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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 19.06.2025
È presente l'avv. Danilo Grandoni per delega dell'avv. Verdoliva il quale si riporta alle conclusioni di cui agli scritti e chiede che la causa sia decisa.
Il G.I. provvede come da separato allegato.
Il G.I.
Dott.ssa Emanuela Musi
R.G. 2243/2023 pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2243/2023 promossa da:
, successore a titolo universale di Controparte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge Controparte_2
225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede legale in Roma, Via G.
Grezar 14, - P. Iva e CF nella persona del signor , P.IVA_1 Parte_1 procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale per Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesca Carmela Verdoliva, CF
dell'Ordine di Nocera Inferiore e presso la stessa elett.te dom.ta in C.F._1
Scafati, alla Via Trieste 202
-APPELLANTE
e
, P.IVA CF , in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_2
p.t., con sede in Gragnano alla Via Castellammare n.139, rappresentata e difesa in primo grado dall' avv. Vincenzo Capuano C.F. presso lo stesso elettivamente C.F._2
pagina 2 di 6 domiciliata in Napoli alla Via A. Depretis n. 19,pec - Email_1 indirizzo pec estratto da Registro Generale degli Indirizzi Elettronici –REGINDE
- APPELLATA contumace e in persona del Prefetto p.t., per la carica Controparte_4 P.IVA_3
domiciliato in AVELLINO, Corso Vittorio Emanuele n.
4- CAP 83100 pec
– indirizzo pec estratto dal Pubblico elenco per notificazioni e Email_2 comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L.
179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter –REGISTRO PPAA
- APPELLATA contumace e
CF dom.ta ex lege presso l'AVVOCATURA Controparte_5 P.IVA_3
DELLO STATO DI NAPOLI, C.F. in persona del Ministro p.t, con sede in Via P.IVA_4
Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134 - Napoli pec: - indirizzo pec Email_3 estratto dal Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter –
REGISTRO PPAA
- APPELLATA contumace
Oggetto: sentenza n. 2/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano;
opposizione ex artt. 22 e seg. della L. n. 689/1981
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
La impugnava innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la cartella Controparte_3 esattoriale 07120210043247684000, notificata in data 21/06/2022, avente ad oggetto pagina 3 di 6 contravvenzioni al Codice della strada per € 2.226,80, rilevando la mancata notifica degli atti prodromici ed eccependo la prescrizione e la decadenza dei crediti. Si costituiva
[...]
, con il ministero del sottoscritto avvocato, rilevando, in primo luogo, la Controparte_6
carenza di legittimazione passiva ed articolando ulteriori difese. Il Giudice di Pace pronunciava sentenza di primo grado accogliendo la domanda attrice, dichiarava il credito prescritto, condannando alle spese. CP_7
Proponeva dunque appello per i seguenti motivi: 1) Incompetenza per territorio dell'adito CP_7 giudice;
2) Infondatezza eccezione di prescrizione del credito;
3) AT CO - condanna al pagamento di spese e competenze di lite. Chiedeva pertanto: “Che l'onorevole tribunale di torre annunziata, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, voglia, in accoglimento del proposto appello, riformare, revocare, annullare la impugnata sentenza n.
2/2023 depositata il giorno 18 gennaio 2023 emessa dal giudice di pace di Gragnano nel giudizio rg 3018/2022 - e per l'effetto dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Gragnano, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata, riformare l'impugnata sentenza in punto di prescrizione addebitabile al della Riscossione;
revocare la condanna alle spese e CP_8 competenze di causa nei confronti del . Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
Rimanevano contumaci gli odierni appellati.
L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del primo motivo di doglianza, già sollevato in primo grado dall'odierna appellante, concernente l'incompetenza territoriale del giudice di Pace di Gragnano adito.
In premessa, si evidenzia che le opposizioni ex art. 22 e seguenti della legge n. 689/1981, come invero novellate dal d.lgs. n. 150/2011, vanno proposte seguendo il criterio del “locus commissi delicti”. Infatti, all'art. 6 comma del menzionato decreto viene graniticamente descritto che
“L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.”
Pertanto, nel caso de quo, la competenza risulta graniticamente attribuita al Giudice di Pace di
Avellino, stante la circostanza che le violazioni commesse sono state elevate dalla CP_5
(cfr. documentazione in atti). A questo scopo la giurisprudenza è intervenuta a
[...] specificare che: “È territorialmente competente a decidere sull'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa pagina 4 di 6 l'infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada
(nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), giacché la disciplina applicabile all'opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va conformata a quella dettata per l'azione recuperata.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2531 del 21/02/2012 (Rv. 621852 – 01)
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, e la dichiarazione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Gragnano.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00), modificando in parte qua la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 5 di 6 1) In accoglimento dell'appello, dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di
Gragnano adito in primo grado;
2) Condanna in solido le parti appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.046,00 per compensi e spese come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 2.540,00 per compensi e spese come per legge.
Torre Annunziata, 9.07.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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