CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
NC AR, OR
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 323/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRES-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRES-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRPEF-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRPEF-ALTRO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2011 - INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRAP 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03320259003770255000 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione a seguito della decadenza all'adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) dei debiti tributari relativi alle seguenti cinque cartelle di pagamento: n. 03320130000540351000, n. 03320130004060203000, n. 03320130004290271000, n.
03320140000817011000 e n. 03320150004178435000.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha eccepito la nullità/illegittimità dell'atto impugnato:
- per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 Statuto del Contribuente;
- per violazione del principio del lieve inadempimento ex art 15 ter DPR n 606/1973 e della circolare dell'Agenzia n 17/E del 29.4.2016 a fronte del pagamento dell'ultima rata del piano di rottamazione con soli
6 gg di ritardo.
L'Agenzia Entrate riscossione, costituitasi in giudizio, ha confermato la legittimità dell'atto che era confrome al modello ministeriale, non necessitava di alcuna specifica espressa motivazione, implicita nel pacifico pagamento in ritardo di una rata, e comunque ha eccepito l'inapplicabilità del concetto di lieve inadempimento alla luce della disciplina speciale ex art. 3, commi 14 e 14 bis, D.L. 119/2018 che prevede un meccanismo automatico di estinzione del piano di rottamazione accordato in caso di tardivo versamento di una rata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico tra le parti che la società contribuente sia stata ammessa alla rottamazione dei debiti tributari e che abbia pagato n 18 rate, tra cui l'ultima in ritardo di 6 gg rispetto al termine di scadenza.
Successivamente, l'Agente della riscossione ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, con la quale ha richiesto il pagamento del residuo debito iscritto a ruolo.
Ciò posto, parte resistente sostiene che l'intimazione di pagamento sarebbe correttamente motivata poichè rispettosa del contenuto minimo previsto dalla legge nonché del modello ministeriale approvato a tutt'oggi in vigore e che comunque non sarebbe necessaria alcuna specifica motivazione all'interno dell'intimazione, atteso il pacifico pagamento in ritardo di una rata.
L'impostazione, pur astrattamente allineata a un orientamento giurisprudenziale che riconosce all'intimazione una funzione essenzialmente sollecitatoria, trascura un dato decisivo di questo caso concreto: l'intimazione costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della decadenza dalla rottamazione concessa.
In presenza di un piano di rotamazione formalmente in essere, l'improvvisa richiesta dell'intero dovuto implica necessariamente che l'Agente della Riscossione abbia revocato o dichiarato decaduto il beneficio della dilazione.
Ne consegue che l'intimazione non si limita a “sollecitare” un debito già esigibile integralmente, ma presuppone e rende operativa una decisione amministrativa – la cessazione del piano di rottamazione – che incide in modo evidente sull'affidamento e sulla sfera giuridica del contribuente.
In una simile evenienza, l'obbligo di motivazione, come declinato dall'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), impone all'Amministrazione di esternare, almeno in forma concisa, le ragioni della decadenza dalla rateazione (numero di rate non pagate, riferimenti normativi, eventuali precedenti comunicazioni) e consentire al contribuente di comprendere perché il debito viene richiesto in unica soluzione nonostante l'intervenuta concessione del piano.
L'atto impugnato si limita, invece, a intimare il pagamento dell'intero importo, senza alcun cenno all'intervenuta decadenza e alle relative ragioni.
Paradossalmente, è lo stesso ricorrente - contribuente che ha reso edotto il Collegio sulle probabili ragioni della decadenza.
La violazione dell'obbligo generale di motivazione degli atti a contenuto provvedimentale, del principio ditrasparenza e di leale collaborazione con il contribuente è del tutto evidente.
La censura di difetto di motivazione è, pertanto, fondata in relazione alla mancata esplicitazione dei motivi della revoca / decadenza della rateazione, e ciò è assorbente di ogni altro rilievo sollevato ai fini dell'annullamento dell'intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La CGT così provvede:
accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare in favore della ricorrente le spese giudiziali pari a € 1.200,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. ed Iva.
Como, 4 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente del Collegio
CO NC VI EB
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
NC AR, OR
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 323/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRES-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRES-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRPEF-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRPEF-ALTRO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IVA-ALTRO 2011 - INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRAP 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 033 2025 90037702 55/000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03320259003770255000 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione a seguito della decadenza all'adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) dei debiti tributari relativi alle seguenti cinque cartelle di pagamento: n. 03320130000540351000, n. 03320130004060203000, n. 03320130004290271000, n.
03320140000817011000 e n. 03320150004178435000.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha eccepito la nullità/illegittimità dell'atto impugnato:
- per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 Statuto del Contribuente;
- per violazione del principio del lieve inadempimento ex art 15 ter DPR n 606/1973 e della circolare dell'Agenzia n 17/E del 29.4.2016 a fronte del pagamento dell'ultima rata del piano di rottamazione con soli
6 gg di ritardo.
L'Agenzia Entrate riscossione, costituitasi in giudizio, ha confermato la legittimità dell'atto che era confrome al modello ministeriale, non necessitava di alcuna specifica espressa motivazione, implicita nel pacifico pagamento in ritardo di una rata, e comunque ha eccepito l'inapplicabilità del concetto di lieve inadempimento alla luce della disciplina speciale ex art. 3, commi 14 e 14 bis, D.L. 119/2018 che prevede un meccanismo automatico di estinzione del piano di rottamazione accordato in caso di tardivo versamento di una rata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico tra le parti che la società contribuente sia stata ammessa alla rottamazione dei debiti tributari e che abbia pagato n 18 rate, tra cui l'ultima in ritardo di 6 gg rispetto al termine di scadenza.
Successivamente, l'Agente della riscossione ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, con la quale ha richiesto il pagamento del residuo debito iscritto a ruolo.
Ciò posto, parte resistente sostiene che l'intimazione di pagamento sarebbe correttamente motivata poichè rispettosa del contenuto minimo previsto dalla legge nonché del modello ministeriale approvato a tutt'oggi in vigore e che comunque non sarebbe necessaria alcuna specifica motivazione all'interno dell'intimazione, atteso il pacifico pagamento in ritardo di una rata.
L'impostazione, pur astrattamente allineata a un orientamento giurisprudenziale che riconosce all'intimazione una funzione essenzialmente sollecitatoria, trascura un dato decisivo di questo caso concreto: l'intimazione costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della decadenza dalla rottamazione concessa.
In presenza di un piano di rotamazione formalmente in essere, l'improvvisa richiesta dell'intero dovuto implica necessariamente che l'Agente della Riscossione abbia revocato o dichiarato decaduto il beneficio della dilazione.
Ne consegue che l'intimazione non si limita a “sollecitare” un debito già esigibile integralmente, ma presuppone e rende operativa una decisione amministrativa – la cessazione del piano di rottamazione – che incide in modo evidente sull'affidamento e sulla sfera giuridica del contribuente.
In una simile evenienza, l'obbligo di motivazione, come declinato dall'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), impone all'Amministrazione di esternare, almeno in forma concisa, le ragioni della decadenza dalla rateazione (numero di rate non pagate, riferimenti normativi, eventuali precedenti comunicazioni) e consentire al contribuente di comprendere perché il debito viene richiesto in unica soluzione nonostante l'intervenuta concessione del piano.
L'atto impugnato si limita, invece, a intimare il pagamento dell'intero importo, senza alcun cenno all'intervenuta decadenza e alle relative ragioni.
Paradossalmente, è lo stesso ricorrente - contribuente che ha reso edotto il Collegio sulle probabili ragioni della decadenza.
La violazione dell'obbligo generale di motivazione degli atti a contenuto provvedimentale, del principio ditrasparenza e di leale collaborazione con il contribuente è del tutto evidente.
La censura di difetto di motivazione è, pertanto, fondata in relazione alla mancata esplicitazione dei motivi della revoca / decadenza della rateazione, e ciò è assorbente di ogni altro rilievo sollevato ai fini dell'annullamento dell'intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La CGT così provvede:
accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare in favore della ricorrente le spese giudiziali pari a € 1.200,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. ed Iva.
Como, 4 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente del Collegio
CO NC VI EB