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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3088 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSTO TINDARO e dall'Avv. EMANUELE
AMATO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/09/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/05/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 275, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 18/10/1993, la figlia , ed in data Persona_1
28/08/1995 la figlia Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice relatore invitava i procuratori delle parti a verificare presso la Cancelleria la completezza della documentazione prodotta, alla luce del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Presidente del COA sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti a domanda congiunta.
Con atto depositato il 20.10.2025 i coniugi chiarivano che entrambe le figlie erano economicamente autosufficienti.
All'udienza del 17/12/2025, le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate a verbale, che prevedevano un trasferimento immobiliare in favore della moglie.
Il Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, confermato personalmente dalle stesse all'udienza del 17/12/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/09/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, confermate all'udienza del 17/12/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/05/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 275, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3088 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSTO TINDARO e dall'Avv. EMANUELE
AMATO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/09/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/05/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 275, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 18/10/1993, la figlia , ed in data Persona_1
28/08/1995 la figlia Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice relatore invitava i procuratori delle parti a verificare presso la Cancelleria la completezza della documentazione prodotta, alla luce del protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Presidente del COA sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti a domanda congiunta.
Con atto depositato il 20.10.2025 i coniugi chiarivano che entrambe le figlie erano economicamente autosufficienti.
All'udienza del 17/12/2025, le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate a verbale, che prevedevano un trasferimento immobiliare in favore della moglie.
Il Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, confermato personalmente dalle stesse all'udienza del 17/12/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/09/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, confermate all'udienza del 17/12/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/05/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 275, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.