CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 689 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
25/08/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Mirto, presso il cui studio in Palermo, via J. Houel n. 4, è elettivamente domiciliato (pec:
[...]
Email_1
Appellante CONTRO
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 30/11/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Hanna Clara Sabella, presso il cui studio in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 40, è elettiva- mente domiciliata (pec: Email_2
Appellata e Appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 4822/2024 resa il 09/10/2024.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
«In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narra- tiva il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
4822/2024 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 610/2024, depositata in cancelleria in data 9.10.2024, mai notificata,
Revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra ; Controparte_1
Rimodulare la ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento della GL , maggiorenne, nella misura del 50% a carico di ERona_1
ciascun genitore, effettuando anche le opportune valutazioni in merito alla sussistenza in capo alla GL dei requisiti per il mantenimento del diritto alla contribuzione al mantenimento».
Conclusioni per l'appellata e appellante incidentale:
«respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 4822/24, emessa in data 30 settembre - 9 ottobre 2024 dal Tribunale di Palermo, sezione prima civile, nel procedimento di cui al
R.G. n. 610/2024:
- in via principale rigettare integralmente, siccome manifestamente infon- dato sia in fatto che in diritto, l'avverso appello per i motivi espressi in nar- rativa;
- accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e porre, per
i motivi espressi in narrativa, a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1
pagamento dell'assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili dalla data del 16.01.2024 (in cui è stato depositato il ricorso), così come stabili- to nella sentenza di divorzio n. 3731/2020 emessa dal Tribunale di Paler- mo in data 17 novembre 2020;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 - accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e, per i mo- tivi espressi in narrativa, disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento della GL non economicamente indipendente, nella misu- ERona_1
ra di € 500,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia dalla data del 4 aprile 2024 (in cui è stata depositata la comparsa di risposta con domanda riconvenzionale).
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
- in via istruttoria, ove questa Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere uti- le un approfondimento istruttorio, si chiede l'ammissione dei mezzi istrut- tori indicati nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 4 aprile 2024 e delle successive memorie istruttorie»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chie- dendo la conferma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4822/2024 il Tribunale di Palermo, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 3731/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11-17/11/2020, ha:
- revocato l'obbligo di di versare ad Parte_1 CP_1
l'assegno di euro 350,00 al mese a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della GL;
Per_2
- confermato l'obbligo di di versare ad Parte_1 CP_1
l'assegno di euro 300,00 al mese a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della GL , oltre a 2/3 delle spese straordinarie. Per_1
- ridotto da euro 250,00 a euro 100,00 al mese l'importo dell'assegno divorzile già posto in capo a in favore di Parte_1 [...]
; Parte_2
- compensato le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto allora appello . Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 in cui ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento disposto nei confronti della GL , nonché la ripartizione delle spese straordi- Per_1
narie gravandolo per la quota di 2/3. Evidenzia, a tal proposito, che Pt_3
[... ha abbandonato gli studi a 16 anni e che, sebbene adesso frequenti l'istituto scolastico serale “Pio La Torre”, debba presumersi che la mattina svolga una qualche attività lavorativa;
d'altra parte, osserva che il concor- so alle spese in misura pari a 2/3 sarebbe sproporzionato perché la
[...]
, un tempo disoccupata, attualmente svolge attività lavorativa. Pt_2
Con il secondo motivo di appello l'odierno deducente censura la decisio- ne di primo grado per aver erroneamente confermato l'assegno divorzile, ancorché riducendolo. In proposito chiede la revoca dello stesso in ragio- ne della convivenza more uxorio da questa intrapresa con l , circo- Pt_4
stanza quest'ultima che escluderebbe la debenza di un importo a titolo di assegno divorzile, provata dalla relazione investigativa versata agli atti, con conseguente venir meno anche della funzione compensativa di quest'ultimo.
Con comparsa di risposta si è costituita allora in giudizio
[...]
, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nel- CP_2
la parte relativa al contributo paterno per le spese straordinarie afferenti la GL . Evidenzia, in proposito, che le proprie condizioni econo- Per_1
miche non sono migliorate e che, d'altra parte, continua ad esistere una considerevole sproporzione reddituale fra le parti. Ha proposto poi appel- lo incidentale. Con il primo motivo censura la sentenza per aver ridotto l'assegno divorzile disposto in suo favore da euro 250,00 a euro 100,00 mensili. Evidenzia infatti:
- di essere l'unica titolare del contratto di locazione dell'immobile sito in Palermo Via Cappuccini n. 174/A, nonché del- le utenze relative, mentre l'appellante risiede altrove;
Pt_4
- che le richieste istruttorie con cui avrebbe potuto dimostrare l'insussistenza della convivenza con sono state Pt_4
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 rigettate dal Tribunale e che, comunque, nessuna prova a tal ri- guardo sarebbe emersa nel giudizio di prime cure;
- che il Tribunale ha errato nel ritenere che la fre- quentazione con abbia comportato una “incisione positiva Pt_4
nell'assetto economico della resistente”, traendo erroneamente detta conclusione dalla circostanza che frequentasse la Pt_4
casa dell' e dal fatto che quest'ultimo aveva partecipato CP_1
alla festa di compleanno di;
Per_1
- che non sussisterebbe un miglioramento delle pro- prie condizioni economiche, non rilevando la circostanza che quest'ultima abbia ottenuto un attestato professionale;
- che dalla documentazione fotografica non è emerso che svolga un'attività lavorativa. CP_1
Con il secondo motivo di censura lamenta invece il mancato accre- scimento da euro 300 a euro 500 del dovuto mantenimento ordinario pa- terno per la GL , evidenziando che la misura di questo dovrebbe Per_1
accrescersi, già solo in via presuntiva, proporzionalmente alla crescita dei figli.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza di discussione del 12.9.2025, celebrata nelle forme del- la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le ri- spettive conclusioni, cui segue il deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli sono insuscettivi di accoglimento.
Il primo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale, afferendo entrambi l'an ed il quantum del carico paterno ex art. 337 septies c.c. per la comune GL , oggi di anni Per_1
22, devono essere trattati congiuntamente.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 Da una parte il rimettendosi alla valutazione di questo de- Pt_1
cidente in punto di spettanza dell'assegno, rappresenta che ha Per_1
abbandonato gli studi a 16 anni e che, sebbene adesso pare frequenti l'istituto scolastico serale “Pio La Torre”, deve presumersi che la mattina svolga una qualche attività lavorativa. Contesta comunque la ripartizione del concorso alle spese straordinarie, ritenuta ingiustificata alla stregua del rispettivo quadro economico. D'altra parte la evidenzia la CP_1
pregevolezza della sentenza di prime cure in ordine alla distribuzione del concorso alle spese straordinarie, chiedendo però elevarsi il contributo a euro 500,00 in ragione dell'accrescimento delle di lei esigenze e del mi- glioramento delle condizioni economiche dello stesso appellante.
A tal proposito deve premettersi che, in relazione alla determina- zione dei doveri genitoriali di mantenimento dei figli, ai fini della determi- nazione del concorso di ciascuno il parametro di riferimento è dettato dall'art. 316 bis c.c., il quale fa riferimento e “alle sostanze”, da intendersi sia come flussi, ossia redditi a venire, sia come stock (ossia diritti patrimo- niali su valori già in essere), e alla semplice “capacità di lavoro”, profes- sionale o casalingo, il che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità.
Anche nell'ambito della famiglia disgregata, ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvede- re al mantenimento dei figli secondo il principio di proporzionalità, motivo per cui può ritenersi necessario stabilire un assegno periodico a carico di uno dei due ed a beneficio dell'altro, avuto riguardo alle loro attuali esi- genze, al tenore di vita già goduto in costanza di convivenza, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, nonché ai previsti tempi di per- manenza presso l'uno o presso l'altro. Occorre altresì considerare il valore economico del godimento della casa coniugale, quando in comunione o in
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 proprietà esclusiva dell'altro, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Premessa allora l'inammissibilità del motivo d'appello con cui, an- ziché procedere all'allegazione di specifici dati storici trascurati o travisati dal primo giudice, il quale ha per l'appunto statuito che non ricorrevano i presupposti per la revoca del contributo economico paterno tenuto conto che questi non ha dimostrato che la GL svolgesse attività lavorativa o percepisse comunque un reddito che le consentisse di mantenersi, il Pt_1
demanda invece alla Corte di effettuare “le opportune valutazioni in meri- to alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento del diritto alla contri- buzione paterna”, l'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare che vive stabilmente con , mentre costitui- Per_1 Controparte_1
sce dato pacifico che la stessa non ha alcun rapporto con il padre, il quale, pertanto, giammai contribuisce in via diretta al di lei mantenimento. Risul- ta che , Sovrintendente della Polizia di Stato, goda di Parte_1
emolumenti netti già nel 2022 assurti ad € 27.000 circa (cfr. C.U. 2023 agli atti), che disponga di un alloggio di servizio presso la Caserma “Lungaro”, ma che sia altresì proprietario di un immobile in Palermo ereditato dalla madre, dall'uso comprensibilmente opacizzato, ove la controparte allega invece che vivrebbe con la compagna. La , d'altra parte, vive in CP_1
locazione, e se è vero che ha meritevolmente acquisito la richiestissima ER ER qualifica di e (che inspiegabilmente non avrebbe però messo a frutto, disperdendo le energie per una attività di “volontariato” presso la struttura per anziani “La Rosa di Sharon”, per come scoperto dall'investigatore privato, con conseguente profilo di colpa), non possedu- ta al momento del divorzio, non ha ancora trovato stabile collocazione la- vorativa che le consenta di godere di risorse da valutare ai fini del princi- pio di proporzionalità. In assenza di sopravvenienze rilevanti, corretto ri- sulta pertanto il mantenimento deli 2/3 degli oneri straordinari a carico del padre, già disposti in seno alla sentenza divorzile.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 Rispetto invece al dedotto automatismo fra l'innalzamento dell'e- tà, l'accrescimento delle esigenze economiche per i figli ed il conseguente maggior onere a carico dei genitori, ivi compreso quello tenuto alla corre- sponsione periodica nell'ambito di una famiglia disgregata, se è vero che questo costituisce fatto di comune esperienza (anche detto “notorio”), come tale passibile di fondare una decisione pur in assenza di prova (art. 115, comma 2, c.p.c.), è altrettanto vero che ciò accade allorchè l'elemen- to temporale dia luogo ad un avanzamento di fase evolutiva (passando ad esempio da quella neonatale a quella infantile, o da quella puberale a quella adolescenziale e poi a quella adulta, et coetera), e dunque ad un connesso ordinario sviluppo della personalità nei più disparati ambiti, ivi compresi quello dell'istruzione e della vita sociale, con conseguenti mag- giori oneri.
Nel caso di specie, invece, all'epoca degli stabiliti carichi contribu- tivi del novembre 2020, era prossima ai diciotto anni e già da Per_1
tempo aveva abbandonato gli studi superiori. All'epoca della proposta domanda, così come oggi, mantiene pertanto le medesime esigenze ordi- narie da giovane ragazza. Considerato quindi che nessun miglioramento economico risulta essere intervenuto per (l'elisione del manteni- Pt_1
mento per giova infatti ad entrambi, nella medesima misura Per_2
proporzionale), e che la è ancora in fase di avviamento della CP_1
nuova professionalità, correttamente è stata confermata l'entità della contribuzione paterna ordinaria.
Il secondo motivo dell'appello principale, nonché, il primo motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiuntamente e rigettati.
Il chiede infatti elidersi del tutto l'assegno divorzile, ridotto Pt_1
dal Tribunale alla sua componente compensativa di euro 100,00, in ragio- ne della nuova famiglia avviata dalla e dell'espletamento di una CP_1
attività lavorativa come O.S.A. e di quest'ultima, per come provato Per_4
dalla relazione investigativa versata in atti. L'appellante incidentale chiede
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 al contrario che vengano rispristinati i 250 euro previsti nel 2020 dalla sentenza divorzile, in quanto soli diciotto giorni non consecutivi di osser- vazione dell'investigatore non proverebbero la circostanza che quest'ultima abbia iniziato una convivenza more uxorio e che svolga un'attività lavorativa.
Come è noto, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno di cui all'art. 5 legge divorzio conduce al riconoscimento di un contributo nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio (Cass., n.
32354 del 2024; Cass., n. 9144 del 31/03/2023; Cass., n. 23583 del
28/07/2022). Occorre cioè effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, in funzione cioè riequilibratrice rispetto al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, di modo da assicurare all'altro un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche in termini di risparmio di spesa, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, quando cioè il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 35434 del
19/12/2023). La funzione assistenziale dell'assegno, cioè, valorizza la funzione sociale che questo altresì assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Costituisce allora dato intangibile, poichè già definitivamente acquisito in sede divorzile (nella totale irrilevanza, quindi, della diversa allegazione di disaccordo del marito sulla distribuzione dei ruoli, ora addotta, come se l'asserito disaccordo fosse in grado di neutralizzare la lunga contribuzione della moglie alla cura del focolare domestico ed alla crescita delle figlie), che a sacrificare l'affermazione lavorativa, in favore delle esigenze della famiglia, è stata la moglie. Il Tribunale, al riguardo, ha infatti correttamente osservato che le parti hanno contratto matrimonio nel 1996 e che durante la vita matrimoniale la si è sempre oc- CP_1
cupata della famiglia e della crescita delle due figlie, rinunciando alla pos- sibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Correttamente, dunque, una vol- ta accertato il venir meno della componente assistenziale legato alla nuo- va progettualità economico-familiare della ex moglie, il Tribunale, appura- to comunque il mantenimento di uno squilibrio economico/patrimoniale, per come sopra pure rassegnato, in attesa di una collocazione professio- nale della convenuta (o della affermazione di colpevole inerzia per la mancata messa a frutto della richiesta professionalità acquisita), ha man- tenuto un quoziente in funzione compensativa.
Rispetto invece alla doglianza della , che vorrebbe mante- CP_1
nuta la misura originaria, è a rilevarsi che, anche qui, il giudice di prime cure ha sia constatato che l'allegazione di avviata relazione sentimentale da anni (di cui al ricorso introduttivo, pag. 4), a differenza della stabile convivenza, non risulta specificamente contestata da parte avversa (cfr. memoria di costituzione, pag.4, ove si conferma la relazione sentimentale e si nega la stabile convivenza), sia che la relazione investigativa in atti, corredata da diverse fotografie, ha dato atto che nei tre separati periodi monitorati, dal 28.8.2023 al 23.10.2023 (sia dunque durante la stagione estiva, che in pieno periodo lavorativo, tanto nei giorni feriali quanto in quelli festivi), il di lei compagno è sempre stato visto uscire o entrare
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 dall'abitazione di via Cappuccini, anche con proprie chiavi e al mattino presto, collaborando con quelle che sono le normali esigenze quotidiane di famiglia, come gettare la spazzatura, consentire all'animale domestico di espletare i propri bisogni e partecipare agli acquisti di beni di prima ne- cessità, come cibo e acqua.
Al di là, dunque, delle comprensibili contestazioni miranti a svalu- tare tali dati (come il riferimento ai “soli” diciotto giorni, come se per i pe- riodi di intermezzo fosse stato provato specificamente il contrario, o la produzione di “risultanze ufficiali”, come se munite di valore fidefacente,
e non meramente informativa su autodichiarazione), da confermarsi è il nuovo progetto familiare avviato con soggetto lavoratore, con il quale quindi, secondo l'id quod plerumque accidit, si condividono risorse e spe- se. E' del resto a evidenziarsi che la mancata convivenza nella medesima abitazione per tutti i giorni della settimana, o per tutte le settimane di cia- scun mese, una volta esclusa l'episodicità della presenza o la mera ospita- lità occasionale per momenti intimi o saltuari fine settimana, costituisce dato neutro rispetto all'avvenuta genesi ed al mantenimento di una nuova duratura e stabile formazione sociale in cui si svolge la di lei personalità, formazione la cui esistenza non abbisogna di una convivenza continuativa per esistere, essendo la coabitazione continuativa solo una dei tanti indici rivelatori di un nucleo familiare, nemmeno da ritenersi essenziale, doven- dosi diversamente escludere dalla definizione di famiglia tutte quelle si- tuazioni ove uno dei coniugi o dei conviventi trascorra per lavoro lontano dal partner e dai figli più giorni a settimana, o financo più settimane al mese o più mesi all'anno, come nel caso degli insegnanti assegnati nel nord Italia, dei marittimi o dei militari all'estero.
L'acquisita capacità lavorativa specifica in settore ad alta richiesta
(in attesa di adeguata collocazione lavorativa, per la quale è possibile ancora attendere prima di acclarare la condizione di inerzia colpevole, specie ove si punti al “volontariato” anziché alla messa a frutto delle
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 energie lavorative), in uno alla suddetta nuova realtà familiare, caduca all'evidenza la quota assistenziale della previsione contributiva maritale, lasciando però ancora quella, minore, a connotazione compensativa.
La reciproca soccombenza induce all'adozione di un pronunciamento integralmente compensativo.
Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando:
• Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4822/2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Palermo.
• Rigetta l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1
confronti di avverso la sentenza n. 4822/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Palermo.
• Compensa tra le parti le spese del giudizio.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'im- pugnazione proposta, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12
SENTENZA nella causa iscritta al n. 689 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
25/08/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Mirto, presso il cui studio in Palermo, via J. Houel n. 4, è elettivamente domiciliato (pec:
[...]
Email_1
Appellante CONTRO
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 30/11/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Hanna Clara Sabella, presso il cui studio in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 40, è elettiva- mente domiciliata (pec: Email_2
Appellata e Appellante incidentale
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 4822/2024 resa il 09/10/2024.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
«In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narra- tiva il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
4822/2024 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 610/2024, depositata in cancelleria in data 9.10.2024, mai notificata,
Revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra ; Controparte_1
Rimodulare la ripartizione delle spese straordinarie per il mantenimento della GL , maggiorenne, nella misura del 50% a carico di ERona_1
ciascun genitore, effettuando anche le opportune valutazioni in merito alla sussistenza in capo alla GL dei requisiti per il mantenimento del diritto alla contribuzione al mantenimento».
Conclusioni per l'appellata e appellante incidentale:
«respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza n. 4822/24, emessa in data 30 settembre - 9 ottobre 2024 dal Tribunale di Palermo, sezione prima civile, nel procedimento di cui al
R.G. n. 610/2024:
- in via principale rigettare integralmente, siccome manifestamente infon- dato sia in fatto che in diritto, l'avverso appello per i motivi espressi in nar- rativa;
- accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e porre, per
i motivi espressi in narrativa, a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1
pagamento dell'assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili dalla data del 16.01.2024 (in cui è stato depositato il ricorso), così come stabili- to nella sentenza di divorzio n. 3731/2020 emessa dal Tribunale di Paler- mo in data 17 novembre 2020;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 - accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e, per i mo- tivi espressi in narrativa, disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento della GL non economicamente indipendente, nella misu- ERona_1
ra di € 500,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia dalla data del 4 aprile 2024 (in cui è stata depositata la comparsa di risposta con domanda riconvenzionale).
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
- in via istruttoria, ove questa Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere uti- le un approfondimento istruttorio, si chiede l'ammissione dei mezzi istrut- tori indicati nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 4 aprile 2024 e delle successive memorie istruttorie»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chie- dendo la conferma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4822/2024 il Tribunale di Palermo, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 3731/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11-17/11/2020, ha:
- revocato l'obbligo di di versare ad Parte_1 CP_1
l'assegno di euro 350,00 al mese a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della GL;
Per_2
- confermato l'obbligo di di versare ad Parte_1 CP_1
l'assegno di euro 300,00 al mese a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della GL , oltre a 2/3 delle spese straordinarie. Per_1
- ridotto da euro 250,00 a euro 100,00 al mese l'importo dell'assegno divorzile già posto in capo a in favore di Parte_1 [...]
; Parte_2
- compensato le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto allora appello . Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 in cui ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento disposto nei confronti della GL , nonché la ripartizione delle spese straordi- Per_1
narie gravandolo per la quota di 2/3. Evidenzia, a tal proposito, che Pt_3
[... ha abbandonato gli studi a 16 anni e che, sebbene adesso frequenti l'istituto scolastico serale “Pio La Torre”, debba presumersi che la mattina svolga una qualche attività lavorativa;
d'altra parte, osserva che il concor- so alle spese in misura pari a 2/3 sarebbe sproporzionato perché la
[...]
, un tempo disoccupata, attualmente svolge attività lavorativa. Pt_2
Con il secondo motivo di appello l'odierno deducente censura la decisio- ne di primo grado per aver erroneamente confermato l'assegno divorzile, ancorché riducendolo. In proposito chiede la revoca dello stesso in ragio- ne della convivenza more uxorio da questa intrapresa con l , circo- Pt_4
stanza quest'ultima che escluderebbe la debenza di un importo a titolo di assegno divorzile, provata dalla relazione investigativa versata agli atti, con conseguente venir meno anche della funzione compensativa di quest'ultimo.
Con comparsa di risposta si è costituita allora in giudizio
[...]
, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nel- CP_2
la parte relativa al contributo paterno per le spese straordinarie afferenti la GL . Evidenzia, in proposito, che le proprie condizioni econo- Per_1
miche non sono migliorate e che, d'altra parte, continua ad esistere una considerevole sproporzione reddituale fra le parti. Ha proposto poi appel- lo incidentale. Con il primo motivo censura la sentenza per aver ridotto l'assegno divorzile disposto in suo favore da euro 250,00 a euro 100,00 mensili. Evidenzia infatti:
- di essere l'unica titolare del contratto di locazione dell'immobile sito in Palermo Via Cappuccini n. 174/A, nonché del- le utenze relative, mentre l'appellante risiede altrove;
Pt_4
- che le richieste istruttorie con cui avrebbe potuto dimostrare l'insussistenza della convivenza con sono state Pt_4
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 rigettate dal Tribunale e che, comunque, nessuna prova a tal ri- guardo sarebbe emersa nel giudizio di prime cure;
- che il Tribunale ha errato nel ritenere che la fre- quentazione con abbia comportato una “incisione positiva Pt_4
nell'assetto economico della resistente”, traendo erroneamente detta conclusione dalla circostanza che frequentasse la Pt_4
casa dell' e dal fatto che quest'ultimo aveva partecipato CP_1
alla festa di compleanno di;
Per_1
- che non sussisterebbe un miglioramento delle pro- prie condizioni economiche, non rilevando la circostanza che quest'ultima abbia ottenuto un attestato professionale;
- che dalla documentazione fotografica non è emerso che svolga un'attività lavorativa. CP_1
Con il secondo motivo di censura lamenta invece il mancato accre- scimento da euro 300 a euro 500 del dovuto mantenimento ordinario pa- terno per la GL , evidenziando che la misura di questo dovrebbe Per_1
accrescersi, già solo in via presuntiva, proporzionalmente alla crescita dei figli.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza di discussione del 12.9.2025, celebrata nelle forme del- la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le ri- spettive conclusioni, cui segue il deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli sono insuscettivi di accoglimento.
Il primo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale, afferendo entrambi l'an ed il quantum del carico paterno ex art. 337 septies c.c. per la comune GL , oggi di anni Per_1
22, devono essere trattati congiuntamente.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 Da una parte il rimettendosi alla valutazione di questo de- Pt_1
cidente in punto di spettanza dell'assegno, rappresenta che ha Per_1
abbandonato gli studi a 16 anni e che, sebbene adesso pare frequenti l'istituto scolastico serale “Pio La Torre”, deve presumersi che la mattina svolga una qualche attività lavorativa. Contesta comunque la ripartizione del concorso alle spese straordinarie, ritenuta ingiustificata alla stregua del rispettivo quadro economico. D'altra parte la evidenzia la CP_1
pregevolezza della sentenza di prime cure in ordine alla distribuzione del concorso alle spese straordinarie, chiedendo però elevarsi il contributo a euro 500,00 in ragione dell'accrescimento delle di lei esigenze e del mi- glioramento delle condizioni economiche dello stesso appellante.
A tal proposito deve premettersi che, in relazione alla determina- zione dei doveri genitoriali di mantenimento dei figli, ai fini della determi- nazione del concorso di ciascuno il parametro di riferimento è dettato dall'art. 316 bis c.c., il quale fa riferimento e “alle sostanze”, da intendersi sia come flussi, ossia redditi a venire, sia come stock (ossia diritti patrimo- niali su valori già in essere), e alla semplice “capacità di lavoro”, profes- sionale o casalingo, il che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità.
Anche nell'ambito della famiglia disgregata, ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvede- re al mantenimento dei figli secondo il principio di proporzionalità, motivo per cui può ritenersi necessario stabilire un assegno periodico a carico di uno dei due ed a beneficio dell'altro, avuto riguardo alle loro attuali esi- genze, al tenore di vita già goduto in costanza di convivenza, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, nonché ai previsti tempi di per- manenza presso l'uno o presso l'altro. Occorre altresì considerare il valore economico del godimento della casa coniugale, quando in comunione o in
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 proprietà esclusiva dell'altro, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Premessa allora l'inammissibilità del motivo d'appello con cui, an- ziché procedere all'allegazione di specifici dati storici trascurati o travisati dal primo giudice, il quale ha per l'appunto statuito che non ricorrevano i presupposti per la revoca del contributo economico paterno tenuto conto che questi non ha dimostrato che la GL svolgesse attività lavorativa o percepisse comunque un reddito che le consentisse di mantenersi, il Pt_1
demanda invece alla Corte di effettuare “le opportune valutazioni in meri- to alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento del diritto alla contri- buzione paterna”, l'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare che vive stabilmente con , mentre costitui- Per_1 Controparte_1
sce dato pacifico che la stessa non ha alcun rapporto con il padre, il quale, pertanto, giammai contribuisce in via diretta al di lei mantenimento. Risul- ta che , Sovrintendente della Polizia di Stato, goda di Parte_1
emolumenti netti già nel 2022 assurti ad € 27.000 circa (cfr. C.U. 2023 agli atti), che disponga di un alloggio di servizio presso la Caserma “Lungaro”, ma che sia altresì proprietario di un immobile in Palermo ereditato dalla madre, dall'uso comprensibilmente opacizzato, ove la controparte allega invece che vivrebbe con la compagna. La , d'altra parte, vive in CP_1
locazione, e se è vero che ha meritevolmente acquisito la richiestissima ER ER qualifica di e (che inspiegabilmente non avrebbe però messo a frutto, disperdendo le energie per una attività di “volontariato” presso la struttura per anziani “La Rosa di Sharon”, per come scoperto dall'investigatore privato, con conseguente profilo di colpa), non possedu- ta al momento del divorzio, non ha ancora trovato stabile collocazione la- vorativa che le consenta di godere di risorse da valutare ai fini del princi- pio di proporzionalità. In assenza di sopravvenienze rilevanti, corretto ri- sulta pertanto il mantenimento deli 2/3 degli oneri straordinari a carico del padre, già disposti in seno alla sentenza divorzile.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 Rispetto invece al dedotto automatismo fra l'innalzamento dell'e- tà, l'accrescimento delle esigenze economiche per i figli ed il conseguente maggior onere a carico dei genitori, ivi compreso quello tenuto alla corre- sponsione periodica nell'ambito di una famiglia disgregata, se è vero che questo costituisce fatto di comune esperienza (anche detto “notorio”), come tale passibile di fondare una decisione pur in assenza di prova (art. 115, comma 2, c.p.c.), è altrettanto vero che ciò accade allorchè l'elemen- to temporale dia luogo ad un avanzamento di fase evolutiva (passando ad esempio da quella neonatale a quella infantile, o da quella puberale a quella adolescenziale e poi a quella adulta, et coetera), e dunque ad un connesso ordinario sviluppo della personalità nei più disparati ambiti, ivi compresi quello dell'istruzione e della vita sociale, con conseguenti mag- giori oneri.
Nel caso di specie, invece, all'epoca degli stabiliti carichi contribu- tivi del novembre 2020, era prossima ai diciotto anni e già da Per_1
tempo aveva abbandonato gli studi superiori. All'epoca della proposta domanda, così come oggi, mantiene pertanto le medesime esigenze ordi- narie da giovane ragazza. Considerato quindi che nessun miglioramento economico risulta essere intervenuto per (l'elisione del manteni- Pt_1
mento per giova infatti ad entrambi, nella medesima misura Per_2
proporzionale), e che la è ancora in fase di avviamento della CP_1
nuova professionalità, correttamente è stata confermata l'entità della contribuzione paterna ordinaria.
Il secondo motivo dell'appello principale, nonché, il primo motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiuntamente e rigettati.
Il chiede infatti elidersi del tutto l'assegno divorzile, ridotto Pt_1
dal Tribunale alla sua componente compensativa di euro 100,00, in ragio- ne della nuova famiglia avviata dalla e dell'espletamento di una CP_1
attività lavorativa come O.S.A. e di quest'ultima, per come provato Per_4
dalla relazione investigativa versata in atti. L'appellante incidentale chiede
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 al contrario che vengano rispristinati i 250 euro previsti nel 2020 dalla sentenza divorzile, in quanto soli diciotto giorni non consecutivi di osser- vazione dell'investigatore non proverebbero la circostanza che quest'ultima abbia iniziato una convivenza more uxorio e che svolga un'attività lavorativa.
Come è noto, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno di cui all'art. 5 legge divorzio conduce al riconoscimento di un contributo nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio (Cass., n.
32354 del 2024; Cass., n. 9144 del 31/03/2023; Cass., n. 23583 del
28/07/2022). Occorre cioè effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, in funzione cioè riequilibratrice rispetto al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, di modo da assicurare all'altro un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche in termini di risparmio di spesa, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, quando cioè il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 35434 del
19/12/2023). La funzione assistenziale dell'assegno, cioè, valorizza la funzione sociale che questo altresì assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Costituisce allora dato intangibile, poichè già definitivamente acquisito in sede divorzile (nella totale irrilevanza, quindi, della diversa allegazione di disaccordo del marito sulla distribuzione dei ruoli, ora addotta, come se l'asserito disaccordo fosse in grado di neutralizzare la lunga contribuzione della moglie alla cura del focolare domestico ed alla crescita delle figlie), che a sacrificare l'affermazione lavorativa, in favore delle esigenze della famiglia, è stata la moglie. Il Tribunale, al riguardo, ha infatti correttamente osservato che le parti hanno contratto matrimonio nel 1996 e che durante la vita matrimoniale la si è sempre oc- CP_1
cupata della famiglia e della crescita delle due figlie, rinunciando alla pos- sibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Correttamente, dunque, una vol- ta accertato il venir meno della componente assistenziale legato alla nuo- va progettualità economico-familiare della ex moglie, il Tribunale, appura- to comunque il mantenimento di uno squilibrio economico/patrimoniale, per come sopra pure rassegnato, in attesa di una collocazione professio- nale della convenuta (o della affermazione di colpevole inerzia per la mancata messa a frutto della richiesta professionalità acquisita), ha man- tenuto un quoziente in funzione compensativa.
Rispetto invece alla doglianza della , che vorrebbe mante- CP_1
nuta la misura originaria, è a rilevarsi che, anche qui, il giudice di prime cure ha sia constatato che l'allegazione di avviata relazione sentimentale da anni (di cui al ricorso introduttivo, pag. 4), a differenza della stabile convivenza, non risulta specificamente contestata da parte avversa (cfr. memoria di costituzione, pag.4, ove si conferma la relazione sentimentale e si nega la stabile convivenza), sia che la relazione investigativa in atti, corredata da diverse fotografie, ha dato atto che nei tre separati periodi monitorati, dal 28.8.2023 al 23.10.2023 (sia dunque durante la stagione estiva, che in pieno periodo lavorativo, tanto nei giorni feriali quanto in quelli festivi), il di lei compagno è sempre stato visto uscire o entrare
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 dall'abitazione di via Cappuccini, anche con proprie chiavi e al mattino presto, collaborando con quelle che sono le normali esigenze quotidiane di famiglia, come gettare la spazzatura, consentire all'animale domestico di espletare i propri bisogni e partecipare agli acquisti di beni di prima ne- cessità, come cibo e acqua.
Al di là, dunque, delle comprensibili contestazioni miranti a svalu- tare tali dati (come il riferimento ai “soli” diciotto giorni, come se per i pe- riodi di intermezzo fosse stato provato specificamente il contrario, o la produzione di “risultanze ufficiali”, come se munite di valore fidefacente,
e non meramente informativa su autodichiarazione), da confermarsi è il nuovo progetto familiare avviato con soggetto lavoratore, con il quale quindi, secondo l'id quod plerumque accidit, si condividono risorse e spe- se. E' del resto a evidenziarsi che la mancata convivenza nella medesima abitazione per tutti i giorni della settimana, o per tutte le settimane di cia- scun mese, una volta esclusa l'episodicità della presenza o la mera ospita- lità occasionale per momenti intimi o saltuari fine settimana, costituisce dato neutro rispetto all'avvenuta genesi ed al mantenimento di una nuova duratura e stabile formazione sociale in cui si svolge la di lei personalità, formazione la cui esistenza non abbisogna di una convivenza continuativa per esistere, essendo la coabitazione continuativa solo una dei tanti indici rivelatori di un nucleo familiare, nemmeno da ritenersi essenziale, doven- dosi diversamente escludere dalla definizione di famiglia tutte quelle si- tuazioni ove uno dei coniugi o dei conviventi trascorra per lavoro lontano dal partner e dai figli più giorni a settimana, o financo più settimane al mese o più mesi all'anno, come nel caso degli insegnanti assegnati nel nord Italia, dei marittimi o dei militari all'estero.
L'acquisita capacità lavorativa specifica in settore ad alta richiesta
(in attesa di adeguata collocazione lavorativa, per la quale è possibile ancora attendere prima di acclarare la condizione di inerzia colpevole, specie ove si punti al “volontariato” anziché alla messa a frutto delle
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 energie lavorative), in uno alla suddetta nuova realtà familiare, caduca all'evidenza la quota assistenziale della previsione contributiva maritale, lasciando però ancora quella, minore, a connotazione compensativa.
La reciproca soccombenza induce all'adozione di un pronunciamento integralmente compensativo.
Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando:
• Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4822/2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Palermo.
• Rigetta l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1
confronti di avverso la sentenza n. 4822/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Palermo.
• Compensa tra le parti le spese del giudizio.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'im- pugnazione proposta, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12