Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 13018
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Sentenza 10 gennaio 2024

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In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, il termine di dieci giorni, entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesame contro il decreto del pubblico ministero di perquisizione e sequestro, decorre dalla data di apprensione del materiale informatico, comprensivo sia dell'"hardware" che dei dati informatici in esso contenuti, non dalla restituzione all'avente diritto del "contenitore informatico", successiva all'esecuzione dell'integrale copia forense, né dalla restituzione dei dati informatici ritenuti inconferenti, a seguito della estrapolazione di quelli rilevanti, adempimenti che determinano semplicemente altrettante sequenziali riduzioni della portata oggettiva dell'originario sequestro. (Nella fattispecie, in cui coincidevano temporalmente l'apprensione del materiale informatico e la notifica del provvedimento di sequestro, la Corte ha precisato che la parte può fornire la prova che l'interesse ad impugnare è sorto solo all'esito della concreta enucleazione dei dati considerati di rilievo investigativo, con conseguente individuazione del "dies a quo" per proporre riesame nella data in cui le è stata fornita ufficiale comunicazione del materiale "ridotto" effettivamente sequestrato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 13018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13018
    Data del deposito : 10 gennaio 2024

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