Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
NEPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI TRAPANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1250/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele
La Francesca ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Poeta Calvino n. 82
Appellante
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Siragusa ed elettivamente domiciliata in Trapani, nel Corso
Italia n. 98
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 444/2017 del
2.10.2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha instato per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Trapani n. 444/2017, del 2.10.2017, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno subito dal proprio veicolo, a seguito di incidente occorso al proprio veicolo, marca "Peugeot”, modello "307", targato CJ815ZR, dovuto allo scontro con un cane immessosi sulla carreggiata, nel tratto dell'autostrada A29, Trapani-Palermo, direzione
Palermo, al km 9+600, verificatosi il 7.2.2017.
Il Giudice di primo grado ha motivato il rigetto della domanda attorea sulla scorta dell'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c.
Avverso la menzionata sentenza, l'appellante ha spiegato gravame, deciso con la sentenza n.
446/2020 del Tribunale di Trapani, che ha rigettato l'appello proposto dal Pt_1
Contro la detta sentenza n. 446/2020 di questo Tribunale, Pt 1 ha proposto ricorso per
Cassazione, spiegando due motivi: violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,
c.p.c.; violazione degli artt. 253 e 115 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
Con l'ordinanza n. 9160 del 24.3.2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Pt 1 rinviando la causa innanzi al Tribunale di Trapani, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
"inPertanto, con ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc, il Pt 1 ha chiesto al Tribunale di: " accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trapani, recante n. 444/17 del
02.10.2017, depositata in cancelleria in pari data e segnatamente: 1) ritenere e dichiarare che l'evento dannoso descritto nella parte narrativa del presente atto si è verificato per responsabilità e colpa esclusivamente imputabile all CP 1 ex art. 2051 c.c.; 2) conseguentemente condannare, in applicazione della suindicata norma, l' CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Parte 1 da liquidarsi in favore dello stesso nella misura di euro 2.338,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dalla data dell'evento infortunistico al saldo;
3) condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio tenutosi dinanzi al Giudice di Pace di Trapani, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
4) condannare, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Trapani (portante R.G. 3574/2017), conclusosi con la sentenza n.446/2020 (poi cassata), oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
5) condannare, ancora, parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio tenutosi innanzi alla Corte di
Cassazione, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
6) condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio (di rinvio o rescissorio), oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Costituendosi in giudizio, CP 1 ha avversato la domanda spiegata dal Pt 1 deducendo la mancanza del nesso causale tra la cosa e il danno subito dal veicolo di proprietà dell'appellante (non essendo stata fornita dal Pt 1 la prova che il cane su cui è andato ad urtare fosse "sbucato" dalla rete che costeggia l'autostrada) e, di contro, affermando la correttezza della decisione del Tribunale di Trapani, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'esimente del caso fortuito nella fattispecie per cui è causa. ha chiesto al Tribunale di: “Rigettare le domande tutte formulate dall'attore Pertanto, CP 1
sia con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure sia con l'atto di CP 1 contro appello sia con l'atto di citazione in riassunzione e ciò anche in forza della carenza di legittimazione passiva di CP 1 ; - con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio".
La causa, istruita documentalmente anche mediante acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei discussione e precedenti giudizi, con ordinanza del 25.6.2024 è stata rinviata per decisione ex art. 281-sexies cpc tramite assegnazione dei termini ex art. 127-ter cpc.
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Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, deve - preliminarmente - osservarsi che
è pacifico che la fattispecie per cui è causa va ricondotta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. 15761/2016). A integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è come detto del tutto estraneo al
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paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Cass. 4476/2011). La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass.
11016/2011).
In particolare, l'accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l'accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell'estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano
(Cass. 15383/2006): la Suprema Corte con la citata pronunzia, ha chiarito che “con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tra l'autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale
è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti".
Ai fini del riparto dell'onere della prova può esser richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" (cfr. Cass. S.U. 20943/2022).
Su tale scia si inserisce il principio di diritto di cui all'ordinanza della Corte di legittimità emessa all'esito del ricorso spiegato dal Pt 1 secondo cui "Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia" (Cass. 9610/2022).
Orbene, nella fattispecie, il Pt 1 ha fornito la prova del nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, avendo dimostrato che il danno da questi riportato è conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un cane di grossa taglia con cui non ha potuto evitare la collisione. Trattasi di circostanza pacifica, oltre che provata mediante la prova testimoniale assunta nel giudizio d'appello RG 3574/17 con il teste Testimone_1
e mediante allegazione del prontuario per il rilevamento di incidente stradale del 7.2.2017.
Risulta pure provata (e non contestata) la mancanza di una porzione della recinzione al margine dell'autostrada all'altezza del Km 10+300, e dunque in prossimità del sinistro, verificatosi al km 9+600.
La società di gestione autostradale, di contro, non ha fornito la prova del caso fortuito, non avendo precipuamente dimostrato che la presenza del cane sulla carreggiata dipendesse da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad esempio l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone o che la rottura della recinzione fosse dovuta ad un fatto improvviso e contestuale al sinistro e che non fosse stato, pertanto, possibile provvedere alla sua riparazione.
Del tutto irrilevante è, peraltro, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del fortuito la presenza di svincolo autostradale in prossimità del luogo del sinistro, dal momento che parimenti ininfluente è l'accertamento del preciso punto da cui ha fatto ingresso l'animale in autostrada. Ed infatti, la Suprema Corte, nell'argomentare il principio di diritto sopra richiamato, ha specificato che la possibilità e la prevedibilità (oggettiva), infatti, dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale (anch'esso facente parte del bene in custodia), costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare caso fortuito. In definitiva, e in assenza della prova liberatoria rappresentata dalla ricorrenza dell'esimente del caso fortuito, deve ritenersi sussistente la responsabilità di CP 1 ex art. 2051 c.c., per il sinistro, verificatosi in data 7.2.2017, che ha interessato l'autovettura di proprietà del
Pt 1 marca "Peugeot”, modello “307”, targato CJ815ZR. In ordine quantum debeatur va, in primo luogo, evidenziato come non possa esser ristorato il c.d. danno da fermo tecnico (comprensivo delle spese di immatricolazione di nuovo veicolo) in quanto del tutto sfornito di prova. Il Pt_1 non ha, infatti, documentato
l'effettivo esborso di somme di denaro a tale titolo. Come è noto,infatti, il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del proprio veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto (cfr.
Cass. 9348/2019; Cass. 17897/ 2020): "Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (cfr. ex multis Cass.
5447/2020). Va, per altro verso, evidenziato che tale tipologia di danno non si attaglia alle fattispecie in cui, come nel caso oggetto del presente giudizio, il mezzo sia divenuto inservibile a seguito dell'incidente (cfr. Cass. 2070/2014), potendosi semmai ristorare ove compiutamente documentate – le spese di gestione dell'auto che si sono comunque dovute affrontare. Tali spese, nel caso di specie, non sono state in alcun modo allegate e provate dall'appellante, al pari di quelle correlate alla immatricolazione di una nuova automobile.
Va, invece, ristorato il danno da perdita dell'autoveicolo divenuto inservibile, nella misura di € 1.500,00 come indicata dal Pt 1 sulla scorta del tipo di veicolo, anno di immatricolazione e km percorsi, tanto più che a fronte di una contestazione del tutto generica di tale stima da parte di CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte “i valori di mercato degli autoveicoli usati appartengono alle cognizioni comuni e generali, essendo oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività, in quanto riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione" (Cass. 13056/2007). Ciò posto avuto riguardo alla marca e modello ed all'anzianità del mezzo, costruito in epoca prossima al 2004, fatto anche questo notorio desumibile dalle prime due lettere della targa, al momento del fatto (febbraio 2017) la valutazione di euro 1.500,00 indicata dal Pt 1 -che oggetto, come detto, di alcuna specifica critica e puntuale contestazione da parte di non
CP 1 - deve ritenersi congrua.
Vanno, poi, risarciti gli esborsi, per complessivi € 238,00, correlati all'utilizzo di carro attrezzi per la rimozione del mezzo dalla carreggiata e alla rottamazione, in quanto puntualmente documentati (cfr. ricevuta fiscale n. 63/2017 dell'8.2.2017 da parte della ditta di soccorso stradale e la ricevuta - quietanzata in data 30.3.2017 - di avvenuta demolizione con relativo certificato.
In definitiva, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, sentenza del Giudice di Pace di
Trapani n. 444/2017 del 2.10.2017 va riformata. Di conseguenza, acclarata la responsabilità ex art. 2051 c.c., CP 1 va condannata al pagamento, in favore di Parte 1
[...] della somma di euro 1.738,00, con rivalutazione monetaria, secondo gli indici
,
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, a far tempo dal sinistro (7.2.2017) quanto alla somma di euro
1.638,00 e dal 30.3.17, data dell'esborso, quanto ad euro 100,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese dell'intero giudizio (primo grado, secondo grado, cassazione e rinvio) devono gravare a carico di CP 1 e vengono liquidate secondo i parametri rispettivamente vigenti per ciascun grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così
provvede: accoglie l'appello proposto da Parte 1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 444/2017 del 2.10.2017 emessa dal Giudice di
Pace di Alcamo, condanna CP_1 al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di € 1.738,00, oltre rivalutazione ed interessi come precisato in parte motiva;
condanna CP_1 al pagamento in favore di Parte 1 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 614,03 per esborsi e in
€ 6.463,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per il primo grado, € 2.400,00 per l'appello, €
1.785,00 per il giudizio di cassazione ed € 1.278,00 per il giudizio di rinvio), oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 6.3.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari