Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2160
TAR
Decreto cautelare 25 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 26 aprile 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per mancato previo accordo con il Comune

    Il Collegio ritiene che l'art. 9, comma 8 bis, LR 3/2018 si riferisca all'attività estrattiva e non alle autorizzazioni in materia di discariche, e che la procedura di PAUR, basata sulla conferenza di servizi, non contempli un diritto di veto del Comune.

  • Rigettato
    Concessione di deroga ai CLIR senza specifica richiesta

    La prospettazione del Comune è smentita dalle risultanze documentali, che includono la richiesta di deroga nell'elenco dei titoli richiesti nell'ambito del PAUR, in coerenza con l'art. 27-bis del codice dell'ambiente.

  • Rigettato
    Area non più degradata e contrasto con PRGC

    Il Collegio rileva che il sito rientra nella definizione di area degradata contenuta nei CLIR, in quanto caratterizzato da 'bassa qualità percettiva del paesaggio', e che i criteri localizzativi privilegiano aree degradate da risanare o ripristinare.

  • Rigettato
    Valutazione d'incidenza ambientale negativa

    La valutazione d'incidenza è stata effettuata in modo approfondito, considerando sia l'impatto singolo che quello cumulativo. Lo studio presentato dalla TE ha adeguatamente dato conto delle verifiche operate e delle conclusioni raggiunte in ordine all'assenza nel sito di specie di pregio e all'assenza di interferenze con la SIC 'Magredi di FI'.

  • Rigettato
    Utilizzo di dati da discarica analoga (Mus) invece che specifica

    La valutazione del progetto, essendo ancora in itinere, non poteva che basarsi su modelli di calcolo predittivi. Gli studi specialistici si sono avvalsi di dati provenienti da siti analoghi (discarica di Mus) per fornire una base di valutazione plausibile. L'analisi impatto odorigeno si riferisce al sito di Murà, utilizzando dati di campionamento di siti analoghi per mancanza di campionamenti significativi sul sito stesso.

  • Rigettato
    Superamento del programma 'FI PU' e non applicazione Contratto di Fiume

    Il programma 'FI PU' è superato dal mutato contesto della pianificazione regionale e dai nuovi criteri localizzativi (CLIR). Il Contratto di Fiume Natisone non era stato sottoscritto al tempo dell'istruttoria, essendo ancora in fase di procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2160
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2160
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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