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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6259/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041331630000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, Ricorrente_1depositato in data 15.11.2025, , proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240041331630000 con cui le si richiedeva il pagamento di contributi consortili per l'anno 2023 sui terreni di proprietà della stessa nell'ambito di competenza del Consorzio, per un importo complessivo di euro 49,88 notificatale il 17.7.2025. Premessa la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione (che lo esonerava dall'evocare in giudizio pure l'ente impositore) deduceva la ricorrente, tra l'altro, l'illegittimità della richiesta
1. per non essere dovuto il contributo in difetto di dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi della ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio, come peraltro accertato dal ricorrente con altre sentenze riferite ad altre annualità;
2. per essere carente la motivazione dell'atto, limitandosi a generiche indicazioni catastali degli immobili, senza specificare le opere di bonifica concretamente effettuate e le modalità di calcolo. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna dell'ente convenuto alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo totalmente estranea alle determinazioni concernenti l'iscrizione a ruolo della quota consortile. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti,la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Passando al merito della pretesa, è noto al decidente che la Suprema Corte abbia più volte chiarito che “L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso” (Cass. Civ. Trib., Sez. 1, 10/09/2015 n. 17900). Sulla necessità della riferibilità del contributo ad un concreto beneficio per il fondo derivante dall'attività del consorzio ha notoriamente statuito pure la Corte Costituzionale con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188. Non può tuttavia non considerarsi che nella cartella impugnata vengano riprodotti gli estremi del piano di classifica del Consorzio medesimo e della sua pubblicazione sul BURC e non v'è dubbio che esso piano contenga la specifica indicazione (nei limiti ovviamente delle generalità proprie di uno strumento tecnico ricognitivo degli interventi compiuti nell'area consortile nel corso degli anni) delle opere di assetto idrogeologico e di irrigazione compiute dall'ente negli anni, e pure nel territorio del comune di in cui si trovano allocate le particelle di proprietà di parte ricorrente. Rebus sic stantibus, costituiva dunque onere, specifico e proprio, di parte ricorrente offrire la dimostrazione che i propri terreni non hanno invece ricevuto alcun effettivo beneficio dagli interventi dell'ente, siccome appunto imposto dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella
o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente” (Sez. 5 - , Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). Più di recente “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.” (Cass. Sez. 5, 8.4.2022 n. 11431; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 22176 del 24/7/2023). Né fanno velo a tali conclusioni le diverse pronunce citate da parte ricorrente, riferite ad altre annualità. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge, ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti.- Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6259/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041331630000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, Ricorrente_1depositato in data 15.11.2025, , proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240041331630000 con cui le si richiedeva il pagamento di contributi consortili per l'anno 2023 sui terreni di proprietà della stessa nell'ambito di competenza del Consorzio, per un importo complessivo di euro 49,88 notificatale il 17.7.2025. Premessa la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione (che lo esonerava dall'evocare in giudizio pure l'ente impositore) deduceva la ricorrente, tra l'altro, l'illegittimità della richiesta
1. per non essere dovuto il contributo in difetto di dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi della ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio, come peraltro accertato dal ricorrente con altre sentenze riferite ad altre annualità;
2. per essere carente la motivazione dell'atto, limitandosi a generiche indicazioni catastali degli immobili, senza specificare le opere di bonifica concretamente effettuate e le modalità di calcolo. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna dell'ente convenuto alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo totalmente estranea alle determinazioni concernenti l'iscrizione a ruolo della quota consortile. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti,la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Passando al merito della pretesa, è noto al decidente che la Suprema Corte abbia più volte chiarito che “L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso” (Cass. Civ. Trib., Sez. 1, 10/09/2015 n. 17900). Sulla necessità della riferibilità del contributo ad un concreto beneficio per il fondo derivante dall'attività del consorzio ha notoriamente statuito pure la Corte Costituzionale con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188. Non può tuttavia non considerarsi che nella cartella impugnata vengano riprodotti gli estremi del piano di classifica del Consorzio medesimo e della sua pubblicazione sul BURC e non v'è dubbio che esso piano contenga la specifica indicazione (nei limiti ovviamente delle generalità proprie di uno strumento tecnico ricognitivo degli interventi compiuti nell'area consortile nel corso degli anni) delle opere di assetto idrogeologico e di irrigazione compiute dall'ente negli anni, e pure nel territorio del comune di in cui si trovano allocate le particelle di proprietà di parte ricorrente. Rebus sic stantibus, costituiva dunque onere, specifico e proprio, di parte ricorrente offrire la dimostrazione che i propri terreni non hanno invece ricevuto alcun effettivo beneficio dagli interventi dell'ente, siccome appunto imposto dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella
o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente” (Sez. 5 - , Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). Più di recente “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.” (Cass. Sez. 5, 8.4.2022 n. 11431; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 22176 del 24/7/2023). Né fanno velo a tali conclusioni le diverse pronunce citate da parte ricorrente, riferite ad altre annualità. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge, ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti.- Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)