Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto da
NO BL, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione RI, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Caselli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Corso Vannucci, 30;
nei confronti
EA Rafanelli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’elenco dei risultati delle prove del 29 aprile 2021, parte integrante del verbale ove sono state riportate le votazioni conseguite dai candidati per la prova;
- della determinazione della Direzione regionale risorse, programmazione, cultura e turismo della Regione RI n. 5582 del 9 giugno 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione RI in data 15 giugno 2021, avente ad oggetto: “ Esito procedura Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per il Servizio ENERGIA, AMBIENTE, RIFIUTI, presso la Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile (Codice Avviso TDDi5/20) ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della Regione RI, il ricorrente NO BL ha impugnato la determinazione della Direzione regionale risorse, programmazione, cultura e turismo n. 5582 del 9 giugno 2021, recante l’approvazione della graduatoria della procedura selettiva indetta con la determinazione dirigenziale n. 10470 del 13 novembre 2020 per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato per il Servizio energia, ambiente, rifiuti presso la Direzione regionale governo del territorio, ambiente, protezione civile.
2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il ricorrente ha partecipato alla procedura, nell’ambito della quale ha riportato il punteggio di 53/60 nella valutazione dei titoli e di 25/40 in relazione al colloquio, per un totale di 78/100 punti, che lo ha visto collocarsi in terza posizione nella graduatoria finale.
3. Il ricorrente ha evidenziato nella propria esposizione in punto di fatto che la pubblicazione dell’elenco dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli sarebbe avvenuta soltanto due giorni prima del colloquio e non sarebbe stata corredata dei verbali recanti le valutazioni in base alle quali la Commissione è pervenuta alla determinazione dei punteggi assegnati.
Anche a seguito del colloquio, svoltosi il 29 aprile 2021, sarebbe stato comunicato ai candidati soltanto l’elenco dei punteggi riportati da quanti avevano sostenuto la prova, senza che fosse reso noto il verbale della Commissione.
Il ricorrente ha quindi presentato il 3 maggio 2021 un’istanza di autotutela alla Direzione regionale risorse, programmazione, cultura e turismo, presso la quale era incardinata la procedura selettiva, domandando la rivalutazione dei propri titoli, a suo avviso errata, dovendo essergli riconosciuto il punteggio di 59/60, in luogo di quello di 53/60 effettivamente assegnatogli.
L’istanza è stata riscontrata negativamente con nota del 5 maggio 2021, ove la Direzione regionale ha rappresentato di non poter intervenire in autotutela sulle valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della Commissione di concorso e ha comunque ritenuto non consentita, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità, una revisione del punteggio attribuito per i titoli in un momento in cui era già noto l’esito del colloquio finale.
Il ricorrente ha quindi avanzato, il 18 maggio 2021, una seconda istanza di autotutela, avente parimenti a oggetto la richiesta di rivalutazione dei propri titoli, questa volta rivolta alla Presidente e ai Componenti della Commissione esaminatrice.
Con nota della Regione in data 7 giugno 2021 è stato reso noto al ricorrente l’esito negativo anche di questa seconda istanza, essendo stato ritenuto dalla Commissione “ (...) di aver compiutamente assolto i propri compiti secondo criteri di imparzialità e correttezza (...) ” e, pertanto, di non dovere, né potere “ (...) procedere alla richiesta rettifica della graduatoria in relazione alla valutazione dei titoli dei candidati ”.
È seguita la determinazione dirigenziale n. 5582 del 9 giugno 2021, impugnata in questa sede, con la quale, preso atto del processo verbale della procedura, nonché dell’esito dell’istanza di autotutela avanzata dal candidato NO BL nei confronti della Commissione esaminatrice, è stata approvata la graduatoria finale, nella quale si è collocato in prima posizione l’ing. EA Rafanelli.
4. Il ricorso avverso l’esito della procedura selettiva è affidato a due motivi.
4.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente ha lamentato che l’elenco dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi al colloquio sarebbe stato predisposto e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione RI in data 27 aprile 2021, senza il processo verbale recante le valutazioni sottese all’assegnazione dei punteggi stessi. Ne sarebbe derivato, secondo l’avviso della parte, lo stravolgimento delle scansioni temporali della procedura selettiva, in quanto la previa formazione e pubblicazione di tale elenco di voti e solo successivamente la formazione e pubblicazione dei relativi verbali non garantirebbe la regolarità e l’imparzialità della procedura, dovendo la Commissione determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe mancata un’effettiva previa esplicitazione dei criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli posseduti da ciascun partecipante, quale scala di riferimento delle successive valutazioni, e ciò avrebbe determinato la sostanziale arbitrarietà del giudizio reso, non essendo possibile verificare ex post la correttezza dell’ iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice per pervenire all’attribuzione del punteggio numerico.
4.2. Sotto altro profilo, il ricorrente ha sostenuto che il punteggio attribuitogli per i titoli, pari a 53/60, sarebbe errato, in quanto la Commissione avrebbe dovuto riconoscergli 59 punti.
In particolare, avuto riguardo ai criteri risultanti dall’articolo 6 dell’avviso di indizione della procedura e ai criteri di valutazione pubblicati con la determinazione dirigenziale n. 2914 del 7 aprile 2021, il candidato avrebbe dovuto ottenere: 9/10 per i titoli di studio; 30/30 per i titoli di servizio; 10/10 per il complesso delle attività lavorative e delle esperienze di studio o professionali; 5/5 per la preparazione culturale e l’esperienza professionale posseduta, la formazione certificata e pertinente rispetto alla posizione oggetto della selezione, gli incarichi esterni attinenti e le abilitazioni professionali, nonché le pubblicazioni e i lavori originali pertinenti; 2/3 per le attitudini e capacità maturate in ambito manageriale e i risultati conseguiti con riferimento alle posizioni ricoperte e agli obiettivi prefissati.
Ove tali punteggi gli fossero stati riconosciuti, il ricorrente avrebbe ottenuto, in tesi, 6 punti in più rispetto a quelli assegnatigli e, quindi, una valutazione complessiva per i titoli pari a 59/60 (invece di 53/60). Di conseguenza, il punteggio totale, tenuto conto dell’esito del colloquio, sarebbe stato di 84/100 (invece di 78/100) e il candidato si sarebbe collocato al primo posto della graduatoria.
5. La Regione RI, costituitasi in giudizio, ha depositato una memoria, con la quale ha anzitutto eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che:
- nel corso degli ultimi anni, dapprima il candidato risultato primo in graduatoria e poi anche il secondo classificato hanno assunto l’incarico e successivamente rassegnato le proprie dimissioni, e l’Amministrazione ha quindi stabilito di non dare luogo all’ulteriore scorrimento della graduatoria, ma di coprire la posizione mediante un incarico ad interim a un dipendente regionale, conferito dal 1° marzo 2024;
- la graduatoria, pubblicata il 15 giugno 2021, sarebbe ormai scaduta;
- l’incarico al quale aspira il ricorrente avrebbe dovuto avere una durata di tre anni a decorrere dal mese di settembre 2021.
L’Ente ha poi allegato l’infondatezza delle censure articolate dal ricorrente, evidenziando anche che, seguendo la stessa prospettazione della parte, il punteggio conseguibile per i titoli dal candidato sarebbe di 57/60, e non di 59/60.
6. Il ricorrente ha parimenti depositato una memoria, con la quale:
- ha controdedotto rispetto ai profili di sopravvenuta carenza di interesse allegati dalla Regione, sostenendo l’illegittimità della scelta dell’Ente di non disporre l’ulteriore scorrimento della graduatoria, a seguito delle dimissioni del secondo graduato;
- ha ribadito che il punteggio per i titoli da riconoscere in suo favore avrebbe dovuto essere pari a 59/60 e, a sostegno di tale affermazione, ha riportato testualmente ampi stralci del proprio curriculum ;
- ha affermato che i criteri di valutazione della Commissione “ (...) non risultano predeterminati in maniera sufficientemente rigida e stringente, sono sostanzialmente apodittici, ma quel che è più grave, sono appunto privi di alcun significato condivisibile al di fuori della percezione della Commissione giudicatrice, dando luogo ad un difetto di motivazione, che rimane apparente, se la Commissione non fornisce, come nel caso non ha fornito, le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso, peraltro matematicamente errato, con i titoli e il contenuto degli elaborati dei candidati ”.
7. All’udienza pubblica fissata, il Collegio ha prospettato alle parti un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
8. In esito agli approfondimenti che il Collegio in udienza si è riservato di svolgere, va confermata la giurisdizione di questo Plesso.
8.1. La giurisdizione del giudice ordinario prevista dall’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si estende, infatti, a tutte le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego in regime c.d. privatizzato, atteso che, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 63, “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...) ”.
L’esistenza di una procedura concorsuale, comportante l’attribuzione della controversia al giudice amministrativo, è ravvisabile in presenza di indici specifici, quale la nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori e la formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all’esito di una valutazione comparativa, mentre deve ritenersi insussistente un concorso, con conseguente radicarsi della giurisdizione del giudice ordinario, laddove l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico sia rimessa a una scelta fiduciaria dell’Amministrazione (cfr. Cass. civ., SS. UU., ord. 8 giugno 2016, n. 11711, n. 11712 e n. 11713; nello stesso senso, ex multis : Cons. giust. Reg. Sic., 16 marzo 2020, n. 171; Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867; Id., 4 aprile 2017, n. 1549).
8.2. Facendo applicazione di questi indirizzi, deve rilevarsi che la presente controversia attiene a una procedura selettiva nell’ambito della quale risulta essere stata nominata una Commissione esaminatrice con poteri decisori, che ha espresso il proprio giudizio sulla base di valutazioni tecniche, attribuendo a ciascun candidato specifici punteggi, i quali hanno condotto alla formazione di una graduatoria di merito.
Si tratta, pertanto, di una procedura concorsuale e, di conseguenza, va confermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
9. In punto di integrità del contraddittorio, posto che – come si illustrerà più oltre – il ricorso non può trovare accoglimento, il Collegio ritiene, in applicazione dell’articolo 49, comma 2, cod. proc. amm., di non dover disporre la notifica del gravame pure nei confronti del concorrente collocatosi al secondo posto della graduatoria.
L’evocazione in giudizio anche del predetto controinteressato non consentirebbe, infatti, al medesimo di ottenere una maggiore tutela, stante l’esito del giudizio, come anticipato sfavorevole al ricorrente, mentre un’eventuale diversa opinione del Giudice d’appello condurrebbe all’integrazione del contraddittorio nel predetto grado (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2021, n. 7172).
10. Può, inoltre, prescindersi dallo scrutinio dei profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prospettati dalla Regione, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
11. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che la pubblicazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli dei candidati non sarebbe stata corredata dal relativo verbale della Commissione esaminatrice e che “ Soltanto con nota mail del 12 maggio 2021, sono stati predisposti e trasmessi dalla Commissione esaminatrice, al Servizio competente della Regione, i criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli ” (v. p. 7 del ricorso). Secondo la parte, il giudizio reso dalla Commissione si rivelerebbe arbitrario, essendo mancata un’effettiva previa esplicitazione dei criteri di assegnazione dei punteggi ai titoli posseduti da ciascun candidato, quale scala di riferimento delle successive valutazioni.
11.1. Al riguardo, deve osservarsi che, secondo quanto risulta agli atti del giudizio, l’avviso pubblico di indizione della procedura, di cui alla determinazione dirigenziale n. 10470 del 13 novembre 2020, ha previsto, all’articolo 6, la valutazione dei candidati con l’attribuzione di un massimo di 100 punti, di cui non più di 60 per i titoli e non più di 40 per il colloquio.
A tal fine, lo stesso avviso:
- ha stabilito che, nell’ambito del punteggio per i titoli, potessero essere attribuiti fino a un massimo di 10 punti per i titoli di studio, 30 punti per i titoli di servizio e 20 punti per il curriculum formativo e professionale;
- ha fissato alcuni criteri per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle tre tipologie indicate.
In questo quadro, già regolamentato in buona misura dallo stesso avviso di indizione della procedura, la Commissione esaminatrice ha provveduto a dettagliare ulteriormente i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, stabilendo anche le modalità per l’attribuzione dei punteggi.
L’estratto del verbale della Commissione contenente i criteri di valutazione è stato trasmesso al competente Servizio dell’Amministrazione il 6 aprile 2021 e con determinazione n. 2914 del 7 aprile 2021 la Direzione regionale risorse, programmazione, cultura e turismo ha disposto la pubblicazione di tali criteri sul sito internet istituzionale.
Con la successiva determinazione n. 3694 del 27 aprile 2024 la medesima Direzione regionale ha disposto la pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli dei candidati.
Il 29 aprile 2021 si sono svolti i colloqui dei candidati.
Con comunicazione del 12 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso al Servizio competente il verbale dei propri lavori.
Con la determinazione n. 5582 del 9 giugno 2021 è stata, infine, approvata la graduatoria finale.
11.2. Alla luce di tale sequenza procedimentale, le contestazioni del ricorrente risultano destituite di fondamento.
I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio sono stati, infatti, non solo debitamente predeterminati dalla Commissione esaminatrice, ma anche pubblicati prima dello svolgimento delle valutazioni stesse.
Il fatto che il verbale relativo alla valutazione dei titoli non sia stato pubblicato insieme all’esito di tale valutazione non costituisce un vizio della procedura, non essendovi alcun obbligo di pubblicazione del verbale, tanto meno unitamente alla comunicazione del punteggio attribuito ai candidati.
Al fine del corretto e imparziale operato dell’Organo, rileva, infatti, unicamente la circostanza che la valutazione dei titoli sia avvenuta dopo la predisposizione dei relativi criteri, e ciò risulta comprovato in atti. Dal verbale della Commissione – il quale, ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., fa piena prova fino a querela di falso – risulta, più in dettaglio, che tale valutazione sia stata effettuata a partire dal 13 aprile 2021, e quindi in un momento successivo alla predisposizione e alla pubblicazione dei criteri appositamente predisposti.
11.3. Non può poi sostenersi che i criteri predeterminati dalla Commissione ai fini della valutazione dei titoli fossero generici o poco stringenti, atteso che, al contrario, tali criteri risultano puntualmente dettagliati e corredati di indicazioni specifiche e griglie per l’attribuzione dei punteggi.
Emerge, inoltre, dal verbale della Commissione che le valutazioni rese al fine dell’attribuzione dei punteggi al candidato odierno ricorrente per ciascun criterio e subcriterio sono state debitamente motivate, illustrando gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del giudizio (v. pp. 13 s. del predetto verbale).
Trova applicazione, pertanto, il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “ Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (...) ”; e ciò in relazione “ (...) alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782, che richiama Id., Sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573).
Anche sotto questo profilo, pertanto, le contestazioni della parte non colgono nel segno.
11.4. Il motivo esaminato deve essere conseguentemente rigettato.
12. Prima di passare all’esame del secondo motivo, concernente il punteggio attribuito al ricorrente nella valutazione dei titoli, occorre prendere in considerazione la contestazione della Regione, la quale evidenzia che, anche in caso di accoglimento di tutte le censure proposte, il candidato non potrebbe ottenere il punteggio per i titoli di 59/60, bensì soltanto quello di 57/60.
12.1. Rileva il Collegio che le allegazioni della Regione sono corrette, atteso che:
- per i titoli di studio, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essergli riconosciuto il punteggio di 9/10, e tale punteggio corrisponde a quello effettivamente attribuitogli dalla Commissione;
- per i titoli di servizio si afferma che il punteggio da assegnare al candidato avrebbe dovuto essere di 30/30, e tale valutazione parimenti corrisponde a quella della Commissione;
- quanto alle tre voci concernenti la valutazione del curriculum professionale, per la quale complessivamente è stato previsto un massimo di 20 punti: (a) per il subcriterio concernente la valutazione del complesso delle attività lavorative e delle esperienze di studio o professionali, il ricorrente sostiene di meritare 10/10, in luogo del punteggio di 7/10 attribuitogli dalla Commissione; (b) per il subcriterio concernente la preparazione culturale e l’esperienza professionale posseduta, la formazione certificata e pertinente rispetto alla posizione oggetto della selezione, gli incarichi esterni attinenti e le abilitazioni professionali, nonché le pubblicazioni e i lavori originali pertinenti, la parte sostiene di meritare una valutazione di 5/5, che corrisponde al punteggio attribuito dalla Commissione; (c) per il subcriterio concernente le attitudini e capacità maturate in ambito manageriale e i risultati conseguiti con riferimento alle posizioni ricoperte e agli obiettivi prefissati, il punteggio da riconoscere, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere di 2/3, in luogo di 1/3; (d) quanto al subcriterio concernente il valore globale delle esperienze presentate nel curriculum , non risulta essere stato contestato nel ricorso il punteggio di 1/2 attribuito dalla Commissione al candidato BL.
Emerge, quindi, come il ricorrente abbia contestato soltanto l’attribuzione: (i) del punteggio di 7/10, invece che di 10/10, per la valutazione del complesso delle attività lavorative e delle esperienze di studio o professionali; (ii) del punteggio di 1/3, invece che di 2/3, per la valutazione delle attitudini e capacità maturate in ambito manageriale e i risultati conseguiti con riferimento alle posizioni ricoperte e agli obiettivi prefissati.
Di conseguenza, anche in caso di accoglimento di entrambe tali contestazioni, il punteggio da riconoscere al candidato verrebbe incrementato soltanto di 4 punti (e non di 6 punti) rispetto a quello attribuitogli dalla Commissione. Il punteggio per i titoli sarebbe, quindi, di 57/60 (e non di 59/60, come affermato nel ricorso) e, di conseguenza, tenuto conto della valutazione di 25/40 attribuita per il colloquio e non contestata, il punteggio complessivo spettante al ricorrente risulterebbe pari a 82/100 (e non a 84/100, come affermato nel ricorso).
12.2. L’errore di calcolo contenuto nel ricorso non fa emergere, tuttavia, l’originaria carenza di interesse alle censure oggetto del secondo motivo – difatti non prospettata dall’Amministrazione resistente – e, quindi, non ne determina l’inammissibilità. E ciò in quanto con il punteggio di 82/100 il ricorrente si collocherebbe comunque a pari merito rispetto al primo graduato, con la conseguenza che, pur non essendo noto né determinabile in questa sede se il ricorrente risulterebbe vincitore della selezione, in ogni caso il medesimo otterrebbe un miglioramento della propria posizione nella graduatoria.
13. Nel merito, le doglianze sono tuttavia infondate.
13.1. Come sopra detto, le contestazioni del ricorrente si appuntano, in verità, soltanto su due profili, concernenti la valutazione, rispettivamente: (i) del complesso delle attività lavorative e delle esperienze di studio o professionali; (ii) delle attitudini e capacità maturate in ambito manageriale e dei risultati conseguiti con riferimento alle posizioni ricoperte e agli obiettivi prefissati.
13.2. Al riguardo, deve tenersi presente che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “ (...) nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ” (Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685).
13.3. Come ben evidenziato dall’Amministrazione resistente, il ricorrente si è limitato a richiamare le voci oggetto di valutazione e ad affermare apoditticamente che, in relazione ai titoli da lui vantati, gli sarebbero spettati i punteggi specificati nel ricorso, senza tuttavia indicare, neppure succintamente, le ragioni sulle quali si basa tale convincimento e senza spiegare perché il giudizio della Commissione sarebbe manifestamente inattendibile.
13.3.1. Più in dettaglio:
(i) con riguardo alla prima delle due valutazioni oggetto di contestazione, nel ricorso si legge soltanto quanto segue: “ il ricorrente, nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e professionale ad essa allegato, ha dichiarato di aver svolto più attività nella carriera professionale, riconducibili alla “ Lett. a) Complesso delle attività lavorative, delle esperienze di studio e/o professionali, più qualificanti svolte nella carriera professionale del candidato, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie e tese ad evidenziare la specializzazione posseduta rispetto ai contenuti professionali della posizione a selezione ”. Pertanto, il punteggio di cui alla lettera A3.) punto III art. 6, comma 1, Lett. a), dell’avviso doveva essere pari a 10 punti ” (v. p. 11 del ricorso);
(ii) rispetto alla seconda delle valutazioni contestate, la parte ha affermato unicamente che: “ Per quanto concerne la valutazione del curriculum formativo e professionale di cui alla Lettera a) punto III Art. 6, c. 1, dell’Avviso, nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e professionale ad essa allegato, il candidato ha dimostrato di aver acquisito, nella carriera professionale, in riferimento alla “ Lett c) Le attitudini e capacità maturate in ambito manageriale e i risultati conseguiti con riferimento alle posizioni ricoperte ed agli obiettivi prefissati ”. Il punteggio di cui alla lettera A3.) punto III art. 6, comma 1, Lett. c), dell’Avviso, doveva essere pertanto pari a 2 punti ” (v. p. 12 del ricorso).
13.3.2. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, al fine di argomentare ulteriormente tali censure, la parte ha riportato ampi stralci del proprio curriculum , giustapponendo poi, al termine delle elencazioni dei titoli ritenuti pertinenti rispetto a ciascuna voce oggetto di valutazione, l’affermazione secondo la quale dagli elementi esposti (ossia i titoli elencati) dovrebbe automaticamente desumersi la spettanza del punteggio preteso dal candidato.
13.4. Al riguardo – anche a prescindere dalla considerazione che non è consentita la prospettazione con una memoria non notificata alla controparte di censure che, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Id., Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Id., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493) – deve osservarsi che le contestazioni formulate risultano del tutto inidonee a scalfire l’attendibilità della valutazione tecnica della Commissione, non potendo tale esito discendere dalla mera diversa opinione del ricorrente rispetto al giudizio espresso dall’Organo tecnico a ciò deputato.
13.5. Anche il secondo motivo deve essere, perciò, rigettato.
14. In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione RI, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO