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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 22/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11817 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GIGLIO ROBERTO;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. PUNZI COSIMO NICOLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 esponeva che il Giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Bari con decreto del 23.05.2024 le aveva riconosciuto il diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
che l' , nonostante il decorso CP_1 dei 120 giorni previsti dalla legge, non aveva provveduto ad erogarle quanto dovuto.
Tanto premesso l'odierna ricorrente ha adito questo Giudice per sentire condannare l' al Controparte_2 pagamento delle somme dovute a titolo di assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre interessi;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione
Si costituiva l' dando atto che in data 30.09.2024 aveva provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1 previdenziale in favore della , quindi, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte_1
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
1 Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte di per la complessiva somma CP_1 di euro 5.913,17 (vd. doc. “cedolino ottobre 2024” allegato al fascicolo telematico dell' ), avvenuto in CP_2 corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico di che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 01/10/2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
1.800,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 22/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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