dei locali adibiti a studio odontoiatrico, per evitare il protrarsi del delitto di abusivo esercizio della professione di odontoiatra).
Da tali documenti (prodotti da parte attrice sin dal primo grado) emerge in modo inequivoco come esercitasse abusivamente la professione di odontoiatra, non Controparte_4
avendo conseguito né la laurea in Medicina, né la specializzazione di Odontoiatria (in
5 sostanza, egli ha effettuato su pazienti manovre riservate al medico, ed in assenza di quest'ultimo). Lo studio odontoiatrico era stato attivato in Afragola, alla Via Giovanni
Amendola n. 41.
Né può revocarsi in dubbio che il abbia posto in essere artifizi e raggiri in danno CP_4
dei pazienti , ed;
Parte_5 Parte_4 Parte_1 CP_1
infatti il convenuto ha fatto credere ai quattro pazienti di essere in possesso dei titoli, per esercitare la professione di odontoiatra.
In tal modo il ha ottenuto dai pazienti l'erogazione delle somme versate in CP_4
acconto; appunto:
euro 1.000,00 da parte di euro 1.000,00 da parte di;
Parte_5 Parte_4
euro 3.700,00 da parte di;
euro 2.500,00 da parte di . Parte_1 CP_1
Nel presente grado il C.I., in sede di ordinanza pubblicata il 14 Giugno 2024, ha ritenuto la superfluità dei mezzi istruttori invocati dagli appellanti e già denegati dal primo Giudice (tra cui la CTU medico-legale in campo odontoiatrico); altresì ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 16 Settembre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), la Difesa degli appellanti + 3, a mezzo delle note scritte depositate Parte_1
il 28 Agosto 2025, ha insistito nella richiesta di introito della causa in decisione (al contempo, ha anche ribadito le conclusioni istruttorie già formulate in atti).
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 26 Settembre 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ritiene il Collegio che debba essere confermata la valutazione del primo
Giudice, di superfluità dell'invocata CTU medico-legale in campo odontoiatrico (e tuttavia, in una prospettiva del tutto diversa).
Infatti – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale – ad avviso del Collegio le succitate
6 relazioni medico-legali dei consulenti di parte assumono pregnante rilievo, considerato che il convenuto (costituitosi in primo grado), non ha mosso alcuna specifica CP_4
contestazione ai documenti prodotti dagli attori.
Dunque, la proposta domanda risarcitoria deve essere integralmente accolta (e cioè non soltanto con riferimento alle somme erogate dai pazienti al titolo di acconto, ma CP_4
anche con riferimento alle lesioni, derivate dalle inadeguate ed imperite prestazioni odontoiatriche effettuate dal . CP_4
Non può in alcun modo condividersi l'argomentare del Tribunale (secondo il quale non si sarebbero acquisiti, in favore della prospettazione attorea, elementi ulteriori, rispetto al mero dato dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra).
Come sopra accennato, vi è prova delle somme versate in acconto al ai pazienti. CP_4
Trattasi:
degli euro 1.000,00 versati da Parte_5
degli euro 1.000,00 versati da;
Parte_4
degli euro 3.700,00 versati da;
Parte_1
nonché degli euro 2.500,00 versati da . CP_1
Inoltre, dagli acquisiti atti del procedimento penale emergono anche le prestazioni che erano state concordate, nonché gli interventi parziali ed erronei effettuati, prima che i quattro pazienti si decidessero a sporgere le rispettive denunce (denunce che, nei giorni successivi, trovarono immediato riscontro, essendo ben presto emerso il carattere abusivo della professione di odontoiatra).
In particolare, con riferimento a si era concordata la cura di alcune Parte_5
carie, nonché lo sbiancamento della dentatura ( a operato su una sola carie ed ha CP_4
estratto due denti).
7 Con riferimento a , si era concordata la sistemazione degli incisivi sporgenti Parte_4
( a installato due impianti provvisori, ed ha preso l'impronta dentaria, senza mai CP_4
impiantare l'apparecchio definitivo).
Con riferimento a , si era concordato il rifacimento della dentatura superiore Parte_1
con impianto di ferro.
Con riferimento ad , una volta estirpati tutti i denti superiori, il ha CP_1 CP_4
impiantato come provvisori solo gli incisivi superiori, e soltanto parte della dentatura superiore destra.
E' definitivamente accertato:
che gli attori si siano recati nel 2013 presso lo studio del (che aveva le apparenze CP_4
di un regolare studio odontoiatrico);
che abbiano versato in acconto le somme sopra indicate;
che si siano sottoposti a sedute odontoiatriche, rimanendo esposti all'imperizia del nonché alle carenze igienico-sanitarie confermate dai NAS dei Carabinieri nel CP_4
verbale del 12 Agosto 2013 – verbale che ha integrato il presupposto del decreto di sequestro preventivo (avente ad oggetto i locali adibiti dal studio odontoiatrico), CP_4
emesso dal GIP di Napoli il 16 Agosto 2013.
Altresì, come sopra accennato, vanno esaminate le significative risultanze degli elaborati, redatti dai consulenti medico-legali di parte, con riferimento agli odierni appellanti Parte_1
, e
[...] CP_1 Parte_5
Con riferimento a , il ctp dott. riferisce che i denti nn. 15 Parte_1 Persona_1
e 16 sono interessati da un grave processo parodontopatico. Tutti gli elementi protesici risultano con chiusure marginali incongrue, in particolare i nn. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23.
Risultano molteplici irregolarità, ed altresì il periziato soffre di algie diffuse spontanee ed alla masticazione.
Per il ripristino della funzione masticatoria e dell'estetica il paziente deve sottoporsi alla
8 rimozione di entrambi i manufatti protesici ed al loro rifacimento.
Il consulente di parte indica i seguenti interventi, come necessari ai fini del ripristino della funzione masticatoria: Applicazione di n. 23 elementi di protesi fissa in metallo-ceramica; applicazione di n. 2 impianti oste integrati;
n. 2 terapie canalari a carico di 37 e 45.
Ebbene, con riferimento a le spese odontoiatriche emergenti sono state Parte_1
quantificate dal consulente di parte, nella misura di euro 16.300,00.
E' altresì in atti la relazione del ctp , inerente alla paziente , Persona_2 CP_1
datata 24 Ottobre 2018.
Anche la necessita di un articolato piano riabilitativo protesico del mascellare CP_1
superiore. Il piano consta di terapie conservative, terapia canalare, sostituzione dell'attuale ponte protesico provvisorio;
terapia protesica fissa.
Con riferimento ad , le spese odontoiatriche emergenti sono state CP_1
quantificate dal consulente di parte, nella misura di euro 15.000,00.
Infine, è in atti anche la relazione del ctp dott. , inerente al paziente Persona_2 [...]
datata 24 Ottobre 2018. Parte_5
Anche in questo caso, si indica la necessità di un articolato piano riabilitativo protesico.
Con riferimento a le spese odontoiatriche emergenti sono state Parte_5
quantificate dal consulente di parte, nella misura di euro 14.120,00.
In definitiva, ricorrono gli estremi per l'integrale accoglimento dell'appello e della domanda risarcitoria.
Il quantum risarcibile si compone, innanzitutto, degli importi erogati dai pazienti a favore del a titolo di acconti sul compenso professionale. CP_4
A tale titolo si liquidano, in totale, euro 8.200,00 (3.700,00 + 2.500,00 + 1.000,00 + 1.000,00).
A tali euro 8.200,00 vanno aggiunti gli importi, relativi alle spese odontoiatriche necessarie per la riabilitazione protesica e masticatoria (spese quantificate dai cc.tt.pp.).
9 Trattasi di complessivi euro 45.420,00 (euro 16.300,00 + euro 15.000,00 + euro 14.120,00).
Pertanto, in definitiva, il quantum risarcibile ammonta ad euro 53.620,00 (euro 8.200,00 + euro 45.420,00).
Invero, trattasi di un danno emergente che è stato certamente dimostrato.
Dunque, in accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo grado, va dichiarata l'esclusiva responsabilità di , per avere con artifizi e raggiri Controparte_4
erogato inadeguate ed imperite prestazioni odontoiatriche a Parte_5 [...]
, ed , in assenza del titolo abilitativo (prestazioni Parte_4 Parte_1 CP_1
che hanno determinato plurime patologie dentali a carico dei succitati quattro pazienti).
Altresì, deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
, ed , a titolo di risarcimento Parte_5 Parte_4 Parte_1 CP_1
danni, della complessiva somma di euro 53.620,00.
Sull'importo di euro 53.620,00 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare al pagamento, in favore degli odierni appellanti, degli Controparte_4
10 interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (22 Luglio
2013, data delle sporte denunce penali) sull'importo di euro 53.620,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 22 Luglio 2013 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass.
03.12.1999 n. 13470).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado, si impone la rideterminazione delle spese non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'originario convenuto;
pertanto, esse vengono poste a carico di Controparte_4
quest'ultimo.
Debbono trovare applicazione le tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa corrisponde all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari
11 ad euro 53.620,00; quindi si rientra nello scaglione di valore, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In ordine alla quantificazione dei compensi, per entrambi i gradi è d'uopo, nell'ambito dello scaglione di riferimento, attestarsi sui valori minimi (considerato che l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni corrisponde, nella sostanza, alla soglia minima dello scaglione suddetto).
Ovviamente, per entrambi i gradi, è d'uopo riconoscere gli incrementi percentuali, per gli ulteriori tre assistiti (ulteriori rispetto al primo), sempre difesi dall'avv. Domenico RO.
Dunque, a titolo di compensi professionali, si liquidano (in favore di , Parte_1 [...]
, e i seguenti importi: Parte_4 CP_1 Parte_5
euro 13.398,80 per il primo grado;
euro 13.604,00 per il presente grado.
Con riferimento al presente grado, il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti nel presente grado, tra le altre cose, sotto il profilo istruttorio, si è delibata l'istanza degli appellanti, di ammissione della CTU odontoiatrica già denegata dal primo Giudice.
Nulla si liquida a titolo di esborsi del primo grado, in assenza di spese documentate.
A titolo di esborsi del presente grado si liquida, in favore degli odierni appellanti, l'importo di euro 27,00, corrispondente alla versata marca da bollo.
Per il resto, osserva il Collegio come la cancelleria, in data 19.12.2023, abbia depositato in telematico l'invito (rivolto a parte appellante), al versamento del prescritto contributo unificato di euro 1.138,50 (ebbene, non risulta che la Difesa di parte impugnante abbia ottemperato o comunque riscontrato tale invito).
Infine, deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'avv. Domenico RO.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e nei Parte_1 CP_1 Parte_4 Parte_5
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2351/23, Controparte_4
pubblicata il 7 Giugno 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta in primo grado
(ed in riforma della pronuncia di prime cure),
A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità di , per avere con artifizi e raggiri Controparte_4
erogato inadeguate ed imperite prestazioni odontoiatriche a Parte_5
, ed , in assenza del titolo abilitativo (prestazioni Parte_2 Parte_1 CP_1
che hanno determinato plurime patologie dentali a carico dei succitati quattro pazienti);
A2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_5 [...]
ed , a titolo di risarcimento danni, della Parte_4 Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 53.620,00 (cinquantatremilaseicentoventi/00), oltre interessi legali dal 22 Luglio 2013 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 22.7.2013 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 22.7.2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_4
favore di , , e junior – spese Parte_1 Parte_4 CP_1 Parte_5
che liquida, quanto al primo grado, in euro 13.398,80 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 27,00 per esborsi ed euro 13.604,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Domenico RO.
13 Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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