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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1506/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IE MI, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GR MA, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (14.12.2024) nata durante la convivenza Persona_1 di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 04.11.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“ 1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori;
2. La IG.ra abiterà nella casa familiare Sita in CAPACCIO Parte_2
PAESTUM (SA), via Cario Alberto Dalla Chiesa n. 14 unitamente alla figlia minore;
Il IG. , che ha già lasciato la casa coniugale andrà a vivere Pt_1 nell'abitazione dei suoi genitori per ora, cercando in seguito altra sistemazione che comunicherà alla IG.ra . Parte_2
3. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come di seguito indicato:
- spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, oftodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
2 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro creativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrg fon/ a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout e babysitter); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4. Il padre eserciterà il diritto di visita della figlia, stante la tener età della stessa, accordandosi di volta in volta con la madre. In caso di mancato accordo è previsto
3 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
nel minino: due pomeriggi alla settimana nella giornata di lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle 20:00, compatibilmente con le esigenze della minore;
Nel fine settimana, il padre potrà tenere con se la figlia a settimane alterne- un sabato e una domenica dalle 12:00 alle 16:00, salvo diversi accordi tra i genitori;
Le parti sono concordi nel ritenere che i pernotti presso l'abitazione del padre non sono conciliabili con la tenera età della minore che al momento della presentazione del presente ricorso ha appena 5 mesi di vita ed è ancora allattata al seno dalla madre.
Si riservano, quindi, di regolamentare successivamente e sulla base delle esigenze della piccola il diritto al pernotto presso l'abitazione paterna che Persona_1 avverrà, in ogni caso, in via graduale. Nelle settimane in cui il padre, Pt_1
terrà con sé la figlia la domenica, quindi dal mercoledì
[...] Persona_1 ivedrebbe la figlia la domenica, potrà tenere con sé, la figlia , anche il Persona_1 venerdì pomeriggio unitamente alla madre nelle stesse ore come su concordato e sempre compatibilmente con le esigenze della minore.
5. Per analoghe ragioni non si prevedono tempi di permanenza più lunghi della minore durante il periodo estivo;
Durante il periodo Natalizio, salvo diverso accordo dei genitori, ad anni alterni il padre potrà passare con la minore una volta il 24 un'altra volta il 25 dicembre. Analogamente per i giorni 31 dicembre/I Gennaio
Domenica di Pasqua e Lunedì di pasquetta, con l'obbligo, reciproco e morale, di notiziare il genitore assente di come sta la figlia e dove si trovi nel caso venga richiesto dal genitore assente.
6. Per quanto attiene infine all'attività lavorativa si rappresenta è Pt_2 attualmente inoccupata e che l'unico reddito prodotto dal 730 allegato nel mentre il IG. svolge Air Campania Spa come da documentazione allegata”. Pt_1
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
4 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore [nata ad [...] in data [...]], avvenga Persona_2 secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1506/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IE MI, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GR MA, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (14.12.2024) nata durante la convivenza Persona_1 di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 04.11.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“ 1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori;
2. La IG.ra abiterà nella casa familiare Sita in CAPACCIO Parte_2
PAESTUM (SA), via Cario Alberto Dalla Chiesa n. 14 unitamente alla figlia minore;
Il IG. , che ha già lasciato la casa coniugale andrà a vivere Pt_1 nell'abitazione dei suoi genitori per ora, cercando in seguito altra sistemazione che comunicherà alla IG.ra . Parte_2
3. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come di seguito indicato:
- spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, oftodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
2 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro creativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrg fon/ a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout e babysitter); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4. Il padre eserciterà il diritto di visita della figlia, stante la tener età della stessa, accordandosi di volta in volta con la madre. In caso di mancato accordo è previsto
3 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
nel minino: due pomeriggi alla settimana nella giornata di lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle 20:00, compatibilmente con le esigenze della minore;
Nel fine settimana, il padre potrà tenere con se la figlia a settimane alterne- un sabato e una domenica dalle 12:00 alle 16:00, salvo diversi accordi tra i genitori;
Le parti sono concordi nel ritenere che i pernotti presso l'abitazione del padre non sono conciliabili con la tenera età della minore che al momento della presentazione del presente ricorso ha appena 5 mesi di vita ed è ancora allattata al seno dalla madre.
Si riservano, quindi, di regolamentare successivamente e sulla base delle esigenze della piccola il diritto al pernotto presso l'abitazione paterna che Persona_1 avverrà, in ogni caso, in via graduale. Nelle settimane in cui il padre, Pt_1
terrà con sé la figlia la domenica, quindi dal mercoledì
[...] Persona_1 ivedrebbe la figlia la domenica, potrà tenere con sé, la figlia , anche il Persona_1 venerdì pomeriggio unitamente alla madre nelle stesse ore come su concordato e sempre compatibilmente con le esigenze della minore.
5. Per analoghe ragioni non si prevedono tempi di permanenza più lunghi della minore durante il periodo estivo;
Durante il periodo Natalizio, salvo diverso accordo dei genitori, ad anni alterni il padre potrà passare con la minore una volta il 24 un'altra volta il 25 dicembre. Analogamente per i giorni 31 dicembre/I Gennaio
Domenica di Pasqua e Lunedì di pasquetta, con l'obbligo, reciproco e morale, di notiziare il genitore assente di come sta la figlia e dove si trovi nel caso venga richiesto dal genitore assente.
6. Per quanto attiene infine all'attività lavorativa si rappresenta è Pt_2 attualmente inoccupata e che l'unico reddito prodotto dal 730 allegato nel mentre il IG. svolge Air Campania Spa come da documentazione allegata”. Pt_1
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
4 Proc. n. 1506/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore [nata ad [...] in data [...]], avvenga Persona_2 secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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