Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Seamar S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per quanto di ragione, della determinazione del Comune di Arzachena, recante registro di settore n. 281 e recante altresì n. 3693 del 30 dicembre 2020, assunta dal Settore 2 – Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela, Demanio, Edilizia e recante ad oggetto: “concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Arzachena. Conclusione procedimento ex art. 2 della l. 241 del 1990. non accoglimento istanze di proroga formulate ai sensi della l. 145 del 2018. estensione validità dei titoli al 31.12.2021”;
- per quanto occorra, della nota del Comune di Arzachena dell'11 gennaio 2021 recante ad oggetto “Richiesta di proroga concessione demaniale ai sensi della L. 145/2018. C.d.m. 43 del 02.07.2008 in loc. Cala di Volpe. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis Legge 241/1990)”;
b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 25.5.2021:
- per quanto di ragione, del provvedimento del Comune di Arzachena Protocollo: AOO.ARZA.17/03/2021.0015407 trasmesso il 17 marzo 2021, recante ad oggetto “richiesta di proroga concessione demaniale ai sensi della l. 145/2018. diniego”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 4.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa NA HA, vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto presentata da parte ricorrente, udito il difensore per parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 4.12.2025 parte ricorrente ha depositato la dichiarazione nella quale dà atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità;
- che in pari data parte ricorrente ha notificato la suddetta dichiarazione alle parti resistenti;
- che il Comune resistente ha depositato in data 29.12.2025 una memoria nella quale ha aderito alla richiesta di parte ricorrente, pur insistendo per la condanna al pagamento delle spese di giudizio in suo favore;
- che parte ricorrente in data 20.1.2026 ha presentato una memoria nella quale insiste nel chiedere la compensazione delle spese di giudizio;
- che al Collegio non resta che procedere in conformità a quanto sopra richiesto da parte ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a.;
- che le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione della condotta processuale della parte ricorrente, delle difese meramente di stile dell’Avvocatura erariale e del deposito della memoria del 29.12.2025 da parte della difesa civica successivo alla notifica della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per la Regione, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per la Regione autonoma della Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | Marco LL |
IL SEGRETARIO