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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ON IA, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2698/2024 depositato il 16/09/2024 1
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Resistente_1 P.Iva_1 S.r.l. -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 16/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000582943 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160011455971 IRES-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2117/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1188/2024, depositata il 16/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in ordine al ricorso della contribuente in Resistente_1 S.r.l., proposto avverso avviso di intimazione n. 03420229000582943000 e relativa cartella di pagamento per IRES, annualità 2012, accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato in relazione e limitatamente agli interessi e sanzioni irrogate.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza che, non condividendo 2 quanto deciso dal primo giudice in ordine agli interessi e sanzioni, riteneva che l'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 4772/1997, andava valutata diversamente a seconda che le sanzioni fossero irrogate o meno in modo autonomo rispetto all'imposta, in particolare restando l'applicabilità della prescrizione del termine quinquennale nelle ipotesi in cui le sanzioni fossero state irrogate separatamente alle imposta e, ove le stesse sanzioni non fossero state irrogate contestualmente alla imposta, essa appellante rilevava che parte della giurisprudenza riteneva applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per le imposte.
Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza appellata, venisse riconosciuta la legittimità e fondatezza degli atti dell'Ufficio, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la contribuente che, contestando quanto lamentato dall'appellante, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, e distrazione a favore del difensore ex art. 93, c.p.c. All'udienza del 17 dicembre 2025 l'appello viene discusso e deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in linea con quanto rappresentato e richiesto dalla appellata S.r.l. Resistente_1, osserva intanto che la Suprema Corte, con sentenza n. 2044 del 24/01/2023, ha ribadito che gli interessi erariali, così come le sanzioni, si prescrivono in cinque anni.
Per gli interessi si applica la norma di diritto comune, rappresentata dall'art. 2948 n. 4, c.c., mentre, in relazione alle sanzioni, è stato affermato dalla Cassazione testualmente: “Dispone l'art. 20 co. 3° del D.lgs. n. 472/97 che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni”.
Infatti, il diritto alla riscossione di sanzioni tributarie e interessi si prescrive sempre nel termine di cinque anni, indipendentemente dal fatto che siano richiesti in via autonoma o contestualmente alle imposte.
Ed invero, , se il presupposto, ovvero la richiesta di un maggiore tributo erariale rientra nel novero dei 3 crediti con prescrizione decennale, gli accessori, ovvero sanzioni ed interessi, restano svincolati da tale maggiore durata dei termini prescrizionali del debito principale e si prescrivono in cinque anni, per espressa previsione di legge.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 a favore della contribuente, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre a favore del difensore Avv. Difensore_1, ex art. 93, c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ON IA, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2698/2024 depositato il 16/09/2024 1
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Resistente_1 P.Iva_1 S.r.l. -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 16/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000582943 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160011455971 IRES-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2117/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1188/2024, depositata il 16/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in ordine al ricorso della contribuente in Resistente_1 S.r.l., proposto avverso avviso di intimazione n. 03420229000582943000 e relativa cartella di pagamento per IRES, annualità 2012, accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato in relazione e limitatamente agli interessi e sanzioni irrogate.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza che, non condividendo 2 quanto deciso dal primo giudice in ordine agli interessi e sanzioni, riteneva che l'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 4772/1997, andava valutata diversamente a seconda che le sanzioni fossero irrogate o meno in modo autonomo rispetto all'imposta, in particolare restando l'applicabilità della prescrizione del termine quinquennale nelle ipotesi in cui le sanzioni fossero state irrogate separatamente alle imposta e, ove le stesse sanzioni non fossero state irrogate contestualmente alla imposta, essa appellante rilevava che parte della giurisprudenza riteneva applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per le imposte.
Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza appellata, venisse riconosciuta la legittimità e fondatezza degli atti dell'Ufficio, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la contribuente che, contestando quanto lamentato dall'appellante, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, e distrazione a favore del difensore ex art. 93, c.p.c. All'udienza del 17 dicembre 2025 l'appello viene discusso e deciso sulle sopra riportate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in linea con quanto rappresentato e richiesto dalla appellata S.r.l. Resistente_1, osserva intanto che la Suprema Corte, con sentenza n. 2044 del 24/01/2023, ha ribadito che gli interessi erariali, così come le sanzioni, si prescrivono in cinque anni.
Per gli interessi si applica la norma di diritto comune, rappresentata dall'art. 2948 n. 4, c.c., mentre, in relazione alle sanzioni, è stato affermato dalla Cassazione testualmente: “Dispone l'art. 20 co. 3° del D.lgs. n. 472/97 che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni”.
Infatti, il diritto alla riscossione di sanzioni tributarie e interessi si prescrive sempre nel termine di cinque anni, indipendentemente dal fatto che siano richiesti in via autonoma o contestualmente alle imposte.
Ed invero, , se il presupposto, ovvero la richiesta di un maggiore tributo erariale rientra nel novero dei 3 crediti con prescrizione decennale, gli accessori, ovvero sanzioni ed interessi, restano svincolati da tale maggiore durata dei termini prescrizionali del debito principale e si prescrivono in cinque anni, per espressa previsione di legge.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 a favore della contribuente, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre a favore del difensore Avv. Difensore_1, ex art. 93, c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025