Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14624 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Totta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. EN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data -OMISSIS-, notizia di reato all’A.G. dai Carabinieri di Cento per il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p.; in data 16 giugno 2007, sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Dal Rapporto Informativo della Questura di Ferrara del 10 novembre 2017 è emerso altresì che “da esito dei precedenti dattiloscopici risulta un inserimento della Questura di Bologna a nome dell’istante in data 10 ottobre 1997 per “spaccio di sostanze stupefacenti” .
Da ultimo, dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco, è risultata la percezione di un reddito insufficiente da parte dell’interessato per tutte le annualità prese in considerazione.
I richiamati elementi hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 20 novembre 2020, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riscontro della quale pervenivano osservazioni da parte del legale di fiducia secondo cui: con riferimento la notizia di reato del 2016 si è conclusa con sentenza di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela; la sentenza di condanna del 2007 riguarda una condotta risalente nel tempo, come anche la presunta segnalazione per spaccio di sostanze stupefacenti; da ultimo, sotto il profilo reddituale, sarebbe stata dimostrata una certa capacità economica conforme ai parametri di legge.
Avverso il diniego impugnato il ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:
I. Erronea, falsa applicazione di legge a mezzo di discrezionalità relativamente alle norme di cui di cui agli artt. 6 e 9, legge 5 febbraio 1992, n. 91, carenza istruttoria ed eccesso di potere , atteso che condotta relativa alla notizia di reato di cui all’art. 582 c.p. risulta estinta per remissione di querela, mentre la Corte d’Appello di Bologna dovrebbe riferirsi soggetto omonimo, nato in [...] quella presente sui documenti del ricorrente.
II. Violazione dei termini di legge per l’emissione del provvedimento amministrativo di cui all’art. 5 del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti , atteso che nella fattispecie in esame, la domanda di cittadinanza risulta presentata in data -OMISSIS-, mentre il rigetto della stessa è stato notificato oltre 5 anni dopo la presentazione della pratica.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, risultando a carico dell’aspirante cittadino pregiudizi di carattere penale per lesioni personali e spaccio di stupefacenti che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché in parte commesse a ridosso della domanda di cittadinanza (presentata nell’ottobre del 2016) e quindi ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Quanto alla segnalazione dell’ottobre del 1997 per spaccio di stupefacenti, non rientrante nel c.d. periodo di osservazione, è sufficiente osservare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione, il quale si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, come quelli in esame, ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15.02.2019, n. 802).
In tale prospettiva, pertanto, è stata riconosciuta non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, come la detenzione, l’acquisto e la cessione di stupefacenti, hanno ad oggetto una fattispecie particolarmente grave, idonea a mettere a rischio l’altrui incolumità, oltre ad essere un chiaro indice di scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il quater, 15 aprile 2015, n. 5554).
Si tratta, infatti, di addebiti considerati particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 4236/2022, 4704/2022, 6522/17, in cui è stato ribadito che “il Ministero dell’Interno abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che l’unica condanna subita dal richiedente (…) costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio non è frutto di mero automatismo, come lamenta l’appellante, in quando non difetta la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale e la ritenuta irrilevanza della riabilitazione. Con riguardo al precedente penale per cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Ministero ritiene, infatti, seppure sinteticamente, che “la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”. Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, come evidenziato dal primo giudice, alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale; basti pensare all’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 D.lgs. 286 del 1998” (Consiglio di stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In tale prospettiva, valga altresì ricordare che il reato di lesioni personali da ultimo contestato al ricorrente è punito con pena edittale tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “ le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che l’addebito di lesioni personali del 2016 si è concluso con sentenza di estinzione del reato per remissione di querela, rimanendo comunque il comportamento addebitato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015), anche perché, come noto, dal punto di vista penalistico la sola estinzione del reato per remissione di querela non equivale né a riabilitazione (Cons. Stato, 15.01.2021, n. 470) né a presunzione di innocenza dell’imputato.
D’altra parte la remissione della querela, facendo venir meno unicamente una condizione di procedibilità dell’azione penale, non elide né il disvalore della condotta, né la sua sussistenza, e può avere alla base le più diverse motivazioni (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 10253 del 23/10/2018), tra cui quella, non infrequente, del timore di ritorsioni future da parte del querelato, soprattutto laddove (come nel caso di specie) vengano denunciati atteggiamenti violenti, minacciosi o ingiuriosi nei confronti delle persone prossime ritirare la querela, ovvero comportamenti plurioffensivi nei confronti di beni primari della persona costituzionalmente tutelati (vedi, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 4625/22 e 4651/22, sez. I ter, n. 9241/19), da considerarsi, come detto, non atomisticamente, bensì nel loro rapporto specifico a fini dell’espressione di un giudizio globale, ed in tale prospettiva, rilevanti, sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, a prescindere dalla circostanza della remissione di querela da parte della vittima (T.A.R. Lazio, Roma, sez V bis, n. 3527e 8127/2022).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Conferma le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza degli addebiti contestatigli, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte, nell’intento di indurre in errore le Autorità, a spregio del principio su cui si fonda il sistema delle autocertificazioni.
Non coglie da ultimo nel segno neppure la dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, atteso che per l’istanza di cittadinanza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).
Quanto al contestato requisito reddituale, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco, è emersa una non irrilevante carenza reddituale per il periodo preso a riferimento (in cui il ricorrente ha percepito € 5.503, nell’anno di imposta 2016 ed € 9.307, nell’anno di imposta 2019) chiaramente insufficiente rispetto ai parametri di legge per un nucleo familiare composto dall’istante con coniuge e tre figli a carico, per cui solo un reddito sufficiente e costante nel tempo pari ad €12.910,05 annui avrebbe potuto considerarsi adeguato.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza, che consente di ritenere irrilevante, ai fini di un eventuale esito favorevole del ricorso, la prospettata ipotesi di omonimia di cui alla condanna comminata dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2007.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso.
Tenuto conto della riscontata carenza reddituale e della non inverosimile ipotesi di omonimia di cui alla sola condanna della Corte d’Appello di Bologna del 2007 per lesioni personali - rispetto alla quale nulla è stato contro dedotto dalla P.A. - si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EN MA, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.