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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 626/2020 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
2) dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
3) dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 626/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
RI LU, C.F. , pec appellante C.F._2 Email_1
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Calvi, CP_1 C.F._3
C.F. pec appellato C.F._4 Email_2
Oggetto: actio negatoria servitutis , appello alla sentenza n. 164/2020 del Tribunale di Locri pubblicata il 22.02.2020 nel procedimento n. R.G. 236/2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione iscritto a ruolo il 15.05.2017 esperiva actio negatoria servitutis Parte_1
e conveniva innanzi al Tribunale di Locri , chiedendo di “dichiarare l'inesistenza di CP_1 servitù in favore del Sig. , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia CP_1 turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in aderenza alle vigenti tariffe forensi”.
L'attore deduceva di essere proprietario di una casa per civile abitazione sita in agro nel Comune di
Placanica (RC) alla via San Tommaso n.99 ed identificata al NCEU con foglio n.30 – Part. n. 307 –
Sub. n. 1, per averla ereditata dalla sorella, , deceduta ne 2016, che a sua volta la Persona_1 aveva ricevuta in eredità dal padre, , deceduto nel 1999 (che aveva edificato tale Persona_2 unità immobiliare su terreno acquistato in precedenza da terzi).
Precisava che in aderenza al fabbricato di sua proprietà insisteva altra e diversa unità immobiliare per civile abitazione, sita alla via San Tommaso n. 97/A, identificata al NCEU con foglio n. 30 – part,
n. 307 – Sub. nn. 2 e 3, di proprietà del TE, , odierno appellato, per averla ricevuta CP_1 in donazione in data 05.03.2001 dalla medesima , a sua volta ricevuta in eredità Persona_1 dalla sorella, , deceduta nel 1998. Persona_3
aveva edificato tale unità immobiliare, su altro e diverso terreno, in precedenza Persona_3 acquistato da terzi.
Nel testamento olografo di che aveva istituito suo erede , Persona_1 Persona_2 era stato previsto che: “...Per quanto riguarda la casa di mia proprietà dove vivo adesso che viene chiusa la scaletta che dal balcone di porta la mio giardino” , quindi all'attuale giardino CP_1 dell'attore, con la precisazione che doveva essere rispettata la parola della propria sorella e le Per_3 due unità immobiliari dovevano avere due ingressi da parti diverse.
che a seguito di varie vicende successorie, era divenuta proprietaria delle due Persona_1 distinte unità immobiliari costruite in aderenza, mentre era ancora in vita aveva donato l'altro fabbricato al proprio TE , “nella permanenza dell'indipendenza delle due distinte CP_1 unità immobiliari, dotate di autonomo ingresso”.
Premetteva ancora l'attore che, nel corso dell'autunno 2016, divenuto proprietario ed effettuando un lavoro di straordinaria manutenzione al cancello posto lungo la via San Tommaso n.99, aveva subìto
“indebite contestazioni da parte del sig. , che adduceva in modo assolutamente CP_1 infondato la sussistenza di una servitù di passaggio in suo favore”.
In conseguenza di tutto ciò, aveva chiesto che si dichiarasse l'inesistenza in favore Parte_1 di di una servitù di passaggio, ordinando contestualmente “la cessazione di CP_1
2 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore” e condannando il al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa. CP_1
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, specificando che in CP_1 occasione dei lavori di manutenzione del cancello aveva chiesto soltanto la consegna delle chiavi del nuovo cancello o la restituzione della “vecchie” chiavi, rimaste nella serratura in caso di mancata sostituzione del cancello medesimo. Precisava che, per accedere alla propria casa, si era sempre servito anche del viale che, partendo dal predetto cancello, attraversava la corte del fabbricato di proprietà del e, mediante dei gradini, giungeva alla propria abitazione;
per cui aveva acquisito Per_1 per usucapione ordinaria il diritto di servitù di passaggio.
Successivamente il convenuto si era costituito mediante un altro difensore, che nel ribadire “tutte le conclusioni e deduzioni del precedente difensore”, aggiungeva che egli aveva acquisito il diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dal momento che Persona_1 gli aveva donato una delle due unità immobiliari di cui era proprietaria lasciando le cose nello stato dal quale risultava la servitù, caratterizzata da un'entrata e da una scala interna in comune, da vedute e pozzetto di raccolta degli scoli, nonché dal diritto di parcheggio e deposito legna e bombolone per il gas”.
L'attore ha rilevato la tardività delle deduzioni in ordine all'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, segnatamente prova per testi del sig. Tes_1
, e (udienza del 18 ottobre 2018). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
La causa era decisa con sentenza n.164/2020 con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda, ritenendo che la donazione del 5 marzo 2001 non si faceva specifico riferimento al passaggio oggetto di causa, e solo dal testamento olografo pubblicato il 25 maggio 2016 – ma datato 13 luglio 2009, quindi redatto oltre otto anni dopo la donazione in favore di la volontà Controparte_2 della signora era quella di non attribuire al la servitù di passaggio oggetto della Per_1 CP_1 controversia. La sentenza pertanto condannava l'attore alle spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza deducendo i motivi che di Parte_1 seguito sinteticamente si riportano.
•Con primo motivo contestava la sentenza per non avere il giudice di primo grado dato rilevanza alle vicende che avevano interessato gli immobili antecedentemente all'acquisto degli stessi da parte della Nello specifico gli immobili non risultavano essere mai stati un unicum, Persona_1 bensì due immobili distinti e ciò “incide indiscutibilmente ai fini dell'esclusione della sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia e tale circostanza non può emergere se non si
3 considera la storia degli immobili e le vicende che li hanno interessati in epoca antecedente al decesso di .”; Persona_3
•Con secondo motivo contestava la circostanza che “i gradini in questione fossero stati realizzati da , che era proprietaria e possedeva l'immobile oggi donato al rilevando Persona_3 CP_1
l'esistenza dei gradini sin dal momento in cui divenne proprietaria del medesimo Persona_1 immobile, oggi donato al ”, precisando che al momento della realizzazione dei gradini CP_1 sussistevano due immobili con due distinti proprietari ( e , Persona_3 Persona_2 quest'ultimo ancora in vita al tempo della successione di , in quanto deceduto il Persona_1
13/09/1999) e, dunque, conclude deducendo che la fattispecie era da ricondurre alle opere realizzate da un terzo su fondo altrui e non alle opere realizzate su un unicum da un terzo, che possedeva per l'unico proprietario, risultando la sussistenza di una servitù del tutto illegittima.
•Con terzo motivo evidenziava che al momento della realizzazione dei gradini, il cortile era di proprietà esclusiva di;
per l'effetto, i gradini sono stati realizzati da un terzo su Persona_2 fondo altrui. Conseguentemente “alla realizzazione dei gradini non può assolutamente seguire
l'istituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia o, comunque, di qualsivoglia servitù, poiché non era proprietaria del giardino, non aveva un titolo che la legittimasse in Persona_3 tal senso e non aveva neppure adito l'A.G. per la costituzione di una servitù coattiva.”;
•Con quarto motivo deduceva l'errata interpretazione operata dal giudice di primo grado relativamente al contenuto del testamento di come se “al momento del testamento, Persona_1 la proprietà usufruisse di due accessi. […] al Giudice di prime cure sarà certamente sfuggito CP_1 di valutare che , e , all'epoca dei fatti, vivevano insieme, tant'è Per_3 Per_1 Persona_2 che i due distinti e separati immobili erano e sono ancora oggi collegati internamente da una porta posta al primo piano (v.si doc. in atti) e che il utilizzava l'ingresso in questione per recarsi a CP_1 casa della zia, che gli custodiva i figli.”, atti di tolleranza tra familiari che la de cuius Persona_1
aveva inteso interrompere.
[...]
•Con quinto motivo lamentava la condanna alle spese del giudizio, deducendo che – stante la particolarità e complessità della fattispecie – si sarebbe dovuto procedere per la compensazione.
Con comparsa di risposta in appello si costituiva contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto perché infondato in fatto e in diritto, deducendo che era stata unica Persona_1 proprietaria di entrambe le unità immobiliari, che vi erano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio, come il cancello, la scala e la porta che consentivano l'accesso al fondo dominante, esistenti già nel momento in cui era divenuta unica Persona_1 proprietaria, e comunque esistenti già prima del 2001, precisando ulteriormente come i luoghi erano
4 rimasti inalterati, tranne che per la rimozione del cancello posta in essere dall'appellante nel 2016 dopo la morte della sorella.
Aggiungeva che la casa del comparente , con entrata principale da via San Tommaso CP_1
97/A, era strettamente collegata all'altra casa di proprietà di con entrata principale Parte_1 dal cancello posto alla via San Tommaso n.99: le due case quindi non sono solo erano confinanti o adiacenti, per come sostenuto da controparte, ma da sempre collegate tra loro in una situazione di asservimento l'una rispetto all'altra. Ciò era dimostrato dalla presenza di un comune impianto idrico che da sempre serviva entrambi i fabbricati, nonché i pluviali e i pozzetti di scarico delle acque comuni, gli affacci esistenti sulla corte oggi di proprietà esclusiva di . Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il procedimento, iniziato in Corte nel dicembre 2020, seguiva le forme della trattazione scritta;
infine, dopo differimenti dovuti al carico di arretrato e alla scopertura degli organici, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e con ordinanza del
17.04.2025 assegnata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
I primi quattro motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente, in quanto attengono a prospettazioni diverse della medesima argomentazione principale (la titolarità degli immobili e l'esistenza del collegamento fra gli stessi, con tutti i corollari da ciò discendenti) sono tutti infondati.
La domanda spiegata da in primo grado è qualificata – correttamente – dal Parte_1
Tribunale come actio negatoria servitutis, riguardante il passaggio di collegamento fra gli immobili ora appartenenti a soggetti diversi (l'uno al e l'altro al , e risultando tesa a negare il Per_1 CP_1 diritto del a tale servitù di passaggio CP_1
Innanzitutto la diversa prospettazione del spiegata in primo grado riguardo alla fonte CP_1 dell'acquisto del proprio diritto (prima per usucapione e poi per destinazione del padre di famiglia) può trovare ingresso nel processo, senza preclusioni.
I diritti reali – e fra questi proprietà e servitù- sono “autodeterminati”, pertanto non risentono della diversità di allegazioni rispetto ai titoli di acquisto, neppure in secondo grado : sul punto da ultimo
Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 “In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria
5 dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto
e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova..[omissis]..”
Per tal ragione non osta all'accertamento della esistenza del diritto di servitù l'avere il CP_1 dedotto con la prima difesa di averlo acquistato per usucapione, e successivamente, nel corso del primo grado con la costituzione di un nuovo difensore, di averlo invece acquistato per destinazione del padre di famiglia : ciò che deve valutarsi sono gli atti e le prove in primo grado prodotti e disponibili dai quali verificare se esista o no un titolo costitutivo del diritto di passaggio legittimante la pretesa del CP_1
Il Tribunale, esaminando gli atti e gli accertamenti di causa, ha riconosciuto l'esistenza della servitù di passaggio in favore del ed a carico della proprietà per l'esistenza di opere “visibili CP_1 Per_1
e permanenti” rappresentate dai gradini e ringhiera che permettevano di passare dall'uno all'altro immobile (ormai di due diversi proprietari), riconoscendo che il “collegamento “ fra le abitazioni esisteva quando entrambe erano dello stesso proprietario, ovvero della . Persona_1
Per questa ragione il Tribunale ha ravvisato l'origine della servitù nella destinazione del padre di famiglia , sancita dall'avere la separato le proprietà con la donazione di uno degli immobili Per_1 al TE , con atto del 2001, senza in quel momento nulla disporre per eliminare quel CP_1 passaggio.
Le argomentazioni del Tribunale sono corrette , trovano riscontro dagli atti di causa , e non sono per nulla resistite dai motivi d'appello di . Parte_1
Al riguardo può semplicemente considerarsi, per quanto fin qui dedotto, che:
- Oggetto di indagine sulla fonte del diritto di passaggio del non è solo l'usucapione, CP_1 inizialmente dedotta, ma ogni altro fatto costitutivo del diritto di cui si disponga in atti;
- È certo ed incontestato che gli immobili collegati dal passaggio siano stati per un certo tempo, almeno dal 1999 al 2001, della stessa proprietaria, ; e che in tale periodo ci Persona_1 fosse fra gli stessi quel “collegamento” rappresentato dalle scalette e dalla ringhiera che permettevano il transito dall'uno all'altro (senza dover utilizzare i separati ingressi pure esistenti);
- Le opere visibili e permanenti (scala, cancello, porta d'accesso, impianti comuni) erano già presenti al momento della separazione dei fondi e funzionali all'esercizio del passaggio.
- La durata del tempo in cui gli immobili sono stati della stessa persona è irrilevante ai fini dell'accertamento della fonte del diritto, non dovendoci appunto esaminare l'usucapione ma la
6 destinazione assegnata agli immobili sia prima che dopo la divisione a più destinatari delle porzioni di proprietà di fatto l'un l'altra asservite dall'unico precedente proprietario;
- La “destinazione del padre di famiglia” si realizza infatti ope legis , come previsto dall'art. 1062 cc <… per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione). >> Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024
- Come ricordato dalla appena citata giurisprudenza di legittimità , neppure ha rilevanza la prova dell'utilizzo effettivo delle opere destinate a creare l'asservimento, purché le stesse siano visibili e permanenti.
- Per contro, la volontà di escludere la servitù all'atto della divisione deve essere esplicita, come da giurisprudenza consolidata, e non può desumersi per facta concludentia , ma deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. n. 6520 del 2008; Cass.
n. 13534 del 2011; Cass. n. 4872 del 2018).
Nella specie, applicando i principi anzidetti, è certa e visibile – oggetto anche di indagine tecnica che ne ha rilevato l'esistenza- la presenza delle scalette che permettevano il passaggio fra i due appartamenti;
è parimenti certo che per circa due anni la era stata unica Persona_1 proprietaria delle unità immobiliari poste di fatto a servizio (per il passaggio dall'una all'altra), e ciò perché era divenuta erede universale del padre, morto nel 1999 , e fino al 2001 aveva mantenuto la proprietà dei due immobili.
E' parimenti certo che all'atto della divisione della proprietà – tramite la donazione del 2001 al TE del cespite in catasto al foglio n. 30 Particella n. 307 sub. 2 e 3 , ovvero di uno degli CP_1 immobili, e precisamente di quello che si poteva avvalere della scaletta per accedere all'altro, quindi con funzione di fatto “dominante” - nulla era stato stabilito. Quindi , pur prescindendo da ogni consapevolezza e volontà della proprietaria , era perciò stesso realizzato il presupposto della
7 costituzione di servitù ex art 1062 cc a favore dell'immobile , e a carico di quello rimasto alla CP_1 donante .
Evidentemente, realizzata la costituzione della servitù con la donazione del 2001, e separata la proprietà della donante, del tutto irrilevante è poi la unilaterale previsione contenuta nel testamento olografo della - pubblicato nel maggio 2016, che ha lasciato al Persona_1 Parte_1
l'altro cespite, al foglio n. 30 particella n. 307 sub 1- che pretenderebbe di eliminare una servitù ormai costituita a favore di un soggetto terzo , già proprietario dal 2001 del fondo dominante e avvantaggiato dalla servitù costituita dalla donazione del 2001 per il sol fatto della separazione dei fondi “collegati”.
Nessuna clausola contrattuale contenuta nell'atto di donazione del 5 marzo 2001 escludeva espressamente la costituzione della servitù. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez.
II, n. 6520/2008; n. 13534/2011), la volontà di escludere la servitù deve risultare da una clausola espressa e contestuale all'atto di separazione. Non è sufficiente un comportamento successivo né un testamento, che non ha efficacia dispositiva su diritti reali già perfezionati in capo a terzi
Anzi, il fatto che il testamento (redatto dopo il 2001) pretendesse di disporre che fosse chiuso il passaggio, è ulteriore riprova dell'esistenza di questo all'atto della donazione
Inoltre, la presenza di un altro autonomo accesso (Via San Tommaso 97/A) non esclude l'utilità della servitù, come chiarito da Cass. Civ., Sez. II, n. 6973/2011, secondo cui:“L'utilitas che giustifica la servitù non viene meno per la sola presenza di un accesso alternativo, purché il passaggio contestato sia utile e consolidato.”
Per tali argomenti risultano infondate le doglianze dell'appellante, che vorrebbe escludere il dalla disponibilità delle chiavi del cancello che gli consente di esercitare effettivamente la CP_1 servitù (garantendogli che il passaggio di cui gode tra le proprietà lo porti fino all'uscita sulla pubblica via, che sarebbe altrimenti inutile), risultando infondata la domanda azionata ex art 949 cod civ , così come deciso in primo grado , e infondate le domande risarcitorie conseguenti.
II
Non è fondato neppure il quinto motivo di appello: la condanna alle spese dell'attore è conseguente alla soccombenza, e risulta conforme a diritto;
non è neppure possibile ravvisare alcuna peculiare complessità della fattispecie, che , come anche in questa sede emerso, costituisce piana applicazione di risalenti e consolidati istituti processuali, mancando nella specie anche qualsiasi incertezza sullo stato di fatto o sulle condizioni dei luoghi.
III
8 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado, che si devono quantificare ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022, tenendo conto del valore della causa , stabilito ai sensi dell'art 15 cpc (ovvero moltiplicando per 50 il reddito dominicale o la rendita catastale del fondo servente, trattandosi di causa di servitù) .
Poiché il fondo servente è la plla del ( foglio n.30 – Part. n. 307 – Sub. n. 1) e dagli atti Per_1 risulta che la rendita catastale è pari ad euro 335,70 (come da visure catastali allegate), il valore della causa è pari ad euro 16.785 (scaglione compreso tra 5.201 e 26.000 euro)
Poiché l'assenza d complessità della causa consente di applicare i minimi, le spese sono liquidate in euro 2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00) , da maggiorarsi di accessori di legge, spese forfetarie , iva e cpa se dovute.
Spese distratte a favore dell'avvocato dell'appellato che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc CP_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da.
nei confronti di , avverso la sentenza n.164/2020 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Locri pubblicata in data 22.02.2020 nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n.626/2020, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante alle spese di lite del presente grado , che si liquidano ai sensi del DM
147/2022 per euro 2.906,00 da maggiorarsi di accessori di legge, spese forfetarie , iva e cpa se dovute.
- Spese distratte a favore dell'avvocato dell'appellato che ne ha fatto richiesta ex art 93 CP_1 cpc
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il 7 novembre 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
2) dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
3) dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 626/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
RI LU, C.F. , pec appellante C.F._2 Email_1
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Calvi, CP_1 C.F._3
C.F. pec appellato C.F._4 Email_2
Oggetto: actio negatoria servitutis , appello alla sentenza n. 164/2020 del Tribunale di Locri pubblicata il 22.02.2020 nel procedimento n. R.G. 236/2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione iscritto a ruolo il 15.05.2017 esperiva actio negatoria servitutis Parte_1
e conveniva innanzi al Tribunale di Locri , chiedendo di “dichiarare l'inesistenza di CP_1 servitù in favore del Sig. , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia CP_1 turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in aderenza alle vigenti tariffe forensi”.
L'attore deduceva di essere proprietario di una casa per civile abitazione sita in agro nel Comune di
Placanica (RC) alla via San Tommaso n.99 ed identificata al NCEU con foglio n.30 – Part. n. 307 –
Sub. n. 1, per averla ereditata dalla sorella, , deceduta ne 2016, che a sua volta la Persona_1 aveva ricevuta in eredità dal padre, , deceduto nel 1999 (che aveva edificato tale Persona_2 unità immobiliare su terreno acquistato in precedenza da terzi).
Precisava che in aderenza al fabbricato di sua proprietà insisteva altra e diversa unità immobiliare per civile abitazione, sita alla via San Tommaso n. 97/A, identificata al NCEU con foglio n. 30 – part,
n. 307 – Sub. nn. 2 e 3, di proprietà del TE, , odierno appellato, per averla ricevuta CP_1 in donazione in data 05.03.2001 dalla medesima , a sua volta ricevuta in eredità Persona_1 dalla sorella, , deceduta nel 1998. Persona_3
aveva edificato tale unità immobiliare, su altro e diverso terreno, in precedenza Persona_3 acquistato da terzi.
Nel testamento olografo di che aveva istituito suo erede , Persona_1 Persona_2 era stato previsto che: “...Per quanto riguarda la casa di mia proprietà dove vivo adesso che viene chiusa la scaletta che dal balcone di porta la mio giardino” , quindi all'attuale giardino CP_1 dell'attore, con la precisazione che doveva essere rispettata la parola della propria sorella e le Per_3 due unità immobiliari dovevano avere due ingressi da parti diverse.
che a seguito di varie vicende successorie, era divenuta proprietaria delle due Persona_1 distinte unità immobiliari costruite in aderenza, mentre era ancora in vita aveva donato l'altro fabbricato al proprio TE , “nella permanenza dell'indipendenza delle due distinte CP_1 unità immobiliari, dotate di autonomo ingresso”.
Premetteva ancora l'attore che, nel corso dell'autunno 2016, divenuto proprietario ed effettuando un lavoro di straordinaria manutenzione al cancello posto lungo la via San Tommaso n.99, aveva subìto
“indebite contestazioni da parte del sig. , che adduceva in modo assolutamente CP_1 infondato la sussistenza di una servitù di passaggio in suo favore”.
In conseguenza di tutto ciò, aveva chiesto che si dichiarasse l'inesistenza in favore Parte_1 di di una servitù di passaggio, ordinando contestualmente “la cessazione di CP_1
2 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore” e condannando il al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa. CP_1
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, specificando che in CP_1 occasione dei lavori di manutenzione del cancello aveva chiesto soltanto la consegna delle chiavi del nuovo cancello o la restituzione della “vecchie” chiavi, rimaste nella serratura in caso di mancata sostituzione del cancello medesimo. Precisava che, per accedere alla propria casa, si era sempre servito anche del viale che, partendo dal predetto cancello, attraversava la corte del fabbricato di proprietà del e, mediante dei gradini, giungeva alla propria abitazione;
per cui aveva acquisito Per_1 per usucapione ordinaria il diritto di servitù di passaggio.
Successivamente il convenuto si era costituito mediante un altro difensore, che nel ribadire “tutte le conclusioni e deduzioni del precedente difensore”, aggiungeva che egli aveva acquisito il diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dal momento che Persona_1 gli aveva donato una delle due unità immobiliari di cui era proprietaria lasciando le cose nello stato dal quale risultava la servitù, caratterizzata da un'entrata e da una scala interna in comune, da vedute e pozzetto di raccolta degli scoli, nonché dal diritto di parcheggio e deposito legna e bombolone per il gas”.
L'attore ha rilevato la tardività delle deduzioni in ordine all'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, segnatamente prova per testi del sig. Tes_1
, e (udienza del 18 ottobre 2018). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
La causa era decisa con sentenza n.164/2020 con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda, ritenendo che la donazione del 5 marzo 2001 non si faceva specifico riferimento al passaggio oggetto di causa, e solo dal testamento olografo pubblicato il 25 maggio 2016 – ma datato 13 luglio 2009, quindi redatto oltre otto anni dopo la donazione in favore di la volontà Controparte_2 della signora era quella di non attribuire al la servitù di passaggio oggetto della Per_1 CP_1 controversia. La sentenza pertanto condannava l'attore alle spese di lite.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza deducendo i motivi che di Parte_1 seguito sinteticamente si riportano.
•Con primo motivo contestava la sentenza per non avere il giudice di primo grado dato rilevanza alle vicende che avevano interessato gli immobili antecedentemente all'acquisto degli stessi da parte della Nello specifico gli immobili non risultavano essere mai stati un unicum, Persona_1 bensì due immobili distinti e ciò “incide indiscutibilmente ai fini dell'esclusione della sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia e tale circostanza non può emergere se non si
3 considera la storia degli immobili e le vicende che li hanno interessati in epoca antecedente al decesso di .”; Persona_3
•Con secondo motivo contestava la circostanza che “i gradini in questione fossero stati realizzati da , che era proprietaria e possedeva l'immobile oggi donato al rilevando Persona_3 CP_1
l'esistenza dei gradini sin dal momento in cui divenne proprietaria del medesimo Persona_1 immobile, oggi donato al ”, precisando che al momento della realizzazione dei gradini CP_1 sussistevano due immobili con due distinti proprietari ( e , Persona_3 Persona_2 quest'ultimo ancora in vita al tempo della successione di , in quanto deceduto il Persona_1
13/09/1999) e, dunque, conclude deducendo che la fattispecie era da ricondurre alle opere realizzate da un terzo su fondo altrui e non alle opere realizzate su un unicum da un terzo, che possedeva per l'unico proprietario, risultando la sussistenza di una servitù del tutto illegittima.
•Con terzo motivo evidenziava che al momento della realizzazione dei gradini, il cortile era di proprietà esclusiva di;
per l'effetto, i gradini sono stati realizzati da un terzo su Persona_2 fondo altrui. Conseguentemente “alla realizzazione dei gradini non può assolutamente seguire
l'istituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia o, comunque, di qualsivoglia servitù, poiché non era proprietaria del giardino, non aveva un titolo che la legittimasse in Persona_3 tal senso e non aveva neppure adito l'A.G. per la costituzione di una servitù coattiva.”;
•Con quarto motivo deduceva l'errata interpretazione operata dal giudice di primo grado relativamente al contenuto del testamento di come se “al momento del testamento, Persona_1 la proprietà usufruisse di due accessi. […] al Giudice di prime cure sarà certamente sfuggito CP_1 di valutare che , e , all'epoca dei fatti, vivevano insieme, tant'è Per_3 Per_1 Persona_2 che i due distinti e separati immobili erano e sono ancora oggi collegati internamente da una porta posta al primo piano (v.si doc. in atti) e che il utilizzava l'ingresso in questione per recarsi a CP_1 casa della zia, che gli custodiva i figli.”, atti di tolleranza tra familiari che la de cuius Persona_1
aveva inteso interrompere.
[...]
•Con quinto motivo lamentava la condanna alle spese del giudizio, deducendo che – stante la particolarità e complessità della fattispecie – si sarebbe dovuto procedere per la compensazione.
Con comparsa di risposta in appello si costituiva contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto perché infondato in fatto e in diritto, deducendo che era stata unica Persona_1 proprietaria di entrambe le unità immobiliari, che vi erano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di passaggio, come il cancello, la scala e la porta che consentivano l'accesso al fondo dominante, esistenti già nel momento in cui era divenuta unica Persona_1 proprietaria, e comunque esistenti già prima del 2001, precisando ulteriormente come i luoghi erano
4 rimasti inalterati, tranne che per la rimozione del cancello posta in essere dall'appellante nel 2016 dopo la morte della sorella.
Aggiungeva che la casa del comparente , con entrata principale da via San Tommaso CP_1
97/A, era strettamente collegata all'altra casa di proprietà di con entrata principale Parte_1 dal cancello posto alla via San Tommaso n.99: le due case quindi non sono solo erano confinanti o adiacenti, per come sostenuto da controparte, ma da sempre collegate tra loro in una situazione di asservimento l'una rispetto all'altra. Ciò era dimostrato dalla presenza di un comune impianto idrico che da sempre serviva entrambi i fabbricati, nonché i pluviali e i pozzetti di scarico delle acque comuni, gli affacci esistenti sulla corte oggi di proprietà esclusiva di . Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il procedimento, iniziato in Corte nel dicembre 2020, seguiva le forme della trattazione scritta;
infine, dopo differimenti dovuti al carico di arretrato e alla scopertura degli organici, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e con ordinanza del
17.04.2025 assegnata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
I primi quattro motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente, in quanto attengono a prospettazioni diverse della medesima argomentazione principale (la titolarità degli immobili e l'esistenza del collegamento fra gli stessi, con tutti i corollari da ciò discendenti) sono tutti infondati.
La domanda spiegata da in primo grado è qualificata – correttamente – dal Parte_1
Tribunale come actio negatoria servitutis, riguardante il passaggio di collegamento fra gli immobili ora appartenenti a soggetti diversi (l'uno al e l'altro al , e risultando tesa a negare il Per_1 CP_1 diritto del a tale servitù di passaggio CP_1
Innanzitutto la diversa prospettazione del spiegata in primo grado riguardo alla fonte CP_1 dell'acquisto del proprio diritto (prima per usucapione e poi per destinazione del padre di famiglia) può trovare ingresso nel processo, senza preclusioni.
I diritti reali – e fra questi proprietà e servitù- sono “autodeterminati”, pertanto non risentono della diversità di allegazioni rispetto ai titoli di acquisto, neppure in secondo grado : sul punto da ultimo
Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 “In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria
5 dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto
e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova..[omissis]..”
Per tal ragione non osta all'accertamento della esistenza del diritto di servitù l'avere il CP_1 dedotto con la prima difesa di averlo acquistato per usucapione, e successivamente, nel corso del primo grado con la costituzione di un nuovo difensore, di averlo invece acquistato per destinazione del padre di famiglia : ciò che deve valutarsi sono gli atti e le prove in primo grado prodotti e disponibili dai quali verificare se esista o no un titolo costitutivo del diritto di passaggio legittimante la pretesa del CP_1
Il Tribunale, esaminando gli atti e gli accertamenti di causa, ha riconosciuto l'esistenza della servitù di passaggio in favore del ed a carico della proprietà per l'esistenza di opere “visibili CP_1 Per_1
e permanenti” rappresentate dai gradini e ringhiera che permettevano di passare dall'uno all'altro immobile (ormai di due diversi proprietari), riconoscendo che il “collegamento “ fra le abitazioni esisteva quando entrambe erano dello stesso proprietario, ovvero della . Persona_1
Per questa ragione il Tribunale ha ravvisato l'origine della servitù nella destinazione del padre di famiglia , sancita dall'avere la separato le proprietà con la donazione di uno degli immobili Per_1 al TE , con atto del 2001, senza in quel momento nulla disporre per eliminare quel CP_1 passaggio.
Le argomentazioni del Tribunale sono corrette , trovano riscontro dagli atti di causa , e non sono per nulla resistite dai motivi d'appello di . Parte_1
Al riguardo può semplicemente considerarsi, per quanto fin qui dedotto, che:
- Oggetto di indagine sulla fonte del diritto di passaggio del non è solo l'usucapione, CP_1 inizialmente dedotta, ma ogni altro fatto costitutivo del diritto di cui si disponga in atti;
- È certo ed incontestato che gli immobili collegati dal passaggio siano stati per un certo tempo, almeno dal 1999 al 2001, della stessa proprietaria, ; e che in tale periodo ci Persona_1 fosse fra gli stessi quel “collegamento” rappresentato dalle scalette e dalla ringhiera che permettevano il transito dall'uno all'altro (senza dover utilizzare i separati ingressi pure esistenti);
- Le opere visibili e permanenti (scala, cancello, porta d'accesso, impianti comuni) erano già presenti al momento della separazione dei fondi e funzionali all'esercizio del passaggio.
- La durata del tempo in cui gli immobili sono stati della stessa persona è irrilevante ai fini dell'accertamento della fonte del diritto, non dovendoci appunto esaminare l'usucapione ma la
6 destinazione assegnata agli immobili sia prima che dopo la divisione a più destinatari delle porzioni di proprietà di fatto l'un l'altra asservite dall'unico precedente proprietario;
- La “destinazione del padre di famiglia” si realizza infatti ope legis , come previsto dall'art. 1062 cc <… per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione). >> Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024
- Come ricordato dalla appena citata giurisprudenza di legittimità , neppure ha rilevanza la prova dell'utilizzo effettivo delle opere destinate a creare l'asservimento, purché le stesse siano visibili e permanenti.
- Per contro, la volontà di escludere la servitù all'atto della divisione deve essere esplicita, come da giurisprudenza consolidata, e non può desumersi per facta concludentia , ma deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. n. 6520 del 2008; Cass.
n. 13534 del 2011; Cass. n. 4872 del 2018).
Nella specie, applicando i principi anzidetti, è certa e visibile – oggetto anche di indagine tecnica che ne ha rilevato l'esistenza- la presenza delle scalette che permettevano il passaggio fra i due appartamenti;
è parimenti certo che per circa due anni la era stata unica Persona_1 proprietaria delle unità immobiliari poste di fatto a servizio (per il passaggio dall'una all'altra), e ciò perché era divenuta erede universale del padre, morto nel 1999 , e fino al 2001 aveva mantenuto la proprietà dei due immobili.
E' parimenti certo che all'atto della divisione della proprietà – tramite la donazione del 2001 al TE del cespite in catasto al foglio n. 30 Particella n. 307 sub. 2 e 3 , ovvero di uno degli CP_1 immobili, e precisamente di quello che si poteva avvalere della scaletta per accedere all'altro, quindi con funzione di fatto “dominante” - nulla era stato stabilito. Quindi , pur prescindendo da ogni consapevolezza e volontà della proprietaria , era perciò stesso realizzato il presupposto della
7 costituzione di servitù ex art 1062 cc a favore dell'immobile , e a carico di quello rimasto alla CP_1 donante .
Evidentemente, realizzata la costituzione della servitù con la donazione del 2001, e separata la proprietà della donante, del tutto irrilevante è poi la unilaterale previsione contenuta nel testamento olografo della - pubblicato nel maggio 2016, che ha lasciato al Persona_1 Parte_1
l'altro cespite, al foglio n. 30 particella n. 307 sub 1- che pretenderebbe di eliminare una servitù ormai costituita a favore di un soggetto terzo , già proprietario dal 2001 del fondo dominante e avvantaggiato dalla servitù costituita dalla donazione del 2001 per il sol fatto della separazione dei fondi “collegati”.
Nessuna clausola contrattuale contenuta nell'atto di donazione del 5 marzo 2001 escludeva espressamente la costituzione della servitù. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez.
II, n. 6520/2008; n. 13534/2011), la volontà di escludere la servitù deve risultare da una clausola espressa e contestuale all'atto di separazione. Non è sufficiente un comportamento successivo né un testamento, che non ha efficacia dispositiva su diritti reali già perfezionati in capo a terzi
Anzi, il fatto che il testamento (redatto dopo il 2001) pretendesse di disporre che fosse chiuso il passaggio, è ulteriore riprova dell'esistenza di questo all'atto della donazione
Inoltre, la presenza di un altro autonomo accesso (Via San Tommaso 97/A) non esclude l'utilità della servitù, come chiarito da Cass. Civ., Sez. II, n. 6973/2011, secondo cui:“L'utilitas che giustifica la servitù non viene meno per la sola presenza di un accesso alternativo, purché il passaggio contestato sia utile e consolidato.”
Per tali argomenti risultano infondate le doglianze dell'appellante, che vorrebbe escludere il dalla disponibilità delle chiavi del cancello che gli consente di esercitare effettivamente la CP_1 servitù (garantendogli che il passaggio di cui gode tra le proprietà lo porti fino all'uscita sulla pubblica via, che sarebbe altrimenti inutile), risultando infondata la domanda azionata ex art 949 cod civ , così come deciso in primo grado , e infondate le domande risarcitorie conseguenti.
II
Non è fondato neppure il quinto motivo di appello: la condanna alle spese dell'attore è conseguente alla soccombenza, e risulta conforme a diritto;
non è neppure possibile ravvisare alcuna peculiare complessità della fattispecie, che , come anche in questa sede emerso, costituisce piana applicazione di risalenti e consolidati istituti processuali, mancando nella specie anche qualsiasi incertezza sullo stato di fatto o sulle condizioni dei luoghi.
III
8 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado, che si devono quantificare ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022, tenendo conto del valore della causa , stabilito ai sensi dell'art 15 cpc (ovvero moltiplicando per 50 il reddito dominicale o la rendita catastale del fondo servente, trattandosi di causa di servitù) .
Poiché il fondo servente è la plla del ( foglio n.30 – Part. n. 307 – Sub. n. 1) e dagli atti Per_1 risulta che la rendita catastale è pari ad euro 335,70 (come da visure catastali allegate), il valore della causa è pari ad euro 16.785 (scaglione compreso tra 5.201 e 26.000 euro)
Poiché l'assenza d complessità della causa consente di applicare i minimi, le spese sono liquidate in euro 2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00) , da maggiorarsi di accessori di legge, spese forfetarie , iva e cpa se dovute.
Spese distratte a favore dell'avvocato dell'appellato che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc CP_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da.
nei confronti di , avverso la sentenza n.164/2020 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Locri pubblicata in data 22.02.2020 nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n.626/2020, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante alle spese di lite del presente grado , che si liquidano ai sensi del DM
147/2022 per euro 2.906,00 da maggiorarsi di accessori di legge, spese forfetarie , iva e cpa se dovute.
- Spese distratte a favore dell'avvocato dell'appellato che ne ha fatto richiesta ex art 93 CP_1 cpc
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il 7 novembre 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
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