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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7763/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7763/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
S. Antonio n. 22, C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio Grio CodiceFiscale_1
( ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 18/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“-1 - Condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di CP_1 accompagnamento a decorrere dal 09/08/2022, data della visita di revisione, così come riconosciuto nel decreto di omologa emesso in data 02/05/2024, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 30/10/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Parte_1 di omologa del 2/5/2024 all'esito del proc. di ATPO n. 6379/2022 RG del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dal
09/08/2022, data della visita di revisione (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 3/5/2024 e in data CP_1
7/5/2024 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
2 5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 2/5/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con Parte_1 decorrenza dal 9/8/2022 data della visita di revisione.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dal 9/8/2022, oltre interessi legali sino al soddisfo.
8. Nulla deve essere accertato in questa sede in ordine allo status di portatore di handicap grave per il quale sussiste il decreto di omologa del 2/5/2024.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna dunque l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in € 21,50 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
3 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art 1 L
18/1980 con decorrenza dal 9/8/2022 data della visita di revisione, oltre interessi sui ratei maturati dalla scadenza sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dal 9/8/2022, con oltre interessi sui singoli ratei dalla scadenza sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € CP_1
21,50 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7763/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
S. Antonio n. 22, C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio Grio CodiceFiscale_1
( ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 18/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“-1 - Condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di CP_1 accompagnamento a decorrere dal 09/08/2022, data della visita di revisione, così come riconosciuto nel decreto di omologa emesso in data 02/05/2024, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 30/10/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Parte_1 di omologa del 2/5/2024 all'esito del proc. di ATPO n. 6379/2022 RG del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dal
09/08/2022, data della visita di revisione (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 3/5/2024 e in data CP_1
7/5/2024 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
2 5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 2/5/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con Parte_1 decorrenza dal 9/8/2022 data della visita di revisione.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dal 9/8/2022, oltre interessi legali sino al soddisfo.
8. Nulla deve essere accertato in questa sede in ordine allo status di portatore di handicap grave per il quale sussiste il decreto di omologa del 2/5/2024.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna dunque l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in € 21,50 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
3 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art 1 L
18/1980 con decorrenza dal 9/8/2022 data della visita di revisione, oltre interessi sui ratei maturati dalla scadenza sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dal 9/8/2022, con oltre interessi sui singoli ratei dalla scadenza sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € CP_1
21,50 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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