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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/11/2024, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 79/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024 da:
(C. F. elettivamente domiciliata in Sassari, via Cavour n. Parte_1 C.F._1
57, presso 10 studio dell'Avv. Marta Spada (C. F. che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
(C.F. nato a [...], il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “ a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge del I dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza
[...] alle medesime condizioni dell'omologa di separazione emessa in data 15/06/2016”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis.12 ss. c.p.c., depositato in data 11 gennaio 2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i CP_1
coniugi in Sassari in data 25.08.2001.
Ha rappresentato che dall'unione coniugale erano nati due figli: , a Sassari il 16/01/2002 Persona_1
(C.F. ) e , a Sassari il 07/04/2005 (C.F. ), C.F._4 Persona_2 C.F._5
maggiorenni e non autosufficienti, entrambi residenti con la madre in Sassari alla via Mercato, n. 64, nella casa di proprietà dei genitori della Pt_1
Ha precisato che mentre frequentava la classe IV dell'Istituto Superiore I.P.I.A. di Sassari, Per_2 Per_1
aveva avuto una figlia, la minore , nata a [...] il [...] residente con la madre e Persona_3
la nonna.
Ha dedotto che con omologa del Tribunale di Sassari in data 15/06/2016 i coniugi si erano separati alle Per_ seguenti condizioni: " 1. i minori figli e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il Per_2
regime dell'affidamento condiviso;
saranno collocati presso al madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20:30 ed a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle
20:30, con pernottamento presso la Sig.ra fino a che il Sig. non abbia una dimora Pt_1 CP_1
autonoma; il principio della alternanza si applicherà anche per tutte le festività; per le ferie estive verranno presi accordi anno per anno, oppure rimarranno in vigore anche nel periodo estivo le regole della alternanza e dei turni per il diritto di visita;
resta fermo che il Sig. si occuperà dei figli in CP_1
tutti i periodi in cui la Sig.ra è impegnata per lavoro;
2. la casa coniugale, di proprietà dei Pt_2
genitori della ricorrente, sarà a costei assegnata, in quanto collocataria;
3. il Sig. CP_1 contribuirà al mantenimento dei figli, fino a che privo di reddito, con un assegno di €200 complessivi mensili, rivalutabile ISTAT, oltre alla metà dele spese mediche e scolastiche;
nel caso ni cui reperisca una occupazione stabile, dal primo mese in cui riprenderà a lavorare contribuirà con un assegno di
€400.4. le parti si impegnano a seguire un corso, presso una struttura pubblica di mediazione”.
Ha dedotto che erano trascorsi oltre sette anni dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia fosse stata alcuna riconciliazione, riferendo che già dall'anno 2014, prima della separazione, il OR aveva lasciato il domicilio coniugale e che nel corso degli anni, i rapporti tra i coniugi si erano diradati fino a diventare inesistenti.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citato il ricorrente non sì è costituito nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 4 All'udienza del 30 luglio 2024 è comparsa la sola ricorrente la quale ha confermato il contenuto del ricorso, ed il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Nessun provvedimento sull'affidamento può essere adottato essendo i figli della coppia entrambi maggiori di età.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo conto delle esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione. - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Come richiesto dalla ricorrente il resistente contribuirà al mantenimento dei figli maggiori di CP_1
età ma non economicamente indipendenti, fino a che privo di reddito, con un assegno di € 200,00 complessivi mensili, rivalutabile ISTAT, nel caso in cui reperisca una occupazione stabile, dal primo mese in cui riprenderà a lavorare contribuirà con un assegno di € 400,00, così come richiesto dalla ricorrente, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della Pt_1
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall'Inps per i figli sarà interamente percepito dalla con cui gli stessi Pt_1
trascorrono la maggior parte del tempo.
pagina 3 di 4 Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sassari in data 25.08.2001 tra
(C.F. nata a [...], il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, alla via Mercato n 64 e nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio C.F._3 presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (anno 2001 atto 136 parte I serie);
- pone a carico di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
e , maggiori di età ma non economicamente indipendenti, l'assegno di € 200,00 Per_1 Per_2
complessivi mensili, rivalutabile ISTAT, nel caso in cui reperisca una occupazione stabile, dal primo mese in cui riprenderà a lavorare contribuirà con un assegno di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo C.N.F; Pt_1
- l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli sarà percepito al 100 % dalla Parte_1
- Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all' Ufficiale dello stato Civile di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 7 novembre 2024 nella camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024 da:
(C. F. elettivamente domiciliata in Sassari, via Cavour n. Parte_1 C.F._1
57, presso 10 studio dell'Avv. Marta Spada (C. F. che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
(C.F. nato a [...], il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “ a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge del I dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza
[...] alle medesime condizioni dell'omologa di separazione emessa in data 15/06/2016”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis.12 ss. c.p.c., depositato in data 11 gennaio 2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i CP_1
coniugi in Sassari in data 25.08.2001.
Ha rappresentato che dall'unione coniugale erano nati due figli: , a Sassari il 16/01/2002 Persona_1
(C.F. ) e , a Sassari il 07/04/2005 (C.F. ), C.F._4 Persona_2 C.F._5
maggiorenni e non autosufficienti, entrambi residenti con la madre in Sassari alla via Mercato, n. 64, nella casa di proprietà dei genitori della Pt_1
Ha precisato che mentre frequentava la classe IV dell'Istituto Superiore I.P.I.A. di Sassari, Per_2 Per_1
aveva avuto una figlia, la minore , nata a [...] il [...] residente con la madre e Persona_3
la nonna.
Ha dedotto che con omologa del Tribunale di Sassari in data 15/06/2016 i coniugi si erano separati alle Per_ seguenti condizioni: " 1. i minori figli e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il Per_2
regime dell'affidamento condiviso;
saranno collocati presso al madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20:30 ed a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle
20:30, con pernottamento presso la Sig.ra fino a che il Sig. non abbia una dimora Pt_1 CP_1
autonoma; il principio della alternanza si applicherà anche per tutte le festività; per le ferie estive verranno presi accordi anno per anno, oppure rimarranno in vigore anche nel periodo estivo le regole della alternanza e dei turni per il diritto di visita;
resta fermo che il Sig. si occuperà dei figli in CP_1
tutti i periodi in cui la Sig.ra è impegnata per lavoro;
2. la casa coniugale, di proprietà dei Pt_2
genitori della ricorrente, sarà a costei assegnata, in quanto collocataria;
3. il Sig. CP_1 contribuirà al mantenimento dei figli, fino a che privo di reddito, con un assegno di €200 complessivi mensili, rivalutabile ISTAT, oltre alla metà dele spese mediche e scolastiche;
nel caso ni cui reperisca una occupazione stabile, dal primo mese in cui riprenderà a lavorare contribuirà con un assegno di
€400.4. le parti si impegnano a seguire un corso, presso una struttura pubblica di mediazione”.
Ha dedotto che erano trascorsi oltre sette anni dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia fosse stata alcuna riconciliazione, riferendo che già dall'anno 2014, prima della separazione, il OR aveva lasciato il domicilio coniugale e che nel corso degli anni, i rapporti tra i coniugi si erano diradati fino a diventare inesistenti.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citato il ricorrente non sì è costituito nel presente giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 4 All'udienza del 30 luglio 2024 è comparsa la sola ricorrente la quale ha confermato il contenuto del ricorso, ed il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Nessun provvedimento sull'affidamento può essere adottato essendo i figli della coppia entrambi maggiori di età.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo conto delle esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione. - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Come richiesto dalla ricorrente il resistente contribuirà al mantenimento dei figli maggiori di CP_1
età ma non economicamente indipendenti, fino a che privo di reddito, con un assegno di € 200,00 complessivi mensili, rivalutabile ISTAT, nel caso in cui reperisca una occupazione stabile, dal primo mese in cui riprenderà a lavorare contribuirà con un assegno di € 400,00, così come richiesto dalla ricorrente, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della Pt_1
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall'Inps per i figli sarà interamente percepito dalla con cui gli stessi Pt_1
trascorrono la maggior parte del tempo.
pagina 3 di 4 Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sassari in data 25.08.2001 tra
(C.F. nata a [...], il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, alla via Mercato n 64 e nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio C.F._3 presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (anno 2001 atto 136 parte I serie);
- pone a carico di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
e , maggiori di età ma non economicamente indipendenti, l'assegno di € 200,00 Per_1 Per_2
complessivi mensili, rivalutabile ISTAT, nel caso in cui reperisca una occupazione stabile, dal primo mese in cui riprenderà a lavorare contribuirà con un assegno di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo C.N.F; Pt_1
- l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli sarà percepito al 100 % dalla Parte_1
- Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all' Ufficiale dello stato Civile di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 7 novembre 2024 nella camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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