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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8766/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA MELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARA VIALE e dall'Avv. ALFREDO QUATTROCCHI
[...]
CP_2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
pagina 1 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2022, il ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Albano Sant'Alessandro in data 4/08/2014 con
[...]
e che dalla loro unione sono nati i figli il 29/11/2007, il 30/04/2013 e CP_1 Per_1 Per_2
il 18/12/2015, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Per_3
matrimonio, alle condizioni ivi indicate. Segnatamente, il ricorrente, dato atto della pendenza del giudizio di separazione R.G. n. 248/2020, introdotto nel gennaio 2020 e tuttora in fase istruttoria, nonché dell'intervenuta pronuncia sullo status con sentenza non definitiva n. 351/2022, ha insistito per la conferma degli accordi raggiunti con la signora recepiti con ordinanza presidenziale del 14- CP_1
15 giugno 2021 in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni padre- figli, nonché in punto di assegnazione della casa familiare di Bergamo alla signora oltre che CP_1 per la conferma dell'obbligo a carico del medesimo padre di contribuire al mantenimento dei tre figli pari a €3.000, oltre al 100% delle spese straordinarie. Il sig. ha inoltre chiesto di accertare Parte_1
l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della signora CP_1
Con memoria difensiva del 7/03/2023 la resistente si è costituita in giudizio, aderendo alle richieste del ricorrente in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni padre-figli nonché di assegnazione della casa familiare. Sotto il profilo economico, la resistente ha invece domandato la condanna del signor al versamento di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 7.500 mensili, oltre al Parte_1
100% delle spese straordinarie. La medesima sig.ra ha chiesto altresì un assegno di divorzio CP_1 per sé pari a €3.500 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/03/2023 il Presidente d. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti confermando l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare a quest'ultima assegnata nonché il regime delle frequentazioni padre-figli già previsto in sede di separazione;
sotto il profilo economico, è stato posto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura di €1.000 Parte_1
mensili per ciascun figlio oltre al 100% delle spese straordinarie ed è stato previsto, in via provvisoria, un assegno di mantenimento a favore della resistente pari a €1.000 mensili. Il Presidente d. ha quindi nominato sé stessa Giudice Istruttore e fissato l'udienza cartolare del 28/06/2023 ex art. 183 c.p.c.
Nei termini assegnati, entrambe le parti si sono costituite innanzi al G.I. e hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023.
pagina 2 di 22 Con sentenza non definitiva n. 1695/2023 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 4/08/2014, rimettendo la causa sul ruolo innanzi al
G.I. e assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 22/12/2023 il Giudice Istruttore, ha ammesso tutte le produzioni documentali, rigettando invece le richieste di prova orale articolate dalle parti e, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dal signor ha ordinato alla signora di depositare entro il Parte_1 CP_1
10/04/2024 copia degli estratti conto del c/c n. 1884437 relativi ai tre anni Controparte_3
antecedenti.
Il G.I. ha infine rinviato la causa all'udienza del 14/05/2024.
Con successiva ordinanza - preso atto dell'accordo dei genitori in ordine alle frequentazioni padre-figli e all'organizzazione delle vacanze scolastiche estive - il G.I. ha nuovamente rinviato la causa all'udienza cartolare del 23/10/2024 per verificare l'eventuale esito delle trattative (all'epoca in fase di svolgimento nell'ambito della CTU nel separato giudizio di separazione R.G. n. 248/2020) e per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29/10/2024 il G.I. - letta l'istanza ex art. 709, u.c., c.p.c. del ricorrente in data
22/10/2024 - ha disposto la revoca delle sole frequentazioni infrasettimanali tra padre e figli e quindi quantificato un assegno di mantenimento per i figli pari a € 3.750 mensili (€ 1.250 per ciascun figlio) a carico del padre in ragione dell'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con la sola madre.
Con il medesimo provvedimento, il Giudice Istruttore ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
27/11/ 2024 per l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. nel Persona_4
frattempo depositata nell'ambito del procedimento per separazione.
Con ordinanza del 28/12/2024, il Giudice I. ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio ed ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise.
Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono infatti a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei tre figli minori, trattandosi di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle pagina 3 di 22 parti sono convergenti, essendo ormai superati i contrasti in punto di responsabilità genitoriale e tempi di frequentazione. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. L'affidamento, il collocamento e le frequentazioni tra padre e figli
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei tre figli minori e , Per_1 Per_2 Per_3
essendo stati superati gli iniziali contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale e alla determinazione dei tempi di frequentazione padre-figli, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori in quanto rispondente all'interesse della prole, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i tre figli, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. - peraltro in adesione ad un accordo raggiunto dalle parti nella fase presidenziale del giudizio di separazione - e come da ultimo modificata con ordinanza del GI del 29/11/2024.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
2. L'assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito della fase presidenziale, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare sita in Bergamo, Via Torino n. 7, di CP_1
proprietà esclusiva del ricorrente, gravata da un mutuo ipotecario contratto in data 22/12/2014 per €
643.475,00 – per cui il ricorrente versa una rata mensile di circa € 3.000,00 – e avente un valore, secondo la stima riportata nella CTU (doc. 92 fasc. ric.), pari a € 21.000,00 annui.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11).
Nel caso di specie, tenuto conto che i tre figli sono sempre rimasti a vivere con la madre nella casa coniugale, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per la prole minorenne.
L'assegnazione della casa familiare dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
pagina 4 di 22
3. La determinazione del contributo al mantenimento della prole
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo al ricorrente, l'ampia documentazione depositata nel presente procedimento, unitamente agli esiti dell'approfondimento peritale mediante ctu contabile (v. doc. 92 fasc. ric. relazione peritale del dott. ) svolto nell'ambito del giudizio di separazione, ha Persona_4
permesso di accertare la consistenza patrimoniale e reddituale del sig. Parte_1
In particolare risulta in atti che il Sig. possiede partecipazioni in diverse società: Parte_1
• Partecipazione diretta nella Enrico LI S.r.l quota 100%;
• Partecipazione diretta nella quota 10,00% (quota residua del 90,00% di proprietà della CP_4
Enrico LI S.r.l);
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_5
Enrico LI S.r.l);
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_6
Enrico LI S.r.l);
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_7
Enrico LI S.r.l) ;
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_8
Enrico LI S.r.l) ;
• Partecipazione diretta nella quota 0,00% (quota piena Enrico LI S.r.l Controparte_9
100%).
Egli non detiene invece alcuna partecipazione in società straniere (doc. 92).
Per gli anni dal 2019 al 2022 la ctu contabile svolta in sede di separazione ha consentito di accertare i seguenti valori per le sopra citate partecipazioni societarie (v. p. 49 doc. 92 fasc. ric.):
pagina 5 di 22 Quanto invece ai dati reddituali, in sede di ctu, il dott. ha provveduto ad analizzare le Persona_4 dichiarazioni dei redditi del Sig. dall'anno 2016 all'anno 2019 (anno in cui è stato Parte_1
depositato il ricorso per la separazione) evidenziando il reddito lordo, il reddito netto e il reddito disponibile, come di seguito esposto (v. tabella p. 57 dc. 92 fasc. ric.):
Lo stesso ctu ha rilevato che “Il reddito disponibile medio del Sig. risultante dalle Parte_1 dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 - 2019 ammonta pertanto ad € 224.975,00”.
Per quanto concerne, poi, gli anni successivi alla separazione fino all'anno di imposta 2022 (ultima dichiarazione dei redditi disponibile in atti – doc. 54 fasc. ric.), emerge quanto segue:
Dichiarazio
Reddito Oneri
Reddito Imposta
Reddito
Reddito ne complessivo deducibili lordo netta netto disponibile imponibile
Unico 2021 263.814,00 € 21.721,00 € 240.948,00 € 88.001,00 € 175.813,00 € 152.947,00 € redditi 2020
pagina 6 di 22 Unico 2022 150.285,00 € 36.981,00 € 112.106,00 € 32.552,00 € 117.733,00 € 79.554,00 € redditi 2021
Unico 2023 265.305,00 € 49.707,00 € 214.400,00 € 75.606,00 € 189.699,00 € 138.794,00 € redditi 2022
Quanto al patrimonio mobiliare, in capo al sig. risultano investimenti in fondi comuni/piani di Parte_1
accumulo alla data del 31/12/2022 per complessivi € 220.961,39 € (v. p. 19 ss. doc. 92 fasc. ric.); inoltre il ricorrente ha investito in un Piano individuale Pensionistico "Tax Benefit New" attivo, nel quale, dall'iscrizione al 31.12.2022, è stato versato € 55.519,03 (quota del 2022 era pari ad € 5.164,56).
Quanto invece al patrimonio immobiliare, risulta quanto segue:
pagina 7 di 22 Quanto agli oneri familiari a carico del ricorrente, deve rilevarsi che egli sostiene le rate mensili dei mutui sopra indicati – aventi un importo mensile di €3.000,00 mensili per il mutuo gravante sull'immobile di Bergamo assegnato alla moglie ed € 4.300,00 mensili per l'immobile di Milano, ove egli abita con la moglie e il figlio nato dal secondo matrimonio, per un totale di €7.300,00 mensili circa
– oltre ad una rata di un finanziamento per ulteriori € 700,00 mensili.
A tali spese, devono aggiungersi i contributi al mantenimento per la ex moglie e i tre figli, oggi quantificati in € 4.750,00, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie a favore dei tre figli che comportano un esborso medio quantificato dallo stesso ricorrente in una somma di circa €1.800,00 al mese (egli invero paga interamente le rette della scuola privata frequentata dai tre figli minori per una spesa di circa € 14.000 annui, inclusa mensa e corsi extra v.doc. 24 e 65-66 fasc. ric.), nonché gli oneri aggiuntivi relativi al nuovo nucleo familiare formatosi a seguito del matrimonio celebrato con l'attuale moglie nell'estate 2024 e della nascita di un quarto figlio.
Quanto alla resistente, la signora è attualmente priva di occupazione, pur risultando dotata di CP_1
piena ed integra capacità lavorativa, nonché provvista di specifica formazione, essendosi diplomata presso un istituto professionale alberghiero e avendo in passato svolto attività lavorativa nell'ambito della ristorazione come impiegata di sala, sia prima dell'instaurazione della relazione con l'odierno ricorrente, che in seguito alla nascita di una volta superata la delicata fase di ripresa dalla Per_1
patologia di cui è risultato affetto alla nascita, negli anni 2010-2012.
Ella non dispone pertanto di alcun reddito, diverso dall'assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge, né possiede alcun immobile.
In sede di udienza presidenziale del 23/03/2023 ella, interrogata liberamente dal Giudice, ha dichiarato di non aver cercato alcuna attività lavorativa retribuita dopo la nascita di e di , Per_2 Per_3
essendosi dovuta occupare, sostanzialmente in via esclusiva, della cura della casa e dell'accudimento dei tre figli minori.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come “l'art. 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma preveda un sistema più completo ed elastico di valutazione” (v. Cassazione Civile n.
25134 del 10/10/2018) che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati (Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) – e delle cennate capacità di svolgere pagina 8 di 22 un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass., 16/10/1991, n. 10901).
La stessa giurisprudenza ha altresì specificato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, debba inoltre tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In tale ottica, il giudice deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089;
Cass., 22/03/2005, n. 6197).
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, se da un lato occorre tener conto non solo delle risultanze delle dichiarazioni fiscali del ricorrente, bensì del suo intero patrimonio e dell'accresciuto valore delle sue partecipazioni societarie;
dall'altro lato non appare ragionevole la pretesa di parte resistente volta quasi a raddoppiare il contributo paterno al mantenimento dei tre figli, posto che la somma attualmente fissata di € 1.250 mensili per ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie (come visto sopra, di rilevante entità) – tenuto altresì conto del rilevante valore economico
Per_ (pari a € 21.000 annui come valore locativo stimato dal ctu dott. corrispondente al godimento della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente e assegnata alla madre resistente affinché vi continui a vivere con i tre figli – è ampiamente sufficiente a consentire ai tre minori, anche in rapporto alla loro età (rispettivamente nati nel 2007, nel 2013 e nel 2015), di Per_1 Per_2 Per_3
mantenere l'elevato tenore di vita a cui sono ormai abituati.
In caso contrario, l'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della prole sarebbe ancorato alla mera valutazione delle consistenti risorse reddituali e patrimoniali del padre, senza invece tenere conto delle reali esigenze dei minori e della comparazione delle situazioni reddituali delle parti, oltre che dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi ultimi assunti.
A tale ultimo riguardo, appare altrettanto necessario valorizzare - visti i tempi di frequentazione con il padre, ulteriormente ridotti con ordinanza giusta ordinanza del 28/10/2024 - l'apporto della resistente rispetto all'effettivo accudimento dei figli, la quale si occupa della maggior parte delle loro esigenze pagina 9 di 22 morali e materiali, affrontando, grazie al mantenimento versato dal ricorrente, stante l'assenza di ulteriori redditi facenti capo alla sig.ra ogni necessità coperta dall'assegno di mantenimento CP_1
mensile riguardante gli aspetti della quotidianità, tra cui devono annoverarsi, in forza del nuovo
Protocollo in uso presso questo Tribunale, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della notevole disparità reddituale tra le parti e dell'aumento del valore delle quote societarie del ricorrente, valutati tuttavia anche gli oneri abitativi a carico del padre, nonché gli oneri aggiuntivi a carico del medesimo per effetto della nascita del quarto figlio nel maggio 2024 dal nuovo matrimonio, considerati altresì i rilevanti esborsi integralmente sostenuti dal sig. per le Parte_1 esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli (aventi un'incidenza mensile media di circa € 1800 + scuola), tenuto conto pure della riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre (vista l'eliminazione della giornata infrasettimanale disposta con ordinanza del 29/10/2024 in ragione della distanza geografica e degli impegni lavorativi del padre), appare equo, anche in rapporto alle esigenze dei figli minori, confermare la somma complessiva di € 3.750,00 (€ 1.250 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far data da dicembre 2025, quale contributo al mantenimento dei tre figli minori da porsi a carico del ricorrente, fermo restando a carico del sig. – vista la Parte_1
disponibilità manifestata dallo stesso – l'integrale accollo delle spese straordinarie come da schema riportato in dispositivo.
4. L'assegno divorzile
Il ricorrente, nel promuovere il presente ricorso per divorzio, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie in ragione della piena e integra capacità lavorativa di quest'ultima, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie o comunque, “in subordine e in via meramente temporanea”, di mantenere in capo al marito l'obbligo di versare un contributo economico in favore della moglie nella misura non superiore a € 700,00 mensili,
“per il tempo necessario affinché la signora trovi un'occupazione professionale”. CP_1
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha invece evidenziato i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile in relazione alla rilevante disparità economica tra i coniugi, conseguente anche al ruolo endofamiliare assunto dalla stessa moglie durante il matrimonio e anche a seguito della separazione (atteso che ella si dedica alla gestione della casa e dei figli quando questi pagina 10 di 22 ultimi non si trovano a scuola ovvero con il padre), nonché in ragione della sua lunga assenza dal mondo del lavoro e della mancanza di un diploma, chiedendo il riconoscimento di un contributo al mantenimento per sé in misura di € 3.500 (rectius € 2.000 in via provvisoria e urgente).
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza del 28/03/2023, sulla base degli atti e delle dichiarazioni acquisite, fatti salvi eventuali diversi approfondimenti istruttori, è stato confermato in via provvisoria l'obbligo in capo al ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie in misura di € 1000.
A fronte delle opposte prospettazioni in fatto e in diritto offerte dalle parti, sono necessarie, ad avviso del Collegio, preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale.
Come noto il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'5, comma 5, L. div., in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, osservando e precisando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha attribuito al contributo periodico una funzione composita,
l'unica che consentirebbe in tal modo di valorizzare e utilizzare in posizione equiordinata tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner.
Secondo la Suprema Corte nello specifico “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente” (Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Le Sezioni Unite, nella pronuncia del 2018, hanno quindi affermato il principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
pagina 11 di 22 e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi accertare
“l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e in generale qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), purché tale disparità sia comunque “rilevante”.
Conseguentemente deve verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegarsi eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Ciò, ha sottolineato la Suprema Corte, “in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro”.
In concreto, quindi, una volta ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorre valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, deve essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo fornito da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e alla evoluzione della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale e l'età del coniuge richiedente, nonché valorizzando anche il lavoro domestico di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale), eventualmente svolto in concomitanza ad un'attività lavorativa comunque prestata dal coniuge.
L'assegno divorzile è invero finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue pagina 12 di 22 tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Qualora sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondato sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, occorre a questo punto verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno con il recupero e/o il potenziamento della propria professionalità con un ricollocamento nel mercato del lavoro.
Sul punto le stesse Sezioni Unite hanno infatti precisato che “il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Più di recente, invero, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale” (Cass. Civ., Sezione I, Ord. 16/04/2025,
n. 10035).
In tale prospettiva, occorre dunque procedere ad un giudizio prognostico relativo alle eventuali aspettative sacrificate, senza inevitabilmente poter prescindere, proprio per la difficoltà evidente di un siffatto giudizio, da una valutazione che andrà condotta anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Sul punto, è stato invero precisato che “Con riferimento alle prove raccolte ai sensi degli artt. 2727 e
2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,
pagina 13 di 22 individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. civ. sez. I, 15/04/2025, n. 9887).
Ebbene, ripercorrendo la vita matrimoniale e professionale delle parti, alla luce delle risultanze acquisite, tenuto conto delle stesse dichiarazioni delle parti e sulla base di quanto dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, emerge che i coniugi si sono sposati nel 2012, avendo prima intrattenuto una relazione prematrimoniale durante la quale è nato il primogenito in data Per_1
29/11/2007.
Prima di allora, risulta che la resistente, dopo aver iniziato gli studi all'Università degli Studi di Verona
– Facoltà di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale nel 2005, ha frequentato la scuola alberghiera di Recoaro Terme, nel 2006/2007. Successivamente, ella si è trasferita da Vicenza nell'Oltrepò Pavese, insieme all'ex fidanzato , per andare a lavorare presso il Ristorante CP_10
Le Robinie di Oltrepò Pavese, gestito dal sig. ove, dopo il periodo di prova, è stata assunta Parte_1
dal ricorrente come dipendente, con la mansione di apprendista addetta alla sala (doc. 56 resistente).
Una volta scoperto di aspettare un bambino nel 2007, i signori e hanno iniziato a Parte_1 CP_1
convivere, sennonché, il matrimonio programmato nell'agosto del medesimo anno, è stato rinviato a causa del ricovero della resistente all'ospedale di Piacenza per distacco della placenta.
In data 29/11/2007 è nato il figlio neonato prematuro, il quale, nel mese di febbraio 2008, ha Per_1
avuto un improvviso arresto cardio respiratorio ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Gaslini di
Genova, nel reparto di rianimazione per circa due settimane, con diagnosi di “emangiomatosi epatica multipla diffusa”.
Il ricorrente è quindi rientrato a Stradella, per continuare la gestione del ristorante, mentre la sig.ra si è dedicata alle cure del primogenito, dapprima in ospedale fino alle dimissioni avvenute a CP_1
dicembre 2008, e poi restando a casa fino ai due anni di età del bambino viste le frequenti crisi respiratorie di Per_1
Nel 2011, quando il bambino ha iniziato a frequentare il secondo anno della scuola materna, la sig.ra
è tornata a lavorare come dipendente della società del marito presso il ristorante Devero di CP_1
Agrate.
Nell'anno 2012 il sig. ha seguito l'apertura dell' a Rocca D'Orcia, ivi recandosi Parte_1 Parte_2
nel fine settimana, insieme alla resistente ed il piccolo Nel dicembre del 2012 i coniugi Per_1 hanno costituito una società, denominata “Agricola Pyo Sas di ”, della quale la Controparte_1
resistente era socia accomandataria – senza svolgere attività, né percepite alcun compenso – ed è stato acquistato un podere nel 2012, con mutuo pagato dalle società del marito e poi rivenduto nel 2023.
pagina 14 di 22 La sig.ra d'accordo con il marito, nell'anno 2014 – dopo la nascita di – si è iscritta CP_1 Per_2
ad un corso per conseguire la qualifica di imprenditrice agricola a Siena (doc.46), dimettendosi quindi dalla società IC LI Srl” (doc. 55).
In data 5/08/2014 le parti hanno contratto matrimonio concordatario e, a dicembre 2014, la famiglia si è trasferita a Bergamo, dove il sig. ha acquistato la casa familiare, intestata soltanto a sé. Nel Parte_1
dicembre 2015 è nata la terzogenita . Per_3
Durante la primavera/estate del 2016 il sig. ha aperto in contemporanea i seguenti ristoranti: Parte_1
Mudec a Milano, Casual a Bergamo, Glam a Venezia e ha preso in gestione la ristorazione nel Relais
Chateau Andana a Castiglione della Pescaia con due ristoranti (Trattoria Enrico LI e La Villa), trasferendosi a Milano, inizialmente da solo e asseritamente – secondo la ricostruzione della resistente
– in attesa che il figlio maggiore terminasse il ciclo di studi della scuola primaria e la scuola Per_2
materna.
Nel 2019 le parti si sono separate di fatto, instaurando nel 2020 il giudizio di separazione tuttora pendente.
Dalla separazione, la sig.ra ha affermato di non aver cercato alcuna attività lavorativa, essendo CP_1
costretta a seguire – considerati anche i ristretti tempi di frequentazione tra i figli e il padre, per motivi lavorativi di quest'ultimo – i numerosi impegni scolastici e non della prole, anche con riguardo alle specifiche esigenze di Per_1
Ella, tuttavia, ha dedotto e documentato di aver seguito nel 2023/2024 un corso online per diventare operatore professionista certificato del benessere in Ayurveda presso la “Future Academy” (doc. 63 fasc. resist.) e presso il “Centro Olistico Milanese” (doc. 64 fasc. resist.).
Vale inoltre la pena soffermarsi sulla contestazione di parte ricorrente circa la presunta convivenza della sig.ra con l'attuale compagno – smentita dalla stessa resistente – e l'incidenza di tale CP_1
circostanza circa la spettanza del diritto a percepire l'assegno divorzile richiesto in questa sede.
Sul punto, pare opportuno richiamare la sentenza n. 32198/2021 delle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia stata instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa” e non invece assistenziale.
Recentemente, come noto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione con
l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti
pagina 15 di 22 secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciprochi impegni di assistenza morale e materiale” (Cass., 14/05/2024, n.
13175).
Sennonché, nel caso di specie, non risulta efficacemente provato – né le istanze probatorie formulate da parte ricorrente e non ammesse dal GI risultavano idonee a provare – la convivenza stabile ed effettiva tra la resistente e il compagno, risultando quindi le contestazioni della difesa del sig. prive di Parte_1
rilevanza.
Fatta questa premessa, occorre in primo luogo richiamare quanto è stato ampiamente esposto nel paragrafo che precede circa la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, alla luce delle produzioni documentali acquisite e ordinate dal Giudice istruttore.
Dalla ampia disamina sopra esposta il Collegio ritiene, pertanto, che sussista certamente una disparità reddituale tra le parti, a fronte delle entrate e del patrimonio del sig. rispetto alla totale Parte_1
assenza di redditi e beni mobili o immobili in capo alla sig.ra CP_1
Proprio dalla ricostruzione della vita familiare e professionale delle parti, come accertata e sopra ricostruita dalla convivenza prematrimoniale avviata nel 2007 (pacificamente rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio v. Cass. Sez. un., 18/12/2023, n.35385) fino alla separazione giudizialmente domandata nel 2020, appare evidente come la sig.ra abbia sacrificato le proprie CP_1
specifiche autonome aspettative professionali e si sia dedicata alla famiglia e alla cura del primogenito
– fornendogli assidua assistenza nei primi anni di vita stanti le sue fragili condizioni di salute – e degli altri due figli, supportando il marito nella sua attività professionale, lasciando e riconoscendo allo stesso un evidente ruolo trainante del nucleo familiare sotto il profilo economico.
Successivamente, dopo una breve parentesi per dedicarsi ad un'impresa agricola in Val d'Orcia, sempre su accordo e sotto la guida del marito, ella ha seguito il sig. trasferendosi nel 2016 Parte_1
con i primi due figli a Bergamo e ivi continuando a dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e alla prole
(non risultando peraltro particolari aiuti domestici), stante il parallelo ed assorbente impegno del ricorrente che ha in quegli anni aperto numerosi ristoranti di successo a Milano e in altre città.
Invero, dal 2016 al 2019, la sig.ra evidentemente in accordo con il marito, è rimasta da sola a CP_1
Bergamo con tre figli - due dei quali molto piccoli ( nato nel 2013 e nata nel 2015) - Per_2 Per_3
rinunciando alla possibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa e di rendersi economicamente autonoma.
pagina 16 di 22 Soltanto di recente, visto anche il progredire dell'età dei tre figli e i maggiori impegni scolastici degli stessi, la resistente ha iniziato a seguire un corso professionalizzante in materia olistica, come da ultimo dimostrato, dando così prova di una condotta attiva ispirata ai principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
In un simile contesto, questo Collegio ritiene che l'accertato squilibrio economico tra le parti sia riconducibile a scelte comuni in relazione alla conduzione della vita familiare e alla definizione dei ruoli nella coppia, avendo certamente la signora contribuito alla crescita del patrimonio CP_1
personale del marito e familiare, sulla base di decisioni evidentemente condivise con il marito.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione non ha avuto dubbi a riconoscere “l'assegno divorzile all"ex moglie che durante il matrimonio ha seguito l'allora marito, trasferitosi per ragioni di lavoro, e per favorirne la carriera ha deciso di dedicarsi alla cura della famiglia, facendo un passo indietro a livello professionale” (Cass. civ. sez. I, 15/04/2025, n. 9887). E ancora, si è sostenuto che sussista il diritto alla percezione dell'assegno divorzile ove “la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia frutto di un accordo intervenuto tra i coniugi ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che salvo prova contraria esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi a fronte del contributo esclusivo o prevalente del richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio” (Cass. civ., sez. I, ord. 19/02/2024 n. 4328).
Vero è che, dall'esame dell'andamento delle quote societarie facenti capo al sig. (v. doc. 92 Parte_1
Per_ fasc. ric. elaborato peritale ctu dott. p. 60), risulta un aumento del valore del gruppo societario in tempi successivi al periodo di convivenza matrimoniale, dovendo pertanto parametrarsi sui valori ante
2019 il contributo personale ed economico fornito dalla sig.ra alla formazione del patrimonio CP_1 dell'ex marito e di quello comune.
Alla luce, pertanto, di quanto sopra ampiamente argomentato e dei criteri di cui all'art. 5, comma 6 L.
8898/70 e succ. mod. come meglio chiariti e valorizzati dalla Suprema Corte, il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della signora con funzione perequativo-compensativa, CP_1
Nella determinazione del quantum, questo Tribunale, oltre a quanto sopra ampiamente evidenziato nella valutazione complessiva e comparativa dei criteri indicatori, ritiene di dover comunque tener conto dei seguenti elementi:
in primis della giovane età e della capacità lavorativa integra della resistente, oltre che dei corsi da ultimo frequentati dalla stessa in virtù del principio di autoresponsabilità;
pagina 17 di 22 della durata, per vero contenuta, del matrimonio, seppur comprensiva della convivenza prematrimoniale, per un totale di circa 12 anni;
dei redditi e dei valori del gruppo societario del sig. soltanto fino alla cessazione della Parte_1
vita matrimoniale, avvenuta nel 2019;
dei consistenti oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli posti in capo al padre come sopra determinati, oltre che degli ulteriori oneri a suo carico a fronte della nascita dell'ultimo figlio e dei doveri di solidarietà coniugale verso la nuova coniuge;
della disponibilità della casa familiare, di proprietà del solo sig. assegnata alla sig.ra Parte_1
seppur allo scopo di tutelare la prole e il suo interesse a permanere nell'ambiente CP_1 domestico, ma che indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico e “determinante certamente un significativo risparmio di spesa” per la resistente
(Cass. civ., Sez. I, 28/03/2023, n.8764).
Alla luce di tali risultanze, il Collegio stima equo e congruo rideterminare l'assegno divorzile in favore della signora in € 900,00 mensili, tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” CP_1 per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti,
l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege.
Tale somma dovrà essere versata dal signor - con decorrenza dalla data di pubblicazione della Parte_1
presente sentenza - in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza sostanzialmente reciproca tra le parti, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate. Deve invero precisarsi, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente circa la rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, del rifiuto della sig.ra a conciliare le CP_1
controversie di separazione e divorzio nonché i procedimenti penali, che le condotte processuali valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c. devono attenere il giudizio de quo e non altre controversie, soltanto satellitari rispetto alla presente vicenda processuale.
pagina 18 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. CONFERMA l'affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé: a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 19:00; per metà delle vacanze pasquali e natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza dei giorni di
Pasqua/Lunedì dell'angelo e Natale/Capodanno; inoltre, ciascun genitore potrà tenere i minori per quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, delle quali due nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
le ulteriori vacanze scolastiche infra annuali (ponti) seguiranno il principio dell'alternanza dei fine settimana;
2. ASSEGNA l'abitazione coniugale sita in Bergamo alla via Torino n. 7, con quanto l'arreda, alla signora che continuerà ad abitarvi insieme ai figli;
CP_1
3. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma complessiva di € 3.750 (€ 1.250 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT da dicembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori,
4. PONE A CARICO del solo ricorrente le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 19 di 22 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter),
pagina 20 di 22 centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza la somma di € 900, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno pagina 21 di 22 divorzile;
6. RIGETTA ogni altra domanda;
7. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8766/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA MELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARA VIALE e dall'Avv. ALFREDO QUATTROCCHI
[...]
CP_2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
pagina 1 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2022, il ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Albano Sant'Alessandro in data 4/08/2014 con
[...]
e che dalla loro unione sono nati i figli il 29/11/2007, il 30/04/2013 e CP_1 Per_1 Per_2
il 18/12/2015, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Per_3
matrimonio, alle condizioni ivi indicate. Segnatamente, il ricorrente, dato atto della pendenza del giudizio di separazione R.G. n. 248/2020, introdotto nel gennaio 2020 e tuttora in fase istruttoria, nonché dell'intervenuta pronuncia sullo status con sentenza non definitiva n. 351/2022, ha insistito per la conferma degli accordi raggiunti con la signora recepiti con ordinanza presidenziale del 14- CP_1
15 giugno 2021 in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni padre- figli, nonché in punto di assegnazione della casa familiare di Bergamo alla signora oltre che CP_1 per la conferma dell'obbligo a carico del medesimo padre di contribuire al mantenimento dei tre figli pari a €3.000, oltre al 100% delle spese straordinarie. Il sig. ha inoltre chiesto di accertare Parte_1
l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della signora CP_1
Con memoria difensiva del 7/03/2023 la resistente si è costituita in giudizio, aderendo alle richieste del ricorrente in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni padre-figli nonché di assegnazione della casa familiare. Sotto il profilo economico, la resistente ha invece domandato la condanna del signor al versamento di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 7.500 mensili, oltre al Parte_1
100% delle spese straordinarie. La medesima sig.ra ha chiesto altresì un assegno di divorzio CP_1 per sé pari a €3.500 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23/03/2023 il Presidente d. ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti confermando l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare a quest'ultima assegnata nonché il regime delle frequentazioni padre-figli già previsto in sede di separazione;
sotto il profilo economico, è stato posto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura di €1.000 Parte_1
mensili per ciascun figlio oltre al 100% delle spese straordinarie ed è stato previsto, in via provvisoria, un assegno di mantenimento a favore della resistente pari a €1.000 mensili. Il Presidente d. ha quindi nominato sé stessa Giudice Istruttore e fissato l'udienza cartolare del 28/06/2023 ex art. 183 c.p.c.
Nei termini assegnati, entrambe le parti si sono costituite innanzi al G.I. e hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023.
pagina 2 di 22 Con sentenza non definitiva n. 1695/2023 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 4/08/2014, rimettendo la causa sul ruolo innanzi al
G.I. e assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 22/12/2023 il Giudice Istruttore, ha ammesso tutte le produzioni documentali, rigettando invece le richieste di prova orale articolate dalle parti e, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dal signor ha ordinato alla signora di depositare entro il Parte_1 CP_1
10/04/2024 copia degli estratti conto del c/c n. 1884437 relativi ai tre anni Controparte_3
antecedenti.
Il G.I. ha infine rinviato la causa all'udienza del 14/05/2024.
Con successiva ordinanza - preso atto dell'accordo dei genitori in ordine alle frequentazioni padre-figli e all'organizzazione delle vacanze scolastiche estive - il G.I. ha nuovamente rinviato la causa all'udienza cartolare del 23/10/2024 per verificare l'eventuale esito delle trattative (all'epoca in fase di svolgimento nell'ambito della CTU nel separato giudizio di separazione R.G. n. 248/2020) e per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29/10/2024 il G.I. - letta l'istanza ex art. 709, u.c., c.p.c. del ricorrente in data
22/10/2024 - ha disposto la revoca delle sole frequentazioni infrasettimanali tra padre e figli e quindi quantificato un assegno di mantenimento per i figli pari a € 3.750 mensili (€ 1.250 per ciascun figlio) a carico del padre in ragione dell'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con la sola madre.
Con il medesimo provvedimento, il Giudice Istruttore ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
27/11/ 2024 per l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. nel Persona_4
frattempo depositata nell'ambito del procedimento per separazione.
Con ordinanza del 28/12/2024, il Giudice I. ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio ed ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise.
Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono infatti a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei tre figli minori, trattandosi di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle pagina 3 di 22 parti sono convergenti, essendo ormai superati i contrasti in punto di responsabilità genitoriale e tempi di frequentazione. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. L'affidamento, il collocamento e le frequentazioni tra padre e figli
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei tre figli minori e , Per_1 Per_2 Per_3
essendo stati superati gli iniziali contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale e alla determinazione dei tempi di frequentazione padre-figli, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori in quanto rispondente all'interesse della prole, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i tre figli, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. - peraltro in adesione ad un accordo raggiunto dalle parti nella fase presidenziale del giudizio di separazione - e come da ultimo modificata con ordinanza del GI del 29/11/2024.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
2. L'assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito della fase presidenziale, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare sita in Bergamo, Via Torino n. 7, di CP_1
proprietà esclusiva del ricorrente, gravata da un mutuo ipotecario contratto in data 22/12/2014 per €
643.475,00 – per cui il ricorrente versa una rata mensile di circa € 3.000,00 – e avente un valore, secondo la stima riportata nella CTU (doc. 92 fasc. ric.), pari a € 21.000,00 annui.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11).
Nel caso di specie, tenuto conto che i tre figli sono sempre rimasti a vivere con la madre nella casa coniugale, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per la prole minorenne.
L'assegnazione della casa familiare dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
pagina 4 di 22
3. La determinazione del contributo al mantenimento della prole
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo al ricorrente, l'ampia documentazione depositata nel presente procedimento, unitamente agli esiti dell'approfondimento peritale mediante ctu contabile (v. doc. 92 fasc. ric. relazione peritale del dott. ) svolto nell'ambito del giudizio di separazione, ha Persona_4
permesso di accertare la consistenza patrimoniale e reddituale del sig. Parte_1
In particolare risulta in atti che il Sig. possiede partecipazioni in diverse società: Parte_1
• Partecipazione diretta nella Enrico LI S.r.l quota 100%;
• Partecipazione diretta nella quota 10,00% (quota residua del 90,00% di proprietà della CP_4
Enrico LI S.r.l);
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_5
Enrico LI S.r.l);
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_6
Enrico LI S.r.l);
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_7
Enrico LI S.r.l) ;
• Partecipazione diretta nella quota 2,00% (quota residua del 98,00% di proprietà della CP_8
Enrico LI S.r.l) ;
• Partecipazione diretta nella quota 0,00% (quota piena Enrico LI S.r.l Controparte_9
100%).
Egli non detiene invece alcuna partecipazione in società straniere (doc. 92).
Per gli anni dal 2019 al 2022 la ctu contabile svolta in sede di separazione ha consentito di accertare i seguenti valori per le sopra citate partecipazioni societarie (v. p. 49 doc. 92 fasc. ric.):
pagina 5 di 22 Quanto invece ai dati reddituali, in sede di ctu, il dott. ha provveduto ad analizzare le Persona_4 dichiarazioni dei redditi del Sig. dall'anno 2016 all'anno 2019 (anno in cui è stato Parte_1
depositato il ricorso per la separazione) evidenziando il reddito lordo, il reddito netto e il reddito disponibile, come di seguito esposto (v. tabella p. 57 dc. 92 fasc. ric.):
Lo stesso ctu ha rilevato che “Il reddito disponibile medio del Sig. risultante dalle Parte_1 dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 - 2019 ammonta pertanto ad € 224.975,00”.
Per quanto concerne, poi, gli anni successivi alla separazione fino all'anno di imposta 2022 (ultima dichiarazione dei redditi disponibile in atti – doc. 54 fasc. ric.), emerge quanto segue:
Dichiarazio
Reddito Oneri
Reddito Imposta
Reddito
Reddito ne complessivo deducibili lordo netta netto disponibile imponibile
Unico 2021 263.814,00 € 21.721,00 € 240.948,00 € 88.001,00 € 175.813,00 € 152.947,00 € redditi 2020
pagina 6 di 22 Unico 2022 150.285,00 € 36.981,00 € 112.106,00 € 32.552,00 € 117.733,00 € 79.554,00 € redditi 2021
Unico 2023 265.305,00 € 49.707,00 € 214.400,00 € 75.606,00 € 189.699,00 € 138.794,00 € redditi 2022
Quanto al patrimonio mobiliare, in capo al sig. risultano investimenti in fondi comuni/piani di Parte_1
accumulo alla data del 31/12/2022 per complessivi € 220.961,39 € (v. p. 19 ss. doc. 92 fasc. ric.); inoltre il ricorrente ha investito in un Piano individuale Pensionistico "Tax Benefit New" attivo, nel quale, dall'iscrizione al 31.12.2022, è stato versato € 55.519,03 (quota del 2022 era pari ad € 5.164,56).
Quanto invece al patrimonio immobiliare, risulta quanto segue:
pagina 7 di 22 Quanto agli oneri familiari a carico del ricorrente, deve rilevarsi che egli sostiene le rate mensili dei mutui sopra indicati – aventi un importo mensile di €3.000,00 mensili per il mutuo gravante sull'immobile di Bergamo assegnato alla moglie ed € 4.300,00 mensili per l'immobile di Milano, ove egli abita con la moglie e il figlio nato dal secondo matrimonio, per un totale di €7.300,00 mensili circa
– oltre ad una rata di un finanziamento per ulteriori € 700,00 mensili.
A tali spese, devono aggiungersi i contributi al mantenimento per la ex moglie e i tre figli, oggi quantificati in € 4.750,00, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie a favore dei tre figli che comportano un esborso medio quantificato dallo stesso ricorrente in una somma di circa €1.800,00 al mese (egli invero paga interamente le rette della scuola privata frequentata dai tre figli minori per una spesa di circa € 14.000 annui, inclusa mensa e corsi extra v.doc. 24 e 65-66 fasc. ric.), nonché gli oneri aggiuntivi relativi al nuovo nucleo familiare formatosi a seguito del matrimonio celebrato con l'attuale moglie nell'estate 2024 e della nascita di un quarto figlio.
Quanto alla resistente, la signora è attualmente priva di occupazione, pur risultando dotata di CP_1
piena ed integra capacità lavorativa, nonché provvista di specifica formazione, essendosi diplomata presso un istituto professionale alberghiero e avendo in passato svolto attività lavorativa nell'ambito della ristorazione come impiegata di sala, sia prima dell'instaurazione della relazione con l'odierno ricorrente, che in seguito alla nascita di una volta superata la delicata fase di ripresa dalla Per_1
patologia di cui è risultato affetto alla nascita, negli anni 2010-2012.
Ella non dispone pertanto di alcun reddito, diverso dall'assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge, né possiede alcun immobile.
In sede di udienza presidenziale del 23/03/2023 ella, interrogata liberamente dal Giudice, ha dichiarato di non aver cercato alcuna attività lavorativa retribuita dopo la nascita di e di , Per_2 Per_3
essendosi dovuta occupare, sostanzialmente in via esclusiva, della cura della casa e dell'accudimento dei tre figli minori.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come “l'art. 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma preveda un sistema più completo ed elastico di valutazione” (v. Cassazione Civile n.
25134 del 10/10/2018) che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati (Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) – e delle cennate capacità di svolgere pagina 8 di 22 un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass., 16/10/1991, n. 10901).
La stessa giurisprudenza ha altresì specificato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, debba inoltre tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In tale ottica, il giudice deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089;
Cass., 22/03/2005, n. 6197).
Facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, se da un lato occorre tener conto non solo delle risultanze delle dichiarazioni fiscali del ricorrente, bensì del suo intero patrimonio e dell'accresciuto valore delle sue partecipazioni societarie;
dall'altro lato non appare ragionevole la pretesa di parte resistente volta quasi a raddoppiare il contributo paterno al mantenimento dei tre figli, posto che la somma attualmente fissata di € 1.250 mensili per ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie (come visto sopra, di rilevante entità) – tenuto altresì conto del rilevante valore economico
Per_ (pari a € 21.000 annui come valore locativo stimato dal ctu dott. corrispondente al godimento della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente e assegnata alla madre resistente affinché vi continui a vivere con i tre figli – è ampiamente sufficiente a consentire ai tre minori, anche in rapporto alla loro età (rispettivamente nati nel 2007, nel 2013 e nel 2015), di Per_1 Per_2 Per_3
mantenere l'elevato tenore di vita a cui sono ormai abituati.
In caso contrario, l'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della prole sarebbe ancorato alla mera valutazione delle consistenti risorse reddituali e patrimoniali del padre, senza invece tenere conto delle reali esigenze dei minori e della comparazione delle situazioni reddituali delle parti, oltre che dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi ultimi assunti.
A tale ultimo riguardo, appare altrettanto necessario valorizzare - visti i tempi di frequentazione con il padre, ulteriormente ridotti con ordinanza giusta ordinanza del 28/10/2024 - l'apporto della resistente rispetto all'effettivo accudimento dei figli, la quale si occupa della maggior parte delle loro esigenze pagina 9 di 22 morali e materiali, affrontando, grazie al mantenimento versato dal ricorrente, stante l'assenza di ulteriori redditi facenti capo alla sig.ra ogni necessità coperta dall'assegno di mantenimento CP_1
mensile riguardante gli aspetti della quotidianità, tra cui devono annoverarsi, in forza del nuovo
Protocollo in uso presso questo Tribunale, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della notevole disparità reddituale tra le parti e dell'aumento del valore delle quote societarie del ricorrente, valutati tuttavia anche gli oneri abitativi a carico del padre, nonché gli oneri aggiuntivi a carico del medesimo per effetto della nascita del quarto figlio nel maggio 2024 dal nuovo matrimonio, considerati altresì i rilevanti esborsi integralmente sostenuti dal sig. per le Parte_1 esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli (aventi un'incidenza mensile media di circa € 1800 + scuola), tenuto conto pure della riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre (vista l'eliminazione della giornata infrasettimanale disposta con ordinanza del 29/10/2024 in ragione della distanza geografica e degli impegni lavorativi del padre), appare equo, anche in rapporto alle esigenze dei figli minori, confermare la somma complessiva di € 3.750,00 (€ 1.250 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far data da dicembre 2025, quale contributo al mantenimento dei tre figli minori da porsi a carico del ricorrente, fermo restando a carico del sig. – vista la Parte_1
disponibilità manifestata dallo stesso – l'integrale accollo delle spese straordinarie come da schema riportato in dispositivo.
4. L'assegno divorzile
Il ricorrente, nel promuovere il presente ricorso per divorzio, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie in ragione della piena e integra capacità lavorativa di quest'ultima, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie o comunque, “in subordine e in via meramente temporanea”, di mantenere in capo al marito l'obbligo di versare un contributo economico in favore della moglie nella misura non superiore a € 700,00 mensili,
“per il tempo necessario affinché la signora trovi un'occupazione professionale”. CP_1
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha invece evidenziato i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile in relazione alla rilevante disparità economica tra i coniugi, conseguente anche al ruolo endofamiliare assunto dalla stessa moglie durante il matrimonio e anche a seguito della separazione (atteso che ella si dedica alla gestione della casa e dei figli quando questi pagina 10 di 22 ultimi non si trovano a scuola ovvero con il padre), nonché in ragione della sua lunga assenza dal mondo del lavoro e della mancanza di un diploma, chiedendo il riconoscimento di un contributo al mantenimento per sé in misura di € 3.500 (rectius € 2.000 in via provvisoria e urgente).
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza del 28/03/2023, sulla base degli atti e delle dichiarazioni acquisite, fatti salvi eventuali diversi approfondimenti istruttori, è stato confermato in via provvisoria l'obbligo in capo al ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie in misura di € 1000.
A fronte delle opposte prospettazioni in fatto e in diritto offerte dalle parti, sono necessarie, ad avviso del Collegio, preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale.
Come noto il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'5, comma 5, L. div., in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, osservando e precisando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha attribuito al contributo periodico una funzione composita,
l'unica che consentirebbe in tal modo di valorizzare e utilizzare in posizione equiordinata tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner.
Secondo la Suprema Corte nello specifico “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente” (Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Le Sezioni Unite, nella pronuncia del 2018, hanno quindi affermato il principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
pagina 11 di 22 e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi accertare
“l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e in generale qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), purché tale disparità sia comunque “rilevante”.
Conseguentemente deve verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegarsi eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Ciò, ha sottolineato la Suprema Corte, “in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro”.
In concreto, quindi, una volta ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorre valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, deve essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo fornito da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e alla evoluzione della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale e l'età del coniuge richiedente, nonché valorizzando anche il lavoro domestico di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale), eventualmente svolto in concomitanza ad un'attività lavorativa comunque prestata dal coniuge.
L'assegno divorzile è invero finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue pagina 12 di 22 tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Qualora sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondato sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, occorre a questo punto verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno con il recupero e/o il potenziamento della propria professionalità con un ricollocamento nel mercato del lavoro.
Sul punto le stesse Sezioni Unite hanno infatti precisato che “il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Più di recente, invero, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale” (Cass. Civ., Sezione I, Ord. 16/04/2025,
n. 10035).
In tale prospettiva, occorre dunque procedere ad un giudizio prognostico relativo alle eventuali aspettative sacrificate, senza inevitabilmente poter prescindere, proprio per la difficoltà evidente di un siffatto giudizio, da una valutazione che andrà condotta anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Sul punto, è stato invero precisato che “Con riferimento alle prove raccolte ai sensi degli artt. 2727 e
2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,
pagina 13 di 22 individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. civ. sez. I, 15/04/2025, n. 9887).
Ebbene, ripercorrendo la vita matrimoniale e professionale delle parti, alla luce delle risultanze acquisite, tenuto conto delle stesse dichiarazioni delle parti e sulla base di quanto dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, emerge che i coniugi si sono sposati nel 2012, avendo prima intrattenuto una relazione prematrimoniale durante la quale è nato il primogenito in data Per_1
29/11/2007.
Prima di allora, risulta che la resistente, dopo aver iniziato gli studi all'Università degli Studi di Verona
– Facoltà di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale nel 2005, ha frequentato la scuola alberghiera di Recoaro Terme, nel 2006/2007. Successivamente, ella si è trasferita da Vicenza nell'Oltrepò Pavese, insieme all'ex fidanzato , per andare a lavorare presso il Ristorante CP_10
Le Robinie di Oltrepò Pavese, gestito dal sig. ove, dopo il periodo di prova, è stata assunta Parte_1
dal ricorrente come dipendente, con la mansione di apprendista addetta alla sala (doc. 56 resistente).
Una volta scoperto di aspettare un bambino nel 2007, i signori e hanno iniziato a Parte_1 CP_1
convivere, sennonché, il matrimonio programmato nell'agosto del medesimo anno, è stato rinviato a causa del ricovero della resistente all'ospedale di Piacenza per distacco della placenta.
In data 29/11/2007 è nato il figlio neonato prematuro, il quale, nel mese di febbraio 2008, ha Per_1
avuto un improvviso arresto cardio respiratorio ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Gaslini di
Genova, nel reparto di rianimazione per circa due settimane, con diagnosi di “emangiomatosi epatica multipla diffusa”.
Il ricorrente è quindi rientrato a Stradella, per continuare la gestione del ristorante, mentre la sig.ra si è dedicata alle cure del primogenito, dapprima in ospedale fino alle dimissioni avvenute a CP_1
dicembre 2008, e poi restando a casa fino ai due anni di età del bambino viste le frequenti crisi respiratorie di Per_1
Nel 2011, quando il bambino ha iniziato a frequentare il secondo anno della scuola materna, la sig.ra
è tornata a lavorare come dipendente della società del marito presso il ristorante Devero di CP_1
Agrate.
Nell'anno 2012 il sig. ha seguito l'apertura dell' a Rocca D'Orcia, ivi recandosi Parte_1 Parte_2
nel fine settimana, insieme alla resistente ed il piccolo Nel dicembre del 2012 i coniugi Per_1 hanno costituito una società, denominata “Agricola Pyo Sas di ”, della quale la Controparte_1
resistente era socia accomandataria – senza svolgere attività, né percepite alcun compenso – ed è stato acquistato un podere nel 2012, con mutuo pagato dalle società del marito e poi rivenduto nel 2023.
pagina 14 di 22 La sig.ra d'accordo con il marito, nell'anno 2014 – dopo la nascita di – si è iscritta CP_1 Per_2
ad un corso per conseguire la qualifica di imprenditrice agricola a Siena (doc.46), dimettendosi quindi dalla società IC LI Srl” (doc. 55).
In data 5/08/2014 le parti hanno contratto matrimonio concordatario e, a dicembre 2014, la famiglia si è trasferita a Bergamo, dove il sig. ha acquistato la casa familiare, intestata soltanto a sé. Nel Parte_1
dicembre 2015 è nata la terzogenita . Per_3
Durante la primavera/estate del 2016 il sig. ha aperto in contemporanea i seguenti ristoranti: Parte_1
Mudec a Milano, Casual a Bergamo, Glam a Venezia e ha preso in gestione la ristorazione nel Relais
Chateau Andana a Castiglione della Pescaia con due ristoranti (Trattoria Enrico LI e La Villa), trasferendosi a Milano, inizialmente da solo e asseritamente – secondo la ricostruzione della resistente
– in attesa che il figlio maggiore terminasse il ciclo di studi della scuola primaria e la scuola Per_2
materna.
Nel 2019 le parti si sono separate di fatto, instaurando nel 2020 il giudizio di separazione tuttora pendente.
Dalla separazione, la sig.ra ha affermato di non aver cercato alcuna attività lavorativa, essendo CP_1
costretta a seguire – considerati anche i ristretti tempi di frequentazione tra i figli e il padre, per motivi lavorativi di quest'ultimo – i numerosi impegni scolastici e non della prole, anche con riguardo alle specifiche esigenze di Per_1
Ella, tuttavia, ha dedotto e documentato di aver seguito nel 2023/2024 un corso online per diventare operatore professionista certificato del benessere in Ayurveda presso la “Future Academy” (doc. 63 fasc. resist.) e presso il “Centro Olistico Milanese” (doc. 64 fasc. resist.).
Vale inoltre la pena soffermarsi sulla contestazione di parte ricorrente circa la presunta convivenza della sig.ra con l'attuale compagno – smentita dalla stessa resistente – e l'incidenza di tale CP_1
circostanza circa la spettanza del diritto a percepire l'assegno divorzile richiesto in questa sede.
Sul punto, pare opportuno richiamare la sentenza n. 32198/2021 delle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia stata instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa” e non invece assistenziale.
Recentemente, come noto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione con
l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti
pagina 15 di 22 secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciprochi impegni di assistenza morale e materiale” (Cass., 14/05/2024, n.
13175).
Sennonché, nel caso di specie, non risulta efficacemente provato – né le istanze probatorie formulate da parte ricorrente e non ammesse dal GI risultavano idonee a provare – la convivenza stabile ed effettiva tra la resistente e il compagno, risultando quindi le contestazioni della difesa del sig. prive di Parte_1
rilevanza.
Fatta questa premessa, occorre in primo luogo richiamare quanto è stato ampiamente esposto nel paragrafo che precede circa la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, alla luce delle produzioni documentali acquisite e ordinate dal Giudice istruttore.
Dalla ampia disamina sopra esposta il Collegio ritiene, pertanto, che sussista certamente una disparità reddituale tra le parti, a fronte delle entrate e del patrimonio del sig. rispetto alla totale Parte_1
assenza di redditi e beni mobili o immobili in capo alla sig.ra CP_1
Proprio dalla ricostruzione della vita familiare e professionale delle parti, come accertata e sopra ricostruita dalla convivenza prematrimoniale avviata nel 2007 (pacificamente rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio v. Cass. Sez. un., 18/12/2023, n.35385) fino alla separazione giudizialmente domandata nel 2020, appare evidente come la sig.ra abbia sacrificato le proprie CP_1
specifiche autonome aspettative professionali e si sia dedicata alla famiglia e alla cura del primogenito
– fornendogli assidua assistenza nei primi anni di vita stanti le sue fragili condizioni di salute – e degli altri due figli, supportando il marito nella sua attività professionale, lasciando e riconoscendo allo stesso un evidente ruolo trainante del nucleo familiare sotto il profilo economico.
Successivamente, dopo una breve parentesi per dedicarsi ad un'impresa agricola in Val d'Orcia, sempre su accordo e sotto la guida del marito, ella ha seguito il sig. trasferendosi nel 2016 Parte_1
con i primi due figli a Bergamo e ivi continuando a dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e alla prole
(non risultando peraltro particolari aiuti domestici), stante il parallelo ed assorbente impegno del ricorrente che ha in quegli anni aperto numerosi ristoranti di successo a Milano e in altre città.
Invero, dal 2016 al 2019, la sig.ra evidentemente in accordo con il marito, è rimasta da sola a CP_1
Bergamo con tre figli - due dei quali molto piccoli ( nato nel 2013 e nata nel 2015) - Per_2 Per_3
rinunciando alla possibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa e di rendersi economicamente autonoma.
pagina 16 di 22 Soltanto di recente, visto anche il progredire dell'età dei tre figli e i maggiori impegni scolastici degli stessi, la resistente ha iniziato a seguire un corso professionalizzante in materia olistica, come da ultimo dimostrato, dando così prova di una condotta attiva ispirata ai principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
In un simile contesto, questo Collegio ritiene che l'accertato squilibrio economico tra le parti sia riconducibile a scelte comuni in relazione alla conduzione della vita familiare e alla definizione dei ruoli nella coppia, avendo certamente la signora contribuito alla crescita del patrimonio CP_1
personale del marito e familiare, sulla base di decisioni evidentemente condivise con il marito.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione non ha avuto dubbi a riconoscere “l'assegno divorzile all"ex moglie che durante il matrimonio ha seguito l'allora marito, trasferitosi per ragioni di lavoro, e per favorirne la carriera ha deciso di dedicarsi alla cura della famiglia, facendo un passo indietro a livello professionale” (Cass. civ. sez. I, 15/04/2025, n. 9887). E ancora, si è sostenuto che sussista il diritto alla percezione dell'assegno divorzile ove “la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia frutto di un accordo intervenuto tra i coniugi ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che salvo prova contraria esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi a fronte del contributo esclusivo o prevalente del richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio” (Cass. civ., sez. I, ord. 19/02/2024 n. 4328).
Vero è che, dall'esame dell'andamento delle quote societarie facenti capo al sig. (v. doc. 92 Parte_1
Per_ fasc. ric. elaborato peritale ctu dott. p. 60), risulta un aumento del valore del gruppo societario in tempi successivi al periodo di convivenza matrimoniale, dovendo pertanto parametrarsi sui valori ante
2019 il contributo personale ed economico fornito dalla sig.ra alla formazione del patrimonio CP_1 dell'ex marito e di quello comune.
Alla luce, pertanto, di quanto sopra ampiamente argomentato e dei criteri di cui all'art. 5, comma 6 L.
8898/70 e succ. mod. come meglio chiariti e valorizzati dalla Suprema Corte, il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della signora con funzione perequativo-compensativa, CP_1
Nella determinazione del quantum, questo Tribunale, oltre a quanto sopra ampiamente evidenziato nella valutazione complessiva e comparativa dei criteri indicatori, ritiene di dover comunque tener conto dei seguenti elementi:
in primis della giovane età e della capacità lavorativa integra della resistente, oltre che dei corsi da ultimo frequentati dalla stessa in virtù del principio di autoresponsabilità;
pagina 17 di 22 della durata, per vero contenuta, del matrimonio, seppur comprensiva della convivenza prematrimoniale, per un totale di circa 12 anni;
dei redditi e dei valori del gruppo societario del sig. soltanto fino alla cessazione della Parte_1
vita matrimoniale, avvenuta nel 2019;
dei consistenti oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli posti in capo al padre come sopra determinati, oltre che degli ulteriori oneri a suo carico a fronte della nascita dell'ultimo figlio e dei doveri di solidarietà coniugale verso la nuova coniuge;
della disponibilità della casa familiare, di proprietà del solo sig. assegnata alla sig.ra Parte_1
seppur allo scopo di tutelare la prole e il suo interesse a permanere nell'ambiente CP_1 domestico, ma che indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico e “determinante certamente un significativo risparmio di spesa” per la resistente
(Cass. civ., Sez. I, 28/03/2023, n.8764).
Alla luce di tali risultanze, il Collegio stima equo e congruo rideterminare l'assegno divorzile in favore della signora in € 900,00 mensili, tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” CP_1 per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti,
l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege.
Tale somma dovrà essere versata dal signor - con decorrenza dalla data di pubblicazione della Parte_1
presente sentenza - in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza sostanzialmente reciproca tra le parti, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate. Deve invero precisarsi, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente circa la rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, del rifiuto della sig.ra a conciliare le CP_1
controversie di separazione e divorzio nonché i procedimenti penali, che le condotte processuali valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c. devono attenere il giudizio de quo e non altre controversie, soltanto satellitari rispetto alla presente vicenda processuale.
pagina 18 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. CONFERMA l'affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé: a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 19:00; per metà delle vacanze pasquali e natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza dei giorni di
Pasqua/Lunedì dell'angelo e Natale/Capodanno; inoltre, ciascun genitore potrà tenere i minori per quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, delle quali due nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
le ulteriori vacanze scolastiche infra annuali (ponti) seguiranno il principio dell'alternanza dei fine settimana;
2. ASSEGNA l'abitazione coniugale sita in Bergamo alla via Torino n. 7, con quanto l'arreda, alla signora che continuerà ad abitarvi insieme ai figli;
CP_1
3. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma complessiva di € 3.750 (€ 1.250 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT da dicembre 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori,
4. PONE A CARICO del solo ricorrente le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
pagina 19 di 22 Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter),
pagina 20 di 22 centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a a mezzo bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza la somma di € 900, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno pagina 21 di 22 divorzile;
6. RIGETTA ogni altra domanda;
7. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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