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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/09/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2172/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maria Morelli, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellata
CONCLUSIONI
L'appellante, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione in appello del 2.5.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
38/2024 del Giudice di Pace di San Severo che ha rigettato la sua opposizione al verbale di accer- tamento dei carabinieri di San Severo n. 960997126 del 29.4.2023, notificato il 9.5.2023, avente a 1 oggetto la sanzione pecuniaria di € 1.984 per violazione del divieto di circolazione di veicolo sotto- posto a fermo amministrativo.
La vicenda trae origine dal provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura Alfa
Romeo 147, targata DB616XZ, emesso il 22.3.2023 dai Carabinieri del NORM di in conse- _1 guenza delle violazioni al codice della strada commesse da , figlio mag- Parte_2 giorenne dell'appellante, conducente del veicolo;
in tale occasione, la è stata nominata cu- Pt_1 stode dell'autovettura. Un mese più tardi dell'avvenuta nomina, precisamente il 29.4.2024,
l'autovettura è stata rinvenuta danneggiata e abbandonata sulla S.S. 16 dai militari della Compagnia di San Severo;
questi ultimi hanno quindi elevato, a carico della donna custode, la sanzione pecu- niaria predetta;
la ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con ricorso al Giudice di Pt_1
Pace, che si è concluso con una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta.
L'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, ha impugnato il provvedimento per omessa, falsa o comun- que apparente motivazione: da un lato, perché ritiene che il Giudice di prime cure non abbia indica- to compiutamente gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento e, dall'altro, perché la motivazione contiene elementi relativi a un diverso giudizio, estraneo alla parte.
La ha concluso chiedendo la riforma del provvedimento con conseguente accogli- Pt_1 mento delle conclusioni rassegnate in primo grado (infondatezza pretesa sanzionatoria e annulla- mento del verbale di accertamento per illegittimità della nomina a custode e dell'erronea indicazio- ne della norma violata); in via subordinata, ha chiesto che la sanzione sia ridotta al minimo edittale della pena pecuniaria;
il tutto con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.7.2024, si è costituita in giudizio la _1
, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto da controparte e insistendo
[...] per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese di li- te.
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa
è pervenuta per la decisione all'udienza del 25.9.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note conclusive debitamente autorizzate e delle note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- Mette conto precisare che la ha censurato la sentenza impugnata deducendo, da Pt_1 un lato, il vizio della motivazione consistente nell'omessa indicazione degli elementi su cui il
Giudice ha fondato il proprio convincimento e, dall'altro, l'erroneità della motivazione in quanto contenente elementi relativi ad altro e diverso giudizio.
2 Partendo da quest'ultimo motivo, lo stesso è privo di pregio e deve essere rigettato. Infatti,
l'illustrato erroneo inserimento, in motivazione, di un lungo periodo relativo ad altro giudizio (in cui è parte tale ed è coinvolta la Polizia Municipale a seguito di un sinistro) è Controparte_2 frutto di un evidente refuso meccanico che, circoscritto dal punto di vista grafico e logico-sintattico alla parte di provvedimento compresa tra la fine della motivazione pertinente e l'inizio del dispositivo della sentenza, non incide in alcun modo sul dispositivo della sentenza di rigetto, determinato semmai dalle pur lacunose considerazioni svolte fino a quel punto dal Giudice di prime cure.
Passano, quindi, ad analizzare il primo motivo di impugnazione, lo stesso è fondato: la motivazione di primo grado, infatti, pur giungendo a una conclusione sostanzialmente corretta, è censurabile nella parte in cui, limitandosi ad affermare apoditticamente che è “risultato provato, perché incontestato che la stessa [ fosse la custode del mezzo ritrovato” e che la sanzione Pt_1
“risulta legittima”, omette di dare atto degli elementi su cui si fonda tale convincimento con riguardo alle eccezioni formulate dalla ricorrente, che con la propria opposizione ha dedotto l'illegittimità della nomina a custode del 22.3.2023 per carenza dei requisiti soggettivi prescritti, nonché l'erronea contestazione, da parte dei militari che hanno redatto il verbale del 29.4.2024, dell'art. 213 c.d.s. in luogo dell'articolo 214 comma 8 c.d.s. (che l'appellante indica erroneamente come art. 214 bis comma 8 c.d.s.).
Dalla carenza della motivazione discende la riespansione di tutti i motivi di opposizione articolati in primo grado, siccome sostanzialmente riproposti in toto con l'appello.
In materia di appello civile, infatti, il Giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo che caratterizza il predetto mezzo d'impugnazione, viene investito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il Giudice di primo grado, nei limiti dei motivi specifici dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., dovendosi intendere come rinunciate, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., le eccezioni e le domande non accolte, che non siano espressamente riproposte in appello dalle parti.
A tal fine, è bene ricordare che l'opposizione a sanzione amministrativa, come quella per cui
è stato proposto ricorso in primo grado al Giudice di Pace di San Severo, introduce un giudizio a cognizione piena che investe il rapporto giuridico sottostante, nel corso del quale deve essere accertata la “conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa” (Cass. civ., Sez. Un., n. 1786/2010); che, inoltre, il
3 processo segue il rito del lavoro ed è deciso rigettando l'opposizione o accogliendola e annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Le doglianze formulate in primo grado dell'appellante, in sostanza, si riducono alle eccezioni in diritto attinenti alla illegittimità del provvedimento di nomina a custode e all'erroneità della contestazione formulata dai Carabinieri nel verbale di accertamento del 29.4.2025, vizi che, secondo la prospettazione della stessa, avrebbero giustificato l'accoglimento dell'opposizione.
Con riguardo al primo profilo, deve darsi atto che il provvedimento di nomina a custode della non è stato dalla stessa impugnato nei modi e nei termini di cui all'art. 214 c.d.s. Pt_1
(ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ex d.lgs. 150/2011), con l'effetto che la parte è incorsa in una decadenza che non può essere superata deducendo, tardivamente e incidentalmente, tale illegittimità nell'ambito del successivo giudizio riguardante un atto presupponente quello originariamente viziato (cfr., sul punto, Cons. Stato n. 5461/2020); in altre parole, l'atto di nomina, pur se illegittimo, resta efficace fin quando non sia annullato dal Prefetto oppure dal Giudice ordinario ai sensi degli artt. 214 c.d.s. e 6 o 7 d.lgs. 150/2011, annullamento che nel caso di specie non è avvenuto.
L'altro profilo evidenziato in primo grado dall'appellante e trascurato dal Giudice di Pace riguarda l'erroneo richiamo dell'art. 213 c.d.s. contenuto nel verbale dei Carabinieri di San Severo;
si tratta, anche in questo caso, di un mero refuso, in quanto tale insuscettibile di invalidare l'atto sanzionatorio: è chiaro, infatti, dal tenore complessivo del verbale, che l'illecito contestato dai militari è rappresentato dalla violazione da parte della custode del divieto di circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, sanzionata dall'art. 214 comma 8 c.d.s.
In proposito, va rilevato che la stessa nel dedurre il motivo di opposizione, ha a sua Pt_1 volta commesso un errore, indicando come norma che i Carabinieri avrebbero dovuto contestare l'art. 214 bis comma 8 c.d.s. (cfr. atto di opposizione, p. 3), il quale non solo riguarda il caso, del tutto inconferente, dell'alienazione di veicoli a seguito di sequestro amministrativo, fermo e confisca, ma è altresì sprovvisto di un ottavo comma;
è perciò verosimile che la parte abbia inserito, nel proprio atto di opposizione, per mera svista, la dicitura “bis”.
Ciò non toglie, ad ogni buon conto, che quello commesso dai Carabinieri nel verbale di accertamento sia un mero refuso, del tutto inidoneo ad incidere sulla validità del provvedimento, ciò in quanto le due fattispecie sanzionatorie – l'art. 213 comma 8 c.d.s e l'art. 214 comma 8 c.d.s. – si rivolgono al medesimo soggetto passivo (il custode), hanno ad oggetto la medesima violazione
(ossia quella del divieto di circolazione) e contemplano la stessa cornice edittale (pena pecuniaria compresa tra € 1.984 ed € 7.937), con la conseguenza che la condotta contestata è sempre la stessa,
4 solo che in un caso il veicolo, che ha circolato abusivamente, è stato oggetto di precedente provvedimento di sequestro (art. 213 c.d.s.), mentre nell'altro di fermo amministrativo (art. 214
c.d.s.).
Nel caso di specie, è evidente, quindi, che la violazione di omessa custodia contestata alla nella sua qualità di custode del veicolo de quo all'epoca dei fatti, trovi il suo riferimento Pt_1 normativo nell'art. 214, 8 co., c.d.s. e non nell'art. 213, 8 co., c.d.s. (erroneamente richiamato nel verbale oggetto di opposizione n. 960997126 del 29.4.2023), essendo stata la nominata Pt_1 custode con verbale di fermo amministrativo redatto dai CC. di in data 22.3.2023, ma è _1 altresì evidente che tale errore di forma sia improduttivo di effetti giuridici, in quanto non incidente sul diritto di difesa dell'interessata, essendo sempre la stessa sia la violazione contestata
(circolazione abusiva di veicolo) che la cornice edittale applicabile alla vicenda per cui è causa;
con conseguente irrilevanza della censura infondatamente sollevata dall'appellante.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata non comporta di per sè la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata” (Cass. civ. n. 3536/2006; Cass. civ. n. 2201/2008; Cass. civ.
n. 11421/2009).
Va, infine, rigettata la domanda, formulata in via subordinata dall'appellante, di riduzione della pena irrogata, in quanto la sanzione elevata nel verbale impugnato è già pari al minimo edittale previsto dall'art. 214 c.d.s. (id est € 1.984).
Tanto è sufficiente per affermare la correttezza dell'operato dei Carabinieri di San Severo e, conseguentemente, la legittimità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata a Pt_1
per la violazione di omessa custodia di veicolo sottoposto a fermo.
[...]
In conclusione, mancando la prova dell'impugnativa del precedente verbale di nomina a custode (ossia del c.d. provvedimento presupposto), va confermata, ancorché con differente motivazione, la decisione del Giudice di prime cure di rigetto dell'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 960997126, emesso dai Carabinieri di San Severo e notificato in data 9.5.2023
(sulla piena ammissibilità della conferma del dispositivo della sentenza impugnata sulla base di ragioni difformi da quelle adottate dal Giudice a quo, la giurisprudenza è pacifica: cfr. tra le altre
Cass. nn. 3594/2014, 1604/2008 e 15185/2003).
5 IV. – La natura meramente formale del motivo di opposizione accolto, in uno all'esito finale del giudizio e alla palese infondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione proposti (motivazione erronea e richiesta di riduzione al minimo edittale della pena pecuniaria), integrano giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio di appello.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 27 Settembre 2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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