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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11660 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione dodicesima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lucia
De IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 9294 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021
Tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e defesi dall'all'avv. Gianluca Cracas presso il cui studio in C.F._2
Roma sono elettivamente domiciliati
- ATTORI
e
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Luppino presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione del 18.03.2021, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno citato in giudizio la e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- che in data 3.09.2018 alle ore 13:40 circa, presso via Carlo Alberto -in Roma- in corrispondenza del civico 45, lo scooter targato DA62064, di proprietà di e condotto Parte_1 da era stato coinvolto in un sinistro causato dal veicolo Fiat Punto targato Parte_2
CS212YD, condotto da , di proprietà di ed assicurato per la R.C.A. CP_3 Controparte_2 presso la CP_1
- che, nello specifico, il veicolo Fiat Punto targato CS212YD, allorché procedeva sul lato destro della carreggiata, aveva effettuato inversione di marcia al fine di parcheggiare sul lato sinistro della carreggiata, costringendo ad effettuare una brusca frenata per evitare l'impatto, Parte_2 all'esito della quale aveva perso il controllo del mezzo finendo in terra;
- che dell'accaduto aveva redatto verbale (doc. 2) la Polizia Municipale di Roma Capitale intervenuta e che vi era una testimone oculare, . Tes_1
- che lo scooter targato DA62604 aveva subito danni per un ammontare di euro 1.137,28, come da preventivo di riparazione (doc. 4);
- che, a causa del sinistro, era stato condotto al Pronto Soccorso Parte_2 dell'Ospedale San IO AD di Roma, dove gli era stata diagnosticata: “Frattura scomposta 3° distale diafisi perone + frattura scomposta malleolo tibiale con diastasi pinza TPA a destra”, con 30 giorni di prognosi (doc. 5);
- che i danni riportati erano stati stimati in invalidità temporanea assoluta di 50 giorni, un'invalidità temporanea relativa al 50% di 120 giorni, nonché una residua invalidità permanente al
14%, quantificato per un totale – comprensivo delle spese mediche – pari ad euro 47.060,83, salva l'applicazione di oscillazioni minime o massime;
- di aver subito anche un danno morale, costituito dall'evidente stato di disagio e sofferenza per il sinistro, oltre che un danno estetico, costituito dagli esiti cicatriziali derivati dall'intervento chirurgico resosi necessario per ricomporre le fratture;
- che il tentativo di ottenere il risarcimento in via stragiudiziale, mediante invio di diffida alla tramite posta elettronica certificata (doc. 22), non aveva portato al bonario componimento CP_1 della lite;
- che l' gli aveva erogato prestazioni per un ammontare di euro 6.861,98 (doc. 23). CP_4
La citazione così conclude: “accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente del veicolo Fiat Punto targato CS212YD, CP_3 di proprietà della sig.ra , e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare i convenuti Controparte_2 ciascuno per il proprio titolo come per legge e comunque in solido tra loro: a) al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni materiali causati al motoveicolo Aprilia Scarabeo Parte_1 targato DA62064 di sua proprietà, quantificati in Euro 1.137,28, ovvero in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
b) al risarcimento in favore del sig. Parte_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso, quantificati in Euro 50.057,52
(importo comprensivo dell'oscillazione di fascia massima del danno e già detratto della somma di
Euro 6.861,98 corrisposta dall' ovvero in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta CP_4 equa e di giustizia. Il tutto oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione ISTAT ed interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo utilizzo e/o godimento dell'equivalente pecuniario del danno subito a far data dall'evento sino all'effettivo soddisfo. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare le parti convenute al risarcimento in favore di parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_1
- che non era stata indicata la posizione precisa ed il lato dei mezzi coinvolti rispetto al regolare senso di marcia ed alla carreggiata e/o altri elementi che potessero garantire un oggettivo riscontro alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori;
- che -per come prospettata la dinamica del sinistro- il danno lamentato dagli attori non derivava da uno scontro tra veicoli, trattandosi di un c.d. “danno da turbativa” e che, pertanto, l'onere della prova gravante sul danneggiato doveva intendersi in modo ancor più rigoroso;
- che, inoltre, dalle dichiarazioni di , conducente del veicolo Fiat Punto targato CP_3
CS212YD, era emerso che lo scooter condotto da era sopraggiunto quando il veicolo Parte_2
Fiat Punto si trovava ancora all'interno della propria corsia, sicché la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi al medesimo conducente dello scooter;
- che dal verbale redatto dalla Polizia Municipale si evinceva che in prossimità del sinistro non erano stati riscontrati segni di frenata, sicché gli attori non avevano offerto la prova liberatoria, richiesta dall'art. 2054 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che non risultava adeguatamente provato il coinvolgimento del veicolo Fiat punto targato
CS212YD, non essendovi testimoni oculari in grado di riferire sull'accaduto, e contestualmente contestando, la convenuta, la richiesta di escussione testimoniale di Tes_1
- l'eccessività del danno patrimoniale asseritamente riportato dallo scooter che doveva essere contenuto in € 698,28, iva esclusa e che, comunque, considerato il valore commerciale del mezzo
(circa € 900,00), la riparazione risultava senz'altro antieconomica;
- l'eccessività del risarcimento del danno biologico richiesto
La comparsa così conclude: “In via principale: -accertare e dichiarare infondata sia in fatto che in diritto la domanda attorea e, per l'effetto rigettarla, con condanna alle spese;
- Accertare e dichiarare infondata la richiesta di condanna della Compagnia ex art. 96 cpc perché infondata in fatto ed in diritto In via subordinata: -accertare e dichiarare il concorso di colpa delle parti nella verificazione dell'incidente per cui è causa, con attribuzione del maggior grado di responsabilità in capo alle controparti e, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, ridurre le pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui verrà fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica al sinistro per cui è causa, al netto di quanto già corrisposto da e con compensazione delle spese di lite;
- Ridurre il risarcimento richiesto nella CP_4 misura in cui sarà provato e nei limiti dello stretto sofferto e riconducibile ai fatti di causa”.
è rimasta contumace. Controparte_2
Con memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni di , conducente del veicolo Fiat Punto, evidenziando come lo stesso CP_3 abbia affermato di essersi arrestato in prossimità della linea di mezzeria, quando il tratto di strada teatro del sinistro non presenta tale segnaletica orizzontale. Inoltre, la sua dichiarazione era evidentemente volta a sottrarsi da responsabilità. Gli attori hanno altresì evidenziato che la mancata menzione della testimone oculare nel verbale redatto dalla Polizia Municipale – Tes_1 intervenuta solo dopo circa mezz'ora dal sinistro – non pone alcuna preclusione all'ammissibilità della prova testimoniale richiesta. Infine, hanno ribadito quanto già dedotto nell'atto di citazione in ordine al quantum debeatur.
Con propria memoria difensiva, la convenuta ha ribadito la sua opposizione alle richieste istruttorie di parte attrice. In particolare, ha evidenziato che della presenza di tale sul Tes_1 luogo del sinistro – non verbalizzata dalla Polizia Municipale - non veniva dato atto nemmeno nella lettera di costituzione in mora da parte di e e che inoltre tale nominativo mai Pt_1 Parte_2 veniva indicato prima della notifica dell'atto di citazione. In ipotesi di accoglimento dell'istanza istruttoria avversaria, chiedeva essere ammessa alla prova contraria sui medesimi capitoli richiesti dall'attrice. Si è poi opposta alla richiesta di ctu di parte attrice, in quanto meramente esplorativa, nominando, per il caso di sua ammissione, la dott.ssa quale ctp. Ha formulato istanza Persona_1 ex art. 210 c.p.c. al fine dell'acquisizione agli atti di copia integrale conforme del rapporto prot. n.
19827 del 3.9.2018 Polizia Roma Capitale U.O. Gruppo I “Centro”, comprensivo della scheda di intervento sulla chiamata per i soccorsi, anche nei confronti del servizio 118.Infine, ha chiesto l'acquisizione ex art. 210 c.p.c della documentazione integrale presso l' attestante le CP_4 complessive somme erogate o erogande al in dipendenza del sinistro. Parte_2
Nel corso del giudizio, è stata disposta l'escussione della testimone oculare la Tes_1 quale, in merito capitoli di prova ammessi, ha risposto come riportato di seguito. A domanda del
Giudice, ha dichiarato: “sono disinteressato alla lite, preciso però di essere consuocera di Pt_1 da maggio di quest'anno perché mia figlia ha sposato di cui sono quindi
[...] Parte_2 suocera, inoltre mia figlia con ha avuto due figli. Prima non lo conoscevamo nè io nè mia Pt_2 figlia. Solo in conseguenza del sinistro è iniziata una frequentazione coi genitori di e poi Pt_2 si sono sposati i ragazzi”. A domanda sulla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice, ha risposto: cap.2. “Vero che nelle ridette circostanze di tempo e di luogo, il signor , CP_3 alla guida del veicolo Fiat Punto targato CS 212 YD, procedeva sulla corsia di destra di Via Carlo Alberto in direzione P.zza Santa Maria Maggiore allorquando, nell'intento di parcheggiarsi sul lato sinistro della medesima strada, in corrispondenza del civico 45, effettuava, senza azionare
l'indicatore di direzione, una repentina manovra di svolta tagliando trasversalmente la strada al motoveicolo Aprilia Scarabeo, condotto dal signor , che procedeva tenendo la destra Parte_2 sul la medesima Via Carlo Alberto nell'opposto senso di marcia ovvero direzione P.zza Vittorio
UE all'interno della propria corsia di pertinenza”. “Confermo quanto mi si legge. Preciso che il nome del conducente della Punto non lo conosco ma la dinamica l'ho constatata personalmente in quanto mi trovavo a piedi nella direzione di marcia della Punto e ho visto quello che è successo.
Il ragazzo della Punto è poi entrato in un ristorante dove lavorava che si trovava lì e gli è andato a prendere il ghiaccio perché era dolorante, poi ho scoperto che lavorava lì”. “Vero che il Pt_2 signor , alla guida del motoveicolo Aprilia Scarabeo, nel tentativo di evitare Parte_2
l'impatto diretto con la Fiat Punto, sterzava verso destra e cadeva in terra unitamente al proprio motoveicolo”. “Confermo quanto mi si legge” 4. “Vero che, in particolare, il motoveicolo cadeva sulla caviglia destra del signor ”. “Confermo quanto mi si legge”. ADR: “aggiungo Parte_2 che sono sopraggiunte sul luogo delle persone che hanno sollevato il motorino caduto sopra il ragazzo che poi ho appreso da essere agenti in borghese. Io non ho effettuato alcuna CP_5 chiamata”.
Nel corso del giudizio è stata altresì effettuata disposta consulenza tecnica d'ufficio (di seguito: ctu) medico-legale sulla persona dell'attore al fine di dare risposta ai seguenti quesiti: “letti gli atti di causa ed i documenti e compiuto ogni altro utile accertamento, previo esame diretto del paziente e nei limiti dell'utile e secondo criterio di economicità per le parti, esperito tentativo di conciliazione, riferendone l'esito:
1. se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale
e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla;
4. in caso di risposta affermativa CP_6 al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5. ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6. se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.);
7. se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere” in ordine a cui il ctu ha risposto come segue: “Il sig. ha subito in conseguenza dell'incidente del 3.09.2018 una Parte_2 frattura bi malleolare dell'arto inferiore dx con diastasi della pinza tibio peroneale . Questo significa che oltre la frattura ossea del malleolo tibiale e di quello peroneale vi è stata anche la lesione della sindesmosi distale tibio peroneale: la sindesmosi è un particolare tipo di articolazione in cui segmenti ossei sono tenuti insieme da una membrana e da alcuni legamenti interossei. La funzione della sindesmosi peroneale è quella di tenere insieme la tibia ed il perone durante i movimenti articolari della caviglia, di trasferire al perone parte delle forze peso che gravano sulla tibia e di fornire in definitiva stabilità dinamica alla caviglia e per la funzione di tutto l'arto inferiore, soprattutto nelle attività in carico. La lesione subita dal sig. ha necessitato un trattamento Pt_2 chirurgico con applicazione di 3 viti intersindesmotiche per trattare la diastasi della pinza tibio peroneale e recuperare almeno in parte la funzione articolare. Attualmente gli esiti della lesione subita, “frattura scomposta del malleolo tibiale, frattura scomposta del III distale della diafisi peroneale e diastasi di pinza TPA trattata chirurgicamente”, compromettono la cenestesi lavorativa del sig. che non può più esercitare la professione di cuoco per la difficoltà a mantenere la Pt_2 stazione eretta per tutto il turno di lavoro. conclusioni Possiamo cosi rispondere in merito ai quesiti che ci sono stati posti:
1. Attualmente il periziando lamenta dolore, edema ed impotenza funzionale dopo prolungata stazione eretta, difficoltà a camminare sui terreni accidentati.
2. Le lesioni subite
(frattura scomposta del malleolo tibiale, frattura scomposta del III distale della diafisi peroneale e diastasi di pinza TPA trattata chirurgicamente) sono causalmente collegate al sinistro del 3.09.2018.
3. A seguito della frattura trattata chirurgicamente è derivata una ITT (Inabilità Temporanea Totale) di giorni quaranta (40) e una ITP (Inabilità Temporanea Parziale) al 50% di giorni sessanta (60).
4. Gli esiti di tale frattura determinano una riduzione dell'integrità psico fisica (danno biologico) del periziando valutabile nella misura del 11% (undici per cento) in considerazione anche delle ripercussioni negative sulla cenestesi lavorativa: il sig. attualmente non esercita più la Pt_2 professione di cuoco in quanto la stazione eretta prolungata procura dolore ed impotenza funzionale. 5. Il danno non è ulteriormente emendabile con interventi o altre procedure.
6. Al fascicolo sono allegate n° 7 fatture per spese mediche per un totale di euro 276,60 cosi dettagliate ed elencate in ordine cronologico: • fattura n 452/18 del 7.09.18 emessa da per fornitura tutore di euro Pt_3
80,00. • fattura n° RFCA/00048774/18 del 14.09.18 emessa da Ospedale San IO per medicazione e controllo ortopedico di euro 26,78 • fattura n° RCFA/00050259/18 del 21.09.18 emessa da Ospedale San IO per medicazione e controllo ortopedico di euro 26,78 • fattura n°
RFCA /00053525/18 del 5.10.18 emessa da Ospedale San IO per controllo di euro 22,91• fattura n° RCFA/00053524/18 del 5.10.18 emessa da Ospedale San IO per rx piede di euro
27,82 • fattura 1956/2018 emessa dal in data 31.10.18 per fisioterapia di euro 46,16 Parte_4
• fattura n° 2065 del 14.11.18 emessa dal per fisioterapia di euro 48,15 Non Parte_4 sono ipotizzabili spese future” (cfr. ctu a firma , depositata il 17.05.2024). Persona_2
2. Sulla prova del nesso causale
L'art. 2054 c.c. dispone, al comma 1, che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; parimenti, in base al comma 2, “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma pone -in generale- un regime di responsabilità aggravata in capo ai conducenti di veicoli, nell'ottica di agevolare il danneggiato sul piano probatorio, stante la particolare pericolosità insita nella circolazione stradale. Ne consegue che la colpa del conducente è presunta e non necessita di essere provata, sicché lo stesso può superare tale presunzione solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di avere osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. ex multis C. Cassazione, sez. VI, ord. 16/02/2017, n. 4130).
Quanto al comma 2 della norma in commento, lo stesso pone una presunzione di concorso di colpa in pari misura, che tuttavia risulta testualmente applicabile al solo caso di collisione tra veicoli, e non anche – come nel caso in esame – al danno da c.d. turbativa alla circolazione, ossia in mancanza di scontro. In tal senso, è indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui:
“La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno” (C. Cassazione, Sez. III, ord. del 27/02/2020, n. 5433).
Tale condivisibile orientamento, che si fa proprio in questa sede, comporta che, in caso di danno da turbativa alla circolazione, viene meno il concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., sicché risulta applicabile il solo comma 1 – in forza del quale si presume la responsabilità del conducente del veicolo danneggiante – sempre che il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno. La prova del nesso di causalità, gravante sull'attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale (cfr. C. Cassazione, Sez. III, sent. del 20/08/1998, n. 8249).
Nel caso in esame, gli attori hanno fornito prova sufficiente del nesso di causalità tra la condotta del conducente del veicolo Fiat punto targato CS212YD ed il sinistro, senza che la convenuta abbia offerto elementi idonei a provare che il conducente del suddetto veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Del pari, posto che in mancanza di scontro tra veicoli non opera la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., era onere della convenuta fornire la prova, in positivo, di una corresponsabilità nella causazione del sinistro da parte del danneggiato, non trovando quindi fondamento l'affermazione della secondo cui era onere CP_1 dell'attore, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa, di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Onere che non è stato assolto, in quanto le allegazioni sul punto appaiono generiche e non corroborate da riscontri fattuali.
In particolare, la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori in merito alla dinamica del sinistro ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
Sul punto, occorre precisare che l'attendibilità della testimone, nonché l'ammissibilità della sua escussione, non sono inficiate dalla circostanza che il suo nominativo non sia stato indicato nella lettera di diffida inviata alla convenuta in sede stragiudiziale, o che la sua presenza sul luogo del sinistro non risulti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale. Invero, come condivisibilmente rilevato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 c.p.c., l'articolo 135, comma 3-bis del codice delle assicurazioni private dispone che: “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro
o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta”, senza porre alcuna preclusione rispetto all'individuazione di testimoni nel caso di sinistri con danni alle persone, oltre che alle cose.
Inoltre, nel verbale della Polizia Municipale si evince che i verbalizzanti si sono recati sul luogo del sinistro a distanza di tempo, quando già erano intervenuti i soccorsi ed il danneggiato Parte_2 era stato trasportato in ospedale. Non sorprende pertanto che il nominativo di non figuri Tes_1 in detto verbale, posto che il sinistro si era svolto in un lasso di tempo anteriore che giustifica la mancata permanenza della testimone sul luogo fino all'arrivo dei vigili.
Infine, è noto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, è venuto meno il divieto di testimoniare sancito per i parenti e gli altri soggetti indicati dall'art. 247 c.p.c., sicché si rende impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tale norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, pur non escludendosi che il vincolo di parentela (coniugio, affinità o affiliazione) possa, in concorso con altri elementi, essere considerato ai fini della verifica di attendibilità delle deposizioni rese (cfr. C. Cassazione, sentenza del 18/04/1994, n. 3651).
La ricostruzione del sinistro prospettata dagli attori non è peraltro inficiata dalle allegazioni della convenuta.
In particolare, nell'immediatezza del sinistro – conducente del veicolo targato CP_3
CS212YD – ha confermato il verificarsi del sinistro rendendo dichiarazioni del tutto in linea con la dinamica riferita da parte attrice.
Invero, lo stesso ha dichiarato di aver intrapreso un'inversione di marcia al fine di parcheggiare sul lato opposto della carreggiata, affermando di essersi arrestato, prima del sopraggiungere dello scooter, “quando ancora ero nella mia corsia”, salvo aggiungere di trovarsi “a cavallo della linea di mezzeria”, così lasciando intendere di avere già in parte impegnato la corsia opposta. Inoltre, dal suddetto verbale emerge che il tratto di strada interessato dal sinistro non presenta linea di mezzeria.
Infine, è incontestato che il veicolo targato CS212YD abbia intrapreso l'inversione di marcia senza attivare gli appositi indicatori di direzione, posto che la convenuta nulla ha eccepito in merito e che neppure stesso, nelle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale, ha affermato CP_3 di essersi premunito di segnalare la suddetta manovra.
Ne consegue la violazione dell'art. 154 c.d.s., il quale dispone che “I conducenti di veicoli che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione
o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”; nonché, al comma 2, “Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione”.
Peraltro l'esecuzione di una simile manovra in strada sprovvista di linea di mezzeria (come si legge nel verbale della polizia municipale) implicava l'adozione di una cautela ancora maggiore nella sua realizzazione.
In base a quanto esposto, deve ritenersi provata la derivazione causale del sinistro dalla condotta del conducente del veicolo targato CS212YD e assicurato presso la convenuta CP_1 senza che quest'ultima abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, comma 1, né validi elementi da cui ricavare un concorso di colpa del danneggiato.
3. Sul danno biologico ed estetico
Con riferimento al danno biologico, secondo consolidata giurisprudenza lo stesso consiste nella compromissione – definitiva o temporanea – della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di accertamento medico legale e dalla quale sia derivato un complessivo peggioramento del complessivo stato di benessere e delle condizioni di vita del soggetto leso (ex multis v. in tal senso Cassazione civile, sez. III, 09/12/1994, n. 10539).
Nel caso in esame, gli attori hanno prodotto i verbali di pronto soccorso dell'Ospedale di San
IO AD (doc. 5) e la cartella clinica redatta dal medesimo nosocomio (doc. 6), i quali attestano che, a seguito del sinistro, ha riportato “Frattura scomposta 1/3 distale Parte_2 diafisi perone + frattura scomposta malleolo tibiale con diastasi pinza TPA a dx”.
Le suddette lesioni sono state diagnosticate dopo che il è stato trasportato in Parte_2
Ospedale all'esito del sinistro ed appaiono in linea con la dinamica dell'incidente, tenuto conto che nel corso dello stesso il motoveicolo era caduto sulla caviglia dell'odierno danneggiato. Non appare pertanto dubitabile che le stesse siano derivate dal sinistro.
L'incidenza di dette lesioni sugli aspetti dinamico relazionali, costituente il danno biologico risarcibile, emerge dalla relazione della ctu dott.ssa , la quale ha svolto il proprio Persona_2 incarico in modo indipendente fornendo risposta puntuale ai quesiti postile, sicché le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie nella presente sede, con la precisazione di cui si dirà infra.
La stessa ha riconosciuto la derivazione causale delle lesioni dal sinistro del 3.09.2018, nonché una ITT (Inabilità Temporanea Totale) di giorni 40 e una ITP (Inabilità Temporanea Parziale) al 50% di giorni 60. Ha inoltre riconosciuto una riduzione dell'integrità psico fisica nella misura dell'
11%, “in considerazione anche delle ripercussioni negative sulla cenestesi lavorativa: il sig. Pt_2 attualmente non esercita più la professione di cuoco in quanto la stazione eretta prolungata procura dolore ed impotenza funzionale”.
A riguardo, deve rilevarsi come in difetto di allegazione in ordine all'eventuale sussistenza di un pregiudizio alla capacità di svolgere attività lavorativa, non possa essere riconosciuto l'aggravamento del danno all'integrità psicofisica, di tal che appare equo quantificare la stessa in 10 punti percentuali, così come d'altronde già riconosciuto dal medico fiduciario dell'assicurazione convenuta (doc.5 fasc. convenuta).
Quanto al danno estetico, gli attori hanno prodotto documentazione fotografica che rappresenta la cicatrice che ha segnato la caviglia destra di a seguito dell'intervento Parte_2 chirurgico (doc. 21).
Si tratta quindi di pregiudizio provato il quale risulta risarcibile;
tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza del 12/03/2021, n. 7126; Sez. III, Ordinanza del
08/07/2020, n. 14246; Sez. 3, Sentenza del 13/10/2016, n. 20630; Sez. 3, Sentenza del 07/11/2014), circostanze nella specie non emergenti e comunque non adeguatamente e specificamente allegate.
Ne consegue che il pregiudizio derivante dal danno estetico deve essere liquidato unitamente al danno biologico, quale componente che incide sulla personalizzazione del risarcimento ma che non costituisce una voce di danno aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico stesso.
In ordine alla quantificazione del danno occorre impiegare il sistema del c.d. punto variabile, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Detto sistema nasce allo scopo di contenere la discrezionalità dei singoli giudici nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo da garantire l'uniformità dei risarcimenti ed evitare così che a situazioni simili vengano applicate soluzioni dissonanti, in contrasto con l'art. 3 Cost.
Nello specifico, il sistema del punto variabile attribuisce, a ciascun punto di invalidità, un determinato valore monetario. Il valore del punto non è tuttavia lasciato alla discrezionalità del giudice, ma è predeterminato secondo una precisa funzione matematica ed è stabilito in funzione crescente rispetto al crescere dell'invalidità e in funzione decrescente rispetto all'età della vittima. In particolare, quindi, secondo detto criterio il valore del punto cresce geometricamente rispetto al crescere dell'invalidità (sicché ad invalidità doppie corrisponderanno risarcimenti più che doppi), mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età del danneggiato. In tal modo viene assicurata la tendenziale corrispondenza tra gravità delle lesioni ed entità del risarcimento, in ossequio al principio medico legale per cui la sofferenza e i disagi legati a un'invalidità crescono in modo progressivo rispetto al crescere dell'invalidità stessa.
In base al criterio del punto variabile, una volta stabilito il valore monetario iniziale del singolo punto,
è possibile sviluppare una tabella nella quale indicare l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto per ogni grado di invalidità e per ogni fascia di età del danneggiato.
Il sistema tabellare a punto variabile, quindi, determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima, in quanto un soggetto più giovane ha davanti a sé, presumibilmente, un maggior numero di anni ancora da vivere, che determinano una protrazione del danno nel tempo.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto.
In base a tali premesse ed in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al
2025, il risarcimento del danno biologico deve essere liquidato come segue:
- per l'invalidità permanente: valore base del punto per un'invalidità permanente dell'10%, pari ad euro 2.610,94; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 24 anni, pari ad euro 23.106,82.
- sul danno biologico temporaneo: valore base del punto per invalidità temporanea totale pari ad euro 130,25, moltiplicato per numero 40 di giorni di durata, per un totale di euro 5.210,00; valore base del punto per invalidità temporanea parziale al 50% pari ad euro 65,25, moltiplicato per numero
60 di giorni di durata, per un totale di euro 3.907,50; per un totale complessivo del danno biologico temporaneo pari ad euro 9.117,50.
- sulle spese mediche: le singole spese sono documentate mediante fatture emesse dall'ospedale San IO e dal , per un totale di euro 278,60 (cfr.doc.20 citazione). Parte_4
Non risulta invece autonomamente risarcibile il danno morale, quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico.
Per ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, il danno morale è un danno non patrimoniale costituito dalla sofferenza interiore, dal patema d'animo subito dal danneggiato a seguito della lesione di interessi costituzionalmente garantiti. Nello specifico, si tratta di un pregiudizio da autonomo rispetto al danno biologico, perché non è suscettibile di accertamento medico legale e si manifesta in uno stato di sofferenza interiore.
Invero, con diverse sentenze la Cassazione ha ribadito la: “autonomia ontologica del danno morale” rispetto al danno biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 12/12/2008, n. 29191; Cass. Sez. un., sentenza 14/01/2009, n. 557). Si tratta dunque di un pregiudizio che, pur rientrando nella onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, costituisce voce autonoma rispetto al danno biologico – il quale attiene all'incidenza della lesione sugli aspetti dinamico relazionali – e che, pertanto, deve essere autonomamente allegato e provato, non potendosi ritenere implicito nella lesione del diritto alla salute.
Sul punto, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità che si fa proprio in questa sede:
“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 26/11/2024, n. 30461).
Tanto premesso, nel caso oggetto del presente giudizio le allegazioni di parte attrice rispetto al danno morale – inteso quale sofferenza interiore patita a causa del sinistro – risultano generiche
(“i lamentati danni hanno ingenerato nell'attore un evidente stato di disagio e sofferenza”) e, comunque, non corroborate da elementi probatori, neppure di tipo presuntivo.
Ne consegue che la componente morale del danno non può essere autonomamente valutata al fine di optare per una personalizzazione del risarcimento in misura superiore rispetto a quella già operata con riferimento alla componente dinamico relazionale.
4. Su rivalutazione e interessi
Spetta a parte attrice anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico.
Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia di un lucro cessante, consistente nel mancato godimento dell'intera somma dovuta, somma che, ove ottenuta tempestivamente, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale danno va liquidato equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI rivalutato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice ma, trattandosi di apposita domanda, devono essere provati i fatti costitutivi su cui la stessa si fonda, quali ad esempio “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito”
(Cassazione civile, Sez. I, 10/05/2022. n. 14837).
In mancanza di prova del maggior danno, il lucro cessante appare equitativamente individuabile nel rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art 1224 c.c.
Quanto al decorso del termine della rivalutazione, lo stesso va individuato al giorno in cui è sorto il credito e quindi, trattandosi di credito extracontrattuale, alla data del sinistro.
Dall'importo così liquidato a titolo di danno biologico deve poi essere scomputato l'importo CP_ di euro 6.861,98, erogato dall' in conseguenza del sinistro quale indennizzo in capitale danno biologico (cfr. documentazione acquisita agli atti il 30.08.2023) trattandosi di importo (erogato ex art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) atto a ristorare il medesimo danno biologico permanente oggetto di risarcimento nella presente sede. Non rileva invece quanto percepito a titolo di indennità temporanea dal medesimo ente trattandosi di ristoro per il diverso danno legato all'assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. n. 1124 del
1965).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). In difetto di allegazione di alcun genere sul punto, la misura dell'indicato saggio appare equitativamente indicabile in quella degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessivamente liquidata.
5. Danno emergente
Quanto al danno patrimoniale emergente, gli attori hanno prodotto documentazione fotografica che rappresenta le componenti dello scooter danneggiate (doc. 3), nonché il preventivo di spesa redatto dal perito (doc. 4), con indicazione puntuale delle singole Persona_3 componenti dello scooter danneggiate ed il costo necessario alla loro riparazione e/o sostituzione, per un totale di euro 1.137,28.
Peraltro, la derivazione causale di detti danni dal sinistro del 3.09.2018 emerge dal verbale della
Polizia Municipale, che ha preso visione dello scooter targato DA62064 a seguito del sinistro, riferendo la presenza di “danni da caduta”.
Ora, deve rilevarsi che con riferimento al preventivo di spesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che lo stesso può essere valutato come prova del danno emergente da parte del giudice di merito, previa valutazione della congruità delle spese indicate dall'attore rispetto ai costi di mercato e salvo l'indicazione di circostanze specifiche per cui il richiedente il risarcimento si sia visto costretto a un esborso in misura superiore rispetto a detti valori.
Alle riferite condizioni, il preventivo costituisce di per sé elemento atto a provare l'esistenza del danno, a prescindere che il richiedente abbia effettivamente sostenuto, o meno, le spese indicate in preventivo. In tale senso: “ in materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza,
a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio”
(Cassazione civile, Sez. VI, sent. del 13/05/2016, n. 9942; cfr. anche Cassazione civile, sezione III,
26/06/2024, n. 17670 secondo cui: “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni”).
L'indicato orientamento va condiviso nella presente sede, tenuto conto del fatto che la funzione del risarcimento del danno è quella di reintegrare in modo pieno il patrimonio del danneggiato, rimettendolo nella stessa “curva di indifferenza” nella quale si trovava prima dell'illecito e costituendo il valore del bene danneggiato una posta attiva del patrimonio, al pari del denaro eventualmente impiegato per la riparazione o sostituzione del bene stesso.
Nel caso di specie, parte attrice ha pertanto assolto il proprio onere di provare il danno allo scooter, del quale si chiede il ristoro, fornendo un preventivo che elenca le singole componenti danneggiate unitamente al costo necessario per la loro riparazione e/o sostituzione.
In relazione al costo per la riparazione, parte convenuta ha prodotto una perizia di parte riportante l'indicazione di un danno di poco inferiore agli euro 700,00 oltre iva (doc.4 fasc. convenuta) e in relazione a cui parte attrice nulla ha dedotto nella prima memoria ex art.183 co.6 cpc.
Appare quindi equo stimare il danno emergente nell'indicato importo di euro 700,00, di poco inferiore rispetto alla stima di parte attrice oltre che ammesso dalla parte convenuta.
Anche sugli importi liquidati a titolo di danno emergente (danni allo scooter), trattandosi di debito di valore, decorrono interessi e rivalutazione dalla data del sinistro col medesimo criterio innanzi indicato in ordine alla liquidazione del danno biologico
Inoltre, sulla somma complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.
6. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nonché sulla richiesta di trasmissione degli atti all'IVASS
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., la stessa si configura nel caso in cui “la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
A tale fine, pertanto, non è sufficiente la soccombenza, ma occorre un quid pluris costituito dalla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, nelle forme del dolo, ovvero da una negligenza nel valutare l'opportunità di difendersi in giudizio. Nel presente giudizio, non emergono elementi di dolo o colpa grave da parte della CP_1 la quale si è tempestivamente attivata, attraverso propri periti, per accertare le dinamiche del sinistro e l'entità del danno.
Del pari, non sussistono i presupposti per la trasmissione della presente sentenza all'IVASS.
Al riguardo, l'art. 148, c. 10, Codice delle assicurazioni private, dispone la trasmissione all'IVASS di copia della sentenza per il caso in cui la somma offerta dall'assicurazione sia inferiore alla metà di quella liquidata in sentenza, e non anche per la diversa ipotesi – che ricorre nel caso di specie – in cui l'assicurazione abbia ritenuto di non formulare alcuna offerta risarcitoria, comunicandone i motivi al danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 55/2014. Valore della controversia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00; fase di studio della controversia, parametri minimi, euro 850,50; fase introduttiva del giudizio, parametri minimi, euro 602,00; fase istruttoria e di trattazione, parametri minimi, euro 903,00; fase decisionale, parametri minimi, euro 1.452,50; per un totale di euro 3.808,00. Spetta inoltre il rimborso delle spese vive sostenute nel corso del procedimento che siano documentate.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, accoglie la domanda proposta da e e per l'effetto: Parte_1 Parte_2
AN le convenute e in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni indicati in motivazione, che liquida:
- Per danno biologico: in euro 32.500,92, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione e da cui va detratto quanto già ricevuto dall' secondo il criterio indicato in motivazione;
CP_7
- Per il danno emergente: euro 700,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal deposito della motivazione al saldo;
AN le convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice
-da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario- che liquida in euro 3.808,00 oltre previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di ctu
Così deciso in Roma, il 05.08.2025
Il Giudice
Lucia De IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione dodicesima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lucia
De IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 9294 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021
Tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e defesi dall'all'avv. Gianluca Cracas presso il cui studio in C.F._2
Roma sono elettivamente domiciliati
- ATTORI
e
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Luppino presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento della decisione
Con atto di citazione del 18.03.2021, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno citato in giudizio la e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- che in data 3.09.2018 alle ore 13:40 circa, presso via Carlo Alberto -in Roma- in corrispondenza del civico 45, lo scooter targato DA62064, di proprietà di e condotto Parte_1 da era stato coinvolto in un sinistro causato dal veicolo Fiat Punto targato Parte_2
CS212YD, condotto da , di proprietà di ed assicurato per la R.C.A. CP_3 Controparte_2 presso la CP_1
- che, nello specifico, il veicolo Fiat Punto targato CS212YD, allorché procedeva sul lato destro della carreggiata, aveva effettuato inversione di marcia al fine di parcheggiare sul lato sinistro della carreggiata, costringendo ad effettuare una brusca frenata per evitare l'impatto, Parte_2 all'esito della quale aveva perso il controllo del mezzo finendo in terra;
- che dell'accaduto aveva redatto verbale (doc. 2) la Polizia Municipale di Roma Capitale intervenuta e che vi era una testimone oculare, . Tes_1
- che lo scooter targato DA62604 aveva subito danni per un ammontare di euro 1.137,28, come da preventivo di riparazione (doc. 4);
- che, a causa del sinistro, era stato condotto al Pronto Soccorso Parte_2 dell'Ospedale San IO AD di Roma, dove gli era stata diagnosticata: “Frattura scomposta 3° distale diafisi perone + frattura scomposta malleolo tibiale con diastasi pinza TPA a destra”, con 30 giorni di prognosi (doc. 5);
- che i danni riportati erano stati stimati in invalidità temporanea assoluta di 50 giorni, un'invalidità temporanea relativa al 50% di 120 giorni, nonché una residua invalidità permanente al
14%, quantificato per un totale – comprensivo delle spese mediche – pari ad euro 47.060,83, salva l'applicazione di oscillazioni minime o massime;
- di aver subito anche un danno morale, costituito dall'evidente stato di disagio e sofferenza per il sinistro, oltre che un danno estetico, costituito dagli esiti cicatriziali derivati dall'intervento chirurgico resosi necessario per ricomporre le fratture;
- che il tentativo di ottenere il risarcimento in via stragiudiziale, mediante invio di diffida alla tramite posta elettronica certificata (doc. 22), non aveva portato al bonario componimento CP_1 della lite;
- che l' gli aveva erogato prestazioni per un ammontare di euro 6.861,98 (doc. 23). CP_4
La citazione così conclude: “accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente del veicolo Fiat Punto targato CS212YD, CP_3 di proprietà della sig.ra , e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare i convenuti Controparte_2 ciascuno per il proprio titolo come per legge e comunque in solido tra loro: a) al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni materiali causati al motoveicolo Aprilia Scarabeo Parte_1 targato DA62064 di sua proprietà, quantificati in Euro 1.137,28, ovvero in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
b) al risarcimento in favore del sig. Parte_2 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso, quantificati in Euro 50.057,52
(importo comprensivo dell'oscillazione di fascia massima del danno e già detratto della somma di
Euro 6.861,98 corrisposta dall' ovvero in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta CP_4 equa e di giustizia. Il tutto oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo oltre rivalutazione ISTAT ed interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo utilizzo e/o godimento dell'equivalente pecuniario del danno subito a far data dall'evento sino all'effettivo soddisfo. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare le parti convenute al risarcimento in favore di parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: CP_1
- che non era stata indicata la posizione precisa ed il lato dei mezzi coinvolti rispetto al regolare senso di marcia ed alla carreggiata e/o altri elementi che potessero garantire un oggettivo riscontro alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori;
- che -per come prospettata la dinamica del sinistro- il danno lamentato dagli attori non derivava da uno scontro tra veicoli, trattandosi di un c.d. “danno da turbativa” e che, pertanto, l'onere della prova gravante sul danneggiato doveva intendersi in modo ancor più rigoroso;
- che, inoltre, dalle dichiarazioni di , conducente del veicolo Fiat Punto targato CP_3
CS212YD, era emerso che lo scooter condotto da era sopraggiunto quando il veicolo Parte_2
Fiat Punto si trovava ancora all'interno della propria corsia, sicché la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi al medesimo conducente dello scooter;
- che dal verbale redatto dalla Polizia Municipale si evinceva che in prossimità del sinistro non erano stati riscontrati segni di frenata, sicché gli attori non avevano offerto la prova liberatoria, richiesta dall'art. 2054 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che non risultava adeguatamente provato il coinvolgimento del veicolo Fiat punto targato
CS212YD, non essendovi testimoni oculari in grado di riferire sull'accaduto, e contestualmente contestando, la convenuta, la richiesta di escussione testimoniale di Tes_1
- l'eccessività del danno patrimoniale asseritamente riportato dallo scooter che doveva essere contenuto in € 698,28, iva esclusa e che, comunque, considerato il valore commerciale del mezzo
(circa € 900,00), la riparazione risultava senz'altro antieconomica;
- l'eccessività del risarcimento del danno biologico richiesto
La comparsa così conclude: “In via principale: -accertare e dichiarare infondata sia in fatto che in diritto la domanda attorea e, per l'effetto rigettarla, con condanna alle spese;
- Accertare e dichiarare infondata la richiesta di condanna della Compagnia ex art. 96 cpc perché infondata in fatto ed in diritto In via subordinata: -accertare e dichiarare il concorso di colpa delle parti nella verificazione dell'incidente per cui è causa, con attribuzione del maggior grado di responsabilità in capo alle controparti e, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, ridurre le pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui verrà fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica al sinistro per cui è causa, al netto di quanto già corrisposto da e con compensazione delle spese di lite;
- Ridurre il risarcimento richiesto nella CP_4 misura in cui sarà provato e nei limiti dello stretto sofferto e riconducibile ai fatti di causa”.
è rimasta contumace. Controparte_2
Con memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni di , conducente del veicolo Fiat Punto, evidenziando come lo stesso CP_3 abbia affermato di essersi arrestato in prossimità della linea di mezzeria, quando il tratto di strada teatro del sinistro non presenta tale segnaletica orizzontale. Inoltre, la sua dichiarazione era evidentemente volta a sottrarsi da responsabilità. Gli attori hanno altresì evidenziato che la mancata menzione della testimone oculare nel verbale redatto dalla Polizia Municipale – Tes_1 intervenuta solo dopo circa mezz'ora dal sinistro – non pone alcuna preclusione all'ammissibilità della prova testimoniale richiesta. Infine, hanno ribadito quanto già dedotto nell'atto di citazione in ordine al quantum debeatur.
Con propria memoria difensiva, la convenuta ha ribadito la sua opposizione alle richieste istruttorie di parte attrice. In particolare, ha evidenziato che della presenza di tale sul Tes_1 luogo del sinistro – non verbalizzata dalla Polizia Municipale - non veniva dato atto nemmeno nella lettera di costituzione in mora da parte di e e che inoltre tale nominativo mai Pt_1 Parte_2 veniva indicato prima della notifica dell'atto di citazione. In ipotesi di accoglimento dell'istanza istruttoria avversaria, chiedeva essere ammessa alla prova contraria sui medesimi capitoli richiesti dall'attrice. Si è poi opposta alla richiesta di ctu di parte attrice, in quanto meramente esplorativa, nominando, per il caso di sua ammissione, la dott.ssa quale ctp. Ha formulato istanza Persona_1 ex art. 210 c.p.c. al fine dell'acquisizione agli atti di copia integrale conforme del rapporto prot. n.
19827 del 3.9.2018 Polizia Roma Capitale U.O. Gruppo I “Centro”, comprensivo della scheda di intervento sulla chiamata per i soccorsi, anche nei confronti del servizio 118.Infine, ha chiesto l'acquisizione ex art. 210 c.p.c della documentazione integrale presso l' attestante le CP_4 complessive somme erogate o erogande al in dipendenza del sinistro. Parte_2
Nel corso del giudizio, è stata disposta l'escussione della testimone oculare la Tes_1 quale, in merito capitoli di prova ammessi, ha risposto come riportato di seguito. A domanda del
Giudice, ha dichiarato: “sono disinteressato alla lite, preciso però di essere consuocera di Pt_1 da maggio di quest'anno perché mia figlia ha sposato di cui sono quindi
[...] Parte_2 suocera, inoltre mia figlia con ha avuto due figli. Prima non lo conoscevamo nè io nè mia Pt_2 figlia. Solo in conseguenza del sinistro è iniziata una frequentazione coi genitori di e poi Pt_2 si sono sposati i ragazzi”. A domanda sulla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice, ha risposto: cap.2. “Vero che nelle ridette circostanze di tempo e di luogo, il signor , CP_3 alla guida del veicolo Fiat Punto targato CS 212 YD, procedeva sulla corsia di destra di Via Carlo Alberto in direzione P.zza Santa Maria Maggiore allorquando, nell'intento di parcheggiarsi sul lato sinistro della medesima strada, in corrispondenza del civico 45, effettuava, senza azionare
l'indicatore di direzione, una repentina manovra di svolta tagliando trasversalmente la strada al motoveicolo Aprilia Scarabeo, condotto dal signor , che procedeva tenendo la destra Parte_2 sul la medesima Via Carlo Alberto nell'opposto senso di marcia ovvero direzione P.zza Vittorio
UE all'interno della propria corsia di pertinenza”. “Confermo quanto mi si legge. Preciso che il nome del conducente della Punto non lo conosco ma la dinamica l'ho constatata personalmente in quanto mi trovavo a piedi nella direzione di marcia della Punto e ho visto quello che è successo.
Il ragazzo della Punto è poi entrato in un ristorante dove lavorava che si trovava lì e gli è andato a prendere il ghiaccio perché era dolorante, poi ho scoperto che lavorava lì”. “Vero che il Pt_2 signor , alla guida del motoveicolo Aprilia Scarabeo, nel tentativo di evitare Parte_2
l'impatto diretto con la Fiat Punto, sterzava verso destra e cadeva in terra unitamente al proprio motoveicolo”. “Confermo quanto mi si legge” 4. “Vero che, in particolare, il motoveicolo cadeva sulla caviglia destra del signor ”. “Confermo quanto mi si legge”. ADR: “aggiungo Parte_2 che sono sopraggiunte sul luogo delle persone che hanno sollevato il motorino caduto sopra il ragazzo che poi ho appreso da essere agenti in borghese. Io non ho effettuato alcuna CP_5 chiamata”.
Nel corso del giudizio è stata altresì effettuata disposta consulenza tecnica d'ufficio (di seguito: ctu) medico-legale sulla persona dell'attore al fine di dare risposta ai seguenti quesiti: “letti gli atti di causa ed i documenti e compiuto ogni altro utile accertamento, previo esame diretto del paziente e nei limiti dell'utile e secondo criterio di economicità per le parti, esperito tentativo di conciliazione, riferendone l'esito:
1. se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi;
2. se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale
e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla;
4. in caso di risposta affermativa CP_6 al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5. ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa;
6. se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.);
7. se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere” in ordine a cui il ctu ha risposto come segue: “Il sig. ha subito in conseguenza dell'incidente del 3.09.2018 una Parte_2 frattura bi malleolare dell'arto inferiore dx con diastasi della pinza tibio peroneale . Questo significa che oltre la frattura ossea del malleolo tibiale e di quello peroneale vi è stata anche la lesione della sindesmosi distale tibio peroneale: la sindesmosi è un particolare tipo di articolazione in cui segmenti ossei sono tenuti insieme da una membrana e da alcuni legamenti interossei. La funzione della sindesmosi peroneale è quella di tenere insieme la tibia ed il perone durante i movimenti articolari della caviglia, di trasferire al perone parte delle forze peso che gravano sulla tibia e di fornire in definitiva stabilità dinamica alla caviglia e per la funzione di tutto l'arto inferiore, soprattutto nelle attività in carico. La lesione subita dal sig. ha necessitato un trattamento Pt_2 chirurgico con applicazione di 3 viti intersindesmotiche per trattare la diastasi della pinza tibio peroneale e recuperare almeno in parte la funzione articolare. Attualmente gli esiti della lesione subita, “frattura scomposta del malleolo tibiale, frattura scomposta del III distale della diafisi peroneale e diastasi di pinza TPA trattata chirurgicamente”, compromettono la cenestesi lavorativa del sig. che non può più esercitare la professione di cuoco per la difficoltà a mantenere la Pt_2 stazione eretta per tutto il turno di lavoro. conclusioni Possiamo cosi rispondere in merito ai quesiti che ci sono stati posti:
1. Attualmente il periziando lamenta dolore, edema ed impotenza funzionale dopo prolungata stazione eretta, difficoltà a camminare sui terreni accidentati.
2. Le lesioni subite
(frattura scomposta del malleolo tibiale, frattura scomposta del III distale della diafisi peroneale e diastasi di pinza TPA trattata chirurgicamente) sono causalmente collegate al sinistro del 3.09.2018.
3. A seguito della frattura trattata chirurgicamente è derivata una ITT (Inabilità Temporanea Totale) di giorni quaranta (40) e una ITP (Inabilità Temporanea Parziale) al 50% di giorni sessanta (60).
4. Gli esiti di tale frattura determinano una riduzione dell'integrità psico fisica (danno biologico) del periziando valutabile nella misura del 11% (undici per cento) in considerazione anche delle ripercussioni negative sulla cenestesi lavorativa: il sig. attualmente non esercita più la Pt_2 professione di cuoco in quanto la stazione eretta prolungata procura dolore ed impotenza funzionale. 5. Il danno non è ulteriormente emendabile con interventi o altre procedure.
6. Al fascicolo sono allegate n° 7 fatture per spese mediche per un totale di euro 276,60 cosi dettagliate ed elencate in ordine cronologico: • fattura n 452/18 del 7.09.18 emessa da per fornitura tutore di euro Pt_3
80,00. • fattura n° RFCA/00048774/18 del 14.09.18 emessa da Ospedale San IO per medicazione e controllo ortopedico di euro 26,78 • fattura n° RCFA/00050259/18 del 21.09.18 emessa da Ospedale San IO per medicazione e controllo ortopedico di euro 26,78 • fattura n°
RFCA /00053525/18 del 5.10.18 emessa da Ospedale San IO per controllo di euro 22,91• fattura n° RCFA/00053524/18 del 5.10.18 emessa da Ospedale San IO per rx piede di euro
27,82 • fattura 1956/2018 emessa dal in data 31.10.18 per fisioterapia di euro 46,16 Parte_4
• fattura n° 2065 del 14.11.18 emessa dal per fisioterapia di euro 48,15 Non Parte_4 sono ipotizzabili spese future” (cfr. ctu a firma , depositata il 17.05.2024). Persona_2
2. Sulla prova del nesso causale
L'art. 2054 c.c. dispone, al comma 1, che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; parimenti, in base al comma 2, “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma pone -in generale- un regime di responsabilità aggravata in capo ai conducenti di veicoli, nell'ottica di agevolare il danneggiato sul piano probatorio, stante la particolare pericolosità insita nella circolazione stradale. Ne consegue che la colpa del conducente è presunta e non necessita di essere provata, sicché lo stesso può superare tale presunzione solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di avere osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. ex multis C. Cassazione, sez. VI, ord. 16/02/2017, n. 4130).
Quanto al comma 2 della norma in commento, lo stesso pone una presunzione di concorso di colpa in pari misura, che tuttavia risulta testualmente applicabile al solo caso di collisione tra veicoli, e non anche – come nel caso in esame – al danno da c.d. turbativa alla circolazione, ossia in mancanza di scontro. In tal senso, è indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui:
“La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno” (C. Cassazione, Sez. III, ord. del 27/02/2020, n. 5433).
Tale condivisibile orientamento, che si fa proprio in questa sede, comporta che, in caso di danno da turbativa alla circolazione, viene meno il concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., sicché risulta applicabile il solo comma 1 – in forza del quale si presume la responsabilità del conducente del veicolo danneggiante – sempre che il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno. La prova del nesso di causalità, gravante sull'attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale (cfr. C. Cassazione, Sez. III, sent. del 20/08/1998, n. 8249).
Nel caso in esame, gli attori hanno fornito prova sufficiente del nesso di causalità tra la condotta del conducente del veicolo Fiat punto targato CS212YD ed il sinistro, senza che la convenuta abbia offerto elementi idonei a provare che il conducente del suddetto veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Del pari, posto che in mancanza di scontro tra veicoli non opera la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., era onere della convenuta fornire la prova, in positivo, di una corresponsabilità nella causazione del sinistro da parte del danneggiato, non trovando quindi fondamento l'affermazione della secondo cui era onere CP_1 dell'attore, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa, di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Onere che non è stato assolto, in quanto le allegazioni sul punto appaiono generiche e non corroborate da riscontri fattuali.
In particolare, la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori in merito alla dinamica del sinistro ha trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
Sul punto, occorre precisare che l'attendibilità della testimone, nonché l'ammissibilità della sua escussione, non sono inficiate dalla circostanza che il suo nominativo non sia stato indicato nella lettera di diffida inviata alla convenuta in sede stragiudiziale, o che la sua presenza sul luogo del sinistro non risulti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale. Invero, come condivisibilmente rilevato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 c.p.c., l'articolo 135, comma 3-bis del codice delle assicurazioni private dispone che: “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro
o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta”, senza porre alcuna preclusione rispetto all'individuazione di testimoni nel caso di sinistri con danni alle persone, oltre che alle cose.
Inoltre, nel verbale della Polizia Municipale si evince che i verbalizzanti si sono recati sul luogo del sinistro a distanza di tempo, quando già erano intervenuti i soccorsi ed il danneggiato Parte_2 era stato trasportato in ospedale. Non sorprende pertanto che il nominativo di non figuri Tes_1 in detto verbale, posto che il sinistro si era svolto in un lasso di tempo anteriore che giustifica la mancata permanenza della testimone sul luogo fino all'arrivo dei vigili.
Infine, è noto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, è venuto meno il divieto di testimoniare sancito per i parenti e gli altri soggetti indicati dall'art. 247 c.p.c., sicché si rende impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tale norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, pur non escludendosi che il vincolo di parentela (coniugio, affinità o affiliazione) possa, in concorso con altri elementi, essere considerato ai fini della verifica di attendibilità delle deposizioni rese (cfr. C. Cassazione, sentenza del 18/04/1994, n. 3651).
La ricostruzione del sinistro prospettata dagli attori non è peraltro inficiata dalle allegazioni della convenuta.
In particolare, nell'immediatezza del sinistro – conducente del veicolo targato CP_3
CS212YD – ha confermato il verificarsi del sinistro rendendo dichiarazioni del tutto in linea con la dinamica riferita da parte attrice.
Invero, lo stesso ha dichiarato di aver intrapreso un'inversione di marcia al fine di parcheggiare sul lato opposto della carreggiata, affermando di essersi arrestato, prima del sopraggiungere dello scooter, “quando ancora ero nella mia corsia”, salvo aggiungere di trovarsi “a cavallo della linea di mezzeria”, così lasciando intendere di avere già in parte impegnato la corsia opposta. Inoltre, dal suddetto verbale emerge che il tratto di strada interessato dal sinistro non presenta linea di mezzeria.
Infine, è incontestato che il veicolo targato CS212YD abbia intrapreso l'inversione di marcia senza attivare gli appositi indicatori di direzione, posto che la convenuta nulla ha eccepito in merito e che neppure stesso, nelle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale, ha affermato CP_3 di essersi premunito di segnalare la suddetta manovra.
Ne consegue la violazione dell'art. 154 c.d.s., il quale dispone che “I conducenti di veicoli che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione
o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”; nonché, al comma 2, “Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione”.
Peraltro l'esecuzione di una simile manovra in strada sprovvista di linea di mezzeria (come si legge nel verbale della polizia municipale) implicava l'adozione di una cautela ancora maggiore nella sua realizzazione.
In base a quanto esposto, deve ritenersi provata la derivazione causale del sinistro dalla condotta del conducente del veicolo targato CS212YD e assicurato presso la convenuta CP_1 senza che quest'ultima abbia fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, comma 1, né validi elementi da cui ricavare un concorso di colpa del danneggiato.
3. Sul danno biologico ed estetico
Con riferimento al danno biologico, secondo consolidata giurisprudenza lo stesso consiste nella compromissione – definitiva o temporanea – della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di accertamento medico legale e dalla quale sia derivato un complessivo peggioramento del complessivo stato di benessere e delle condizioni di vita del soggetto leso (ex multis v. in tal senso Cassazione civile, sez. III, 09/12/1994, n. 10539).
Nel caso in esame, gli attori hanno prodotto i verbali di pronto soccorso dell'Ospedale di San
IO AD (doc. 5) e la cartella clinica redatta dal medesimo nosocomio (doc. 6), i quali attestano che, a seguito del sinistro, ha riportato “Frattura scomposta 1/3 distale Parte_2 diafisi perone + frattura scomposta malleolo tibiale con diastasi pinza TPA a dx”.
Le suddette lesioni sono state diagnosticate dopo che il è stato trasportato in Parte_2
Ospedale all'esito del sinistro ed appaiono in linea con la dinamica dell'incidente, tenuto conto che nel corso dello stesso il motoveicolo era caduto sulla caviglia dell'odierno danneggiato. Non appare pertanto dubitabile che le stesse siano derivate dal sinistro.
L'incidenza di dette lesioni sugli aspetti dinamico relazionali, costituente il danno biologico risarcibile, emerge dalla relazione della ctu dott.ssa , la quale ha svolto il proprio Persona_2 incarico in modo indipendente fornendo risposta puntuale ai quesiti postile, sicché le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie nella presente sede, con la precisazione di cui si dirà infra.
La stessa ha riconosciuto la derivazione causale delle lesioni dal sinistro del 3.09.2018, nonché una ITT (Inabilità Temporanea Totale) di giorni 40 e una ITP (Inabilità Temporanea Parziale) al 50% di giorni 60. Ha inoltre riconosciuto una riduzione dell'integrità psico fisica nella misura dell'
11%, “in considerazione anche delle ripercussioni negative sulla cenestesi lavorativa: il sig. Pt_2 attualmente non esercita più la professione di cuoco in quanto la stazione eretta prolungata procura dolore ed impotenza funzionale”.
A riguardo, deve rilevarsi come in difetto di allegazione in ordine all'eventuale sussistenza di un pregiudizio alla capacità di svolgere attività lavorativa, non possa essere riconosciuto l'aggravamento del danno all'integrità psicofisica, di tal che appare equo quantificare la stessa in 10 punti percentuali, così come d'altronde già riconosciuto dal medico fiduciario dell'assicurazione convenuta (doc.5 fasc. convenuta).
Quanto al danno estetico, gli attori hanno prodotto documentazione fotografica che rappresenta la cicatrice che ha segnato la caviglia destra di a seguito dell'intervento Parte_2 chirurgico (doc. 21).
Si tratta quindi di pregiudizio provato il quale risulta risarcibile;
tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza del 12/03/2021, n. 7126; Sez. III, Ordinanza del
08/07/2020, n. 14246; Sez. 3, Sentenza del 13/10/2016, n. 20630; Sez. 3, Sentenza del 07/11/2014), circostanze nella specie non emergenti e comunque non adeguatamente e specificamente allegate.
Ne consegue che il pregiudizio derivante dal danno estetico deve essere liquidato unitamente al danno biologico, quale componente che incide sulla personalizzazione del risarcimento ma che non costituisce una voce di danno aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico stesso.
In ordine alla quantificazione del danno occorre impiegare il sistema del c.d. punto variabile, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Detto sistema nasce allo scopo di contenere la discrezionalità dei singoli giudici nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo da garantire l'uniformità dei risarcimenti ed evitare così che a situazioni simili vengano applicate soluzioni dissonanti, in contrasto con l'art. 3 Cost.
Nello specifico, il sistema del punto variabile attribuisce, a ciascun punto di invalidità, un determinato valore monetario. Il valore del punto non è tuttavia lasciato alla discrezionalità del giudice, ma è predeterminato secondo una precisa funzione matematica ed è stabilito in funzione crescente rispetto al crescere dell'invalidità e in funzione decrescente rispetto all'età della vittima. In particolare, quindi, secondo detto criterio il valore del punto cresce geometricamente rispetto al crescere dell'invalidità (sicché ad invalidità doppie corrisponderanno risarcimenti più che doppi), mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età del danneggiato. In tal modo viene assicurata la tendenziale corrispondenza tra gravità delle lesioni ed entità del risarcimento, in ossequio al principio medico legale per cui la sofferenza e i disagi legati a un'invalidità crescono in modo progressivo rispetto al crescere dell'invalidità stessa.
In base al criterio del punto variabile, una volta stabilito il valore monetario iniziale del singolo punto,
è possibile sviluppare una tabella nella quale indicare l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto per ogni grado di invalidità e per ogni fascia di età del danneggiato.
Il sistema tabellare a punto variabile, quindi, determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima, in quanto un soggetto più giovane ha davanti a sé, presumibilmente, un maggior numero di anni ancora da vivere, che determinano una protrazione del danno nel tempo.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto.
In base a tali premesse ed in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al
2025, il risarcimento del danno biologico deve essere liquidato come segue:
- per l'invalidità permanente: valore base del punto per un'invalidità permanente dell'10%, pari ad euro 2.610,94; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 24 anni, pari ad euro 23.106,82.
- sul danno biologico temporaneo: valore base del punto per invalidità temporanea totale pari ad euro 130,25, moltiplicato per numero 40 di giorni di durata, per un totale di euro 5.210,00; valore base del punto per invalidità temporanea parziale al 50% pari ad euro 65,25, moltiplicato per numero
60 di giorni di durata, per un totale di euro 3.907,50; per un totale complessivo del danno biologico temporaneo pari ad euro 9.117,50.
- sulle spese mediche: le singole spese sono documentate mediante fatture emesse dall'ospedale San IO e dal , per un totale di euro 278,60 (cfr.doc.20 citazione). Parte_4
Non risulta invece autonomamente risarcibile il danno morale, quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico.
Per ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, il danno morale è un danno non patrimoniale costituito dalla sofferenza interiore, dal patema d'animo subito dal danneggiato a seguito della lesione di interessi costituzionalmente garantiti. Nello specifico, si tratta di un pregiudizio da autonomo rispetto al danno biologico, perché non è suscettibile di accertamento medico legale e si manifesta in uno stato di sofferenza interiore.
Invero, con diverse sentenze la Cassazione ha ribadito la: “autonomia ontologica del danno morale” rispetto al danno biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 12/12/2008, n. 29191; Cass. Sez. un., sentenza 14/01/2009, n. 557). Si tratta dunque di un pregiudizio che, pur rientrando nella onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, costituisce voce autonoma rispetto al danno biologico – il quale attiene all'incidenza della lesione sugli aspetti dinamico relazionali – e che, pertanto, deve essere autonomamente allegato e provato, non potendosi ritenere implicito nella lesione del diritto alla salute.
Sul punto, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità che si fa proprio in questa sede:
“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore
(artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 26/11/2024, n. 30461).
Tanto premesso, nel caso oggetto del presente giudizio le allegazioni di parte attrice rispetto al danno morale – inteso quale sofferenza interiore patita a causa del sinistro – risultano generiche
(“i lamentati danni hanno ingenerato nell'attore un evidente stato di disagio e sofferenza”) e, comunque, non corroborate da elementi probatori, neppure di tipo presuntivo.
Ne consegue che la componente morale del danno non può essere autonomamente valutata al fine di optare per una personalizzazione del risarcimento in misura superiore rispetto a quella già operata con riferimento alla componente dinamico relazionale.
4. Su rivalutazione e interessi
Spetta a parte attrice anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico.
Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia di un lucro cessante, consistente nel mancato godimento dell'intera somma dovuta, somma che, ove ottenuta tempestivamente, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale danno va liquidato equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI rivalutato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice ma, trattandosi di apposita domanda, devono essere provati i fatti costitutivi su cui la stessa si fonda, quali ad esempio “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito”
(Cassazione civile, Sez. I, 10/05/2022. n. 14837).
In mancanza di prova del maggior danno, il lucro cessante appare equitativamente individuabile nel rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art 1224 c.c.
Quanto al decorso del termine della rivalutazione, lo stesso va individuato al giorno in cui è sorto il credito e quindi, trattandosi di credito extracontrattuale, alla data del sinistro.
Dall'importo così liquidato a titolo di danno biologico deve poi essere scomputato l'importo CP_ di euro 6.861,98, erogato dall' in conseguenza del sinistro quale indennizzo in capitale danno biologico (cfr. documentazione acquisita agli atti il 30.08.2023) trattandosi di importo (erogato ex art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) atto a ristorare il medesimo danno biologico permanente oggetto di risarcimento nella presente sede. Non rileva invece quanto percepito a titolo di indennità temporanea dal medesimo ente trattandosi di ristoro per il diverso danno legato all'assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. n. 1124 del
1965).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). In difetto di allegazione di alcun genere sul punto, la misura dell'indicato saggio appare equitativamente indicabile in quella degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessivamente liquidata.
5. Danno emergente
Quanto al danno patrimoniale emergente, gli attori hanno prodotto documentazione fotografica che rappresenta le componenti dello scooter danneggiate (doc. 3), nonché il preventivo di spesa redatto dal perito (doc. 4), con indicazione puntuale delle singole Persona_3 componenti dello scooter danneggiate ed il costo necessario alla loro riparazione e/o sostituzione, per un totale di euro 1.137,28.
Peraltro, la derivazione causale di detti danni dal sinistro del 3.09.2018 emerge dal verbale della
Polizia Municipale, che ha preso visione dello scooter targato DA62064 a seguito del sinistro, riferendo la presenza di “danni da caduta”.
Ora, deve rilevarsi che con riferimento al preventivo di spesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che lo stesso può essere valutato come prova del danno emergente da parte del giudice di merito, previa valutazione della congruità delle spese indicate dall'attore rispetto ai costi di mercato e salvo l'indicazione di circostanze specifiche per cui il richiedente il risarcimento si sia visto costretto a un esborso in misura superiore rispetto a detti valori.
Alle riferite condizioni, il preventivo costituisce di per sé elemento atto a provare l'esistenza del danno, a prescindere che il richiedente abbia effettivamente sostenuto, o meno, le spese indicate in preventivo. In tale senso: “ in materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza,
a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio”
(Cassazione civile, Sez. VI, sent. del 13/05/2016, n. 9942; cfr. anche Cassazione civile, sezione III,
26/06/2024, n. 17670 secondo cui: “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni”).
L'indicato orientamento va condiviso nella presente sede, tenuto conto del fatto che la funzione del risarcimento del danno è quella di reintegrare in modo pieno il patrimonio del danneggiato, rimettendolo nella stessa “curva di indifferenza” nella quale si trovava prima dell'illecito e costituendo il valore del bene danneggiato una posta attiva del patrimonio, al pari del denaro eventualmente impiegato per la riparazione o sostituzione del bene stesso.
Nel caso di specie, parte attrice ha pertanto assolto il proprio onere di provare il danno allo scooter, del quale si chiede il ristoro, fornendo un preventivo che elenca le singole componenti danneggiate unitamente al costo necessario per la loro riparazione e/o sostituzione.
In relazione al costo per la riparazione, parte convenuta ha prodotto una perizia di parte riportante l'indicazione di un danno di poco inferiore agli euro 700,00 oltre iva (doc.4 fasc. convenuta) e in relazione a cui parte attrice nulla ha dedotto nella prima memoria ex art.183 co.6 cpc.
Appare quindi equo stimare il danno emergente nell'indicato importo di euro 700,00, di poco inferiore rispetto alla stima di parte attrice oltre che ammesso dalla parte convenuta.
Anche sugli importi liquidati a titolo di danno emergente (danni allo scooter), trattandosi di debito di valore, decorrono interessi e rivalutazione dalla data del sinistro col medesimo criterio innanzi indicato in ordine alla liquidazione del danno biologico
Inoltre, sulla somma complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.
6. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nonché sulla richiesta di trasmissione degli atti all'IVASS
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., la stessa si configura nel caso in cui “la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
A tale fine, pertanto, non è sufficiente la soccombenza, ma occorre un quid pluris costituito dalla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, nelle forme del dolo, ovvero da una negligenza nel valutare l'opportunità di difendersi in giudizio. Nel presente giudizio, non emergono elementi di dolo o colpa grave da parte della CP_1 la quale si è tempestivamente attivata, attraverso propri periti, per accertare le dinamiche del sinistro e l'entità del danno.
Del pari, non sussistono i presupposti per la trasmissione della presente sentenza all'IVASS.
Al riguardo, l'art. 148, c. 10, Codice delle assicurazioni private, dispone la trasmissione all'IVASS di copia della sentenza per il caso in cui la somma offerta dall'assicurazione sia inferiore alla metà di quella liquidata in sentenza, e non anche per la diversa ipotesi – che ricorre nel caso di specie – in cui l'assicurazione abbia ritenuto di non formulare alcuna offerta risarcitoria, comunicandone i motivi al danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 55/2014. Valore della controversia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00; fase di studio della controversia, parametri minimi, euro 850,50; fase introduttiva del giudizio, parametri minimi, euro 602,00; fase istruttoria e di trattazione, parametri minimi, euro 903,00; fase decisionale, parametri minimi, euro 1.452,50; per un totale di euro 3.808,00. Spetta inoltre il rimborso delle spese vive sostenute nel corso del procedimento che siano documentate.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, accoglie la domanda proposta da e e per l'effetto: Parte_1 Parte_2
AN le convenute e in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni indicati in motivazione, che liquida:
- Per danno biologico: in euro 32.500,92, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione e da cui va detratto quanto già ricevuto dall' secondo il criterio indicato in motivazione;
CP_7
- Per il danno emergente: euro 700,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal deposito della motivazione al saldo;
AN le convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice
-da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario- che liquida in euro 3.808,00 oltre previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di ctu
Così deciso in Roma, il 05.08.2025
Il Giudice
Lucia De IN