Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 215/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro - n. 136/2024
R.S., emessa e pubblicata in data 25.03.2024 -nella causa n. 881/2023 RG., non notificata;
avente ad oggetto: assegnazione supplenza;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/04/2025; promossa da:
(C.F. – Parte_1 P.IVA_1 di seguito indicato anche come - in persona del Ministro in carica pro Pt_2 tempore, rappresentato e difeso dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna (BO); appellante;
contro pag. 1 di 17
e contro
– controinteressata - (contumace); P_ appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove, si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 18 settembre 2023 conveniva in giudizio dinanzi a Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il
[...]
affinché il tribunale adito, previa eventuale Parte_1 integrazione del contraddittorio con la docente ordinasse al P_
l'immediata assegnazione alla stessa Parte_1 dell'incarico di supplenza presso l'Istituto Galvani Iodi fino al termine delle attività didattiche.
Chiedeva, altresì, che il fosse condannato a Parte_1 riconoscere alla stessa ai fini giuridici ed economici, il periodo contrattuale de quo.
Domanda nel merito che il tribunale adito confermasse i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare ivi inclusa la corresponsione delle retribuzioni mancate per l'illegittimo recesso datoriale dal dì del dovuto all'effettiva costituzione del rapporto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
pag. 2 di 17 Si costituiva con memoria depositata in data 27 novembre 2023 il
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso. Esponeva Parte_1 dettagliatamente le sue ragioni.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con la controinteressata che, nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. P_
In corso di causa veniva emesso provvedimento cautelare con cui veniva disposta la richiesta assegnazione a dell'incarico di supplenza presso Controparte_1
l'Istituto Galvani Iodi fino al termine delle attività didattiche. Parte resistente proponeva reclamo avverso il provvedimento cautelare, reclamo che veniva rigettato con conferma del provvedimento cautelare emesso in corso di causa.
(…)”.
La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva discussa e decisa all'udienza del 25.3.2024, all'esito della quale il Tribunale di Reggio Emilia pronunciava la sentenza n. 136/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Ordina al in persona del Parte_1 Controparte_3
l'assegnazione a dell'incarico di supplenza presso l'Istituto Controparte_1
Galvani Iodi fino al termine delle attività didattiche per cui è causa con conferma del provvedimento cautelare emesso in corso di causa;
2) Condanna il in persona del pro Parte_1 CP_3 tempore a riconoscere a ai fini giuridici il periodo contrattuale Controparte_1 per cui è causa;
3) Condanna il a riconoscere a Parte_1 CP_1
ai fini economici il periodo dal 1 settembre 2023 al 1 ottobre 2023 e per
[...]
l'effetto condanna il in persona del ministro Parte_1 pro tempore a corrispondere a le relative retribuzioni dal 1 Controparte_1 settembre 2023 al 1 ottobre 2023 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4 ) Condanna il in persona del ministro pro Parte_1 tempore a rifondere a le spese giudiziali che liquida, per il giudizio Controparte_1 di merito, fermo quanto già statuito dal collegio in sede di reclamo per le spese del cautelare che si conferma, nella somma di euro 2000,00 per compensi oltre al pag. 3 di 17 rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distarsi a favore del procuratore antistatario;
5) Compensa le spese giudiziali tra e . (…)”. Controparte_1 P_
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta pronuncia, da un lato, ha ritenuto il “ragionamento del .. erroneo e in contrasto Parte_1 con la disposizione dallo stesso richiamata”, ossia l'art. 12 O.M. 122/2022, condividendone, invece, l'esegesi proposta dalla docente allora ricorrente, dall'altro, ha evidenziato che “interpretando diversamente l'ordinanza ministeriale”, innanzi citata, “la stessa sarebbe illegittima in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 97 Cost. L'assegnazione della supplenza avverrebbe, infatti, non in base al criterio meritocratico del maggior punteggio, ma in modo sostanzialmente casuale con violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”. Con ricorso depositato telematicamente in data 10/04/2024, il
[...]
ha ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che Parte_1 questa Corte voglia: “(…) contrariis reiectis: • In accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere l'originario ricorso;
• Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
Con lo spiegato atto di gravame, il appellante ha censurato la sentenza Parte_1 gravata sulla scorta di un unico motivo di appello, rubricato “I – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 O.M. 122/2022 – Errata interpretazione dei criteri applicabili alle procedure di scorrimento delle GPS”, sottoponendo al vaglio di questa Corte l'esegesi ermeneutica da esso già articolata innanzi al Tribunale di
Reggio Emilia e disattesa in tale sede.
La docente , ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'appello ex adverso proposto sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e ne ha chiesto la reiezione, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
pag. 4 di 17 La dott.ssa benché ritualmente evocata in giudizio, non si è P_ costituita nemmeno in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti nel corso del giudizio a quo.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione, sollevata dal appellante nel corso dell'udienza del Parte_1
28/11/2024, di nullità della sentenza gravata per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei tutti gli iscritti alla graduatoria da cui è stata selezionata l'avente titolo alla supplenza oggetto del contendere (questione di per sé rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ex multis, Cass. civ., n.
18127/2013 e Cass. civ., n. 3678/2009), posto che nel caso di specie non si discute di un reinserimento o di una modifica di tali graduatorie ma la materia del contendere è circoscritta, per l'appunto, all'attribuzione di una specifica supplenza, ossia quella assegnata dal appellante alla sig.ra già parte, Parte_1 Tes_1 sebbene contumace, nel giudizio di prime cure. Non vi è, quindi, soggetto rimasto estraneo al giudizio i cui diritti possano essere pregiudicati dalle pretese azionate in questa causa da . A ciò aggiungasi che nel corso del giudizio a Controparte_1 quo, è stato proprio il allora resistente ad indicare la sola sig.ra Parte_1 P_
quale unico soggetto controinteressato.
[...]
Quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che l'appello proposto dal non possa trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate.
Il gravame in questione, infatti, oltre che infondato, appare, innanzitutto, inammissibile per difetto di un interesse giuridico, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad ottenere una statuizione al riguardo. Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e pag. 5 di 17 che, in forza di essa, non si poteva procedere a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in Appello e poi in Cassazione” (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171).
Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere
(dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire”
(cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057;
Cass. 15 ottobre 2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio
2011, n. 2051).
In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434).
pag. 6 di 17 Tanto premesso in linea generale sul concetto d'interesse ad agire, con specifico riferimento al caso di specie, si osserva che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza” (in tal senso, ex multis, Cass. ord. 19 maggio 2022, n. 16242).
Ebbene, nel caso di specie, l'affermazione del Tribunale di Reggio Emilia, di per sé costituente un'autonoma ratio decidendi, secondo cui l'interpretazione proposta dal dell'ordinanza ministeriale n. 122/202 sarebbe illegittima in Pt_2 quanto contrastante con l'art. 97 Cost., posto che “l'assegnazione della supplenza avverrebbe (…) non in base al criterio meritocratico del maggior punteggio, ma in modo sostanzialmente casuale con violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”, non risulta in alcun modo censurata, tanto da potersene inferire il passaggio in giudicato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dal appellante Parte_1 per difetto d'interesse ad agire. Per altro, quand'anche si volesse dissentire dalla suesposta conclusione, avente in realtà portata dirimente, l'impugnazione proposta dal ndrebbe comunque Pt_2 disattesa per infondatezza.
Al riguardo, appare doveroso riepilogare, seppur sinteticamente, i fatti di causa. Si legge in proposito nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. adottata dal Tribunale di Reggio
Emilia: “Dai documenti di causa e dagli atti delle parti costituite ed in particolare dalla stessa memoria del in punto di fatto Parte_1 risulta quanto segue. La ricorrente è inserita nelle GPS per la classe di concorso
B023 con 98 punti seconda fascia della provincia di Reggio Emilia e ha proposto regolare domanda per il conferimento delle supplenze indicando come prima preferenza l'Istituto Galvani Iodi e come seconda preferenza l'Istituto Gobetti.
pag. 7 di 17 Alla data del primo turno di nomine da GPS erano disponibili presso l'Istituto per la classe B023 una cattedra di 18 ore al 30.06.2024 e uno Parte_3 spezzone di 7 ore al 30.06.2024 e la ricorrente ha fatto domanda solo in relazione alla cattedra di 18 ore al 30.06.2024, ma non allo spezzone orario di 7 ore. La cattedra di 18 ore è stata, poi, assegnata al primo turno alla docente PE
, in quanto collocata nella I Fascia con punti 41,5 che ha partecipato
[...] alla prima fase di nomina dei supplenti a tempo determinato, pur essendo destinataria di una proposta di incarico a tempo indeterminato e lo spezzone di 7 ore è stato assegnato alla docente che aveva punteggio inferiore Persona_2 rispetto alla ricorrente.
La docente in data 28.08.2023 ha rinunciato alla cattedra di 18 ore presso PE
l'Istituto in qualità di supplente e contestualmente ha accettato la Parte_3 nomina in ruolo. La cattedra di 18 ore presso l'Istituto Galvani - Iodi è, quindi, confluita nelle disponibilità del secondo turno di nomine, ma non è stata attribuita alla ricorrente che aveva punteggio di 98 punti, bensì dapprima alla docente con punteggio di 36 e, poi, a seguito della rinuncia di questa, si è Persona_3 proceduto ad un'ulteriore fase di nomina in cui la cattedra in questione è stata conferita alla docente con punteggio 35,5”. P_
Tanto premesso in punto di fatto, rileva la Corte che il Giudice a quo, a fronte di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, riprendendo la motivazione del proprio provvedimento cautelare e quella dell'ordinanza collegiale confermativa del primo, ha condivisibilmente osservato che: << […] correttamente nel primo turno la cattedra di 18 ore è stata attribuita alla docente in quanto questa aveva punteggio superiore rispetto alla ricorrente e non PE aveva ancora accettato la nomina a tempo indeterminato e altrettanto correttamente la cattedra di 7 ore è stata attribuita alla docente Per_2 considerato che la ricorrente non aveva presentato domanda in relazione a tale spezzone orario.
Si ritiene, invece, che il resistente abbia errato nell'estromettere la Parte_1 ricorrente dalla seconda e terza fase di assegnazione del turno di nomine pag. 8 di 17 considerandola rinunciataria in relazione alla cattedra di 18 ore solo perché non aveva chiesto anche lo spezzone di 7 ore disponibile presso il medesimo istituto e per la medesima classe di concorso.
In particolare nella memoria di costituzione il ha motivato l'esclusione Parte_1 della ricorrente al secondo turno nel seguente modo: “ Orbene, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al 4 conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Ai sensi della richiamata normativa, alla non è stata attribuita la cattedra CP_1 di 18 ore presso l'Istituto “ disponibile nella seconda fase di nomina Parte_3 poiché la aveva indicato in domanda soltanto la cattedra di 18 ore e CP_1 spezzoni da 14 a 17 ore. La ricorrente, come detto, non poteva essere soddisfatta al primo turno di nomina in quanto la cattedra di 18 ore disponibile all'Istituto
“ doveva essere assegnata a per maggior Parte_3 Persona_1 punteggio e lo spezzone disponibile di 7 ore non era stato richiesto dalla ricorrente.
Orbene, non avendo la espresso in domanda preferenze per tutte le sedi e CP_1 per tutte le classi di concorso/tipologie di posto (spezzoni compresi) per cui abbia avuto titolo e non potendo essere soddisfatta al proprio turno di nomina in base pag. 9 di 17 alle preferenze espresse per le ragioni anzidette, ai sensi del richiamato art. 12, comma 4 dell'O.M. citata, l'aspirante è stata considerata rinunciataria CP_1 alla prima fase e le è stata pertanto preclusa la partecipazione ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze. In linea di coerenza, infatti, il successivo comma 10 dell'art. 12 prevede che la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura;
il comma 11 dello stesso art. 12 precisa che gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Ciò, dunque, spiega non solo il motivo per il quale nella seconda fase la cattedra in questione è stata attribuita all'aspirante inserita sempre in II Persona_3
Fascia ma con punteggio inferiore, ma anche il motivo per cui, una volta pervenuta la rinuncia da parte di quest'ultima, si è proceduto ad un'ulteriore fase di nomina in cui la cattedra in questione è stata conferita all'aspirante P_
, legittimata ad accedere alla terza fase di nomina per scorrimento di
[...] graduatoria. (Art. 12, comma 10 e 11).”
Il ragionamento del è erroneo e in contrasto con la Parte_1 disposizione dallo stesso richiamata.
L'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 prevede, infatti, che l'aspirante alla supplenza che non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e che al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse sia considerato rinunciatario in relazione alle sedi e classi di concorso/tipologie di posto in relazione alle quali non abbia espresso preferenza.
pag. 10 di 17 Il senso della norma è chiaro nel senso che la rinuncia riguarda solo i posti non richiesti e non certo i posti richiesti e la ratio è evidentemente quella di precludere ai candidati che non abbiano espresso preferenza per un certo posto di chiederlo successivamente.
Né la tesi del resistente può essere condivisa sulla base del disposto dei Parte_1 commi 4 e 10 dell'art. 12. che prevedono: “4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento… 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.” Anche in questi commi, infatti, la rinuncia è sempre relativa al posto /tipologia di posto non richiesta e non a quella richiesta.
pag. 11 di 17 Si osserva, peraltro, che l'art. 12 dell'OM 122/2022 prevede che: “L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario...”.
Dall'inciso di questa norma si ricava che a rigore all'aspirante, a meno che non sia lo stesso ad optare per un orario non intero, va dato un orario non intero solo nel caso di assenza di posti ad orario intero ed anche questo fatto è in contrasto con la tesi del dal momento che nel caso di specie il posto a orario intero Parte_1 chiesto dalla ricorrente e mai rinunciato dalla stessa era disponibile seppure non in prima convocazione. (…)
Nel caso di specie è evidente che la ricorrente non ha rinunciato al posto a orario intero richiesto, non potendosi ricavare detta rinuncia in alcun modo dal fatto di non aver chiesto lo spezzone orario, non essendovi peraltro elementi normativi a sostegno di tale interpretazione, e che la stessa avendo 98 punti aveva maggior punteggio e quindi doveva essere preferita alla docente che aveva P_
35,5 punti a cui è, poi, stato attribuito il posto in sede di terza convocazione…”.
A quanto sopra va aggiunto che come correttamente argomentato da parte ricorrente in sede di reclamo: “Il estende quindi arbitrariamente le Parte_1 ipotesi di rinuncia ed i loro effetti ben oltre i confini e la logica del dettato normativo sostenendo che, non avendo la ricorrente espresso preferenze per tutte le tipologie di incarico sulla sede, sarebbe da ritenersi rinunciataria per ogni ipotesi di incarico sulla “sede” qualora al primo turno di nomine non fosse stato disponibile un posto ricompreso tra le preferenze espresse.
Così, oltre ad andare fuori dalle previsioni del dettato normativo, il Parte_1 confonde anche la portata delle due ipotesi di rinuncia previste dall'art. 12 comma
4 e dei conseguenti effetti, applicando gli effetti della prima ipotesi (rinuncia a tutti gli incarichi) limitatamente però alla “sede”, alla seconda ipotesi (rinuncia alle sole preferenze non espresse). Da qui, sempre per parte ministeriale, non sarebbe possibile il “ripescaggio” del posto non assegnato alla prima fase di nomine e “lo scorrimento” si limiterebbe al conferimento degli spezzoni non pag. 12 di 17 ancora assegnati, a condizione, però, che l'interessato, avendoli tutti indicati nella propria domanda ed essendo divenuto assegnatario di uno spezzone, ne proceda al completamento.
Il successivo comma 10, afferma tuttavia il contrario di quanto sostenuto dal se letto nella corretta interpretazione data al comma 4: Parte_1
10…. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
Ove l'espressione candidato “trattato” richiama evidentemente il candidato che abbia avuto l'incarico di cui alle preferenze espresse, oppure fatto rinuncia espressa per l'incarico conferito o, ai sensi dell'art. 12 comma 4 seconda parte, sia considerato rinunciatario con effetto limitato alle preferenze “non espresse”.
Tali ipotesi non ricomprendono il caso concreto della ricorrente la quale aveva diritto ad essere coinvolta nelle successive fasi di nomina per quelle preferenze non conferitegli nella prima fase perché assegnate a candidati con maggior punteggio e che, non essendo rinunciate, sono perciò rimaste valide per le successive fasi in relazione a posti resisi nuovamente disponibili per rinuncia dell'assegnatario”. Il tribunale in sede di reclamo ha, poi, così statuito: “ Il Collegio condivide la motivazione dell'ordinanza impugnata. Non si comprende perché dovrebbe ritenersi intervenuta la rinuncia da parte di rispetto alla cattedra Controparte_1 di 18 ore la quale- se non fosse stata conferita alla docente che poi ha rinunciato- sarebbe stata assegnata alla reclamata.
Non è legittimo il mancato ripescaggio della ricorrente dalla seconda e terza fase di assegnazione del turno di nomine per non avere chiesto anche Controparte_1 lo spezzone di 7 ore disponibile presso lo stesso istituto e per la medesima classe di concorso.
pag. 13 di 17 Secondo l'art 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 l'aspirante che al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse è considerato rinunciatario solo quando non abbia espresso la preferenza, quindi non può essere considerata rinunciatari per la cattedra di 18 ore. Controparte_1
L'art. 12 co. 4 e 10 della richiamata ordinanza ministeriale prevede: “4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.” Va quindi ribadito che la rinuncia riguarda le preferenze non espresse, richiamate anche le condivisibili difese della reclamata. (…)>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate da un'attenta ed analitica esegesi, letterale e sistematica, dell'art. 12
pag. 14 di 17 dell'O.M. n. 122/2022, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del Ministero appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Il peraltro, nel proprio scarno atto di gravame, non ha offerto a questo Pt_2
Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare l'interpretazione accolta nella sentenza gravata, essendosi limitato ad una “sterile” riproposizione delle proprie prospettazioni già scrutinate funditus nella pronuncia qui impugnata.
A quanto sopra va aggiunto, infine, che la sentenza gravata non risulta esser stata in alcun modo censurata dal appellante nella parte in cui ha individuato, Parte_1 come conseguenza del ragionamento logico-giuridico innanzi riportato, le tutele spettanti in concreto alla docente . La pronuncia appellata, quindi, Controparte_1 va confermata anche nella parte in cui si ha modo di leggere che: “ (…) Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento ai fini giuridici ed economici della supplenza non attribuita con condanna alla corresponsione delle retribuzioni mancate si osserva quanto segue.
Va accolta la domanda di riconoscimento ai fini giuridici della supplenza per cui
è causa fino al termine della attività didattiche.
Per quanto riguarda la domanda di riconoscimento ai fini economici e di condanna alla corresponsione delle retribuzioni mancate si rileva che dallo stato matricolare risulta che la ricorrente ha, comunque, lavorato alle dipendenze del a partire dal 2 ottobre 2023 in forza di supplenza breve Parte_1
e saltuaria ad orario completo e che come confermato dai procuratori delle parti
è, poi, stata data esecuzione all'ordinanza cautelare.
Ne consegue, quindi, che la domanda di riconoscimento ai fini economici va accolta in relazione al periodo dal 1 settembre 2023 al 1 ottobre 2023 in cui la ricorrente non ha lavorato alle dipendenze del e che parte resistente va Parte_1 condannata a corrispondere le retribuzioni dal 1 settembre 2023 al 1 ottobre 2023 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
pag. 15 di 17 Non vanno detratte le eventuali indennità percepite per la disoccupazione che andranno restituite dalla ricorrente. (…)”.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal va respinto, con conseguente integrale conferma della Pt_2 pronuncia gravata.
Le spese del grado, nel rapporto fra il la docente , seguono Pt_2 Controparte_1 la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse della docente ). Controparte_1
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado nei confronti della sig.ra stante la sua contumacia. P_
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v.
Cass. S.U. sent. n. 9938/2014 e Cass. sent. n. 1778/2016 e 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal , con Parte_1 conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna il appellante a rifondere a e per essa al suo Parte_1 Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., le spese del grado che liquida nella somma di euro 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
pag. 16 di 17 - dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado nei confronti della sig.ra P_
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 03.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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