Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 11 maggio 2020
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 03/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2020, proposto da
SE LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR IN OC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, presso l’Università degli Studi di Milano Statale, e/o, comunque, in via subordinata, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza, e/o, comunque, in via ancora subordinata, presso l’Università degli Studi di Bari e/o altre sedi, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto concorso per l’accesso alle predette Scuole, indetto dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, con Decreto n. 859 del 2 maggio 2019 e successive modifiche (doc. n. 1), previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole; B) della graduatoria di merito unica nazionale, pubblicata secondo le indicazioni di cui al Decreto n. 859 del 2 maggio 2019 (e successive modifiche), nonchè i successivi relativi aggiornamenti e/o scorrimenti e/o “scaglioni” di scelta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole sulla base del raggruppamento degli stessi nei previsti “scaglioni di scelta e di assegnazione”, di volta in volta susseguitisi; altresì, del funzionamento della c.d. “sessione straordinaria” di assegnazione delle borse; nella parte in cui non collocano parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria anzidetta, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto n. 859 del 2 maggio 2019, nella parte in cui non collocano parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; D) del Decreto n. 859 del 2 maggio 2019 e successive modifiche, emanato dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, recante Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 20182019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; E) del D.M. n. 617 dell’8 luglio 2019, recante decreto di distribuzione dei posti a.a. 2018/2019 (doc. n. 2) e relativo Allegato 1 recante Tabella di suddivisione contratti per scuola di specializzazione (doc. n. 3), e successive modifiche, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell’elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2018/2019, in misura inferiore rispetto al maggiore fabbisogno di medici specialisti da formare nell’anno di riferimento e nel triennio 2017/2020, così come stabilito dall’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368” (doc. n. 4); F) di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.I.U.R., ha stabilito l’attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 20182019, in misura inferiore al fabbisogno dell’anno di riferimento e/o, comunque, del triennio formativo 2017/2020, in palese violazione del predetto Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, e/o, comunque, in violazione dell’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e dell’istruttoria ivi prevista; G) del provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 10 del Decreto n. 859 del 2 maggio 2019, è stata disposta la chiusura delle immatricolazioni e la regolamentazione della sessione straordinaria, nonché del provvedimento di chiusura delle graduatorie medesime, con conseguente – inevitabile – permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione; H) del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” (doc. n. 5), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale 23 marzo 2019 prot. n. 236, di costituzione della Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonchè, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; J) dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati; K) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti e specificato i criteri di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; L) dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorchè non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell’idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l’adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;
M) delle modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi, secondo le previsioni di cui all’Allegato 5 del Decreto n. 859 del 2 maggio 2019; N) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell’autenticazione delle prove dei candidati attraverso l'inserimento di codice fornito dalla commissione d’aula, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi; O) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti; P) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2018/2019, secondo quanto indicato alla precedente lettera A).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui non risulta ammesso alle Scuole di Specializzazione indicate.
Con atto del 17 dicembre 2024 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza di smaltimento del 20 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO