Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02485/2025REG.PROV.COLL.
N. 08054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8054 del 2022, proposto da TE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario La Torre e Mario Lupi, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Capodistria, n. 12;
contro
il Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 8839 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è la nota dirigenziale n. 44572/13 emessa dal Comune di Ardea, con la quale è stata negata la riqualificazione urbanistica per intervenuta decadenza di vincolo espropriativo relativamente ad un terreno di proprietà dell’appellante, in località Colle Romito.
Il P.R.G. del Comune di Ardea, risalente al 1984, imprime all'area su cui insiste il fondo un azzonamento F, sottozona F7 (servizi tecnologici).
In particolare, trova applicazione l’art. 26, comma 21, delle N.T.A., che per la sottozona F7 prevede una destinazione a “servizi pubblici tecnologici”.
2. L’appellante, reputando che per tale via sia stato impresso alla proprietà un vincolo sostanzialmente espropriativo, decaduto per decorso del termine quinquennale già previsto dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e oggi disciplinato dall’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, ha presento istanza al Comune per l’adozione di una variante al P.R.G.
All’esito di una controversia giudiziale ormai esauritasi, e concernente l’inerzia del Comune nel provvedere sull’istanza, è sopraggiunto il diniego impugnato, con il quale l’amministrazione ha affermato che si è in presenza di vincolo conformativo della proprietà, come tale sottratto a decadenza.
3. Con ricorso instaurato presso il T.a.r. per il Lazio la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 26, comma 21, delle NTA, e difetto di motivazione, perché il vincolo avrebbe, invece, carattere sostanzialmente espropriativo, secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 179 del 1999 della Corte costituzionale, con conseguente lesione dello statuto proprietario di cui all’art. 42 Cost. e dell’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, che impongono di reputare il vincolo decaduto, e di sciogliere l’alternativa tra reiterazione di esso con indennizzo, o attribuzione di una nuova destinazione urbanistica.
3.1. Con la sentenza n. 8839 del 2022, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso.
4. Con l’appello in esame, la società TE ha impugnato la suindicata sentenza articolando due motivi:
I. Error in iudicando per apoditticità, erronea interpretazione dell’art. 26, comma 21, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ardea circa la realizzabilità delle opere ivi indicate da parte dei privati. Difetto di motivazione sul punto nell’assenza di una espressa previsione di P.R.G.
Alla proprietà dell’appellante è stata impressa la destinazione F7, “servizi tecnologici”, per la quale non è prevista alcuna disciplina sicché, anche a confronto con zone a cui sono state impresse altre destinazioni urbanistiche, si dovrebbe ritenere che il vincolo sia espropriativo e non conformativo, poiché gli interventi ivi previsti potrebbero essere soltanto effettuati dalla pubblica amministrazione e non dal privato proprietario.
II. Error in iudicando, laconicità, apoditticità, errata interpretazione dell’art. 26, comma 1, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ardea e difetto di motivazione sotto altro profilo riguardante la possibilità del privato di agire in regime di libero mercato.
Ci sarebbero plurimi indici dell’affievolimento della potestà dominicale del terreno ricavabili dal fatto che gli impianti ivi allocabili non hanno una vera e propria caratterizzazione edificatoria, sarebbe difficile trovare sul mercato un conduttore che collochi sul terreno un servizio tecnologico a fronte di un canone da corrispondere al proprietario, alla zona F7 non è assegnato un indice edificatorio.
5. Il Comune di Ardea si è costituto in giudizio, che con l’ultima memoria, oltre a ribadire gli argomenti per la reiezione dell’appello, ha osservato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26 maggio 2022 è stata adottata la variante in forma semplificata che ha ridisegnato il P.R.G. confermando la classificazione dell’area per cui vi è causa come sottozona F7 (servizi tecnologici) disciplinata dall’art. 26, comma 21, delle NTA e dunque la mancata impugnazione di tale delibera da parte della TE determinerebbe l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse poiché l’appellante non potrebbe trarre alcuna utilità dall’accoglimento del gravame.
5.1. Con la memoria di replica l’appellante si è opposto a tale prospettazione giacchè la variante è stata soltanto adottata e non approvata.
6. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, per ragioni di economia decisionale e motivazionale, ritiene di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione, di improcedibilità dell’appello, stante la complessiva infondatezza nel merito dell’appello principale.
8. L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue.
I motivi per la loro connessione logica possono essere congiuntamente trattati.
La tesi dell’appellante consiste nell’affermazione per cui la destinazione imposta all’area di sua proprietà – F7 - finirebbe con l’essere espropriativa e non conformativa, non potendo la destinazione a servizi tecnologici essere oggetto di uno sfruttamento di tipo economico e di mercato e essendo azzerata la capacità edificatoria della zona.
8.1. In linea generale, deve essere rammentato che la zonizzazione dei suoli non è espressione del potere espropriativo (neanche in senso lato), ma della più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all’Amministrazione comunale, alla quale è connaturata la facoltà di limitare l’edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere (cfr., Cons Stato, sez. II, 7 gennaio 2022 n. 111).
In relazione alla distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi, la Corte costituzionale ha affermato che “ i vincoli conformativi «attengono, con carattere di generalità per tutti i conso-ciati e quindi in modo obiettivo (…) ad intere categorie di beni, e per ciò interessano la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi – anche per zone territoriali – ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso ”.
I vincoli espropriativi comportano “ come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà stessa, mediante imposizio-ne, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati (…) comportanti inedificabilità assoluta ” (Corte cost. n. 179 del 1999).
La giurisprudenza amministrativa ha affermato, inoltre, che (tra le tante, si veda Cons. Stato Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5666) “sono conformativi e al di fuori della schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1700 del 12 aprile 2017, n. 6946 del 17 luglio 2023).
La destinazione ad attrezzature ed impianti di interesse generale è, infatti, categoria logico-giuridica distinta da quella delle opere pubbliche, compatibile con la realizzazione e gestione di strutture da parte di privati e, dunque, priva del carattere espropriativo (cfr. Sez. IV, sentenza n. 1571 del 16 febbraio 2024).
Nel caso in esame, come è stato rilevato nella memoria del Comune, la destinazione ad impianti tecnologici di interesse generale deve essere intesa in senso ampio, nel senso che possono essere allocati nell’area anche servizi di interesse privato non potendo rilevare, sotto il profilo della legittimità della zonizzazione, la mera difficoltà pratica di reperire il conduttore, solo affermata ma non comprovata dall’appellante.
9. Conclusivamente, alla luce dell’interpretazione data, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi in relazione alla particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO