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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa , riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2738/2021 R.G. vertente tra:
(Avv. GIANNELLI GIANVITO, NICOLI' LUIGI e Parte_1
SSO ANTONIO) CP_1
- ATTORE -
E
(Avv. RUGGI CARMINE E RUGGI PIETRO) Controparte_2
- CONVENUTO -
NONCHE'
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
(Avv. CASO PASQUALE ANGELO DONATO e GIANCASPRO GIROLAMO)
[...]
- INTERVENTRICI VOLONTARIE -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo: Controparte_2
a) In via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. del contratto di Controparte_2 cessione delle quote, pari al 5%, della intercorso tra il sig. Controparte_6 [...] ed il sig. ; Parte_1 Controparte_2
- accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento del convenuto del contratto di cessione di quote della intercorso tra il sig. Controparte_6 [...] ed il sig. e per l'effetto condannare il sig. Parte_1 Controparte_2 CP_2
alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore del sig. di Euro
[...] Parte_1
203.000,00 ( quale corrispettivo della cessione al netto delle somme già corrisposte) o della maggiore o minore somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo;
- al risarcimento in favore del sig. del danno da inadempimento ex Parte_1 art. 1223 c.c. da quantificarsi in non meno di Euro 31.920, o nella maggiore o minore somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo;
b) In subordine:
- accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa del sig. Controparte_2 in danno del sig. e per l'effetto condannare il convenuto ad indennizzare ex Parte_1 art. 2041 c.c. l'attore della somma di Euro 203.000,00 (quali somme corrisposte dall'attore al netto di quelle restituite) o della maggiore o minore somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo.
Costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, con Controparte_2 vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 7.6.2021, resa in corso di causa, è stato autorizzato il sequestro conservativo anche presso terzi, dei beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà
e titolarità di sino alla concorrenza di € 203.000,00. Controparte_2
Con ordinanza del 6.10.2021 è stato respinto il reclamo avverso la predetta ordinanza cautelare spiegato da . Controparte_2
Con ordinanza del 3.1.2022 è stato rigettato il ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. proposto da e con ordinanza del 24.2.2022 è stato accolto il ricorso ex art. 684 c.p.c. Controparte_2 proposto da quest'ultimo, disponendo come segue: “ordina al ricorrente il Controparte_2 deposito, a titolo di cauzione, di complessivi € 203.000,00, in realazione all'ammontare del sequestro oggetto di revoca, su apposito libretto bancario/postale aperto a cura del ricorrente, intestato al presente procedimento e vincolato all'ordine del Giudice della procedura, presso
Istituto di credito o Ufficio postale avente sede nel Comune di Bari, entro giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento;
il libretto verrà depositato presso la Cancelleria della
Sezione e verrà custodito in cassaforte;
- per l'effetto, revoca il sequestro conservativo di cui all'ordinanza autorizzativa del 07/06/2021, eseguito sui beni indicati in premessa, con effetto a decorrere dalla data del deposito del titolo cauzionale in Cancelleria”.
Con atto di intervento volontario sono intervenute , CP_3 CP_4
e che hanno chiesto l'accoglimento delle
[...] Controparte_5 istanze di in relazione alla fase attuativa del sequestro conservativo;
con Controparte_2 vittoria delle spese di lite.
Il giudizio di merito è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'escussione di un teste. All'udienza del 4.3.2025 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza della Sezione specializzata in materia di Impresa di questo Tribunale, in quanto l'odierno resistente ha adito questa Sezione proponendo le domande in precedenza riportate sulla base di un contratto di quote di s.r.l., conclusosi in forma verbale.
Spetta, infatti, alla Sezione Specializzata in materia di Impresa la competenza “relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” di una società di capitali, ai sensi dell'art. 3, lett. b), d.lgs.
168/2003 e si vedrà ne prosieguo che, non avendo pregio le contestazioni del convenuto, il rapporto oggetto di giudizio attiene al trasferimento di quote di una società di capitali.
3. Le domande attoree vanno accolte in parte.
3.1. La difesa di parte attrice assume che la controversia, avente ad oggetto la risoluzione di per inadempimento un accordo di cessione di quote di s.r.l. (la e la Controparte_6 restituzione del relativo corrispettivo, trae origine da un contratto intercorso tra le parti verbalmente nel 2013, riguardante la cessione del 5% della partecipazione societaria di detta società, detenuta da
, a favore di al prezzo complessivo di € 240.000,00. Controparte_2 Parte_1
Allo stesso fece seguito il versamento del prezzo della dedotta cessione da parte di
[...] in due tranches: la prima di € 50.000,00, a mezzo assegno circolare n. 0700103707-04 Parte_1 dell'1.3.2013 e la seconda di € 190.000,00, a mezzo bonifico bancario del 13.3.2013, recante la causale "pagamento quote" (doc.3 fascicolo attoreo).
Assume la difesa di parte attrice, che dopo più di due anni di rinvii Controparte_2 avrebbe manifestato la propria volontà di non dare più corso al contratto e di non procedere all'autenticazione dell'atto di cessione al fine di renderlo opponibile alla società, garantendo, però, la restituzione di quanto incassato. Infatti, adduce la difesa ricorrente, che nel giugno 2016 CP_2 provvedeva a corrispondere a la somma complessiva di € 37.000,00
[...] Parte_1
a titolo di "restituzione" (doc. 4 fascicolo attoreo), residuando pertanto un debito, in favore all'odierno attore, di € 203.000,00. La difesa attorea sostiene, altresì, che a detti pagamenti fecero seguito numerose richieste di restituzione, di cui una formale nel 2018 (doc. 5 fascicolo attoreo).
In data 25.11.2020, peraltro, inviava a nota pec con Parte_1 Controparte_2 la quale lo invitava a "comparire davanti al Notaio ...il giorno 10 dicembre 2020, Persona_1 alle ore 10.00 per dare esecuzione all'accordo di cessione della quota della a Controparte_6 fronte del pagamento già avvenuto di euro 240.000,00". Sostiene, inoltre, parte attrice che non si presentava dinanzi al Notaio nella data indicata, e, a distanza di pochi Controparte_2 giorni, lo stesso donava la sua intera quota di partecipazione della a moglie e Controparte_6 figlia (rispettivamente in data 21 e 30 dicembre 2020).
Tanto premesso, giova ricordare, in relazione alla natura del contratto controverso, che l'art. 2469 c.c. prevede espressamente che le partecipazioni societarie nelle s.r.l. (ossia, nel caso di specie, le quote di un socio quale ) siano liberamente trasferibili per atto inter vivos e per Parte_1 successione mortis causa, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
È stato, peraltro, più volte ribadito anche dalla Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
5407/2014; Cass. n. 23203/2013) che il contratto traslativo della quota di partecipazione sociale, ai fini della sua validità, non sia soggetto agli oneri di forma di cui all'art. 1350 c.c. e che, conseguentemente, non sia, in tal modo, richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Quindi, l'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo traslativo di quote sociali con sottoscrizione autenticata rileva solo ai fini dell'opponibilità del della cessione alla società, di modo da consentire al cessionario di esercitare i diritti sociali.
Ritiene il Collegio che sono stati acquisiti sufficienti elementi probatori che dimostrano la sussistenza di un contratto di cessione del 5% delle quote della tra le parti in Controparte_6 causa.
Al riguardo, si rileva che il bonifico bancario del 13/03/2013, eseguito da Parte_1 per la somma di € 190.000,00, reca la causale "pagamento quote". Circostanza non contestata dal resistente, né al momento dell'accredito delle somme e neppure nel 2016, quando ebbe a restituire al ricorrente, con tre bonifici bancari, una somma complessiva pari ad € 37.000,00, imputata genericamente a "restituzione".
Che detto bonifico bancario facesse riferimento al pagamento per il trasferimento di quote sociali, ed, in particolare, della non risulta contestato neppure a seguito della Controparte_6 ricezione da parte di della diffida di pagamento inviata dall'Avv. Porcari, Controparte_2 nell'interesse di , a mezzo pec, ricevuta in data 28.4.2018, come non risulta Parte_1 contestato neppure l'avvenuto pagamento della somma di € 50.000,00 tramite assegno circolare a titolo di trasferimento di dette quote. Detta missiva, infatti, faceva espresso e specifico riferimento alla restituzione delle somme (€ 50.000,00 versata a mezzo assegno circolare + € 190.000 versata a bezzo bonifico) corrisposte dall'attore a favore di a seguito di un "accordo Controparte_2 per la cessione di quote sociali" (doc. 5 fascicolo attoreo) e solo parzialmente restituite, con bonifici dell'1.6/2016, dell'1.08.2016 e del 4.10.2016, per l'ammontare complessivo di € 37.000,00.
Questo il contenuto della missiva:
Quindi, il bonifico di € 190.000,00, effettuato in data 13/03/2013 con causale "pagamento quote" e l'assegno circolare di € 50.000,00 emesso l'1.3.2013, costituiscono sì atto di provenienza unilaterale, ma ciononostante precostituiti al giudizio e pertanto genuini, soprattutto a seguito del perdurante stato di non contestazione degli stessi.
Tutte tali circostanze sono state confermate dal teste escusso (fratello Controparte_2 dell'attore e cugino del convenuto) che deve considerarsi attendibile non solo perché a conoscenza di fatti che comunque riguardavano la sua famiglia, senza che sia stato fornito alcune elemento probatorio in relazione all'assunta sussistenza di una società di fatto tra i due fratelli, dedotta dalla difesa del convenuto per contestare l'attendibilità del teste le cui dichiarazioni anzi sono perfettamente in linea con gli altri elementi probatori acquisiti agli atti.
Si aggiunga, che appare inverosimile la ricostruzione offerta dalla difesa del convenuto per cui la somma complessivamente corrisposta da a - pari ad Parte_1 Controparte_2 € 240.000,00 - sia stata erogata a titolo di mutuo e che tra le parti si raggiungeva un accordo amichevole per la restituzione di detta somma, consistente in più versamenti rateali, senza alcun termine temporale preciso per il versamento delle singole rate o della somma in un'unica soluzione.
Si sostiene anche la sussistenza di un ulteriore accordo "amichevole" in base al quale "il versamento delle somme dovute in restituzione avrebbe potuto essere effettuato anche in favore delle varie società del gruppo ove ve ne fosse stato bisogno” e che ”nel momento in cui lo stato di difficoltà finanziaria del si fosse protratta, si sarebbe potuta ipotizzare una Controparte_2 compensazione (per la somma eventualmente non restituita a saldo) con quote di pari valore di una delle società possedute dal e delle quali il era Controparte_2 Parte_1 parimenti socio".
Di tale ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti in relazione ai predetti pagamenti eseguiti da in favore di non è stata offerta alcuna prova, sia Parte_1 Controparte_2 pur presuntiva. Si noti anche che la rilevante entità dell'importo di cui si discute (€ 240.000,00) e la particolarità dell'assunto accordo intervenuto tra le parti lasciano propendere per la non credibilità della sua esistenza, e cioè che le parti avrebbero pattuito, in assenza di forma scritta, un mutuo gratuito senza un termine temporale, almeno approssimativo, per la restituzione dell'importo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene fondata la prospettazione del resistente circa la natura del contratto intercorso tra le parti.
Tuttavia, la domanda di risoluzione per inadempimento non può trovare accoglimento.
Invero, dagli atti emerge che, così come eccepito dalla difesa del convenuto, il contratto di cessione della quota sociale si era già risolto di fatto alla data dell'1.6.2016, ossia alla data del primo versamento di “restituzione” effettuato da ed accettato da . Controparte_2 Parte_1
Si è visto che il contratto di trasferimento della quota sociale non richiede la forma scritta ed
è noto che “la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà” (Cass. n.
3245/2015). Invero, in forza del principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita (Cass. n. 4307/2001; Cass. n. 8106/2001).
Nel caso di specie, sussistono elementi in atti dai quali si desume che, come già esposto, il contratto si è risolto per fatti concludenti almeno alla data dell'1.6.2016, ossia alla data del primo versamento in “restituzione”. Invero, la restituzione a più riprese di parte del corrispettivo effettuata da ed accettata (si è visto che detta restituzione è avvenuta Controparte_2 Parte_1 con i bonifici dell'1.6/2016, dell'1.08.2016 e del 4.10.2016, per l'ammontare complessivo di €
37.000,00) è logicamente incompatibile con la reciproca volontà di voler mantenere in vita il rapporto contrattuale. Nel momento in cui ha incominciato a restituire le Controparte_2 somme ricevute a titolo di corrispettivo per la cessione della quota sociale a e Parte_1 questo le ha accettate, sicché è evidente che le parti hanno deciso di risolvere consensualmente detto accordo che, quindi, oggi non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. in quanto già risolto di fatto nel 2016 per tacito (o verbale) mutuo consenso delle parti.
Del resto, la stessa riportata comunicazione pec inviata dall'Avv. Porcari a CP_2
nell'interesse di , ricevuta in data 28.4.2018, è una “diffida di
[...] Parte_1 pagamento” con la quale viene richiesta la restituzione dell'intera somma versata a titolo di corrispettivo per l'acquisito della quota della sul presupposto che ne era stato Controparte_6 restituito solo una parte (cioè € 37.000,00) e nella stessa si legge “Assisto il sig. Parte_1 con il quale Lei prese un accordo per la cessione di quote sociali poi non perfezionatosi”. Quindi, nella missiva si dà conto del fatto che il contratto di cessione della quota sociale in questione non aveva avuto seguito e che, quindi, le parti lo ritenevano risolto, tanto che nella stessa si insiste per la restituzione dell'intera somma corrisposta, pretesa che non avrebbe avuto alcun senso se detto contratto fosse stato ancora efficace tra le parti. Si aggiunga, che in detta missiva nulla viene dedotto o comunque si evince circa l'inadempimento di a cui fa riferimento la difesa Controparte_2 dell'attore, dandosi, invece, atto del mancato perfezionamento (nel senso che allo stesso le parti non hanno inteso dare seguito) dell'accordo.
Né può valere a giustificare la domanda di risoluzione per inadempimento la circostanza che nell'anno 2020 non si sia presentato alla convocazione, inviata con lettera del Controparte_2
23.11.2020, innanzi al Notaio per la data del 10.12.2020. Infatti, si è visto che a Persona_1 quella data il contratto di cessione della quota sociale della F,lli Moramarco srl era già da tempo risolto.
Quindi, la domanda di risoluzione per inadempimento non può essere accolta.
3.2. Si è però visto che il contratto di cessione della quota in questione si è risolto nel 2016, sicché, scioltosi il vincolo contrattuale, il versamento del corrispettivo per complessivi € 240.000,00 costituisce un indebito sopravvenuto, con la conseguenza che il convenuto va condannato, come richiesto, alla restituzione dell'importo residuo non ancora restituito e cioè € 203.000,00 (ossia, €
240.000,00 - € 37.000,00 già restituiti), oltre interessi legali a decorrere dall'1.6.2016, data nella quale si ha certezza dell'avvenuta risoluzione consensuale, e non anche la richiesta rivalutazione monetaria trattandosi si obbligazione di valute e non avendo parte attrice allegato, né dimostrato il maggior danno (cfr. art. 1224 co. 2 c.c.).
Si noti che il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attore non impedisce di accogliere la domanda di ripetizione pure proposta non trattandosi di pronuncia ultra petitum poiché quest'ultima domanda è autonoma e distinta, atteso che la causa petendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto per inadempimento, ma, più in generale, nella mancanza sopravvenuta di causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens non dovuta
(così, Cass. n. 13504/2021per cui la decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento
è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione;
Cass. n. 23416/2022 per cui laddove siano state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia "extra petita" il giudice che, nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accolga quella restitutoria, essendo quest'ultima (così come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui "causa petendi" va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di "causa solvendi", che rende la prestazione eseguita dal "solvens" non dovuta.).
In relazione al quantum da restituire, rileva il Collegio che non ha Controparte_2 provato la restituzione di una somma superiore ai predetti € 37.000,00.
In particolare, la distinta di pagamento n. 1 del 02/10/2013 riporta un pagamento effettuato dal resistente in favore di (fratello del ricorrente e soggetto distinto dal Controparte_2 resistente), che, in mancanza di qualsivoglia riferimento che faccia desumere altrimenti, nulla ha a che vedere con il rapporto intercorso tra ricorrente e resistente. La sussistenza di una società di fatto tra ed il fratello dedotta dalla difesa del convenuto, che così giustifica Parte_1 CP_2 il pagamento al fratello è rimasta priva di riscontro probatorio. CP_2
Al riguardo, sostiene la difesa del convenuto anche che “il Giudice non ha tenuto conto che il conto beneficiario di detto pagamento (Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Agenzia di Matera,
n. 1752203942) è “cointestato” all'odierno ricorrente e al germano Parte_1
”. In realtà, non v'è prova in atti che il conto del pagamento in questione Controparte_2 fosse cointestato e non si comprende la ragione per cui, ammesso che il contro fosse cointestato, il pagamento dovesse essere eseguito in favore del fratello di sebbene fosse lui il Parte_1 creditore. Quanto alla distinta n. 2 del 09/05/2014 la stessa riporta un versamento effettuato - non dal resistente bensì - dalla in favore di e che pertanto, in Controparte_6 Controparte_2 assenza di altri elementi, è del tutto estraneo al rapporto oggetto d'esame in questa sede.
Circa la distinta n. 3, del 01/02/2016, la stessa, benché riguardi un pagamento effettuato dal resistente nei confronti del ricorrente, non fa alcun riferimento al trasferimento o alla restituzione di somme, pertanto non sussistono elementi idonei a definirne l'imputazione. Inoltre, il documento prodotto (v. doc. “ricevuta di pagamento 3” fasc, convenuto) contiene il riferimento all'emissione di un assegno circolare in favore di senza che vi sia la prova dell'avvenuta Parte_1 consegna al medesimo e dell'addebito del relativo importo sul contro corrente del convenuto.
3.3. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, poiché non
è emerso un inadempimento imputabile a . Controparte_2
4. Nel rapporto processuale tra e , stante la parziale Parte_1 Controparte_2 soccombenza del primo, le spese e le competenze di lite, anche delle fasi cautelari, vanno compensate per metà e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da €
52.000,01 a € 260.000,00 per quanto riguarda la fase di merito e in base ai parametri minimi dello stesso scaglione per quanto riguarda le fase cautelari (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il
23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Nel rapporto processuale tra e le tre intervenute le spese di lite vanno compensate Parte_1 tenuto conto dell'esito della fase attuativa del disposto sequestro conservativo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accoglie la domanda di restituzione e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 203.000,00, oltre interessi legali Parte_1
a decorrere dall'1.6.2016;
2) rigetta le altre domande attoree;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito Controparte_2 in favore di che si liquidano in euro 9.402,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
4) condanna e al pagamento delle spese processuali della fase cautelare Controparte_2 in corso di causa di prima istanza (R.G. N. 2738-1/2021) in favore di che Parte_1 si liquidano in euro 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
5) condanna al pagamento delle spese processuali fase cautelare di Controparte_2 seconda istanza (reclamo R.G. 8176/2021)in favore di che si liquidano in Parte_1 euro 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
6) condanna al pagamento delle spese processuali del procedimento Controparte_2 cautelare in corso di causa ex art. 669 duodecies c.p.c. in favore di che si Parte_1 liquidano in euro 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
7) condanna al pagamento delle spese processuali del procedimento ex Controparte_2 art. 684 c.p.c., in favore di che si liquidano in euro 2.675,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
8) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra e le Parte_1 tre intervenute.
Così deciso in Bari, il 22/09/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana