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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4799/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tolentino (MC) presso lo Parte_1 C.F._1 studio associato rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra per Pt_2 procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina CP_1 che lo rappresenta e difende è ope legis, resistente oggetto: rivalutazione invalidità vittima del dovere.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 settembre 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di aver subito un infortunio per causa di servizio in data 13 giugno 1990, epoca nella quale egli prestava servizio quale carabiniere presso la stazione di Fondachello-Valdina, riportando “valide contusioni collo piede sin e polso dx. contusioni escoriate diffuse, contusione emitorace dx”, con diagnosi di “Esiti di trauma distorsivo collo piede sx ed esiti di lussazione dello scafoide carpale dx, trattata chirurgicamente con segni di artrosi radio carpica e deficit funzionale a grado non esimente”, ascritta dalla competente Commissione Medica Ospedaliera nella ottava categoria tab. A ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, lamentava l'illegittimità del decreto prot. n. 559/C/3/CC/2427 dell'11 maggio 2017 con il quale il , Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo aveva riconosciuto vittima Controparte_1 del dovere, corrispondendogli però la sola speciale elargizione in ragione di un'invalidità del 21% calcolata dalla CMO sulla base dei criteri di cui all'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in luogo di quelli di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009. Precisava, in particolare, che sulla base del complessivo quadro invalidante e della corretta applicazione degli anzidetti criteri, la Commissione gli avrebbe dovuto riconoscere un'invalidità complessiva del 34% già dal 20 settembre 1991 (data di prima stabilizzazione dell'infermità), attualmente aumentata al 49% in conseguenza dell'intervenuto aggravamento. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della speciale elargizione sulla base della corretta percentuale di invalidità, detratto quanto già percepito, nonché la condanna del alla corresponsione in proprio CP_1 favore dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 in misura pari a 500 euro mensili dal 1 gennaio
2006 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 a decorrere dal 1 gennaio 2008, considerata l'I.C. superiore al 25% già dalla data di prima stabilizzazione, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza del convenuto, espletata ctu medico-legale e sostituita l'udienza dell'11 CP_1 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre esaminare preliminarmente il complesso quadro normativo di riferimento, come dettagliatamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite con la recente pronuncia n.
6214/2022.
L'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”; la categoria non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte e i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (v. da ultimo Cass. n. 28696/2020).
Da ultimo, il comma 565 stabilisce che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e
564 ovvero ai familiari superstiti”.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.r. n. 243/2006, rubricato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565", ai sensi del quale (art. 1) devono intendersi per benefici e provvidenze “le misure di sostegno e tutela previste dalla
L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206”.
Il regolamento, per esplicito riconoscimento giurisprudenziale (v. Cass. S.U. n. 22753/2018), estende dunque in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l'espressione “sono corrisposte”) il diritto alle menzionate provvidenze, da riconoscersi in base alle percentuali di invalidità specificamente individuate.
In particolare, le predette disposizioni prevedono il diritto di chiunque subisca un'invalidità permanente alla corresponsione di una speciale elargizione, pari al massimo di 200.000 euro, da computarsi in proporzione alla percentuale di invalidità riportata e in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale (art. 1, comma 1, l. n. 302/1990, con le modifiche di cui all'art. 5 l. n. 206/2004); il riconoscimento in capo a chi, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 302/1990, abbia subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, di un assegno vitalizio non reversibile di 500 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 (art. 2, comma 1, l. n. 407/1998); la corresponsione in favore dei medesimi soggetti di uno speciale assegno vitalizio, anch'esso non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui sopra (art. 5, comma 3, l.
n. 206/2004).
Quanto ai criteri per l'accertamento e la percentualizzazione dell'invalidità, la legge n. 206/2004, pur senza trattare esplicitamente la problematica della valutazione percentuale cui commisurare i benefici, ha prefigurato un nuovo modo di corresponsione degli stessi in rapporto alle invalidità permanenti, proporzionando il diritto all'elargizione di cui all'art.1 l. n. 302/1990 al grado di invalidità e disponendo per il resto all'art. 6, comma 1, che: “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”. Il successivo d.P.R. n. 243/2006 si è limitato sul punto a indicare le tabelle di riferimento per la percentualizzazione della invalidità permanente (decreto del Ministro Sanità 5 febbraio 1992 e s.m.i.) e per il danno biologico (tabella delle menomazioni approvata con decreto del Ministro Lavoro e Previdenza sociale in data 12 luglio 2000 e s.m.i.), nulla prevedendo in ordine ai criteri per il riconoscimento del danno morale, così come stabilito dalla l. n. 206/2004.
Tale vuoto normativo è stato colmato con il d.P.R. n. 181/2009 - “Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6” - il quale è intervenuto proprio sui predetti criteri, stabilendo separatamente (art. 4) le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM) e affermando dunque in maniera esplicita la valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Dalle premesse si ricava che l'adozione del suddetto regolamento è stata determinata dal rilievo che
“le disposizioni del D.P.R. n. 510 del 1999 e le disposizioni del D.P.R. n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1" ed in conseguenza occorre "disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui al D.P.R. n. 510 del 1999, art.
5”.
L'espresso richiamo al d.P.R. n. 243/2006, quale atto normativo che detta le regole ai fini dell'estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, nonché all'art. 6 l. n. 206/2004 quanto alla possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate, depone allora per un'applicazione di tali criteri a entrambe le categorie di vittime (così Cass. S.U. n. 6214/2022).
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto dalla l. n. 206/2004 debba applicarsi anche ai benefici già liquidati ed erogati si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con il d.l. n. 159/2007, art. 34, conv. con mod. in l. n. 222/2007, che anche le vittime del dovere individuate nell'art. 1, commi 563 e
564 della l. n. 266/2005, possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla l. n. 206/2004 con compensazione di quanto già ricevuto (v. così Cass. S.U. nn. 6214/2022, 6215/2022, 6216/2022 e
6217/2022).
Va dunque accolta la pretesa del ricorrente volta alla rideterminazione della percentuale di invalidità riconosciuta.
2.1.- Per tale rideterminazione trovano dunque applicazione i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R.
n. 181/2009. A tal fine, occorre tener conto che ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB), dove
“l'invalidità complessiva (IC) è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale
e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico” (art. 4, lett. d).
In applicazione di tali criteri, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha calcolato Persona_1 un'invalidità complessiva, alla data di prima stabilizzazione dell'infermità (20 settembre 1991), pari al
34% (“Il DB (ai sensi del decreto M. Lavoro e Previdenza Sociale del 12 luglio 2000) con riferimento ai codici 237 + 257, è ascrivibile ad una percentuale del 12% e la voce DM (tenuto conto della storia clinica, valutabile ad 1/3 del danno biologico) sarà quindi pari al 4%. La voce IP, come precedentemente accennato, dovrà attestarsi, a quell'epoca, ad un valore non inferiore al 30%, trattandosi di infermità già espressamente classificata in VIII ctg della Tab. A, misura massima”), poi rivalutata in conseguenza del progressivo aggravamento nella misura del 49%.
In particolare il consulente, prendendo ad esame l'infermità attuale (“Marcati esiti post-traumatici del polso dx per pregressa frattura-lussazione dello scafoide (esitata in pseudoartrosi) e di lussazione del semilunare, già sottoposte a ripetuti interventi chirurgici (ultimo di asportazione della intera prima filiera carpale dx), a marcata incidenza funzionale (in destrimane) con lievi segni clinico-strumentali di sofferenza neurogena (sindrome del tunnel carpale) omolaterale, Pregresso trauma distorsivo del collo- piede sn”) e considerate una voce di DB, con riferimento ai codici 237 + 257 + 153 (attribuibile per la sofferenza radicolare del canale del carpo) pari al 18%, DM pari al 9% (“tenuto conto del lungo iter clinico- terapeutico patito almeno fino al 2014, epoca dell'intervento demolitivo subìto, fino all'attuale stabilizzazione, con gravi postumi clinico-funzionali, valutabile ad 1/2 del danno biologico”) e IP fissata, nel complesso, almeno alla VII ctg della Tab. A e, dunque, in percentuale non inferiore al 40% (“per la presenza di un danno neuro-radicolare insistente sulla stessa struttura anatomo-funzionale, già gravemente lesa, il complesso polso-mano dx”), ha calcolato l'invalidità complessiva secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP-DB) e, dunque, 18 + 9 + (40 – 18) = 49%.
Tali conclusioni, persuasive perché basate su dati oggettivi e sorrette da congrua e tecnica motivazione, meritano di essere condivise e resistono alle generiche contestazioni mosse dal resistente.
3.- Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal , CP_1 la quale è tuttavia infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17440/2022, confermata più di recente da Cass. n. 11661/2023), mentre “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento”, i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale, il cui decorso è interrotto dalla domanda amministrativa presentata dagli aventi diritto, da considerarsi pur sempre quale “condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art 3 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito”.
E nella specie tale termine, decorrente dal 1 gennaio 2006 per la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 302/1990 e l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 e dal 1 gennaio 2008 per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, è stato validamente interrotto dal ricorrente con l'istanza amministrativa del 21 settembre 2015.
Alla luce delle superiori considerazioni, il va dunque condannato alla Controparte_1 riliquidazione in favore di della speciale elargizione di cui all'art. 1 l. n. 302/1990 sulla Parte_1 base della percentuale di invalidità complessiva pari al 49% e al pagamento in suo favore della somma di
2.000 euro per ogni punto percentuale, con le perequazioni di legge, detratto quanto già percepito a tale titolo in relazione alla minore percentuale di invalidità del 21%.
Il ricorrente, quale vittima del dovere con invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, ha poi diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 per l'importo di 500 euro mensili a decorrere dal 1 gennaio 2006 (v. art. 4 d.P.R. n. 243/2006), nonché dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 per l'importo di 1.033 mensili a decorrere dal 1 gennaio 2008 (v. art. 2, comma 105, l. n. 244/2007), oltre perequazioni di legge.
3.1.- Su tali somme vanno poi corrisposti gli interessi legali per il ritardato pagamento, non realizzandosi un'ipotesi di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La S.C., con la recente pronuncia n. 14603/2025, emessa in fattispecie analoga, ha infatti chiarito che il meccanismo dell'automatica rivalutazione annuale dei benefici spettanti alle vittime del dovere
(previsto, nel dettaglio, dall'art. 8, comma 2, l. n. 302/1990 per la speciale elargizione una tantum e dall'art. 11 d.lgs. n. 503/1992 per le altre provvidenze qui richieste) ha la funzione di “mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell'importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione”, distinguendosi così “dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore”, i quali
“non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato”.
4.- La controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, in gran parte chiarite solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustificano però la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in ragione della durata del giudizio (inferiore a 3 anni), in 4.650 euro, di cui 21,5 euro per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno poste a definitivo carico del resistente le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, condanna il : Controparte_1
1) alla riliquidazione in favore di della speciale elargizione di cui all'art. 1 l. n. Parte_1
302/1990 sulla base della percentuale di invalidità pari al 49%, con le perequazioni di legge, detratto quanto già percepito;
2) alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 per l'importo di
500 euro mensili, oltre perequazione, a decorrere dal 1.1.2006 e dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 per l'importo di 1.033 mensili, oltre perequazione, a decorrere dal
1.1.2008;
3) a rimborsare al ricorrente metà delle spese giudizio, liquidata in 4.650 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati e a pagare le spese di ctu;
compensa il resto.
Messina, 12.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro