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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 227/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
17.06.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ) rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppina Lo Pinzino, presso il cui studio, in Nicosia, via Roma
n. 28 bis, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetana Antonella Lodico C.F._2 presso il cui studio, in Nicosia, Vicolo I° Sotto Santa Croce, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ima Corte d'appello contrariis reiectis: 1) annullare o riformare la sentenza di primo grado per le motivazioni contenute nell'atto di appello
e di conseguenza dichiarare che nessun risarcimento spetta alla signora
[..
[...] . 2) Concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza di Pt_2 primo grado ex articolo 283 e 351 c.p.c. sussistendo i gravi motivi. 3) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite di entrambi i giudizi.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'on. Corte di appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto confermando la sentenza appellata in ogni sua parte.
Condannare il signor al pagamento delle spese e competenze di Pt_1 lite.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente modificato conveniva Controparte_1 in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, al fine di Parte_1 chiederne la condanna ai danni a lei derivanti dalla condotta illecita dello stesso convenuto e quantificati in €. 10.000,00, accertata con sentenza penale del Tribunale di Enna n. 391/2014 del 21.07.2014.
Deduceva, a sostegno della domanda, che con la citata sentenza il
Tribunale Penale di Enna aveva condannato il , in quanto Parte_1 responsabile dell'articolo 612 bis comma 1 e 2 c.p. “per avere minacciato
e molestato cagionandole un grave stato d'ansia e paura” Controparte_1 alla pena di anni uno e otto mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi avanti al competente Giudice civile.
Deduceva, ancora, che in seguito a gravame la predetta sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n.
75/2017 dell'11.04.2017.
Con comparsa del 6.03.2018 si costituiva in giudizio che Parte_1 contestava la domanda attrice chiedendone l'integrale rigetto e, in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto eccependo, in via preliminare, l'omessa certificazione, da parte della
Cancelleria, del passaggio in giudicato della sentenza allegata.
Rigettate tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 3.12.2020, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
2 Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda attorea condannando al pagamento, in favore Parte_1 della , della somma di €.4.000,00 oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al soddisfo;
Ha altresì condannato il convenuto a rifondere alla le spese di lite liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Tribunale – dopo aver rigettato la preliminare eccezione sollevata dal convenuto afferente la mancata certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta nonché la omessa produzione della sentenza di condanna di primo grado sul presupposto che, nel corso del giudizio, era stata allegata sia copia della sentenza del
Tribunale penale sia avviso della Suprema Corte in ordine alla rilevata inammissibilità del ricorso per Cassazione perché basato su motivi manifestamente infondati - è pervenuto alla richiamata decisione richiamando l'art. 651 c.p.p. in ordine all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno e ricordando come la “sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato quando all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promossa nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”.
In ordine alla quantificazione del danno, liquidato in via equitativa, il
Tribunale, richiamate le modalità di commissione del fatto (recidiva reiterata e specifica dell'imputato, minacce, molestie continue, pedinamenti anche sul posto di lavoro, costrizione ad entrare nella propria autovettura) lo ha liquidato in €. 4.000,00.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ha rigettato la richiesta avanzata dal
[...]
relativa alla restituzione di “alcuni beni mobili” costituenti parte Pt_1 dell'arredo dell'immobile ove le parti avevano convissuto sul presupposto
3 che tale domanda non era stata ritualmente avanzate (non aveva formato oggetto di domanda riconvenzionale) né validamente dimostrata.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 settembre 7 giugno 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce la improcedibilità Parte_1 dell'azione civile per omessa certificazione, da parte della Cancelleria, del passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d'Appello di
Caltanissetta n. 75/2015 del 26 gennaio 2017 per cui è stato instaurato il giudizio civile de quo.
Rileva come l'assenza della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza renda improcedibile l'azione civile evidenziando come la prova del passaggio in giudicato della sentenza discende, per legge, soltanto dall'apposita attestazione resa dal Cancelliere ai sensi dell'articolo 27 del
Regolamento di Esecuzione del codice di procedura penale, in mancanza della quale deve ritenersi che il passaggio in giudicato non sia avvenuto.
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Con il secondo motivo di gravame si deduce la mancata decisione su un punto decisivo della controversia.
Richiamando le argomentazioni indicate ad illustrare il precedente motivo di gravame, l'appellante evidenzia come l'eccezione di cui sopra era stata immediatamente sollevata avanti al Giudice di prime cure il quale non ha mai statuito sul punto argomentato in modo completamente avulso dalla questione trattata prospettando, cioè, una mancata contestazione, nei termini e con le modalità di legge, della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle sentenze allegate.
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Con il terzo motivo di gravano l'appellante contesta la quantificazione dei danni operata dal Tribunale e ritenuta eccessiva.
Si osserva, in particolare, come tenuto conto del breve arco temporale nel quale la condotta illecita si è perpetuata (solo due mesi), la somma liquidata a titolo risarcitorio, pari ad €. 4.000,00 appare eccessiva e svincolata da ogni forma di giustificazione.
Si chiede, pertanto, una nuova determinazione del danno.
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Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante deduce la nullità della notifica, via pec, della sentenza appellata.
Evidenzia come manchi, in essa, l'attestazione di conformità della copia dell'originale ex articolo 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico come introdotto dal Decreto 28 dicembre 2015 nonché la relata di notifica e la procura alle liti, con la conseguenza che la notifica non potendosi considera valida non fa decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello dovendo trovare applicazione il termine lungo di 6 mesi.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi come, con Ordinanza del 18.05.2022 la
Corte, rilevato che parte appellante non aveva provveduto al deposito telematico di note di trattazione scritta così desistendo dalla domanda di inibitoria originariamente formulata, ha ritenuto abbandonata tale richiesta.
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Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
Deve immediatamente rappresentarsi che i motivi di gravame non investono né l' operatività dell'art. 651 c.p.p. né si contesta la commissione dei fatti reato da parte dell'appellante nei confronti della danneggiata essendo, gli stessi, diretti ad avversare, per un verso, (motivi n. 1 e 2) la stessa procedibilità della domanda e la omessa motivazione
5 sull'eccezione sollevata in ordine alla mancata attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di appello e, per altro verso (motivi nn. 3 e 4), la erronea quantificazione dei danni e la nullità della notifica della sentenza oggi gravata.
Quanto ai primi due motivi, di gravame, stante la loro evidente connessione, essi possono essere trattati congiuntamente.
Con la costituzione in giudizio avanti al Tribunale l'odierno appellante, in via preliminare eccepì: 1) l'omessa certificazione, a cura della Cancelleria, del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta che aveva confermato la sentenza di condanna per molestie emessa dal Tribunale;
2) La omessa allegazione della sentenza di primo grado (vedasi pagg. 2/3 della comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento a quest'ultima eccezione, il Tribunale (pag. 2 della sentenza oggi gravata), dà atto che parte attrice, nel corso del giudizio, aveva allegato copia della sentenza penale di primo grado e che, con riferimento alla prima censura, era stato allegato avviso della Cancelleria della Corte di Cassazione contenete la rilevata inammissibilità del ricorso.
Ciò detto osserva la Corte che “La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen. in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla già menzionata sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto” (Cass. 21 giugno 2004, n. 11483; da ultimo Cass. Civ. – Ordinanza n. 26927 depositata il 20 settembre 2023).
Alla luce del richiamato principio giurisprudenziale i motivi di gravame possono condividersi sia con riferimento alla omessa attestazione da parte della Cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza penale emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta su cui è stato incardinato il giudizio risarcitorio (primo motivo di censura) sia con riferimento alla erronea
6 determinazione del primo Giudice che (pagg. 2/3 della sentenza gravata) ha ritenuto che le eccezioni sollevate dall'odierno appellante riguardassero “la mancanza di conformità delle copie allegate rispetto agli originali”.
Vi è da precisare, tuttavia, che il passaggio in giudicato della sentenza penale non è condizione di procedibilità dell'azione civile, ma elemento necessario per la sua efficacia probatoria.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto provati i fatti posti a fondamento della domanda dalla sentenza penale di condanna erroneamente ritenuta irrevocabile (rectius: divenuta irrevocabile nonostante l'assenza della suddetta necessaria attestazione).
La domanda, deve, pertanto, rigettarsi per carenza di prova, non potendo, la stessa, desumersi da fatti accertati con sentenza penale di cui non è, a sua volta, provata l'irrevocabilità.
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L'accoglimento dei primi due motivi di censura, rende del tutto irrilevante l'esame degli altri motivi di appello.
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La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
La produzione in giudizio delle due conformi sentenze di primo grado e di appello, nonché dell'attestazione della Cancelleria della Suprema Corte di
Cassazione sulla inammissibilità del ricorso, benché formalmente insufficienti ad attestare il passaggio in giudicato della condanna, sono atti seriamente indizianti della dedotta irrevocabilità della stessa così da ritenersi sussistenti le condizioni per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 389/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17 giugno 2021 ed appellata da : Parte_1
7 Rigetta la domanda risarcitoria formulata da per carenza Controparte_1 di prova;
Compensa integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Caltanissetta, 28 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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