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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31202/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Successivamente, all'udienza cartolare del 28.02.2025 nella causa tra Parte_1
e
contro
Ministero
[...] Controparte_1 dell'Economia e delle Finanze, richiamato integralmente il verbale di udienza del 27.02.2025, nel quale comparsi i difensori, la causa veniva rinviata all' udienza cartolare odierna prevedendosi il trattenimento della causa a sentenza, e lette conclusioni rassegnate come negli atti difensivi, e visto l'art 281 sexies c.p.c trattiene la causa in decisione, con emissione del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione al giorno successivo.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione avverso decreto sanzionatorio n. 403609 del 17.06.2024 del
17/06/2024, ritualmente notificato.
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla Controparte_1
e dal Dott. è fondata e dev'esser accolta.
[...] Parte_1
Si danno per note le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla presente opposizione.
Il Decreto opposto veniva emesso per violazione dell'art. 35, 1 co., del D. Lgs 231/07, per omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette per un importo complessivo di €
467.003,25, effettuate nel periodo tra il 18.05.2020 ed il 13.05.2021 da e CP_2 [...]
. Controparte_3
pagina1 di 4 Il Dott. all'epoca dei fatti, svolgeva la funzione di responsabile per gli Pt_1 adempimenti antiriciclaggio e dello sportello on line Megliobanca quale dipendente della banca del . All'esito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza - Gruppo CP_1
Mantova su nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, veniva contestata, con verbale del
22.06.2022 notificato alla banca in data 06.07.2022 ed allo in data 01.07.2022, Pt_1
l'omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette, ravvisando la sussistenza degli indicatori di anomalia indicati dalla Banca d'Italia con Provv. 6 del 24.08.2010.
Lo secondo le risultanze del verbale di contestazione, non aveva Pt_1 provveduto ad effettuare l'adeguata verifica rafforzata al momento dell'apertura dei conti correnti intestati ai responsabili delle operazioni anomale, in spregio a quanto previsto dalla normativa di settore, avendo provveduto a svolgere tale verifica solo a distanza di un anno (2018) dalle operazioni bancarie attenzionate e solo a seguito dell'avvio degli accertamenti da parte della GdF;
la verifica era stata carente anche per le annualità successive, limitandosi a riportare i dati raccolti nel 2018.
In sede di opposizione la banca contesta la decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione opposta ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, L. 689/1981 per il decorso del termine sino di giorni novanta per la notifica del verbale di contestazione e dell'art. 65,
2 comma, D. Lgs 231/2007, nonché la violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.
Nel merito, ritiene di aver correttamente provveduto a segnalare le operazioni anomale compiute da e , nel momento in cui ha avuto la percezione del CP_2 CP_3 carattere sospetto delle operazioni indiziate;
contesta, altresì, che non si configuri alcuna omissione di segnalazione di operazioni sospette bensì, al limite, un semplice ritardo nella trasmissione delle stesse;
contesta, in ultimo, la qualificazione dell'illecito e la determinazione dell'importo della sanzione irrogata.
Il Dott. contesta la tardività della notifica della contestazione ai sensi dell'art. Pt_1
14, L. 689/1981 e, nel merito, ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni legislative in tema di antiriciclaggio;
ritiene illegittima, altresì, la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata.
Il Ministero, ritenuta integrata violazione di cui all'art. 35 del D. Lgs 231/2007 nonché rispettati i termini di cui all'art. 14, Legge 689/1981, chiede la conferma del decreto sanzionatorio opposto.
Date per note le considerazioni svolte dalle parti, la presente decisione si appunta sull'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalli parti opponenti, che si ritiene fondata.
Ai sensi della nota pronuncia di cui alle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9936/2014, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), questo Tribunale ritiene di poter esaminare in via preliminare ed assorbente la questione della decorrenza dei termini per la notifica della contestazione accertata.
Dall'esame degli atti emerge come il nulla osta della Procura della Repubblica di Mantova sia stato ricevuto dalla Guardia di Finanza in data 16.09.2021, data dalla quale, nella tesi di parte opponente, ai sensi dell'art. 65, coma 2, del D. Lgs 231/2007 e s.m. decorrere il pagina2 di 4 termine di 90 giorni per la notifica della violazione accertata. Sostiene inoltre l'opponente, che, a tutto concedere, il termine di cui è causa dovrebbe in ogni caso decorrere dal momento in cui l'amministrazione ingiungente abbia ottenuto tutta la documentazione necessaria ad istruire l'illecito contestato.
Ed infatti, questo termine dovrebbe decorrere dal momento in cui sia stata data esecuzione della richiesta di documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela bancaria, gli estratti dei conti bancari, gli estremi delle SOS, e i dati identificativi dei responsabili di queste;
a questa richiesta la banca forniva in parte riscontro, in data 16.11.2021, comunicando i nominativi richiesti in data 21.02.2022. Posto che le violazioni venivano notificate in data 01.07.2022 al dr. ed in data 06.07.2022 Pt_1 alla ne conseguirebbe l'integrazione della decadenza contestata, Controparte_1 essendo stato superato certamente il termine dei novanta giorni individuato dall'articolo
14 Legge 689/1981.
Non è ovviamente questa la tesi del Ministero, che evidenzia come la trasmissione del Nulla Osta da parte dell'autorità giudiziaria legittimi semplicemente l'amministrazione ad esaminare la fattispecie, laddove deve riconoscersi in favore dell'autorità uno spatium deliberandi, per valutarne le responsabilità una volta ottenuto il compendio documentale richiesto all'istituto.
In ogni caso, occorreva considerare esser stata disposta l'escussione dello e Pt_1 di ulteriori testimoni, con la conseguenza che mai avrebbe potuto esserle addebitata la decadenza contestata, essendo l'audizione necessaria alla valutazione dell'illecito ed essendo stato in realtà impiegato un termine più che congruo per la notifica del processo verbale.
Questi essendo i termini delle opposte prospettazioni, a giudizio del Tribunale la tesi delle parti opponenti deve considerarsi sostenibile. In particolare, le citate attività istruttorie compiute dall'amministrazione, appaiono non rilevanti ai fini dell'accertamento avviato, dall'altro, e di conseguenza, non possono concorrere a determinare lo slittamento in avanti del termine (dies a quo) di notifica del verbale di contestazione.
Emerge in atti, che le attività di accertamento relative alle operazioni anomale di avevano avuto inizio nel 2018, per cui già da quella data la GdF era in CP_2 CP_3 possesso di parziale documentazione utile ai fini dell'istruttoria, posto che i nominativi dei funzionari coinvolti nella contestazione erano già noti all'amministrazione. Parte Inoltre, le per loro natura, costituiscono documentazione già in possesso dell'amministrazione stessa, non ritenendosi necessaria l'indicazione, da parte del segnalante, degli estremi di riferimento di queste.
In ultimo, l'individuazione del responsabile dell'antiriciclaggio nella persona dello
è elemento che appare al giudicante di facile reperibilità, tale da non richiedere lo Pt_1 scorrere di ulteriore tempo utile ai fini della conclusione dell'istruttoria.
Secondo l'orientamento di questo stesso Tribunale, la valutazione di congruità del termine da compiersi per il caso specifico, deve sempre esser effettuata “all'interno” dell'arco temporale individuato dalla norma di diritto positivo, e non dall'esterno e prescindendo da essa;
e soprattutto deve tener conto dell'esigenza di evitare che, con una richiesta di informazioni già in possesso del richiedente si “dilati” arbitrariamente il tempo pagina3 di 4 ordinamentale normativamente concesso per il “processamento dei dati” nella fattispecie non particolarmente difficili (anzi) e per effettuare le valutazioni richieste.
Difetta, nel caso di specie, la dimostrazione della necessità dell'attesa delle informazioni ricevute dal Ministero il 21.02.2022, con particolare riferimento all'identità del Dott. che comunque è stato sentito a distanza di ulteriori 65 giorni, di talché Pt_1 non appare possibile deflettere dal riscontro del superamento del termine di decadenza previsto dalla legge di depenalizzazione n. 698/1981.
Ciò posto, la contestazione, da notificarsi nei termini di cui all'articolo 14 L.
689/1981, è da considerarsi tardiva, perché – a tutto concedere – dalla data del 16.11.2021, o comunque dalla data del 21.02.2022 (data nella quale l'istituto rispondeva alle richieste di informazioni richieste dall'amministrazione) alla data del 01.07.2022 (dr. ed alla Pt_1 data del (06.07.2022) sono invariabilmente decorsi i novanta giorni individuati dalla normativa di riferimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto opposto.
Le spese processuali sostenute dalle parti seguono la soccombenza e si liquidano, ai minimi e con riduzione ex art 4 comma 4 DM 55/2014, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
31202/2024:
-accoglie l'opposizione proposta dalla Controparte_1
- e dal Sig. contro il Ministero
[...] Parte_1 dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto revoca il decreto sanzionatorio n. 403609 del
17.06.2024;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da ciascuna delle parte opponenti, e Parte_1 [...]
- che quantifica e liquida, in favore di ciascuna parte nella Controparte_1 misura di € 3.809,00 oltre € 571,35 a titolo di rimborso forfettario spese generali, C.U. e IVA
e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Roma lì 28/02/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Successivamente, all'udienza cartolare del 28.02.2025 nella causa tra Parte_1
e
contro
Ministero
[...] Controparte_1 dell'Economia e delle Finanze, richiamato integralmente il verbale di udienza del 27.02.2025, nel quale comparsi i difensori, la causa veniva rinviata all' udienza cartolare odierna prevedendosi il trattenimento della causa a sentenza, e lette conclusioni rassegnate come negli atti difensivi, e visto l'art 281 sexies c.p.c trattiene la causa in decisione, con emissione del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione al giorno successivo.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione avverso decreto sanzionatorio n. 403609 del 17.06.2024 del
17/06/2024, ritualmente notificato.
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla Controparte_1
e dal Dott. è fondata e dev'esser accolta.
[...] Parte_1
Si danno per note le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla presente opposizione.
Il Decreto opposto veniva emesso per violazione dell'art. 35, 1 co., del D. Lgs 231/07, per omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette per un importo complessivo di €
467.003,25, effettuate nel periodo tra il 18.05.2020 ed il 13.05.2021 da e CP_2 [...]
. Controparte_3
pagina1 di 4 Il Dott. all'epoca dei fatti, svolgeva la funzione di responsabile per gli Pt_1 adempimenti antiriciclaggio e dello sportello on line Megliobanca quale dipendente della banca del . All'esito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza - Gruppo CP_1
Mantova su nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, veniva contestata, con verbale del
22.06.2022 notificato alla banca in data 06.07.2022 ed allo in data 01.07.2022, Pt_1
l'omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette, ravvisando la sussistenza degli indicatori di anomalia indicati dalla Banca d'Italia con Provv. 6 del 24.08.2010.
Lo secondo le risultanze del verbale di contestazione, non aveva Pt_1 provveduto ad effettuare l'adeguata verifica rafforzata al momento dell'apertura dei conti correnti intestati ai responsabili delle operazioni anomale, in spregio a quanto previsto dalla normativa di settore, avendo provveduto a svolgere tale verifica solo a distanza di un anno (2018) dalle operazioni bancarie attenzionate e solo a seguito dell'avvio degli accertamenti da parte della GdF;
la verifica era stata carente anche per le annualità successive, limitandosi a riportare i dati raccolti nel 2018.
In sede di opposizione la banca contesta la decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione opposta ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, L. 689/1981 per il decorso del termine sino di giorni novanta per la notifica del verbale di contestazione e dell'art. 65,
2 comma, D. Lgs 231/2007, nonché la violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.
Nel merito, ritiene di aver correttamente provveduto a segnalare le operazioni anomale compiute da e , nel momento in cui ha avuto la percezione del CP_2 CP_3 carattere sospetto delle operazioni indiziate;
contesta, altresì, che non si configuri alcuna omissione di segnalazione di operazioni sospette bensì, al limite, un semplice ritardo nella trasmissione delle stesse;
contesta, in ultimo, la qualificazione dell'illecito e la determinazione dell'importo della sanzione irrogata.
Il Dott. contesta la tardività della notifica della contestazione ai sensi dell'art. Pt_1
14, L. 689/1981 e, nel merito, ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni legislative in tema di antiriciclaggio;
ritiene illegittima, altresì, la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata.
Il Ministero, ritenuta integrata violazione di cui all'art. 35 del D. Lgs 231/2007 nonché rispettati i termini di cui all'art. 14, Legge 689/1981, chiede la conferma del decreto sanzionatorio opposto.
Date per note le considerazioni svolte dalle parti, la presente decisione si appunta sull'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalli parti opponenti, che si ritiene fondata.
Ai sensi della nota pronuncia di cui alle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9936/2014, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), questo Tribunale ritiene di poter esaminare in via preliminare ed assorbente la questione della decorrenza dei termini per la notifica della contestazione accertata.
Dall'esame degli atti emerge come il nulla osta della Procura della Repubblica di Mantova sia stato ricevuto dalla Guardia di Finanza in data 16.09.2021, data dalla quale, nella tesi di parte opponente, ai sensi dell'art. 65, coma 2, del D. Lgs 231/2007 e s.m. decorrere il pagina2 di 4 termine di 90 giorni per la notifica della violazione accertata. Sostiene inoltre l'opponente, che, a tutto concedere, il termine di cui è causa dovrebbe in ogni caso decorrere dal momento in cui l'amministrazione ingiungente abbia ottenuto tutta la documentazione necessaria ad istruire l'illecito contestato.
Ed infatti, questo termine dovrebbe decorrere dal momento in cui sia stata data esecuzione della richiesta di documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela bancaria, gli estratti dei conti bancari, gli estremi delle SOS, e i dati identificativi dei responsabili di queste;
a questa richiesta la banca forniva in parte riscontro, in data 16.11.2021, comunicando i nominativi richiesti in data 21.02.2022. Posto che le violazioni venivano notificate in data 01.07.2022 al dr. ed in data 06.07.2022 Pt_1 alla ne conseguirebbe l'integrazione della decadenza contestata, Controparte_1 essendo stato superato certamente il termine dei novanta giorni individuato dall'articolo
14 Legge 689/1981.
Non è ovviamente questa la tesi del Ministero, che evidenzia come la trasmissione del Nulla Osta da parte dell'autorità giudiziaria legittimi semplicemente l'amministrazione ad esaminare la fattispecie, laddove deve riconoscersi in favore dell'autorità uno spatium deliberandi, per valutarne le responsabilità una volta ottenuto il compendio documentale richiesto all'istituto.
In ogni caso, occorreva considerare esser stata disposta l'escussione dello e Pt_1 di ulteriori testimoni, con la conseguenza che mai avrebbe potuto esserle addebitata la decadenza contestata, essendo l'audizione necessaria alla valutazione dell'illecito ed essendo stato in realtà impiegato un termine più che congruo per la notifica del processo verbale.
Questi essendo i termini delle opposte prospettazioni, a giudizio del Tribunale la tesi delle parti opponenti deve considerarsi sostenibile. In particolare, le citate attività istruttorie compiute dall'amministrazione, appaiono non rilevanti ai fini dell'accertamento avviato, dall'altro, e di conseguenza, non possono concorrere a determinare lo slittamento in avanti del termine (dies a quo) di notifica del verbale di contestazione.
Emerge in atti, che le attività di accertamento relative alle operazioni anomale di avevano avuto inizio nel 2018, per cui già da quella data la GdF era in CP_2 CP_3 possesso di parziale documentazione utile ai fini dell'istruttoria, posto che i nominativi dei funzionari coinvolti nella contestazione erano già noti all'amministrazione. Parte Inoltre, le per loro natura, costituiscono documentazione già in possesso dell'amministrazione stessa, non ritenendosi necessaria l'indicazione, da parte del segnalante, degli estremi di riferimento di queste.
In ultimo, l'individuazione del responsabile dell'antiriciclaggio nella persona dello
è elemento che appare al giudicante di facile reperibilità, tale da non richiedere lo Pt_1 scorrere di ulteriore tempo utile ai fini della conclusione dell'istruttoria.
Secondo l'orientamento di questo stesso Tribunale, la valutazione di congruità del termine da compiersi per il caso specifico, deve sempre esser effettuata “all'interno” dell'arco temporale individuato dalla norma di diritto positivo, e non dall'esterno e prescindendo da essa;
e soprattutto deve tener conto dell'esigenza di evitare che, con una richiesta di informazioni già in possesso del richiedente si “dilati” arbitrariamente il tempo pagina3 di 4 ordinamentale normativamente concesso per il “processamento dei dati” nella fattispecie non particolarmente difficili (anzi) e per effettuare le valutazioni richieste.
Difetta, nel caso di specie, la dimostrazione della necessità dell'attesa delle informazioni ricevute dal Ministero il 21.02.2022, con particolare riferimento all'identità del Dott. che comunque è stato sentito a distanza di ulteriori 65 giorni, di talché Pt_1 non appare possibile deflettere dal riscontro del superamento del termine di decadenza previsto dalla legge di depenalizzazione n. 698/1981.
Ciò posto, la contestazione, da notificarsi nei termini di cui all'articolo 14 L.
689/1981, è da considerarsi tardiva, perché – a tutto concedere – dalla data del 16.11.2021, o comunque dalla data del 21.02.2022 (data nella quale l'istituto rispondeva alle richieste di informazioni richieste dall'amministrazione) alla data del 01.07.2022 (dr. ed alla Pt_1 data del (06.07.2022) sono invariabilmente decorsi i novanta giorni individuati dalla normativa di riferimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto opposto.
Le spese processuali sostenute dalle parti seguono la soccombenza e si liquidano, ai minimi e con riduzione ex art 4 comma 4 DM 55/2014, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
31202/2024:
-accoglie l'opposizione proposta dalla Controparte_1
- e dal Sig. contro il Ministero
[...] Parte_1 dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto revoca il decreto sanzionatorio n. 403609 del
17.06.2024;
-condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da ciascuna delle parte opponenti, e Parte_1 [...]
- che quantifica e liquida, in favore di ciascuna parte nella Controparte_1 misura di € 3.809,00 oltre € 571,35 a titolo di rimborso forfettario spese generali, C.U. e IVA
e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Roma lì 28/02/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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