TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 20.3.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5716/2019 R.G., avente ad oggetto
“risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato a Parte_1 margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Andrea Iorio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Viale Marconi, n. 51;
- ATTORE -
E
CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 20.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proprietario del motociclo Parte_1
tg. CP11458, ha convenuto in giudizio la società , quale impresa assicuratrice Controparte_2 per la RCA del prefato veicolo, nonché il sig. proprietario dell'automobile CP_1
1 modello “Fiat Punto”, tg. BA579VC, al fine di sentir condannare, ai sensi dell'art. 149 D. Lgs. n.
209/05, la summenzionata compagnia al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro stradale che si sarebbe verificato in Cava de' Tirreni, in corrispondenza della rotatoria posta tra via Luigi Ferrara e via Pasquale Santoriello, in data 13.8.17, intorno alle ore 13:00.
Segnatamente, la difesa del sig. ha dedotto: che nell'indicato frangente la vettura di Parte_1
proprietà del sig. condotta dal medesimo, proveniente da una traversa CP_1
intersecantesi con via Ferrara, si sarebbe immessa nella testé citata rotatoria senza concedere la dovuta precedenza, in tal guisa “investendo” il sopraggiungente motociclo condotto dall'attore, a bordo del quale nell'occasione sarebbe stata trasportata anche la di lui coniuge, sig.ra ; Persona_1 che, per l'effetto della dianzi descritta collisione, il conducente del motociclo avrebbe perso il controllo dello stesso e sarebbe rovinato al suolo;
che, in conseguenza di tale sinistro, il sig. avrebbe “riportato lesioni”; che il sig. avrebbe sottoscritto il modello CAI, Parte_1 CP_1 assumendosi la responsabilità dell'incidente.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierno istante ha sostenuto, da un lato, che la responsabilità del sinistro de quo sarebbe ascrivibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà del sig. , il quale sarebbe immessosi nella rotatoria CP_1
posta tra via Luigi Ferrara e via Pasquale Santoriello omettendo di concedere la dovuta precedenza;
dall'altro, che all'epoca dell'incidente impresa assicuratrice per la RCA del proprio motociclo sarebbe stata l'impresa . Controparte_2
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'attore, di là dall'aver domandato il risarcimento del danno biologico permanente, ha chiesto il ristoro del pregiudizio morale, nonché il risarcimento dei danni che avrebbe subito il proprio motociclo ed il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. e l'impresa CP_1 Controparte_2
non hanno provveduto a costituirsi. Segnatamente, la notificazione del libello introduttivo del
[...]
presente giudizio – effettuata a mezzo posta – risulta essersi perfezionata nei confronti di entrambi i convenuti in data 30.10.19.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'attore ha depositato le relative memorie;
ammesso ed assunto l'interrogatorio formale del sig. ed escusso il teste indicato dall'attore, è CP_1 stato disposto l'espletamento di una CTU medica;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza celebrata in data 20.3.25 è stata ordinata la discussione orale e la causa è stata riservata in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies del codice di rito.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig.
[...]
e dell'impresa , che, pur se ritualmente evocati in giudizio, non CP_1 Controparte_2
hanno provveduto a costituirsi.
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attore ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce – in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli – che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14).
Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale,
3 essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n. 6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n.
13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art.
2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di
4 legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
In applicazione delle delineate coordinate interpretative, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente è stata espressamente confermata, in sede di interrogatorio formale, dal convenuto CP_1 nonché dall'unico teste escusso, sig. , il quale ha riferito di aver assistito al sinistro Testimone_1 per cui è disputa, precisando che al momento dell'impatto stesse percorrendo alla guida della propria auto via Santoriello, “preceduto dal motociclo” di proprietà dell'odierno istante.
Militano a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche le risultanze del verbale di accettazione approntato dal personale del pronto soccorso, dalle quali emerge che il sig. Parte_1
recatosi presso il nosocomio alle 14:06, aveva dichiarato ai sanitari di essersi infortunato in conseguenza di un “incidente in strada”.
La prospettazione attorea, poi, è corroborata dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato che, “alla luce delle indagini effettuate e della disamina della documentazione sanitaria in atti ed acquisita, il nesso di casualità tra l'evento traumatico e la patologia subita dal sig. […] esiste e rispetta il requisito cronologico, topografico, Parte_1
l'efficienza qualitativa, l'adeguatezza quantitativa e la continuità fenomenologica”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, si ritiene che la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. non sia stata superata dall'attore, giacché, pur essendo risultata la condotta di guida del conducente della vettura connotata da un significativo grado di colpa, non è in alcun modo emersa l'irreprensibilità dell'agere del sig.
Parte_1
Quanto al primo profilo, il sig. ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di CP_1
essersi immesso, alla guida della propria vettura, nella rotatoria di via Santoriello senza aver osservato il segnale di dare precedenza colà presente.
Di tenore non dissimile la deposizione resa dall'unico teste escusso, sig. , il quale, Testimone_1
premesso che nel frangente spazio-temporale indicato nell'atto di citazione stesse percorrendo alla guida della propria auto via Santoriello, “preceduto dal motociclo” di proprietà dell'odierno istante, ha confermato che l'automobile di proprietà del convenuto contumace si fosse immessa da Via
Luigi Ferrara “sulla rotatoria di Via Pasquale Santoriello”, andando ad untare il motociclo attoreo;
5 inoltre, ha affermato che “per coloro che si immettono da Via Ferrara sulla rotatoria di Via
Santoriello vi è segnale di dare la precedenza”.
Sicché, può ritenersi con sufficiente grado di certezza che il convenuto contumace abbia violato l'art. 145 C.d.S., in forza del quale i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali la prescrizione stabilita dall'autorità competente sia – come nel caso in esame – resa nota con apposito segnale.
Sennonché, pur essendo il comportamento tenuto in occasione del sinistro dal guidatore della vettura stato connotato da un rilevante grado di colpa, la responsabilità dell'evento dannoso in questione deve essere ascritta in egual misura anche all'attore, tenuto conto, per un verso, che non è stato dimostrato che quest'ultimo avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile, nonché fatto tutto il possibile nel tentativo di evitare l'impatto (nulla avendo riferito il teste, esemplificativamente, circa il tentativo di compiere manovre di emergenza onde cercare di evitare la collisione oppure in ordine alla possibilità per l'istante di avvedersi per tempo dell'incauta manovra dell'automobile); per l'altro, che la ricostruzione del sinistro arguibile dalla deposizione dell'unico teste escusso non consente di escludere logicamente ogni responsabilità del centauro, non offrendo sufficienti dettagli circa la dinamica dell'incidente, descritta soltanto in termini generici.
Accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha invocato il ristoro del Parte_1
pregiudizio biologico, di quello morale, nonché il risarcimento dei danni che avrebbe subito il proprio motociclo (all'uopo quantificati nell'importo di euro 1.200,00) ed il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da
6 posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Ciò posto, dalla documentazione medica prodotta è risultato che il sig. ha riportato una Parte_1
frattura del malleolo peroniero con sublussazione tibio-astragalica, ritenuta dal nominato CTU eziologicamente compatibile con l'accertata dinamica dell'incidente stradale de quo. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il CTU ha quantificato in una percentuale del 7%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: a) 9 giorni di invalidità temporanea totale;
b) 40 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%; c) 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa dell'attore ha invocato il risarcimento del danno morale. Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n.
26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n.
7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente
7 intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt.
138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che
“il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice <dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli, l'ammontare del risarcimento.
Detto altrimenti, il danno non patrimoniale, liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico-legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, “può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali
8 rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. ord.
n. 27482/18).
Alla luce dell'illustrata elaborazione interpretativa, deve indugiarsi sulla richiesta attorea preordinata al risarcimento del danno morale, in relazione al quale la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18,
Cass. n. 28989/19).
Sicché, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non
9 trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto
a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n.
6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al sig. non può essere riconosciuto un Parte_1
danno morale, tenuto conto, per un verso, della non significativa entità del pregiudizio alla salute determinato dal sinistro stradale;
per l'altro, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi l'attore limitato a domandare apoditticamente il risarcimento del danno morale, senza nemmeno aver descritto l'iter terapeutico affrontato.
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno biologico: avendo l'attore patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05, che, quanto all'invalidità permanente, sviluppando ed aggiornando i criteri di liquidazione già operanti sotto il vigore della legge 57/2001, rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, secondo un parametro analogo a quello sotteso alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano.
Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierno istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primis, si è calcolato – in ossequio al dettato dei commi I e VI dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/05 – il valore di ciascun punto di invalidità
10 moltiplicando il valore base di euro 947,30 (stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy del 16.7.24) per i coefficienti di cui all'art. 139, comma VI, del d.lgs. n. 209/05; successivamente, si è proceduto a moltiplicare il valore del punto come stabilito per l'invalidità del
7% per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU, pari a 7; infine, è stato applicato, così come stabilito dall'art. 139, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 209/2005, il coefficiente di riduzione previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (58 anni), ottenendosi in tal guisa la cifra di euro 9.575,31;
b) per la determinazione del danno da invalidità temporanea totale si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità (pari ad euro 55,24) per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 9), giungendosi all'importo di euro 497,16;
c) per la determinazione del danno da invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 40), approdandosi all'importo di euro 1.104,80;
d) per la determinazione del danno da invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità (pari ad euro 55,24) ridotto di 3/4 per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 30), pervenendosi all'importo di euro
414,30.
Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 11.591,57. La predetta somma deve essere ridotta del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa del sig.
– stimato, appunto, nel 50% – nella causazione del sinistro, in tal guisa pervenendosi Parte_1
all'importo di euro 5.795,79.
Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 5.795,79 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro
(13.08.17) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per quanto concerne i lamentati pregiudizi patrimoniali, l'attore ha chiesto sia il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto che il ristoro del danno che sarebbe stato cagionato al proprio motociclo.
11 Muovendo dalle spese mediche, è risultato ex actis che l'odierno istante abbia sborsato l'importo di euro 970,15, da considerarsi come conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa, come espressamente riconosciuto dal nominato CTU, secondo il quale “le spese sanitarie documentate nel caso de quo sono congrue”. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno. La testé indicata somma deve essere ridotta del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa del sig. – stimato, Parte_1
appunto, nel 50% – nella causazione del sinistro, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro
485,08.
Quanto al pregiudizio asseritamente subito dal motociclo, deve evidenziarsi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della
Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Ebbene, nel caso in esame, da un lato, il teste escusso nulla ha riferito circa i danni che il motociclo
12 avrebbe patito, non descrivendo gli stessi né riconoscendoli nei rilievi fotografici versati in atti dall'attore; dall'altro, il sig. ha prodotto, onde dar prova del lamentato pregiudizio, Parte_1
soltanto un preventivo di spesa approntato dal per. ass. in relazione al quale deve CP_3
osservarsi – conformemente all'impostazione pretoria largamente maggioritaria – che, in quanto redatto in assenza di contraddittorio, non ha valore di prova e, pertanto, non è idoneo alla determinazione del quantum debeatur allorquando – come nel caso in esame – non sia stato confermato in sede di escussione testimoniale dall'autore (in tal senso, ex pluribus, Cass. n.
10315/14; Cass. 11765/13).
Sulla scorta di quanto dianzi argomentato, l'allegato – in maniera oltremodo generica – pregiudizio non risulta esser supportato da adeguati riscontri probatori.
Né varrebbe obiettare che il danno asseritamente subito dal motociclo potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c., atteso che la determinazione del pregiudizio sulla base del criterio scolpito nel dettato della summenzionata norma presuppone che sia stata offerta in giudizio prova, anche presuntiva, della certa esistenza del nocumento, “in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura” (così, ex multis, Cass. n. 11968/13). Apertis verbis, affinché possa farsi legittimo ricorso all'equità per la quantificazione del pregiudizio deve trattarsi di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà, di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità o la grande difficoltà di provarne la misura (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone:
1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Aderendo all'illustrata elaborazione pretoria, si ritiene che nel caso in esame non possa procedersi ad una valutazione equitativa del danno, avendo il sig. chiesto il risarcimento di un Parte_1
pregiudizio emergente a carattere patrimoniale, la dimostrazione del cui ammontare non era né impossibile né particolarmente difficile (esemplificativamente, l'attore avrebbe potuto produrre
13 documentazione idonea a provare il pagamento dei lavori di ripristino dello status quo ante oppure indicare quali testimoni gli autori dei preventivi versati in atti o, ancora, chiedere al teste escusso di riconoscere i danni immortalati nei rilievi fotografici versati in atti).
All'esito del tracciato iter argomentativo, oltre a quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve riconoscersi, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, l'ulteriore importo di euro 485,08.
Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 485,08 devalutato – in base agli indici ISTAT – alla data dell'esborso e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come testé determinata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere compensate per la metà, tenuto conto del contributo causale offerto dall'attore ai fini della verificazione del sinistro;
la frazione residua – come determinata in dispositivo – deve essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e dell'impresa ; CP_1 Controparte_2
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della convenuta impresa assicuratrice;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
b. condanna la convenuta impresa assicuratrice al pagamento, in favore di
, della somma di euro 5.795,79, a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
14 c. condanna la convenuta impresa assicuratrice al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di euro 485,08, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. compensa per la metà le spese di lite tra ed i convenuti e Parte_1
condanna questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, della frazione residua, che liquida in euro 2.538,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Nocera Inferiore, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
15