CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 272 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Ivano Iai che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Filomena Masuri CP_1 C.F._1
e LO SO in forza di procura apposta in calce al ricorso ex art.702 bis cpc
- appellato -
in punto a: responsabilità del produttore.
Trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita così provvedere, previa dichiarazione di nullità o annullamento o riforma dell'ordinanza del Tribunale di UO datata 17 maggio 2022 nel proc. n.
226/2021, per le ragioni sopra esposte: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
per le ragioni sopra specificate;
- dichiarare inammissibile la chiamata in causa della
[...] [...]
per le ragioni sopra specificate;
- dichiarare, comunque, il ricorso improcedibile, ovvero Parte_1
inammissibile, ovvero invalido, ovvero infondato anche nel merito;
- rigettare la quantificazione dei danni e le altre statuizioni di condanna della;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Pt_1
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
perché infondato in fatto e in diritto con vittoria spese, diritti ed onorati di causa”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 2.3.2021, ha adito il Tribunale di UO al fine CP_1
di ottenere la condanna della soc. a pagargli l'importo di € 45.500,00 a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti in conseguenza della difettosità del materiale denominato “DI MAT 3 D40”, prodotto da essa resistente e acquistato presso la
[...]
CP_2
Ha dedotto che 1) il menzionato materiale coibentante, costituito da lana di pecora, era stato installato in tutte le pareti perimetrali e nel soffitto della sua abitazione (sita a UO) in occasione dei lavori di ristrutturazione effettuati tra il 2013 e il 2014, ad opera della impresa Controparte_3
e con D.L. l'Arch. ; 2) aveva scelto detto prodotto poiché nella relativa scheda tecnica CP_4
si leggeva che il medesimo era privo di additivi, allergeni, atossico, non irritava la pelle e non era attaccato dalla tarma “tineola bisselliella”; 3) per contro, nel febbraio 2019 aveva constatato che il cennato materiale coibentante era totalmente infestato dalle tarme (tineola bisselliella) le quali avevano invaso l'appartamento adibito ad abitazione familiare;
4) tale situazione era stata immediatamente denunciata al produttore, all'appaltatore e al D.L.; 5) le disposte verifiche avevano accertato che l'infestazione poteva essere ricondotta ad una infestazione latente già presente all'interno del materiale isolante prima della posa in opera, stante la presenza di grosse quantità di
2 uova all'interno dello stesso;
6) con comunicazione 18.4.2019 la fornitrice aveva riferito CP_2
di aver acquistato il materiale “DI”, prodotto dalla resistente, da ditta autorizzata;
7) aveva introdotto procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale l'Ausiliare nominato aveva accertato che a) l'infestazione delle tarme era presente nell'intera abitazione di esso esponente;
b)
l'entità dell'infestazione era tale da limitare fortemente la godibilità dell'immobile e da compromettere lo stesso benessere degli occupanti;
c) il fenomeno interessava principalmente il materiale coibentante “DI” applicato nell'intercapedine delle pareti perimetrali, dei tramezzi e del tetto dell'abitazione, non escludendo un'infestazione latente sul prodotto antecedente la messa in posa;
d) il prodotto installato non godeva di alcuna protezione residuale derivante dal trattamento subito prima dell'emissione in commercio (Eulan spa 01) e di cui aveva riferito il CTP con nota trasmessa in sede di operazione peritali.
Richiamata la disciplina dettata in tema di prodotto difettoso ex art.114 e 117 Codice del Consumo,
ha chiesto condannarsi la produttrice al risarcimento dei danni, vinte le spese. Parte_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U. suppletiva.
All'atto della sua costituzione in giudizio (avvenuta in data 5.3.2022) la resistente ha in limine
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva affermando I) di non aver mai prodotto il materiale acquistato dal ricorrente;
II) di non aver mai ceduto propri prodotti alla III) di non CP_2
conoscere né la impresa esecutrice dei lavori né il D.L.
Nel merito ha replicato che 1) “ella operava in un contesto di articolati processi di trattamento che
rendevano il prodotto naturale lavorato immune da attacchi o infestazioni come quelli lamentati dal
; 2) essendo la lana un prodotto naturale, la stessa doveva ricevere non solo un adeguato CP_1
trattamento iniziale ma era necessario “che le cautele proseguissero nel tempo dell'utilizzo, …, dalla
conservazione e dal posizionamento per finire con gli adeguati protocolli di protezione da infiltrazioni e umidità”; 3) l'infestazione lamentata dal ricorrente, manifestatasi dopo lungo tempo rispetto all'acquisto del prodotto, era riconducibile o alla mancata adozione da parte di quest'ultimo delle cautele richiamate o all'omessa informazione da parte del venditore ovvero, infine, al naturale degrado del prodotto con il trascorrere del tempo;
4) tra il materiale utilizzato dal risultava il CP_1
prodotto “PR” in alcun modo ad essa riconducibile.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
3 Con ordinanza 17.5.2022, il Tribunale di UO ha 1) condannato la resistente al pagamento, in favore del e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 39.082,36, oltre interessi legali dalla CP_1
decisione al saldo;
2) condannato la resistente alla rifusione delle spese di lite del giudizio per A.T.P.;
3) posto a carico della le spese della CTU;
4) condannato la resistente alla rifusione Parte_1
delle spese di lite;
5) rigettato la domanda ex art.96 cpc.
Il Giudice ha ritenuto che I) il corredo probatorio in atti consentisse di ritenere dimostrata la qualità di “produttore” in capo alla;
II) la ricorrente avesse provato il difetto, il danno e la Parte_1
connessione causale tra difetto e danno;
III) la resistente, per contro, non avesse fornito la prova liberatoria di cui all'art.118 Codice consumo;
IV) ben potesse quantificarsi il danno materiale in conformità agli esiti della disposta CTU;
V) indimostrato fosse rimasto il danno morale.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la con il Parte_1
quale ha lamentato:
I) la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Ha dedotto l'appellante che al punto 10.2. del provvedimento impugnato si era dato erroneamente
“per scontato o pacifico che il prodotto acquistato dall'appellato fosse riconducibile alla ”. Pt_1
Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare che tutto il rapporto commerciale era intercorso con la ditta nei cui confronti il avrebbe dovuto esercitare l'azione di responsabilità. CP_2 CP_1
Del pari, il Giudice di primo grado aveva trascurato, senza motivare, il fatto che detto materiale risultava essere stato posizionato nell'abitazione del Cara dalla Impresa DA sotto la direzione dei lavori dell'Arch. . CP_4
II) la nullità e/o contraddittorietà della motivazione circa “la prova dell'esclusione della responsabilità del produttore”.
Ha argomentato che era “il dato storico a confermare – senza che occorressero ulteriori dimostrazioni - l'insorgere del problema denunciato dal in periodo di molto successivo all'anno CP_1
dell'installazione del prodotto nella sua abitazione (circa 5/6 anni dopo): ciò significava che al
momento della messa in circolazione nel mercato il bene [..] non fosse difettoso e così, egualmente, non lo fosse al momento della sua cessione [..] all'appellato che, difatti, non aveva mai lamentato alcunché fino al 2019”.
4 III) la erroneità della decisione per aver travisato gli esiti del disposto accertamento peritale nel giudizio per A.T.P.
IV) il difetto di motivazione in ordine al trattamento del prodotto eseguito dall'appellante.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituto in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto.
I
Quanto al motivo di gravame di cui al punto I (nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in ordine alla prospettata carenza di legittimazione passiva) è sufficiente qui di seguito riportare la motivazione dell'ordinanza appellata al fine di evidenziarne la radicale infondatezza.
Scrive il Giudice di primo grado che “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, di
titolarità dal lato passivo del rapporto), formulata dalla convenuta, non è fondata, poiché: a. nell'art.
115, comma 2 bis, D.Lgs. 206/2005 si legge che “Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore”; b. la circostanza che il materiale denominato
DI sia prodotto dalla […] emerge dalla scheda tecnica del prodotto in Parte_1
calce alla quale si legge “sito di produzione: stabilimento ” Bitti (Nu)”; c. il Parte_1
ricorrente ha fornito prova idonea del fatto che il prodotto acquistato ed installato nella sua
abitazione rientra tra le tipologie del materiale DI, come emerge dagli elementi che seguono:
i. nella menzionata scheda tecnica si legge altresì “Distribuzione e commercializzazione: DI RL
- SS 126 Km. 95”; ii. dalla fattura n. 913/I del 10.2.2014 si apprende che la DI aveva consegnato alla pannelli “OSB 3 da 1-2 CM 125x250” nonché “DI MAT 3 SP.CM.3 D40 H CP_2
0,6XL10 MT” per l'importo complessivo di 1.688,71 euro (rif. ordine n. 7/14000510), merce consegnata l'11.2.2014; iii. con fattura n. 457/FB, emessa il 19.2.2014, la aveva CP_2
consegnato, tra l'altro, “M pannelli OSB 12 MM 125X250”, nonché 250 mq. del materiale “I DI
5 CM.3”, per l'importo di 1.005,90 euro ad (precedente proprietaria dell'immobile), con CP_5
l'indicazione dell'indirizzo mail del ricorrente;
iv. in particolare, in sede operazioni peritali del
procedimento per ATP n. 247/2020 RAC, il CTU, dott. , ha accertato che Persona_1
nell'immobile del ricorrente “l'infestazione interessa principalmente il materiale DI applicato nell'intercapedine dei muri perimetrali, dei tramezzi e del tetto”, né peraltro il consulente di parte convenuta (il quale ha fornito informazioni sul trattamento con l'insetticida del prodotto analizzato nel corso delle operazioni) ha mai sollevato obiezioni sull'individuazione di detto materiale coibentante”.
La motivazione resa dal Tribunale di UO (particolarmente minuziosa, analitica e dettagliata) è perfettamente rispettosa delle emergenze processuali rendendo, per l'effetto, infondata l'ulteriore deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe dato “per scontato o pacifico che il prodotto acquistato dall'appellato fosse riconducibile alla ”. Pt_1
Né miglior sorte merita l'assunto per cui il Tribunale avrebbe in toto “pretermesso che tutto il
rapporto commerciale era intercorso con la ditta nei cui confronti il Cara avrebbe dovuto CP_2
esercitare l'azione di responsabilità” essendo qui appena il caso di osservare che la responsabilità
azionata è quella del produttore ovvero del soggetto – v. sopra – “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente”.
Ad analoga conclusione deve giungersi anche in riferimento alla posizione della impresa esecutrice dei lavori e dalla D.L. (Arch. . CP_3 CP_4
II
Sono del pari infondati i motivi di gravame di cui ai punti II e III.
Il Tribunale di UO ha fatto buon governo della disciplina circa la ripartizione dell'onere probatorio in subjecta materia.
Nel sistema previsto dal Codice di Consumo – e per quanto qui espressamente interessa - incombe sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno: una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – v. art. 118 - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, atteso che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta,
6 ma non oggettiva.
Nella vicenda in scrutinio parte appellante non ha fornito la prova liberatoria di cui si è detto non essendo sufficiente allo scopo avuto di mira il riferimento al mero dato temporale (ovvero che il difetto si sia manifestato solo nel febbraio 2019 e, pertanto, trascorsi non più di 5 anni dall'installazione del prodotto, che, all'evidenza non può che essere successiva al 19.2.2014, data di consegna dalla ditta Brunzu alla appaltatrice . CP_3
Ed invero, si legge nella CTU resa nel giudizio ex art.696 bis cpc che “alla luce del considerevole
lasso di tempo trascorso dalla posa in opera del materiale, tenuto anche conto della capacità di volo
degli adulti, non è possibile stabilire con certezza se l'infestione sia originaria o successiva all'installazione”; l'Ausiliare ha poi aggiunto (v. pag.5) che “non è esclusa un'infestione latente antecedente la messa in posa”: ebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale appellato, “in presenza di una causa rimasta ignota, la responsabilità resta a carico del soggetto gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria” e, pertanto, nella vicenda in disamina resta a carico della appellante
. Parte_1
Quanto sopra esposto è ragione sufficiente anche per disattendere il motivo di gravame di cui al superiore punto III.
Si ribadisce che, una volta dimostrata la relazione causale tra difetto e danno, competeva all'appellante introdurre la corrispondente prova liberatoria “consistente nella dimostrazione che il
difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (v. sopra).
Già si è detto che l'appellante non ha assolto all'onere della prova sulla medesima gravante posto che, si afferma ancora una volta, l'Ausiliare ha dato atto della impossibilità di “stabilire con certezza se l'infestione sia originaria o successiva all'installazione” ulteriormente chiarendo che neppure possa essere esclusa “un'infestione latente antecedente la messa in posa”.
Necessario portato di quanto precede è l'affermazione della (persistente) responsabilità a carico all'appellante.
Neppure sarà inutile rilevare che nella relazione di CTU in data 10.9.2020 è dato leggere che “la
dichiara di sottoporre il prodotto prima dell'immissione in commercio a specifico Parte_1
trattamento antitarme a base di permetrina la cui efficacia è certificata a norma ISO 3998:77
7 dall'Istituto Giordano, senza tuttavia fornire garanzie sul potere residuale”: ha, indi, constatato l'Ausiliare che “considerata l'importante infestazione in atto, allo stato attuale il prodotto DI installato nell'abitazione del sig. non goda di alcuna protezione residuale derivante dal CP_1
trattamento subito prima dell'immissione in commercio”.
Alcuna contraddittorietà, pertanto, può ritenersi sussistere tra le risultanze del disposto ATP e le argomentazioni addotte dal Tribunale nell'ordinanza appellata.
III
Al fine di disattendere il motivo di gravame di cui al punto IV, è intendimento di questa Corte senz'altro condividere la conclusione del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che non vale affermare (da parte della ) di aver sempre reso edotti i propri rivenditori di tutte le Parte_1
cautele necessarie per l'utilizzo del prodotto posto che “detta circostanza che, quand'anche vera, non
potrebbe che recedere di fronte all'evidente carenza di istruzioni fornite nella scheda tecnica del medesimo prodotto”, ove alcunché è contenuto (lacuna vieppiù grave ove si ponga mente al chiaro disposto dell'art.6 , lett.f del Codice Consumo).
Quanto, infine, al reiterato riferimento al prodotto PR (di cui viene lamentata la non riconducibilità alla appellante), è qui appena il caso di replicare che trattasi di una tipologia di
EL DI (v. doc.5b e 5c di parte appellata).
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la ordinanza resa dal Tribunale
di UO è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 272 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Ivano Iai che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Filomena Masuri CP_1 C.F._1
e LO SO in forza di procura apposta in calce al ricorso ex art.702 bis cpc
- appellato -
in punto a: responsabilità del produttore.
Trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita così provvedere, previa dichiarazione di nullità o annullamento o riforma dell'ordinanza del Tribunale di UO datata 17 maggio 2022 nel proc. n.
226/2021, per le ragioni sopra esposte: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
per le ragioni sopra specificate;
- dichiarare inammissibile la chiamata in causa della
[...] [...]
per le ragioni sopra specificate;
- dichiarare, comunque, il ricorso improcedibile, ovvero Parte_1
inammissibile, ovvero invalido, ovvero infondato anche nel merito;
- rigettare la quantificazione dei danni e le altre statuizioni di condanna della;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Pt_1
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
perché infondato in fatto e in diritto con vittoria spese, diritti ed onorati di causa”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 2.3.2021, ha adito il Tribunale di UO al fine CP_1
di ottenere la condanna della soc. a pagargli l'importo di € 45.500,00 a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti in conseguenza della difettosità del materiale denominato “DI MAT 3 D40”, prodotto da essa resistente e acquistato presso la
[...]
CP_2
Ha dedotto che 1) il menzionato materiale coibentante, costituito da lana di pecora, era stato installato in tutte le pareti perimetrali e nel soffitto della sua abitazione (sita a UO) in occasione dei lavori di ristrutturazione effettuati tra il 2013 e il 2014, ad opera della impresa Controparte_3
e con D.L. l'Arch. ; 2) aveva scelto detto prodotto poiché nella relativa scheda tecnica CP_4
si leggeva che il medesimo era privo di additivi, allergeni, atossico, non irritava la pelle e non era attaccato dalla tarma “tineola bisselliella”; 3) per contro, nel febbraio 2019 aveva constatato che il cennato materiale coibentante era totalmente infestato dalle tarme (tineola bisselliella) le quali avevano invaso l'appartamento adibito ad abitazione familiare;
4) tale situazione era stata immediatamente denunciata al produttore, all'appaltatore e al D.L.; 5) le disposte verifiche avevano accertato che l'infestazione poteva essere ricondotta ad una infestazione latente già presente all'interno del materiale isolante prima della posa in opera, stante la presenza di grosse quantità di
2 uova all'interno dello stesso;
6) con comunicazione 18.4.2019 la fornitrice aveva riferito CP_2
di aver acquistato il materiale “DI”, prodotto dalla resistente, da ditta autorizzata;
7) aveva introdotto procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale l'Ausiliare nominato aveva accertato che a) l'infestazione delle tarme era presente nell'intera abitazione di esso esponente;
b)
l'entità dell'infestazione era tale da limitare fortemente la godibilità dell'immobile e da compromettere lo stesso benessere degli occupanti;
c) il fenomeno interessava principalmente il materiale coibentante “DI” applicato nell'intercapedine delle pareti perimetrali, dei tramezzi e del tetto dell'abitazione, non escludendo un'infestazione latente sul prodotto antecedente la messa in posa;
d) il prodotto installato non godeva di alcuna protezione residuale derivante dal trattamento subito prima dell'emissione in commercio (Eulan spa 01) e di cui aveva riferito il CTP con nota trasmessa in sede di operazione peritali.
Richiamata la disciplina dettata in tema di prodotto difettoso ex art.114 e 117 Codice del Consumo,
ha chiesto condannarsi la produttrice al risarcimento dei danni, vinte le spese. Parte_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U. suppletiva.
All'atto della sua costituzione in giudizio (avvenuta in data 5.3.2022) la resistente ha in limine
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva affermando I) di non aver mai prodotto il materiale acquistato dal ricorrente;
II) di non aver mai ceduto propri prodotti alla III) di non CP_2
conoscere né la impresa esecutrice dei lavori né il D.L.
Nel merito ha replicato che 1) “ella operava in un contesto di articolati processi di trattamento che
rendevano il prodotto naturale lavorato immune da attacchi o infestazioni come quelli lamentati dal
; 2) essendo la lana un prodotto naturale, la stessa doveva ricevere non solo un adeguato CP_1
trattamento iniziale ma era necessario “che le cautele proseguissero nel tempo dell'utilizzo, …, dalla
conservazione e dal posizionamento per finire con gli adeguati protocolli di protezione da infiltrazioni e umidità”; 3) l'infestazione lamentata dal ricorrente, manifestatasi dopo lungo tempo rispetto all'acquisto del prodotto, era riconducibile o alla mancata adozione da parte di quest'ultimo delle cautele richiamate o all'omessa informazione da parte del venditore ovvero, infine, al naturale degrado del prodotto con il trascorrere del tempo;
4) tra il materiale utilizzato dal risultava il CP_1
prodotto “PR” in alcun modo ad essa riconducibile.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
3 Con ordinanza 17.5.2022, il Tribunale di UO ha 1) condannato la resistente al pagamento, in favore del e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 39.082,36, oltre interessi legali dalla CP_1
decisione al saldo;
2) condannato la resistente alla rifusione delle spese di lite del giudizio per A.T.P.;
3) posto a carico della le spese della CTU;
4) condannato la resistente alla rifusione Parte_1
delle spese di lite;
5) rigettato la domanda ex art.96 cpc.
Il Giudice ha ritenuto che I) il corredo probatorio in atti consentisse di ritenere dimostrata la qualità di “produttore” in capo alla;
II) la ricorrente avesse provato il difetto, il danno e la Parte_1
connessione causale tra difetto e danno;
III) la resistente, per contro, non avesse fornito la prova liberatoria di cui all'art.118 Codice consumo;
IV) ben potesse quantificarsi il danno materiale in conformità agli esiti della disposta CTU;
V) indimostrato fosse rimasto il danno morale.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la con il Parte_1
quale ha lamentato:
I) la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Ha dedotto l'appellante che al punto 10.2. del provvedimento impugnato si era dato erroneamente
“per scontato o pacifico che il prodotto acquistato dall'appellato fosse riconducibile alla ”. Pt_1
Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare che tutto il rapporto commerciale era intercorso con la ditta nei cui confronti il avrebbe dovuto esercitare l'azione di responsabilità. CP_2 CP_1
Del pari, il Giudice di primo grado aveva trascurato, senza motivare, il fatto che detto materiale risultava essere stato posizionato nell'abitazione del Cara dalla Impresa DA sotto la direzione dei lavori dell'Arch. . CP_4
II) la nullità e/o contraddittorietà della motivazione circa “la prova dell'esclusione della responsabilità del produttore”.
Ha argomentato che era “il dato storico a confermare – senza che occorressero ulteriori dimostrazioni - l'insorgere del problema denunciato dal in periodo di molto successivo all'anno CP_1
dell'installazione del prodotto nella sua abitazione (circa 5/6 anni dopo): ciò significava che al
momento della messa in circolazione nel mercato il bene [..] non fosse difettoso e così, egualmente, non lo fosse al momento della sua cessione [..] all'appellato che, difatti, non aveva mai lamentato alcunché fino al 2019”.
4 III) la erroneità della decisione per aver travisato gli esiti del disposto accertamento peritale nel giudizio per A.T.P.
IV) il difetto di motivazione in ordine al trattamento del prodotto eseguito dall'appellante.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituto in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto.
I
Quanto al motivo di gravame di cui al punto I (nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in ordine alla prospettata carenza di legittimazione passiva) è sufficiente qui di seguito riportare la motivazione dell'ordinanza appellata al fine di evidenziarne la radicale infondatezza.
Scrive il Giudice di primo grado che “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, di
titolarità dal lato passivo del rapporto), formulata dalla convenuta, non è fondata, poiché: a. nell'art.
115, comma 2 bis, D.Lgs. 206/2005 si legge che “Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore”; b. la circostanza che il materiale denominato
DI sia prodotto dalla […] emerge dalla scheda tecnica del prodotto in Parte_1
calce alla quale si legge “sito di produzione: stabilimento ” Bitti (Nu)”; c. il Parte_1
ricorrente ha fornito prova idonea del fatto che il prodotto acquistato ed installato nella sua
abitazione rientra tra le tipologie del materiale DI, come emerge dagli elementi che seguono:
i. nella menzionata scheda tecnica si legge altresì “Distribuzione e commercializzazione: DI RL
- SS 126 Km. 95”; ii. dalla fattura n. 913/I del 10.2.2014 si apprende che la DI aveva consegnato alla pannelli “OSB 3 da 1-2 CM 125x250” nonché “DI MAT 3 SP.CM.3 D40 H CP_2
0,6XL10 MT” per l'importo complessivo di 1.688,71 euro (rif. ordine n. 7/14000510), merce consegnata l'11.2.2014; iii. con fattura n. 457/FB, emessa il 19.2.2014, la aveva CP_2
consegnato, tra l'altro, “M pannelli OSB 12 MM 125X250”, nonché 250 mq. del materiale “I DI
5 CM.3”, per l'importo di 1.005,90 euro ad (precedente proprietaria dell'immobile), con CP_5
l'indicazione dell'indirizzo mail del ricorrente;
iv. in particolare, in sede operazioni peritali del
procedimento per ATP n. 247/2020 RAC, il CTU, dott. , ha accertato che Persona_1
nell'immobile del ricorrente “l'infestazione interessa principalmente il materiale DI applicato nell'intercapedine dei muri perimetrali, dei tramezzi e del tetto”, né peraltro il consulente di parte convenuta (il quale ha fornito informazioni sul trattamento con l'insetticida del prodotto analizzato nel corso delle operazioni) ha mai sollevato obiezioni sull'individuazione di detto materiale coibentante”.
La motivazione resa dal Tribunale di UO (particolarmente minuziosa, analitica e dettagliata) è perfettamente rispettosa delle emergenze processuali rendendo, per l'effetto, infondata l'ulteriore deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe dato “per scontato o pacifico che il prodotto acquistato dall'appellato fosse riconducibile alla ”. Pt_1
Né miglior sorte merita l'assunto per cui il Tribunale avrebbe in toto “pretermesso che tutto il
rapporto commerciale era intercorso con la ditta nei cui confronti il Cara avrebbe dovuto CP_2
esercitare l'azione di responsabilità” essendo qui appena il caso di osservare che la responsabilità
azionata è quella del produttore ovvero del soggetto – v. sopra – “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente”.
Ad analoga conclusione deve giungersi anche in riferimento alla posizione della impresa esecutrice dei lavori e dalla D.L. (Arch. . CP_3 CP_4
II
Sono del pari infondati i motivi di gravame di cui ai punti II e III.
Il Tribunale di UO ha fatto buon governo della disciplina circa la ripartizione dell'onere probatorio in subjecta materia.
Nel sistema previsto dal Codice di Consumo – e per quanto qui espressamente interessa - incombe sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno: una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – v. art. 118 - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, atteso che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta,
6 ma non oggettiva.
Nella vicenda in scrutinio parte appellante non ha fornito la prova liberatoria di cui si è detto non essendo sufficiente allo scopo avuto di mira il riferimento al mero dato temporale (ovvero che il difetto si sia manifestato solo nel febbraio 2019 e, pertanto, trascorsi non più di 5 anni dall'installazione del prodotto, che, all'evidenza non può che essere successiva al 19.2.2014, data di consegna dalla ditta Brunzu alla appaltatrice . CP_3
Ed invero, si legge nella CTU resa nel giudizio ex art.696 bis cpc che “alla luce del considerevole
lasso di tempo trascorso dalla posa in opera del materiale, tenuto anche conto della capacità di volo
degli adulti, non è possibile stabilire con certezza se l'infestione sia originaria o successiva all'installazione”; l'Ausiliare ha poi aggiunto (v. pag.5) che “non è esclusa un'infestione latente antecedente la messa in posa”: ebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale appellato, “in presenza di una causa rimasta ignota, la responsabilità resta a carico del soggetto gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria” e, pertanto, nella vicenda in disamina resta a carico della appellante
. Parte_1
Quanto sopra esposto è ragione sufficiente anche per disattendere il motivo di gravame di cui al superiore punto III.
Si ribadisce che, una volta dimostrata la relazione causale tra difetto e danno, competeva all'appellante introdurre la corrispondente prova liberatoria “consistente nella dimostrazione che il
difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (v. sopra).
Già si è detto che l'appellante non ha assolto all'onere della prova sulla medesima gravante posto che, si afferma ancora una volta, l'Ausiliare ha dato atto della impossibilità di “stabilire con certezza se l'infestione sia originaria o successiva all'installazione” ulteriormente chiarendo che neppure possa essere esclusa “un'infestione latente antecedente la messa in posa”.
Necessario portato di quanto precede è l'affermazione della (persistente) responsabilità a carico all'appellante.
Neppure sarà inutile rilevare che nella relazione di CTU in data 10.9.2020 è dato leggere che “la
dichiara di sottoporre il prodotto prima dell'immissione in commercio a specifico Parte_1
trattamento antitarme a base di permetrina la cui efficacia è certificata a norma ISO 3998:77
7 dall'Istituto Giordano, senza tuttavia fornire garanzie sul potere residuale”: ha, indi, constatato l'Ausiliare che “considerata l'importante infestazione in atto, allo stato attuale il prodotto DI installato nell'abitazione del sig. non goda di alcuna protezione residuale derivante dal CP_1
trattamento subito prima dell'immissione in commercio”.
Alcuna contraddittorietà, pertanto, può ritenersi sussistere tra le risultanze del disposto ATP e le argomentazioni addotte dal Tribunale nell'ordinanza appellata.
III
Al fine di disattendere il motivo di gravame di cui al punto IV, è intendimento di questa Corte senz'altro condividere la conclusione del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che non vale affermare (da parte della ) di aver sempre reso edotti i propri rivenditori di tutte le Parte_1
cautele necessarie per l'utilizzo del prodotto posto che “detta circostanza che, quand'anche vera, non
potrebbe che recedere di fronte all'evidente carenza di istruzioni fornite nella scheda tecnica del medesimo prodotto”, ove alcunché è contenuto (lacuna vieppiù grave ove si ponga mente al chiaro disposto dell'art.6 , lett.f del Codice Consumo).
Quanto, infine, al reiterato riferimento al prodotto PR (di cui viene lamentata la non riconducibilità alla appellante), è qui appena il caso di replicare che trattasi di una tipologia di
EL DI (v. doc.5b e 5c di parte appellata).
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la ordinanza resa dal Tribunale
di UO è sorretta da congrua motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte
territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9