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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 674/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA Parte_1
), con sede legale in Druento (Torino), via Torino 67, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante . Parte_2
* * * * *
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3 della;
Parte_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 20/2/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente, che risulta creditore in forza di verbale dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Torino in data 11/9/2024; considerato che la Società convenuta, costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritenendo “la soluzione di liquidazione giudiziale non adeguata alle effettive esigenze di tutela dei creditori, comunque garantiti dal patrimonio sociale, deposita i seguenti documenti” e dando atto di aver posto in vendita il capannone ove svolgeva l'attività al prezzo di € 350.000 e i macchinari ivi contenuti;
1 rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che, oltre al credito di € 15.151,81 del ricorrente, dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione risulta un debito nei confronti dell'Erario di € 527.637,56 ; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII tenuto conto che i debiti risultano di ammontare superiore agli € 500.000; ritenuto che, ove una società sia stata posta in liquidazione, la valutazione del Tribunale ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr. tra le tante Cass. Sez. VI-I, ord. 5/11/2020, n. 24660; in senso conforme Cass., Sez. I, n. 6658/2018, Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)”. Tale interpretazione giurisprudenziale, nei casi di società in liquidazione, “si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci) (v. ex multis, Cass. 32280/2022)” (Cass. Sez. I, ord. 6/5/2024 n. 12156), Inoltre, “la valutazione del giudice […] non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (Cass., Sez. I, n. 24948/2019). Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la difficoltà di pronta liquidazione può esser sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell'imprenditore; e in tal caso il giudice del merito deve valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo (e dunque quel valore sul quale necessariamente incide l'andamento del mercato di riferimento) con l'ammontare dei debiti;
in altre parole, ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione” (Cass., Sez. I, ord. 10/12/2020 n. 28193); ritenuto che, nel caso di specie, non vi sia prova che il patrimonio della Società sia sufficiente a far fronte al notevole stock debitorio maturato né sia liquidabile in tempi contenuti, dal momento che, secondo quanto riferito dalla stessa parte resistente, l'immobile di proprietà è stato posto in vendita già da diversi mesi, senza che sia
2 pervenuta alcuna offerta di acquisto, ad un prezzo comunque insufficiente a coprire il debitore nei confronti anche solo dei creditori istituzionali, e non vi sono elementi per ritenere che i macchinari abbiano un interesse ed un valore di mercato sufficiente a consentire l'acquisizione di finanza con cui ripianare l'esposizione debitoria;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Druento Parte_1 P.IVA_1
(Torino), via Torino 67, in persona del legale rappresentante;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
3 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 giugno 2025 alle ore 16:55, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 21/2/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 674/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.IVA Parte_1
), con sede legale in Druento (Torino), via Torino 67, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante . Parte_2
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Letto il ricorso presentato da per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3 della;
Parte_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 20/2/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente, che risulta creditore in forza di verbale dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Torino in data 11/9/2024; considerato che la Società convenuta, costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritenendo “la soluzione di liquidazione giudiziale non adeguata alle effettive esigenze di tutela dei creditori, comunque garantiti dal patrimonio sociale, deposita i seguenti documenti” e dando atto di aver posto in vendita il capannone ove svolgeva l'attività al prezzo di € 350.000 e i macchinari ivi contenuti;
1 rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che, oltre al credito di € 15.151,81 del ricorrente, dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione risulta un debito nei confronti dell'Erario di € 527.637,56 ; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII tenuto conto che i debiti risultano di ammontare superiore agli € 500.000; ritenuto che, ove una società sia stata posta in liquidazione, la valutazione del Tribunale ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr. tra le tante Cass. Sez. VI-I, ord. 5/11/2020, n. 24660; in senso conforme Cass., Sez. I, n. 6658/2018, Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)”. Tale interpretazione giurisprudenziale, nei casi di società in liquidazione, “si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci) (v. ex multis, Cass. 32280/2022)” (Cass. Sez. I, ord. 6/5/2024 n. 12156), Inoltre, “la valutazione del giudice […] non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (Cass., Sez. I, n. 24948/2019). Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la difficoltà di pronta liquidazione può esser sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell'imprenditore; e in tal caso il giudice del merito deve valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo (e dunque quel valore sul quale necessariamente incide l'andamento del mercato di riferimento) con l'ammontare dei debiti;
in altre parole, ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione” (Cass., Sez. I, ord. 10/12/2020 n. 28193); ritenuto che, nel caso di specie, non vi sia prova che il patrimonio della Società sia sufficiente a far fronte al notevole stock debitorio maturato né sia liquidabile in tempi contenuti, dal momento che, secondo quanto riferito dalla stessa parte resistente, l'immobile di proprietà è stato posto in vendita già da diversi mesi, senza che sia
2 pervenuta alcuna offerta di acquisto, ad un prezzo comunque insufficiente a coprire il debitore nei confronti anche solo dei creditori istituzionali, e non vi sono elementi per ritenere che i macchinari abbiano un interesse ed un valore di mercato sufficiente a consentire l'acquisizione di finanza con cui ripianare l'esposizione debitoria;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
dato atto che il Curatore nominato risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Druento Parte_1 P.IVA_1
(Torino), via Torino 67, in persona del legale rappresentante;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
3 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 giugno 2025 alle ore 16:55, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 21/2/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
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