Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2021, proposto da
AE PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento AGEA n. 30020180000012045/000 dell'importo di € 55.245,62, inviata dalla medesima agenzia a mezzo PEC in data 10/12/2018, relativa al pagamento del c.d. “prelievo latte” per i periodi indicati nella medesima;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica della presente citazione in opposizione, ed in particolare l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente PA AE, produttore di latte vaccino e come tale assoggettato al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento AGEA n. 30020180000012045/000 dell’importo di € 55.245,62, inviata in data 10 dicembre 2018, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata lattiera 1995/1996.
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
1) nullità degli atti impugnati perché emessi in base a norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia e che nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
4) nullità della cartella e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti;
5) illegittimità della procedura di recupero per illegittima duplicazione del ruolo;
6) nullità della cartella impugnata ai sensi dell’art. 21 septies l. n. 241/1990 per mancata indicazione dei responsabili del procedimento, degli atti di accertamento presupposti e della data di loro notifica e per difetto di motivazione in ordine al computo degli interessi;
7) nullità della notificazione della cartella impugnata in quanto eseguita da un soggetto non abilitato;
8) violazione e falsa applicazione dell’art. 26 DPR 602/73.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. In via assorbente, si deve rilevare che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3697 dell’11 maggio 2022, con la quale, in riforma della sentenza n. 6460/2014 del Tar Lazio, su ricorso R.G. n. 13983/1999, sono stati annullati i provvedimenti di compensazione nazionale relativi, tra gli altri, all’annata 1995/1996, presupposti alla cartella impugnata nel presente giudizio.
In particolare, il Consiglio di Stato ha annullato tali atti per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE ( ex art. 10 TCE) e dei principi di certezza del diritto con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.
L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata determina l’illegittimità, in via derivata, di quest’ultima, quale atto di riscossione conseguenziale, considerando che l’obbligo di ricalcolo statuito nella sentenza comporta la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
Al riguardo, in analoghe controversie, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue: “ In linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono. Infatti, nell'ambito del fenomeno generale dell'invalidità derivata, è utile ricordare, si deve distinguere tra la figura dell’invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante. La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata. D’altronde, la tesi dell’efficacia caducante affonda le sue radici nella storica distinzione dottrinale tra invalidità ad effetto caducante (dove il nesso di presupposizione è talmente forte da comportare la caducazione dell’atto a valle a seguito dell’annullamento di quello presupposto «a monte») ed invalidità ad effetto viziante, la quale richiede l’apposita impugnativa anche dell’atto applicativo. 9.- Ora, nel caso di specie, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata. Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento. Qui la questione non è – come invece rilevato dalle appellanti –tanto quella del regime dell’atto c.d. anticomunitario (ossia se esso sia «nullo» o «annullabile»), quanto gli effetti prodotti dal nesso di presupposizione tra atto «impositivo» a monte e atti, «esecutivi», a valle. In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile alle c.d. «quote latte» giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione. 9.1. E’ appena il caso di aggiungere che, venuto meno il titolo originario e prima che (dal ricalcolo cui deve procedere AG, a valle dell’annullamento degli atti di prelievo, anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del 2023) se ne formi uno nuovo, sostitutivo del primo, la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo ” (Consiglio di Stato sez. VI, 19/01/2024, n.645).
In applicazione di tali principi, la cartella impugnata risulta pertanto illegittima per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario. Sotto tale profilo, è quindi fondato il primo motivo di ricorso.
5. La pendenza e la definizione del giudizio sull’atto presupposto comportano, invece, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, non potendosi ritenere decorso il termine di prescrizione della pretesa creditoria azionata da AG.
Premesso che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale (TAR Veneto, IV, 16/10/2023, n. 1456; TAR Lombardia, CI, II, 10/10/2023, n. 733), sul punto, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso) ” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 04/06/2024, n.4989, punto 5.5 della motivazione).
Nel caso di specie, si deve ritenere che il termine di prescrizione del credito sia stato interrotto con la proposizione del giudizio avverso gli atti presupposti alla cartella impugnata, instaurato nel 1999 e definito con sentenza del Consiglio di Stato n.3697/2022.
Di conseguenza, alcuna prescrizione è maturata in relazione alla pretesa creditoria di AG.
6. In conclusione, deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, non essendo decorso il termine di prescrizione del credito azionato, e fondato il primo motivo di ricorso, risultando la cartella impugnata illegittima per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi di ricorso proposti.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di AG nell’attività di rideterminazione.
7. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella impugnata nelle more del presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO