CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 P.IVA_1 dall' Avvocatura Generale Dello Stato
Appellante
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovannetti Alessandra
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9691/2020 emessa dal Tribunale di in data 06/07/2020.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1.L ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza in oggetto che aveva così statuito: Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa meglio identificata in epigrafe: A) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice, e dichiara l'avvenuta risoluzione per inadempimento di parte convenuta della Convenzione intercorsa tra le parti;
B) Condanna l'
[...]
al pagamento in favore di parte attrice della somma Controparte_2 di € 17.000,00 oltre interessi legali dal 23.06.2010;C) Visti gli artt. 91 e segg. c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che quantifica e liquida nella misura di € 13.430,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a.L
La si è costituita in Controparte_3
giudizio instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c. cui è seguita la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
§2.L'appello è infondato.
L impugna la sentenza con cui il Parte_2
Tribunale ha ritenuto legittima la risoluzione della Convenzione stipulata con la
, sul presupposto dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente Controparte_1
assunti.
In particolare, l'appellante contesta la qualificazione della condotta omissiva ad essa addebitata – consistita nel mancato deposito di una rendicontazione analitica intermedia e della relazione scientifica – quale inadempimento grave, idoneo a giustificare lo scioglimento del vincolo negoziale ai sensi dell'art.1456c.c.
Secondo l' , la decisione impugnata non avrebbe adeguatamente valorizzato il Parte_2
contesto fattuale in cui si sono collocate le presunte omissioni, né la reale portata degli obblighi ritenuti inadempiuti, che vengono qualificati come meramente strumentali rispetto all'esecuzione del progetto finanziato.
Lamenta, in particolare, che l'irregolare trasmissione della documentazione non sarebbe sufficiente a integrare un inadempimento essenziale, non avendo inciso sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali né sulla corretta destinazione delle risorse r.g. n. 2 ricevute.
L'appellante assume, in sostanza, di aver dato comunque esecuzione alla prestazione principale dedotta in convenzione, e che eventuali carenze documentali non avrebbero dovuto condurre alla risoluzione del contratto, potendo essere sanate in un'ottica di collaborazione tra le parti, anche in ossequio al principio di buona fede.
Richiama, a sostegno della propria tesi, l'esistenza di atti e comunicazioni idonei a comprovare l'avvenuta realizzazione del progetto, e contesta, pertanto, tanto la gravità dell'inadempimento accertato, quanto la consequenziale pronuncia restitutoria.
Tale censura non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione acquisita nel primo grado di giudizio e da quanto emerso in sede di gravame, risulta che l' non ha Parte_2 adempiuto all'obbligo, previsto dall'art.
2.3 della Convenzione stipulata con la
, di presentare, decorsi dodici mesi dalla data di avvio del progetto, Controparte_1
una relazione scientifica dettagliata sullo stato di avanzamento e la rendicontazione contabile delle spese sostenute sino a quel momento. In particolare l'art. 2.3, lett. h) della convenzione prevede espressamente che: “il 30% del contributo dopo 12 mesi dalla data indicata nel paragrafo a. che precede e previa presentazione di una relazione scientifica dettagliata dello stato di avanzamento del progetto nonché della rendicontazione contabile delle spese sin qui sostenute”
I documenti genericamente richiamati dall'appellante non risultano idonei a colmare tale omissione, né soddisfano i requisiti richiesti per consentire alla di CP_1
verificare, in concreto, la progressiva prosecuzione del progetto e la corretta destinazione delle risorse già erogate.
Sebbene collocate nella fase intermedia dell'attuazione progettuale, tali obbligazioni non possono essere considerate meri adempimenti formali o accessori, poiché assolvono a una funzione essenziale nell'ambito del meccanismo di erogazione progressiva dei fondi pubblici. La valutazione dell'effettivo stato di avanzamento e delle spese documentate sino a quel momento è condizione necessaria per il proseguimento del finanziamento, in coerenza con i principi di trasparenza, efficienza e controllo dell'impiego delle risorse e funzionale a permettere alla l'esercizio di un CP_1 controllo effettivo sull'attuazione del progetto. In tal senso, l'art.
6.3 della Convenzione prevede, in maniera espressa, la risoluzione automatica del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di “mancata consegna da parte dell'Ente di ricerca alla CP_1
della Relazione Conclusiva e/o della rendicontazione contabile delle spese sostenute
r.g. n. 3 per la realizzazione del progetto”, a significare l'essenzialità nell'evoluzione del rapporto contrattuale, in tutti i passaggi in cui tali adempimenti sono previsti, tanto dell'attività tecnica quanto di quella di rendicontazione dei fondi acquisiti;
clausola alla quale la ha legittimamente fatto ricorso con comunicazione del 18 dicembre CP_1
2012.
Nel corso del giudizio, l' non ha fornito alcuna prova adeguata Parte_2 dell'adempimento di tali obblighi, nei tempi e nei modi prescritti, né ha allegato cause giustificative idonee a escluderne la responsabilità. Le argomentazioni difensive, che qualificano l'inadempimento come irregolarità formale, non trovano riscontro né nella documentazione prodotta né nel contenuto degli obblighi contrattuali, che attribuiscono alle produzioni documentali una funzione essenziale e non surrogabile tanto da integrare una clausola di risoluzione espressa.
L'assenza di un rendiconto idoneo completo ha reso impossibile la verifica della congruità e pertinenza delle spese sostenute e della conformità tra le attività effettivamente svolte e gli obiettivi del progetto finanziato, impedendo così di ritenere adempiuto uno degli obblighi fondamentali derivanti dalla Convenzione.
Né una produzione frammentaria e non strutturata di documentazione successiva può ritenersi idonea a surrogare tale inadempimento, in quanto le comunicazioni e i documenti genericamente prodotti dall' non rispettano i requisiti previsti dalla Parte_2
Convenzione e non consentono alla di svolgere un controllo Controparte_1 puntuale e concreto sull'avanzamento del progetto e sull'utilizzo effettivo delle risorse.
Le richieste di chiarimento e integrazione avanzate dalla avevano Controparte_1
infatti la funzione di rappresentare una significativa carenza documentale, ostativa a qualsiasi verifica sostanziale dell'operato dell'ente beneficiario.
L , pur sollecitata, non ha provveduto a colmare tali carenze, aggravando un Parte_2
inadempimento già rilevante e privo di giustificazione.
Né la funzione pubblicistica del finanziamento – finalizzato alla promozione di attività scientifiche secondo criteri di trasparenza ed efficienza – consente di ritenere ammissibile un adempimento postumo e sottratto a periodiche verifiche effettive. Una differente impostazione, in effetti, priverebbe di significato le clausole relative alla documentazione e alla rendicontazione, che costituiscono elementi centrali ed essenziali di ogni convenzione di finanziamento pubblico.
Va peraltro evidenziato che anche gli adempimenti posti a carico del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto – come la trasmissione periodica di relazioni e rendiconti r.g. n. 4 intermedi – sono finalizzati a consentire una verifica progressiva dello stato di attuazione del progetto e ad evitare l'erogazione di ulteriori contributi in presenza di carenze o inadempienze, così da prevenire un improprio utilizzo delle risorse pubbliche.
In materia contrattuale, l'art. 2697 c.c. pone a carico del debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento. In presenza di obblighi convenzionali precisi e dettagliati, la dimostrazione dell'uso conforme dei fondi grava integralmente sull'ente che li ha ricevuti. Nella specie, l' non ha fornito prova idonea a dimostrare l'avvenuta Parte_2 esecuzione dell'obbligo di rendicontazione, né ha allegato alcuna legittima causa idonea ad esonerarla dalla responsabilità.
Il Tribunale ha, pertanto, fatto corretta applicazione della disciplina pattizia e delle disposizioni codicistiche in materia di risoluzione per inadempimento, ritenendo legittima la risoluzione del contratto per violazione di obbligazioni principali.
In difetto di tale prova, correttamente il Tribunale ha ravvisato un grave inadempimento, idoneo a giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c.
Condivisibilmente, dunque, il Tribunale ha disposto la condanna dell' alla Parte_2
restituzione della somma ricevuta, oltre interessi legali dalla data della messa in mora.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Roma n. 9691/2020, così provvede:
-Rigetta l'appello;
-condanna l' al pagamento in favore della Parte_2
delle spese del presente Controparte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 28.5.2025
Il Consigliere est. Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5