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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
23/04/25, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 9740/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, Trav.sa Torretta n.4, presso lo studio dell'avv.
Crescenzo Giuseppina che, unitamente all'avv. Carlo Pirfo, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via Mazzini 176, presso lo studio dell'avv. Domenico Forlano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 2/11/18, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di in data Controparte_1
12/10/18 per il pagamento della complessiva somma di € 4.605,25 sulla scorta di due pagherò cambiari emessi rispettivamente in data 9/01/18 con scadenza al 31/05/18 e
31/05/18 con scadenza al 15/07/2018.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta società di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i) la nullità del precetto per mancata indicazione del titolo, stante l'insufficienza a tali fini della mera allegazione della copia fotostatica delle azionate cambiali;
ii) l'inesigibilità delle somme non contemplate dal titolo;
iii) l'indeterminatezza del precetto in relazione alle “spese reclamate” e, in ogni caso, la loro errata quantificazione;
iv) la nullità del titolo per omessa/errata indicazione degli elementi essenziali costituiti dalla data e dal luogo di nascita del debitore nonché dal relativo codice fiscale;
v) la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto del pagamento, eseguito a mezzo assegno circolare, del debito per il quale è causa.
Costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 opposizione e chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.1. Espletati gli incombenti di rito, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/04/25 ed ivi trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Orbene, in primo luogo non meritevole di accoglimento risulta la censura relativa alla pretesa nullità del precetto per omessa/carente indicazione del titolo esecutivo, sopra indicata sub i).
Ed invero, sebbene a mente degli artt. 480 c.p.c. e 63 RD 1669/1933 il precetto cambiario ponga a carico del creditore un onere alterativo di trascrizione della cambiale o del protesto, deve escludersi la nullità del precetto allorchè, pure in mancanza di trascrizione, il titolo azionato sia comunque univocamente identificabile. Nel caso di specie, l'istante ha provveduto ad allegare le copie delle due cambiali di cui ha intimato il pagamento (cfr.
Cass. 5602 del 15.9.1986; Cass. n. 4475 del 20.4.1995) certificate conformi all'originale dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Salerno: ciò abilita a ritenere che al debitore sia stata consentita la piena identificazione del titolo protestato.
2.1. Infondata è pure la doglianza sopra indicata sub ii) quanto alle somme asseritamente non dovute, in quanto non contemplate dal titolo. Il creditore può, infatti, intimare il pagamento di importi maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso: tra questi si annoverano gli interessi legali sul capitale, quantificati nella specie in €50,00 nonché le spese connesse al recupero del credito.
2.2. In relazione a tale ultima “voce”, del resto, non convincente risulta la contestazione sopra indicata sub iii).
In proposito giova evidenziare come, nell'intimare il pagamento delle spese sostenute per un importo complessivo di €400,00, il precetto risulti pienamente determinato difettando nella ampia dicitura “spese reclamate” unicamente la indicazione della fonte giustificativa dell'obbligo di pagamento.
Come noto, tuttavia, l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito, ovvero la enunciazione del procedimento logico-giuridico (o del calcolo matematico eseguiti dal creditore) non si presenta come necessaria non contemplando il legislatore tale indicazione tra gli elementi essenziali dell'atto di precetto (cfr. Cass., 19 febbraio 2013, n.
4008; Cass., 16 novembre 1993, n. 11281): di talchè la mancata specificazione della specifica fonte del credito e del criteri di determinazione dell'oggetto dell'intimazione non determina l'invalidità del precetto.
Di contro, a determinare la (parziale) inefficacia dell'intimazione è la fondatezza della contestazione sollevata dall'opponente in relazione al quantum di tali spese.
Chiarito dall'opposta società che le “spese reclamate” rappresentano i costi sostenuti per l'elevazione del protesto, deve pure prendersi atto che le stesse vengono documentate nella minore misura di € 143,00 per ciascuna cambiale: ne deriva l'inesistenza del diritto dell'intimante di procedere, in relazione alla voce “spese reclamate”, per la somma eccedente il suddetto importo. 4.491,25
2.3 Ancora, destituita di fondamento si appalesa la doglianza sopra indicata sub iii).
Al riguardo, appare utile ricordare che l'art. 45 comma 1 della legge 12 dicembre 2002 n.
273 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", pubblicata in
G. U. n. 293 del 14 dicembre 2002, Supplemento Ordinario n. 230) ha modificato gli articoli 1, 30 e 100 della Legge Cambiaria (Regio Decreto 14 dicembre 1933 n. 1669) introducendo c) all'articolo 100, primo comma, il seguente numero:"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente". La nuova disposizione amplia i requisiti del vaglia cambiario (art. 100), aggiungendovi i dati del debitore i quali sono: 1) nome (e cognome), luogo e data di nascita;
2) codice fiscale.
Orbene, è il caso di osservare che com'è agevolmente ricavabile dall'espressione “ovvero”, non è necessaria l'indicazione di tutti tali elementi sul titolo cambiario, potendo la stessa avvenire alternativamente. Pertanto, l'identificazione del debitore cambiario potrà dirsi validamente effettuata con la sola indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita ovvero – come nel caso di specie - con la sola indicazione del nome, cognome e codice fiscale, benché non sia precluso dalla norma la possibilità di indicare tutti i dati (nome, cognome, luogo e data di nascita seguiti dall'indicazione del codice fiscale).
Peraltro da una lettura combinata degli articoli 1 e 2 (e, per il vaglia cambiario, degli articoli
100 e 101) L.C. emerge che il legislatore ha elevato al rango di “requisiti della cambiale” i dati in parola, cosicché - si badi - la mancanza degli stessi avrà come conseguenza che il titolo emesso dovrà considerarsi insussistente, non potendo lo stesso valere come
“cambiale” o “vaglia cambiario” (art. 2 L.C).
Nel caso di specie, tuttavia, tale evenienza non ricorre poiché il codice fiscale del debitore, lungi dal difettare, è estensivamente riportato (e in maniera corretta) tanto sulle cambiali quanto nell'atto di protesto, sicchè deve escludersi ogni riferibilità ad altro soggetto.
2.4. Infine, da rigettarsi è la contestazione sopra enucleata sub v).
Al riguardo, si è visto come l'opponente abbia prospettato la sopravvenuta caducazione del titolo in ragione del pagamento asseritamente eseguito a mezzo assegno circolare emesso in data 01/10/2018 dall'ufficio postale di San Marzano sul Sarno n. 0365013331-07 in favore di per l'importo di € 2.000,00. Controparte_1
In proposito, in disparte la circostanza che l'importo corrisposto non risulterebbe idoneo a sodisfare l'integrale pretesa, non può essere sottaciuto che la società opposta, attraverso la produzione e dunque la dimostrazione del possesso delle cambiali azionate con l'opposto precetto, ha offerto idonea prova dell'attualità delle proprie ragioni creditorie.
A mente dell'art. 45 R.D. 1669/1933, infatti, colui che paga la cambiale ha diritto di farsi consegnare l'originale del titolo dietro quietanza del portatore, poiché il possesso del titolo da parte del debitore costituisce una presunzione iris tantum di pagamento (cfr. Cass.
3130/2018): ne deriva che il debitore che intenda superare tale presunzione ha onere della prova del fatto positivo del proprio adempimento. Ebbene, nel caso di specie tale onere non risulta adeguatamente assolto non emergendo in maniera inequivoca, dalla copia della ricevuta dell'assegno emessa da , la CP_2 riferibilità causale del pagamento al credito per il quale furono emesse le azionate cambiali e vantato dalla Controparte_1
2.5. Tanto detto, in relazione agli effetti cambiari oggetto di intimazione, l'opposizione non può che essere accolta nei soli limiti della contestazione del quantum preteso a titolo di
“spese reclamate” con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto per l'importo eccedente la somma di €4.491,25.
3. Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405)
4. Per quanto concerne il regolamento delle spese, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle stesse, posto che l'esito del giudizio evidenzia una situazione riconducibile alla “soccombenza reciproca”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere esecutivamente per la somma eccedente l'importo di € somma 4.491,25.
• COMPENSA le spese tra le parti.
03/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
23/04/25, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 9740/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, Trav.sa Torretta n.4, presso lo studio dell'avv.
Crescenzo Giuseppina che, unitamente all'avv. Carlo Pirfo, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via Mazzini 176, presso lo studio dell'avv. Domenico Forlano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 2/11/18, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di in data Controparte_1
12/10/18 per il pagamento della complessiva somma di € 4.605,25 sulla scorta di due pagherò cambiari emessi rispettivamente in data 9/01/18 con scadenza al 31/05/18 e
31/05/18 con scadenza al 15/07/2018.
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta società di procedere esecutivamente in suo danno e, al riguardo, ha dedotto:
i) la nullità del precetto per mancata indicazione del titolo, stante l'insufficienza a tali fini della mera allegazione della copia fotostatica delle azionate cambiali;
ii) l'inesigibilità delle somme non contemplate dal titolo;
iii) l'indeterminatezza del precetto in relazione alle “spese reclamate” e, in ogni caso, la loro errata quantificazione;
iv) la nullità del titolo per omessa/errata indicazione degli elementi essenziali costituiti dalla data e dal luogo di nascita del debitore nonché dal relativo codice fiscale;
v) la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto del pagamento, eseguito a mezzo assegno circolare, del debito per il quale è causa.
Costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di Controparte_1 opposizione e chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.1. Espletati gli incombenti di rito, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/04/25 ed ivi trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Orbene, in primo luogo non meritevole di accoglimento risulta la censura relativa alla pretesa nullità del precetto per omessa/carente indicazione del titolo esecutivo, sopra indicata sub i).
Ed invero, sebbene a mente degli artt. 480 c.p.c. e 63 RD 1669/1933 il precetto cambiario ponga a carico del creditore un onere alterativo di trascrizione della cambiale o del protesto, deve escludersi la nullità del precetto allorchè, pure in mancanza di trascrizione, il titolo azionato sia comunque univocamente identificabile. Nel caso di specie, l'istante ha provveduto ad allegare le copie delle due cambiali di cui ha intimato il pagamento (cfr.
Cass. 5602 del 15.9.1986; Cass. n. 4475 del 20.4.1995) certificate conformi all'originale dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Salerno: ciò abilita a ritenere che al debitore sia stata consentita la piena identificazione del titolo protestato.
2.1. Infondata è pure la doglianza sopra indicata sub ii) quanto alle somme asseritamente non dovute, in quanto non contemplate dal titolo. Il creditore può, infatti, intimare il pagamento di importi maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso: tra questi si annoverano gli interessi legali sul capitale, quantificati nella specie in €50,00 nonché le spese connesse al recupero del credito.
2.2. In relazione a tale ultima “voce”, del resto, non convincente risulta la contestazione sopra indicata sub iii).
In proposito giova evidenziare come, nell'intimare il pagamento delle spese sostenute per un importo complessivo di €400,00, il precetto risulti pienamente determinato difettando nella ampia dicitura “spese reclamate” unicamente la indicazione della fonte giustificativa dell'obbligo di pagamento.
Come noto, tuttavia, l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito, ovvero la enunciazione del procedimento logico-giuridico (o del calcolo matematico eseguiti dal creditore) non si presenta come necessaria non contemplando il legislatore tale indicazione tra gli elementi essenziali dell'atto di precetto (cfr. Cass., 19 febbraio 2013, n.
4008; Cass., 16 novembre 1993, n. 11281): di talchè la mancata specificazione della specifica fonte del credito e del criteri di determinazione dell'oggetto dell'intimazione non determina l'invalidità del precetto.
Di contro, a determinare la (parziale) inefficacia dell'intimazione è la fondatezza della contestazione sollevata dall'opponente in relazione al quantum di tali spese.
Chiarito dall'opposta società che le “spese reclamate” rappresentano i costi sostenuti per l'elevazione del protesto, deve pure prendersi atto che le stesse vengono documentate nella minore misura di € 143,00 per ciascuna cambiale: ne deriva l'inesistenza del diritto dell'intimante di procedere, in relazione alla voce “spese reclamate”, per la somma eccedente il suddetto importo. 4.491,25
2.3 Ancora, destituita di fondamento si appalesa la doglianza sopra indicata sub iii).
Al riguardo, appare utile ricordare che l'art. 45 comma 1 della legge 12 dicembre 2002 n.
273 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", pubblicata in
G. U. n. 293 del 14 dicembre 2002, Supplemento Ordinario n. 230) ha modificato gli articoli 1, 30 e 100 della Legge Cambiaria (Regio Decreto 14 dicembre 1933 n. 1669) introducendo c) all'articolo 100, primo comma, il seguente numero:"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente". La nuova disposizione amplia i requisiti del vaglia cambiario (art. 100), aggiungendovi i dati del debitore i quali sono: 1) nome (e cognome), luogo e data di nascita;
2) codice fiscale.
Orbene, è il caso di osservare che com'è agevolmente ricavabile dall'espressione “ovvero”, non è necessaria l'indicazione di tutti tali elementi sul titolo cambiario, potendo la stessa avvenire alternativamente. Pertanto, l'identificazione del debitore cambiario potrà dirsi validamente effettuata con la sola indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita ovvero – come nel caso di specie - con la sola indicazione del nome, cognome e codice fiscale, benché non sia precluso dalla norma la possibilità di indicare tutti i dati (nome, cognome, luogo e data di nascita seguiti dall'indicazione del codice fiscale).
Peraltro da una lettura combinata degli articoli 1 e 2 (e, per il vaglia cambiario, degli articoli
100 e 101) L.C. emerge che il legislatore ha elevato al rango di “requisiti della cambiale” i dati in parola, cosicché - si badi - la mancanza degli stessi avrà come conseguenza che il titolo emesso dovrà considerarsi insussistente, non potendo lo stesso valere come
“cambiale” o “vaglia cambiario” (art. 2 L.C).
Nel caso di specie, tuttavia, tale evenienza non ricorre poiché il codice fiscale del debitore, lungi dal difettare, è estensivamente riportato (e in maniera corretta) tanto sulle cambiali quanto nell'atto di protesto, sicchè deve escludersi ogni riferibilità ad altro soggetto.
2.4. Infine, da rigettarsi è la contestazione sopra enucleata sub v).
Al riguardo, si è visto come l'opponente abbia prospettato la sopravvenuta caducazione del titolo in ragione del pagamento asseritamente eseguito a mezzo assegno circolare emesso in data 01/10/2018 dall'ufficio postale di San Marzano sul Sarno n. 0365013331-07 in favore di per l'importo di € 2.000,00. Controparte_1
In proposito, in disparte la circostanza che l'importo corrisposto non risulterebbe idoneo a sodisfare l'integrale pretesa, non può essere sottaciuto che la società opposta, attraverso la produzione e dunque la dimostrazione del possesso delle cambiali azionate con l'opposto precetto, ha offerto idonea prova dell'attualità delle proprie ragioni creditorie.
A mente dell'art. 45 R.D. 1669/1933, infatti, colui che paga la cambiale ha diritto di farsi consegnare l'originale del titolo dietro quietanza del portatore, poiché il possesso del titolo da parte del debitore costituisce una presunzione iris tantum di pagamento (cfr. Cass.
3130/2018): ne deriva che il debitore che intenda superare tale presunzione ha onere della prova del fatto positivo del proprio adempimento. Ebbene, nel caso di specie tale onere non risulta adeguatamente assolto non emergendo in maniera inequivoca, dalla copia della ricevuta dell'assegno emessa da , la CP_2 riferibilità causale del pagamento al credito per il quale furono emesse le azionate cambiali e vantato dalla Controparte_1
2.5. Tanto detto, in relazione agli effetti cambiari oggetto di intimazione, l'opposizione non può che essere accolta nei soli limiti della contestazione del quantum preteso a titolo di
“spese reclamate” con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto per l'importo eccedente la somma di €4.491,25.
3. Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405)
4. Per quanto concerne il regolamento delle spese, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle stesse, posto che l'esito del giudizio evidenzia una situazione riconducibile alla “soccombenza reciproca”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere esecutivamente per la somma eccedente l'importo di € somma 4.491,25.
• COMPENSA le spese tra le parti.
03/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco