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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12867/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12867/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLITANO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRAVETTONI Controparte_2 P.IVA_3
FARINELLI GABRIELE e dell'avv. DISCEPOLO DANIELE
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In Via Preliminare:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, da parte della
, per assoluto difetto di prova dell'avvenuto acquisto in capo all'asserito cessionario Controparte_2
del rapporto di cui si discute;
pagina 1 di 8 In Via Principale e nel merito:
2) Revocare, annullare o dichiarare nullo, con ogni migliore formula, il Decreto Ingiuntivo n.
3159/2023 del 06.09.2023 RG n. 10289/2023 emesso dal Tribunale di Brescia;
3) Accertare e dichiarare che nei contratti de quibus sono stati applicati interessi in misura maggiore;
4) Accertare e dichiarare, per i rilevati profili di invalidità/nullità/inefficacia dedotti in narrativa, la non dovutezza di tutte le somme pretese dalla a titolo di interessi passivi ultralegali ed usurari, CP_1
capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, costi, spese ed ogni altra posta passiva variamente denominata, con eliminazione di tutte le relative partite annotate a debito, in quanto non fondate su validi titoli negoziali;
5) Accertare e dichiarare che la Banca ha applicato, nei rapporti in contestazione, che saranno accertati dal CTU, tassi ed interessi che, maggiorati delle commissioni di massimo scoperto, di tutte le altre commissioni e spese annotate – secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p., hanno comportato che il relativo tasso effettivo globale (TEG) ha superato i tassi soglia (TSU) del periodo in aperta violazione della normativa prevista dalla L. 108/96; con la conseguenza che – nei periodi in cui il TEG risulti superiore al TSU - debba esser dichiarata la nullità di ogni addebito di interessi, commissioni e spese e, dunque, di qualsiasi forma di remunerazione del capitale, con eliminazione delle relative partite annotate a debito ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.; E per l'effetto,
6) Accertare e dichiarare previa rideterminazione di ciascun saldo trimestrale e del saldo finalel'esatto dare-avere tra le parti, sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti, senza applicazione di alcun tasso di interesse e di alcun tipo di capitalizzazione (neanche annuale) ovvero al tasso legale ovvero ancora al diverso tasso ritenuto di giustizia.
In ogni caso
7) Condannare la Società opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il tutto oltre fiscalità come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
In via Istruttoria:
8) Si chiede venga ammessa idonea ed opportuna CTU tecnico – contabile finalizzata al ricalcolo dell'esatto dare – avere tra le parti al quale potranno, eventualmente, essere posti i medesimi quesiti chiesti al consulente tecnico di parte.
Per parte terza intervenuta:
pagina 2 di 8 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese di parte opponente, accertare il credito di parte opposta e condannare parte opponente al pagamento della somma di euro 96.510,88, oltre interessi o della maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese di parte opponente, ci si associa alla richiesta di CTU per rideterminare le somme di dare e avere secondo i principi esposti in narrativa;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 3159/2023 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 96.510,88, oltre interessi e spese, di cui euro 15.141,76 per Controparte_1
residuo mutuo chirografario ed euro 81.369,12 per esposizione in conto corrente.
Nello specifico parte attrice opponente eccepiva il “palese travalicamento del tasso soglia anti usura per come previsto dall'art. 2 della L. 108/1996, in relazione ai contratti sopraindicati”; l'applicazione di spese e oneri non specificamente pattuiti;
l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ.; l'omessa consegna degli estratti conto periodici;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la mancata indicazione del tasso annuo effettivo con riguardo al contratto di mutuo.
All'esito della dichiarazione di contumacia della convenuta opposta e dell'intervento di CP_2
, che si allegava cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo, la causa veniva trattenuta
[...]
pagina 3 di 8 in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
***
I. Il rapporto di conto corrente
Con riguardo a tale specifico rapporto parte attrice opponente contesta: l'applicazione di interessi usurari;
l'applicazione di anatocismo in violazione di legge, l'applicazione di oneri e spese in assenza di valida di pattuizione e l'omessa consegna degli estratti di conto corrente.
I.A L'applicazione di interessi usurari
Parte attrice opponente dopo una premessa scolastica in merito all'operatività della legge 108/96 e alle modalità di individuazione del TEG da raffrontare al tasso soglia in caso di pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, richiamando la perizia di parte allegata, sostiene che il rapporto di corrente evidenzi il superamento del tasso soglia applicando tutti le tre diverse modalità di conteggio astrattamente possibili: quello che utilizza la formula della Banca d'Italia; quello che tiene conto dell'effetto della capitalizzazione, dell'annualizzazione delle CMS che considera la CMS rilevata dalla Banca d'Italia come un dato annuale e quello che tiene conto dell'effetto della capitalizzazione, dell'annualizzazione delle CMS e che considera la CMS rilevata dalla Banca d'Italia come un dato trimestrale.
Pur indicando la consulenza di parte che in tutti i tre i conteggi “si verificano esuberi”, l'importo asseritamente contabilizzato in eccesso è quantificato solo con riferimento alla seconda e alla terza modalità di calcolo di cui sopra.
Ciò posto e rilevato che non emerge come siano stati quantificati gli importi degli “esuberi” di cui sopra, si osserva che le allegazioni attoree non paiono in alcun modo conferenti con i documenti di causa.
In primo luogo, il contratto prevede la capitalizzazione annuale delle poste creditorie e debitorie sicché tutte le considerazioni svolte in atti e nella perizia in merito alle conseguenze della capitalizzazione infra annuale paiono superflue.
In secondo luogo, il contratto non prevede la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, né le stesse risultano in concreto applicate dalla visione degli estratti di conto corrente.
Sicché le contestazioni attoree in tema di applicazione di condizioni usurarie oltre ad essere generiche non paiono neppure riferibili al rapporto contrattuale per cui è causa.
pagina 4 di 8 I.B l'anatocismo
Anche le contestazioni svolte da parte attrice in relazione all'anatocismo paiono generiche e slegate dallo specifico contratto oggetto di causa che è stato concluso nel novembre del 2017 vigente l'art. 120
TUB nel testo attuale e la delibera CICR del 3 agosto 2016 (sicché assolutamente irrilevanti sono le argomentazioni in atti e nella perizia di parte che attengono alla regolamentazione dell'anatocismo prima dell'entrata in vigore di tale delibera).
L'art. 120 TUB nel testo vigente ha stabilito che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Ciò posto il contratto per cui è causa prevede la capitalizzazione annuale con rinvio alle disposizioni operative dell'art. 120 TUB sicché la clausola contrattuale è certamente valida.
Né parte attrice ha allegato che il conteggio degli interessi applicati al contratto sia stato in concreto posto in essere in violazione della clausola contrattuale e ciò senza considerare che non è chiaro come sia stato effettuato il conteggio che ha portato il CTP di parte opponente a quantificare in euro
14.526,58 l'importo indebitamente applicato a titolo di anatocismo, importo scarsamente coerente con le risultanze documentali dal momento che è addirittura maggiore rispetto al totale degli interessi passivi addebitati sul conto corrente al 31 dicembre degli anni di vigenza come emergenti dall'estratto conto.
pagina 5 di 8 I.C oneri e spese
Il CTP di parte attrice ha quantificato in euro 11.019,17 le somme il cui addebito sul conto corrente sarebbe illegittimo “…sulle ipotesi di indeterminatezza contrattuale evidenziata nel precedente punto
2…”.
Premesso che il punto 2 della relazione nulla precisa in merito all'indeterminatezza delle clausole relative a spese e commissioni, non vi è migliore specificazione della contestazione neppure negli atti di causa limitandosi l'atto di citazione a richiamare l'“indeterminatezza contrattuale evidenziata dal nominato perito”.
Poiché il contratto di conto corrente contiene chiara indicazione di quanto pattuito a titolo di commissioni e spese la contestazione attorea non può ritenersi fondata.
I.D. Gli estratti del conto corrente
Poiché la comunicazione degli estratti del conto corrente non è un elemento costituto del diritto di credito nulla deve essere ulteriormente argomentato sul punto.
II. Il contratto di mutuo
Parte attrice opponente lamenta l'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative al contratto di mutuo a fronte dell'asserita omessa indicazione del tasso annuo effettivo, precisando che la rata di euro
1496,69 come pattuita “non corrisponde al tasso di interesse indicato in contratto del 2,45000% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 4,108%”.
La censura è scarsamente comprensibile considerando che il frontespizio del contratto di mutuo nella prima pagina “Sezione A” sotto le parole “PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE” riporta l'indicazione in grassetto “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) + 4,17400%.
L'indicazione del TAEG di un importo addirittura superiore a quello calcolato dal CTP di parte attrice evidenzia l'infondatezza della contestazione.
III. Il decreto ingiuntivo
L'infondatezza delle contestazioni di parte opponente determina il rigetto dell'opposizione.
IV. L'intervento del terzo
La conferma del decreto ingiuntivo porta a rendere scarsamente rilevante, ai fini della presente pagina 6 di 8 decisione, l'attuale titolarità del credito in capo alla convenuta opposta piuttosto che alla terza intervenuta a fronte di una allegata cessione di credito intervenuta in corso di causa.
In ogni caso, quantomeno ai fini della valutazione in ordine alla ammissibilità dell'intervento e della liquidazione delle spese è opportuno esaminare l'effettiva titolarità del credito in capo alla terza intervenuta.
Il contratto di cessione tra convenuta opposta e terza intervenuta allegato in atti indica quale oggetto della cessione:
“I Crediti, analiticamente identificati nell'Allegato 1 “Elenco NDG in cessione”, soddisfano, alla Data di Efficacia Giuridica, cumulativamente i seguenti criteri (i “Criteri”):
a) crediti classificati a sofferenza in conformità alla normativa regolamentare vigente;
b) i contratti da cui originano sono regolati dal diritto italiano;
c) crediti espressi in Euro;
d) crediti che sono sorti da contratti di finanziamento sotto varie forme tecniche, chirografari o assistiti da ipoteca o altra garanzia reale, erogati a persone fisiche o persone giuridiche rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
e) crediti in relazione ai quali non pendono procedimenti penali e/o denunce querele per qualsivoglia ipotesi di reato né cause passive aventi ad oggetto azioni revocatorie, risarcitorie o restitutorie;
f) contraddistinti da uno dei numeri NDG inclusi tra quelli inseriti nella lista resa disponibile dal
Cessionario al seguente link: https://creditfactor.it/il-nostroportafoglio/”
Ciò posto il credito portato dal conto corrente non pare rientrare tra quelli oggetto di cessione in quanto non rientrante nella tipologia di cui alla lettera d).
Quanto al credito derivante dal contratto di mutuo non vi è prova che sia ricompreso tra quelli ceduti in assenza del deposito dell'allegato I richiamato nel contratto di cessione e in assenza di elementi dai quali ricollegare i crediti di cui è causa ai NDG indicati nell'allegato 7 prodotto dalla terza intervenuta.
La pubblicazione della cessione sulla G.U. non esime la cessionaria, a fronte della specifica contestazione della controparte, della prova dell'inclusione dei crediti in contestazione tra quelli oggetto di cessione e tale prova non è stata offerta.
Né può assumere rilievo determinante la contumacia della convenuta opposta che non è univocamente spiegabile con la cessione del credito litigioso potendo al più costituire un elemento indiziario non certo univoco.
pagina 7 di 8
V. Le spese di lite
In considerazione di quanto sopra l'intervento del terzo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di titolarità del credito litigioso.
Stante la soccombenza dell'opponente con riguardo alla revoca del decreto e della terza intervenuta con riguardo alla titolarità del credito le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara inammissibile l'intervento della terza;
spese compensate.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12867/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLITANO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRAVETTONI Controparte_2 P.IVA_3
FARINELLI GABRIELE e dell'avv. DISCEPOLO DANIELE
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In Via Preliminare:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, da parte della
, per assoluto difetto di prova dell'avvenuto acquisto in capo all'asserito cessionario Controparte_2
del rapporto di cui si discute;
pagina 1 di 8 In Via Principale e nel merito:
2) Revocare, annullare o dichiarare nullo, con ogni migliore formula, il Decreto Ingiuntivo n.
3159/2023 del 06.09.2023 RG n. 10289/2023 emesso dal Tribunale di Brescia;
3) Accertare e dichiarare che nei contratti de quibus sono stati applicati interessi in misura maggiore;
4) Accertare e dichiarare, per i rilevati profili di invalidità/nullità/inefficacia dedotti in narrativa, la non dovutezza di tutte le somme pretese dalla a titolo di interessi passivi ultralegali ed usurari, CP_1
capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, costi, spese ed ogni altra posta passiva variamente denominata, con eliminazione di tutte le relative partite annotate a debito, in quanto non fondate su validi titoli negoziali;
5) Accertare e dichiarare che la Banca ha applicato, nei rapporti in contestazione, che saranno accertati dal CTU, tassi ed interessi che, maggiorati delle commissioni di massimo scoperto, di tutte le altre commissioni e spese annotate – secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p., hanno comportato che il relativo tasso effettivo globale (TEG) ha superato i tassi soglia (TSU) del periodo in aperta violazione della normativa prevista dalla L. 108/96; con la conseguenza che – nei periodi in cui il TEG risulti superiore al TSU - debba esser dichiarata la nullità di ogni addebito di interessi, commissioni e spese e, dunque, di qualsiasi forma di remunerazione del capitale, con eliminazione delle relative partite annotate a debito ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.; E per l'effetto,
6) Accertare e dichiarare previa rideterminazione di ciascun saldo trimestrale e del saldo finalel'esatto dare-avere tra le parti, sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti, senza applicazione di alcun tasso di interesse e di alcun tipo di capitalizzazione (neanche annuale) ovvero al tasso legale ovvero ancora al diverso tasso ritenuto di giustizia.
In ogni caso
7) Condannare la Società opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il tutto oltre fiscalità come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
In via Istruttoria:
8) Si chiede venga ammessa idonea ed opportuna CTU tecnico – contabile finalizzata al ricalcolo dell'esatto dare – avere tra le parti al quale potranno, eventualmente, essere posti i medesimi quesiti chiesti al consulente tecnico di parte.
Per parte terza intervenuta:
pagina 2 di 8 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese di parte opponente, accertare il credito di parte opposta e condannare parte opponente al pagamento della somma di euro 96.510,88, oltre interessi o della maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese di parte opponente, ci si associa alla richiesta di CTU per rideterminare le somme di dare e avere secondo i principi esposti in narrativa;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022 e ss.mm..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 3159/2023 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 96.510,88, oltre interessi e spese, di cui euro 15.141,76 per Controparte_1
residuo mutuo chirografario ed euro 81.369,12 per esposizione in conto corrente.
Nello specifico parte attrice opponente eccepiva il “palese travalicamento del tasso soglia anti usura per come previsto dall'art. 2 della L. 108/1996, in relazione ai contratti sopraindicati”; l'applicazione di spese e oneri non specificamente pattuiti;
l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ.; l'omessa consegna degli estratti conto periodici;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la mancata indicazione del tasso annuo effettivo con riguardo al contratto di mutuo.
All'esito della dichiarazione di contumacia della convenuta opposta e dell'intervento di CP_2
, che si allegava cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo, la causa veniva trattenuta
[...]
pagina 3 di 8 in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
***
I. Il rapporto di conto corrente
Con riguardo a tale specifico rapporto parte attrice opponente contesta: l'applicazione di interessi usurari;
l'applicazione di anatocismo in violazione di legge, l'applicazione di oneri e spese in assenza di valida di pattuizione e l'omessa consegna degli estratti di conto corrente.
I.A L'applicazione di interessi usurari
Parte attrice opponente dopo una premessa scolastica in merito all'operatività della legge 108/96 e alle modalità di individuazione del TEG da raffrontare al tasso soglia in caso di pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, richiamando la perizia di parte allegata, sostiene che il rapporto di corrente evidenzi il superamento del tasso soglia applicando tutti le tre diverse modalità di conteggio astrattamente possibili: quello che utilizza la formula della Banca d'Italia; quello che tiene conto dell'effetto della capitalizzazione, dell'annualizzazione delle CMS che considera la CMS rilevata dalla Banca d'Italia come un dato annuale e quello che tiene conto dell'effetto della capitalizzazione, dell'annualizzazione delle CMS e che considera la CMS rilevata dalla Banca d'Italia come un dato trimestrale.
Pur indicando la consulenza di parte che in tutti i tre i conteggi “si verificano esuberi”, l'importo asseritamente contabilizzato in eccesso è quantificato solo con riferimento alla seconda e alla terza modalità di calcolo di cui sopra.
Ciò posto e rilevato che non emerge come siano stati quantificati gli importi degli “esuberi” di cui sopra, si osserva che le allegazioni attoree non paiono in alcun modo conferenti con i documenti di causa.
In primo luogo, il contratto prevede la capitalizzazione annuale delle poste creditorie e debitorie sicché tutte le considerazioni svolte in atti e nella perizia in merito alle conseguenze della capitalizzazione infra annuale paiono superflue.
In secondo luogo, il contratto non prevede la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, né le stesse risultano in concreto applicate dalla visione degli estratti di conto corrente.
Sicché le contestazioni attoree in tema di applicazione di condizioni usurarie oltre ad essere generiche non paiono neppure riferibili al rapporto contrattuale per cui è causa.
pagina 4 di 8 I.B l'anatocismo
Anche le contestazioni svolte da parte attrice in relazione all'anatocismo paiono generiche e slegate dallo specifico contratto oggetto di causa che è stato concluso nel novembre del 2017 vigente l'art. 120
TUB nel testo attuale e la delibera CICR del 3 agosto 2016 (sicché assolutamente irrilevanti sono le argomentazioni in atti e nella perizia di parte che attengono alla regolamentazione dell'anatocismo prima dell'entrata in vigore di tale delibera).
L'art. 120 TUB nel testo vigente ha stabilito che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Ciò posto il contratto per cui è causa prevede la capitalizzazione annuale con rinvio alle disposizioni operative dell'art. 120 TUB sicché la clausola contrattuale è certamente valida.
Né parte attrice ha allegato che il conteggio degli interessi applicati al contratto sia stato in concreto posto in essere in violazione della clausola contrattuale e ciò senza considerare che non è chiaro come sia stato effettuato il conteggio che ha portato il CTP di parte opponente a quantificare in euro
14.526,58 l'importo indebitamente applicato a titolo di anatocismo, importo scarsamente coerente con le risultanze documentali dal momento che è addirittura maggiore rispetto al totale degli interessi passivi addebitati sul conto corrente al 31 dicembre degli anni di vigenza come emergenti dall'estratto conto.
pagina 5 di 8 I.C oneri e spese
Il CTP di parte attrice ha quantificato in euro 11.019,17 le somme il cui addebito sul conto corrente sarebbe illegittimo “…sulle ipotesi di indeterminatezza contrattuale evidenziata nel precedente punto
2…”.
Premesso che il punto 2 della relazione nulla precisa in merito all'indeterminatezza delle clausole relative a spese e commissioni, non vi è migliore specificazione della contestazione neppure negli atti di causa limitandosi l'atto di citazione a richiamare l'“indeterminatezza contrattuale evidenziata dal nominato perito”.
Poiché il contratto di conto corrente contiene chiara indicazione di quanto pattuito a titolo di commissioni e spese la contestazione attorea non può ritenersi fondata.
I.D. Gli estratti del conto corrente
Poiché la comunicazione degli estratti del conto corrente non è un elemento costituto del diritto di credito nulla deve essere ulteriormente argomentato sul punto.
II. Il contratto di mutuo
Parte attrice opponente lamenta l'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative al contratto di mutuo a fronte dell'asserita omessa indicazione del tasso annuo effettivo, precisando che la rata di euro
1496,69 come pattuita “non corrisponde al tasso di interesse indicato in contratto del 2,45000% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 4,108%”.
La censura è scarsamente comprensibile considerando che il frontespizio del contratto di mutuo nella prima pagina “Sezione A” sotto le parole “PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE” riporta l'indicazione in grassetto “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) + 4,17400%.
L'indicazione del TAEG di un importo addirittura superiore a quello calcolato dal CTP di parte attrice evidenzia l'infondatezza della contestazione.
III. Il decreto ingiuntivo
L'infondatezza delle contestazioni di parte opponente determina il rigetto dell'opposizione.
IV. L'intervento del terzo
La conferma del decreto ingiuntivo porta a rendere scarsamente rilevante, ai fini della presente pagina 6 di 8 decisione, l'attuale titolarità del credito in capo alla convenuta opposta piuttosto che alla terza intervenuta a fronte di una allegata cessione di credito intervenuta in corso di causa.
In ogni caso, quantomeno ai fini della valutazione in ordine alla ammissibilità dell'intervento e della liquidazione delle spese è opportuno esaminare l'effettiva titolarità del credito in capo alla terza intervenuta.
Il contratto di cessione tra convenuta opposta e terza intervenuta allegato in atti indica quale oggetto della cessione:
“I Crediti, analiticamente identificati nell'Allegato 1 “Elenco NDG in cessione”, soddisfano, alla Data di Efficacia Giuridica, cumulativamente i seguenti criteri (i “Criteri”):
a) crediti classificati a sofferenza in conformità alla normativa regolamentare vigente;
b) i contratti da cui originano sono regolati dal diritto italiano;
c) crediti espressi in Euro;
d) crediti che sono sorti da contratti di finanziamento sotto varie forme tecniche, chirografari o assistiti da ipoteca o altra garanzia reale, erogati a persone fisiche o persone giuridiche rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
e) crediti in relazione ai quali non pendono procedimenti penali e/o denunce querele per qualsivoglia ipotesi di reato né cause passive aventi ad oggetto azioni revocatorie, risarcitorie o restitutorie;
f) contraddistinti da uno dei numeri NDG inclusi tra quelli inseriti nella lista resa disponibile dal
Cessionario al seguente link: https://creditfactor.it/il-nostroportafoglio/”
Ciò posto il credito portato dal conto corrente non pare rientrare tra quelli oggetto di cessione in quanto non rientrante nella tipologia di cui alla lettera d).
Quanto al credito derivante dal contratto di mutuo non vi è prova che sia ricompreso tra quelli ceduti in assenza del deposito dell'allegato I richiamato nel contratto di cessione e in assenza di elementi dai quali ricollegare i crediti di cui è causa ai NDG indicati nell'allegato 7 prodotto dalla terza intervenuta.
La pubblicazione della cessione sulla G.U. non esime la cessionaria, a fronte della specifica contestazione della controparte, della prova dell'inclusione dei crediti in contestazione tra quelli oggetto di cessione e tale prova non è stata offerta.
Né può assumere rilievo determinante la contumacia della convenuta opposta che non è univocamente spiegabile con la cessione del credito litigioso potendo al più costituire un elemento indiziario non certo univoco.
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V. Le spese di lite
In considerazione di quanto sopra l'intervento del terzo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di titolarità del credito litigioso.
Stante la soccombenza dell'opponente con riguardo alla revoca del decreto e della terza intervenuta con riguardo alla titolarità del credito le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara inammissibile l'intervento della terza;
spese compensate.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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