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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003528477-000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003528477-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03020239003528477000, notificatagli in data 7.9.2023 e relativa a nn. 3 cartelle (meglio indicate in ricorso) per il manacto pagamento della tassa auto per gli anni 2015/2018.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18.12.2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta da parte resistente si desume per tabulas che l le cartelle esattoriali a cartella esattoriale risultano regolarmente notificate in data 6.4.2022 e 4.8.2022.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
• Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito che liquida in € 450,00, oltre iva ed accessori come per legge.
Catanzaro, 18.12.2025
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003528477-000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003528477-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03020239003528477000, notificatagli in data 7.9.2023 e relativa a nn. 3 cartelle (meglio indicate in ricorso) per il manacto pagamento della tassa auto per gli anni 2015/2018.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18.12.2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta da parte resistente si desume per tabulas che l le cartelle esattoriali a cartella esattoriale risultano regolarmente notificate in data 6.4.2022 e 4.8.2022.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
• Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito che liquida in € 450,00, oltre iva ed accessori come per legge.
Catanzaro, 18.12.2025