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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 424 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, in proprio e quale allora legale rappresentante della Società Parte_1 con sede legale in Terni, via Pola n.14, elettivamente Parte_2 domiciliato in Terni, Piazza Carrara n.10, presso lo studio degli Avv.ti Elisa
Esposito e Fabio Lancia che, anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. n.37875, racc. n. 7313, del
22.03.2024 per atto notaio di Roma ed elettivamente domiciliato Persona_1 in Terni, via Bramante n.13 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI - 001698645 notificata in data 6.04.2024 con il quale l' ha richiesto all'opponente il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 9.927,83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2017 sulla scorta di quanto accertato con verbale di accertamento n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019 CP_1 con il quale l' contestava all'odierno deducente la violazione dell'art.2, CP_2 comma 1 bis del D.L. n.483 del 12.09.1983 convertito in Legge n.638 dell'11.11.1983. Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001698645 per omessa notifica del verbale di accertamento n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019 e per omessa indicazione dell'esatto importo e delle mensilità delle ritenute previdenziali che non sarebbero state versate;
- nullità e/o invalidità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.14 della legge n.689/1981 non essendo stato notificato il verbale di accertamento entro 90 giorni bensì ad oltre un anno di distanza dalla presunta violazione consumatasi al più il 16.01.2018; - prescrizione del credito essendo stata notificata l'ordinanza opposta in data 2.04.2024 ad oltre 5 anni dalla commissione dell'illecito; - inesigibilità della condotta per intervenuto fallimento della società del 21.03.2018, Parte_2 in quanto da tale momento l'opponente non avrebbe più potuto pagare la somma ingiunta in virtù del principio della par condicio creditorum;
- nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa motivazione;
- eccessiva entità della sanzione considerate le dimensioni modeste della società sia come numero di dipendenti che come fatturato e le condizioni economiche del ricorrente personalmente;
- richiesta di dilazione di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art.11 della Legge n.689/1981. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' di Terni CP_1 chiedendo: - in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, la riduzione della somma nella misura del minimo edittale o in quella ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, di concedere il pagamento rateale della sanzione in considerazione delle condizioni disagiate dell'opponente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Si è costituito l' contestando nel merito, in quanto infondato in fatto CP_1 ed in diritto, il ricorso avversario, insistendo per il rigetto per le ragioni diffusamente esposte nella memoria di costituzione e producendo i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni amministrative adottati in autotutela. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessaria una premessa in diritto in merito alle contestazioni di cui al titolo impugnato. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1° l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1°bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Anche nell'attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Come evidenziato con la circolare n.121/2016, il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con propria circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha precisato che “si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13, D.LGS. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n.689/1981”. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981 “per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”. Per le fattispecie di illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n.
689/1981 disciplina, inoltre, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La misura ridotta nella specie è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento. Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.
L'articolo 18 della legge n.689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla pubblica
Amministrazione, che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981 o un'altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati. Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza- ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro è, dunque, la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n.689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n.9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.
L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. CP_ La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, a carico di in proprio quale persona fisica – trasgressore, e quale legale Parte_1 rappresentante della Società obbligata in solido, v'è stata Parte_2
l'emissione di un atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Più in particolare, con l'atto di accertamento della violazione CP_1 n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019, è stato contestato al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute dalla società per il periodo da dicembre 2016 Parte_2 a giugno 2017 per un importo di quote non versate pari ad € 3.967,00. Le quote a carico dell'impresa individuale erano state denunciate dallo stesso datore di lavoro nella denuncia mensile relativa al periodo Pt_3 sopra indicato.
L'impresa in questione ha a suo tempo omesso il versamento integrale delle stesse nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi.
Non risultano pervenuti pagamenti entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, termine stabilito dalla normativa, come si evince dalla schermata della procedura recupero crediti e, pertanto, l' di CP_1
Terni ha emanato il provvedimento oggetto dell'odierna opposizione.
E' bene premettere che, ai fini della determinazione dell'importo di euro
10.000 annui individuato come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli, si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro
10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Ciò posto in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie va rilevato innanzitutto che l'opponente non contesta l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in questione nei termini ordinari, né in quelli indicati dall'atto di accertamento a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione opposta. Poiché la parte ricorrente non ha provato l'avvenuto tempestivo pagamento della somma de qua, che viceversa l'azienda ha dichiarato all' con la denuncia mensile la sussistenza CP_1 Pt_4 dell'omissione contributiva è pacifica in causa. Più in particolare, nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi Pt_3 facenti carico all'azienda e dovuti all' l'azienda ha dichiarato di aver CP_1 trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti ed ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla CP_1 base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672;
Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). Ne deriva quindi che risultano le condizioni tutte prescritte della normativa vigente per la notifica dell'atto di accertamento e per l'emanazione della ordinanza di ingiunzione opposta.
Priva di pregio la contestazione afferente l'omessa e/o invalida notifica dell'atto prodromico il titolo impugnato, funditus l'atto di accertamento della violazione n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019. CP_1
Occorre, infatti, rilevare, in disparte la circostanza dirimente che la documentazione depositata dall'Istituto è stata solo tardivamente contestata dalla difesa attorea nelle note di discussione, che l'atto di accertamento citato risulta essere stato regolarmente e ritualmente notificato all'odierno opponente con raccomandata a/r n.78603203387 - 4 e dallo stesso ritirata presso l'Ufficio postale in data 11.05.2019 con sottoscrizione del perfettamente Parte_1 leggibile (cfr. sottoscrizione sul retro della racc. con la firma apposta in calce alla procura ad litem in atti), inoltre risulta inviata all'opponente una ulteriore raccomandata n.66603203387 - 9 (cfr. racc. a/r e CAD all.ti alla memoria ). CP_1
E', altresì, necessario evidenziare che l'integrazione dell'illecito amministrativo (trattandosi di illecito depenalizzato, com'è noto, la responsabilità
è personale) si ha allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica dell'inadempienza, a nulla valendo il fatto che poi successivamente tali somme siano poi state pagate o eliminate per altro istituto di legge. Esauriti i tre mesi di tempo l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'erogazione della sanzione amministrativa.
Con specifico riferimento alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, occorre considerare che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Infatti, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, deve essere individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Inoltre, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr.
Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786).
In ogni caso prive di pregio si rivelano le deduzioni incentrate sulla presunta “carenza di motivazione” e/o “indeterminatezza” dell'impugnata ordinanza, dal momento che in essa è dato rinvenire l'esplicito richiamo all'avviso di accertamento precedentemente notificato, nel quale erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento.
Occorre, poi, evidenziare che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354), di talchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti
(Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre
2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939), né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017, n.
39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130; Cass. pen., 14 maggio 2012, n.
18100). Inoltre, l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto, come nel caso di specie, soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori (Cass. pen., 28 agosto 2018, n. 39043; Cass. pen., 7 novembre 2012,
n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598; Cass. pen., 15 giugno 2015, n. 24917). Del tutto irrilevante è il fatto che la società quale Parte_5 obbligata in solido, sia stata sottoposta a procedura concorsuale, atteso che il datore di lavoro è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del
1981, la responsabilità è personale (Cass. 14 aprile 2015, n. 26712; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26274).
Così come è irrilevante l'eventuale esdebitazione, considerato che, per espressa previsione di legge, le sanzioni amministrative, che hanno carattere autonomo e personale, sono escluse dal beneficio (cfr. art. 14 terdecies, c. 2, lettera b, della legge n. 3 del 2012). Peraltro, l'illecito prescinde dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse (Cass. pen., 15 giugno 2012, n. 23794), avendo la
Corte costituzionale già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità
(Corte cost., 21 maggio 2014, n. 139). Tardività della contestazione e violazione dell'art.14 Legge n.689/1981.
Non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni, neppure, la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
Osserva al riguardo il decidente all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 15.1.2016.
Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n.
689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Delineata, nei termini ora esposti, la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016, può con certezza affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie, alle sedi territorialmente competenti) CP_1 sarebbero stati trasmessi in un breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021,
n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n.689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. Lgs. n.8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte e che sono state imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato d. lgs pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812). Prescrizione.
Il ricorrente ha poi eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Tanto premesso deve osservarsi poi che, come già evidenziato, il verbale di accertamento della violazione amministrativa è stato ritualmente notificato all'opponente personalmente in data 11.05.2019 ossia entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, decorrente, come detto, non dal momento in cui è stata commessa la violazione (relativa al periodo dicembre
2016 - giugno 2017 e dunque consumatasi, mese per mese, il 16° giorno del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute), ma dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. La notifica rituale del verbale di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione dell'ordinanza- ingiunzione opposta, ulteriormente intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tra l'altro tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Ne consegue che al termine quinquennale di prescrizione di cui al cit. art. 28 devono aggiungersi ulteriori 101 giorni.
Per tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di violazioni commesse a partire dal dicembre 2016 sino al giugno 2017, laddove il verbale di accertamento è stato notificato in data 11.05.2019 e l'ordinanza ingiunzione opposta pacificamente è stata notificata in data 6.04.2024.
Sanzioni.
A quanto ivi esposto, giova soltanto ancora aggiungere che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del
Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni CP_1 dei lavoratori -già denunciate all' trattenendo per sé le somme prelevate ai CP_1 lavoratori, ovvero ai propri collaboratori iscritti alla c.d. “Gestione Separata”. La sanzione in questione non ha una funzione puramente reintegratoria (e dunque una matematica corrispondenza con il danno arrecato al lavoratore e alla collettività), essendo invece finalizzata a garantire un'effettiva efficacia deterrente -generale e speciale- al fine di combattere l'endemica e grave piaga dell'evasione contributiva. La Corte di Cassazione, Sez. Penale ha così affermato: “…Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del
1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti” (cfr. Cass. Pen. Sez.3 sent. n.43811 del 10/04/2017, Sez.3, sent. n.3705 del 19/12/2013; Sez.3, sent. n.13100 del 19/01/2011). La Corte territoriale, facendo buon governo del principio di diritto suesposto, ha evidenziato, con argomentazioni congrue e logiche, che la situazione di difficoltà economica in cui versava l'imputato al momento dei fatti, espressamente considerata nei termini fattuali rappresentati con i motivi di appello non escludeva la rilevanza penale della condotta, emergendo la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti dovuti…” (cfr. sentenza n. 26579 del 20 maggio 2021).
L' resistente ha invero correttamente calcolato nel suo importo la CP_2 sanzione prevista per la violazione in esame, relativa, come detto, al mese indicato con riferimento alla annualità per cui è causa. Esauriti i tre mesi di tempo, come detto, l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, le quote a carico dei lavoratori richieste con il descritto atto di accertamento non sono state pagate, né nei termini ordinari, né nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, come si evince dalle schermate della procedura recupero crediti e come pacificamente ammesso dalla stessa opponente.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma
6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha chiaramente stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Appare plausibile e corretto che la misura della sanzione così determinata (intervenendo a seguito della pacifica e incontestata decisione del trasgressore di non effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pagamento costituente l'unica via che avrebbe consentito l'estinzione dei procedimenti sanzionatori e dei correlati illeciti amministrativi) debba portare, di norma e in coerenza con la ratio deflattiva del citato articolo 16, all'irrogazione, con riferimento a ciascuna annualità, di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. Nel caso di specie non v'è indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, sanzione che è stata legittimamente e correttamente quantificata nel rispetto della normativa di riferimento, come recepita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall' nelle circolari che si producono, né CP_2 v'è la lamentata “sproporzione (non motivata) della sanzione”. Da ultimo, va osservato che la questione della sproporzione della sanzione è stata superata dall'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. n. 48/23, che ha fissato i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative nel rispetto del principio di proporzionalità, modificando l'art. 2, comma 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463. In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito:
“all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”. CP_ L' uniformandosi alla novella legislativa, ha provveduto in autotutela e in applicazione del richiamato art. 23 d.l. n. 48/2023 a rideterminare la misura delle sanzioni avversate (cfr. provvedimento di autotutela e rideterminazione all.to agli atti ). CP_1
Pagamento rateale della sanzione ingiunta. Ultima richiesta dell'opponente è, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dello stesso, di disporre giudizialmente il pagamento rateale (n.30 rate mensili) della sanzione irrogata con l'ordinanza opposta. La richiesta non può trovare in questa sede accoglimento in quanto la rateazione ex art. 26 cit. potrà formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto La Corte di Cassazione già con sentenza n.5400 del 13.03.2006 aveva chiarito che “il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 26, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
poichè questa è applicata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria" indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell'art. 24, nè argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perchè tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento. Ne consegue che il giudice civile che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria” (cfr. da ultimo anche Cass. civile sez. II, del 27/10/2017, sent. n.25621). Pertanto, in ossequio al nuovo disposto normativo, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della sanzione amministrativa originata dalle violazioni in precedenza indicate per un importo pari ad euro 7.934,00 stante la rideterminazione delle sanzioni adottata in autotutela dall' a fronte dello ius CP_1 superveniens.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta nella sola parte riguardante la sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed in virtù della rideterminazione operata dall' condanna al CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 7.934,00;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni, lì, 9 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 424 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, in proprio e quale allora legale rappresentante della Società Parte_1 con sede legale in Terni, via Pola n.14, elettivamente Parte_2 domiciliato in Terni, Piazza Carrara n.10, presso lo studio degli Avv.ti Elisa
Esposito e Fabio Lancia che, anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. n.37875, racc. n. 7313, del
22.03.2024 per atto notaio di Roma ed elettivamente domiciliato Persona_1 in Terni, via Bramante n.13 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI - 001698645 notificata in data 6.04.2024 con il quale l' ha richiesto all'opponente il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 9.927,83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2017 sulla scorta di quanto accertato con verbale di accertamento n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019 CP_1 con il quale l' contestava all'odierno deducente la violazione dell'art.2, CP_2 comma 1 bis del D.L. n.483 del 12.09.1983 convertito in Legge n.638 dell'11.11.1983. Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001698645 per omessa notifica del verbale di accertamento n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019 e per omessa indicazione dell'esatto importo e delle mensilità delle ritenute previdenziali che non sarebbero state versate;
- nullità e/o invalidità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.14 della legge n.689/1981 non essendo stato notificato il verbale di accertamento entro 90 giorni bensì ad oltre un anno di distanza dalla presunta violazione consumatasi al più il 16.01.2018; - prescrizione del credito essendo stata notificata l'ordinanza opposta in data 2.04.2024 ad oltre 5 anni dalla commissione dell'illecito; - inesigibilità della condotta per intervenuto fallimento della società del 21.03.2018, Parte_2 in quanto da tale momento l'opponente non avrebbe più potuto pagare la somma ingiunta in virtù del principio della par condicio creditorum;
- nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa motivazione;
- eccessiva entità della sanzione considerate le dimensioni modeste della società sia come numero di dipendenti che come fatturato e le condizioni economiche del ricorrente personalmente;
- richiesta di dilazione di pagamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art.11 della Legge n.689/1981. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' di Terni CP_1 chiedendo: - in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, la riduzione della somma nella misura del minimo edittale o in quella ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, di concedere il pagamento rateale della sanzione in considerazione delle condizioni disagiate dell'opponente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Si è costituito l' contestando nel merito, in quanto infondato in fatto CP_1 ed in diritto, il ricorso avversario, insistendo per il rigetto per le ragioni diffusamente esposte nella memoria di costituzione e producendo i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni amministrative adottati in autotutela. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessaria una premessa in diritto in merito alle contestazioni di cui al titolo impugnato. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1° l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1°bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Anche nell'attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Come evidenziato con la circolare n.121/2016, il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con propria circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha precisato che “si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13, D.LGS. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n.689/1981”. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981 “per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”. Per le fattispecie di illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n.
689/1981 disciplina, inoltre, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La misura ridotta nella specie è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento. Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.
L'articolo 18 della legge n.689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla pubblica
Amministrazione, che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981 o un'altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati. Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza- ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro è, dunque, la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n.689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n.9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.
L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. CP_ La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, a carico di in proprio quale persona fisica – trasgressore, e quale legale Parte_1 rappresentante della Società obbligata in solido, v'è stata Parte_2
l'emissione di un atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Più in particolare, con l'atto di accertamento della violazione CP_1 n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019, è stato contestato al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute dalla società per il periodo da dicembre 2016 Parte_2 a giugno 2017 per un importo di quote non versate pari ad € 3.967,00. Le quote a carico dell'impresa individuale erano state denunciate dallo stesso datore di lavoro nella denuncia mensile relativa al periodo Pt_3 sopra indicato.
L'impresa in questione ha a suo tempo omesso il versamento integrale delle stesse nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi.
Non risultano pervenuti pagamenti entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, termine stabilito dalla normativa, come si evince dalla schermata della procedura recupero crediti e, pertanto, l' di CP_1
Terni ha emanato il provvedimento oggetto dell'odierna opposizione.
E' bene premettere che, ai fini della determinazione dell'importo di euro
10.000 annui individuato come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli, si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro
10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Ciò posto in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie va rilevato innanzitutto che l'opponente non contesta l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in questione nei termini ordinari, né in quelli indicati dall'atto di accertamento a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione opposta. Poiché la parte ricorrente non ha provato l'avvenuto tempestivo pagamento della somma de qua, che viceversa l'azienda ha dichiarato all' con la denuncia mensile la sussistenza CP_1 Pt_4 dell'omissione contributiva è pacifica in causa. Più in particolare, nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi Pt_3 facenti carico all'azienda e dovuti all' l'azienda ha dichiarato di aver CP_1 trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti ed ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla CP_1 base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672;
Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). Ne deriva quindi che risultano le condizioni tutte prescritte della normativa vigente per la notifica dell'atto di accertamento e per l'emanazione della ordinanza di ingiunzione opposta.
Priva di pregio la contestazione afferente l'omessa e/o invalida notifica dell'atto prodromico il titolo impugnato, funditus l'atto di accertamento della violazione n.8000.11/04/2019.0049084 dell'11.04.2019. CP_1
Occorre, infatti, rilevare, in disparte la circostanza dirimente che la documentazione depositata dall'Istituto è stata solo tardivamente contestata dalla difesa attorea nelle note di discussione, che l'atto di accertamento citato risulta essere stato regolarmente e ritualmente notificato all'odierno opponente con raccomandata a/r n.78603203387 - 4 e dallo stesso ritirata presso l'Ufficio postale in data 11.05.2019 con sottoscrizione del perfettamente Parte_1 leggibile (cfr. sottoscrizione sul retro della racc. con la firma apposta in calce alla procura ad litem in atti), inoltre risulta inviata all'opponente una ulteriore raccomandata n.66603203387 - 9 (cfr. racc. a/r e CAD all.ti alla memoria ). CP_1
E', altresì, necessario evidenziare che l'integrazione dell'illecito amministrativo (trattandosi di illecito depenalizzato, com'è noto, la responsabilità
è personale) si ha allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica dell'inadempienza, a nulla valendo il fatto che poi successivamente tali somme siano poi state pagate o eliminate per altro istituto di legge. Esauriti i tre mesi di tempo l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'erogazione della sanzione amministrativa.
Con specifico riferimento alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, occorre considerare che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Infatti, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, deve essere individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Inoltre, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr.
Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786).
In ogni caso prive di pregio si rivelano le deduzioni incentrate sulla presunta “carenza di motivazione” e/o “indeterminatezza” dell'impugnata ordinanza, dal momento che in essa è dato rinvenire l'esplicito richiamo all'avviso di accertamento precedentemente notificato, nel quale erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento.
Occorre, poi, evidenziare che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354), di talchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti
(Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre
2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939), né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017, n.
39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130; Cass. pen., 14 maggio 2012, n.
18100). Inoltre, l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto, come nel caso di specie, soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori (Cass. pen., 28 agosto 2018, n. 39043; Cass. pen., 7 novembre 2012,
n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598; Cass. pen., 15 giugno 2015, n. 24917). Del tutto irrilevante è il fatto che la società quale Parte_5 obbligata in solido, sia stata sottoposta a procedura concorsuale, atteso che il datore di lavoro è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del
1981, la responsabilità è personale (Cass. 14 aprile 2015, n. 26712; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26274).
Così come è irrilevante l'eventuale esdebitazione, considerato che, per espressa previsione di legge, le sanzioni amministrative, che hanno carattere autonomo e personale, sono escluse dal beneficio (cfr. art. 14 terdecies, c. 2, lettera b, della legge n. 3 del 2012). Peraltro, l'illecito prescinde dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse (Cass. pen., 15 giugno 2012, n. 23794), avendo la
Corte costituzionale già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità
(Corte cost., 21 maggio 2014, n. 139). Tardività della contestazione e violazione dell'art.14 Legge n.689/1981.
Non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni, neppure, la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
Osserva al riguardo il decidente all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 15.1.2016.
Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n.
689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Delineata, nei termini ora esposti, la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016, può con certezza affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie, alle sedi territorialmente competenti) CP_1 sarebbero stati trasmessi in un breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021,
n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n.689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. Lgs. n.8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte e che sono state imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato d. lgs pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812). Prescrizione.
Il ricorrente ha poi eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Tanto premesso deve osservarsi poi che, come già evidenziato, il verbale di accertamento della violazione amministrativa è stato ritualmente notificato all'opponente personalmente in data 11.05.2019 ossia entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, decorrente, come detto, non dal momento in cui è stata commessa la violazione (relativa al periodo dicembre
2016 - giugno 2017 e dunque consumatasi, mese per mese, il 16° giorno del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute), ma dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. La notifica rituale del verbale di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione dell'ordinanza- ingiunzione opposta, ulteriormente intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tra l'altro tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Ne consegue che al termine quinquennale di prescrizione di cui al cit. art. 28 devono aggiungersi ulteriori 101 giorni.
Per tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di violazioni commesse a partire dal dicembre 2016 sino al giugno 2017, laddove il verbale di accertamento è stato notificato in data 11.05.2019 e l'ordinanza ingiunzione opposta pacificamente è stata notificata in data 6.04.2024.
Sanzioni.
A quanto ivi esposto, giova soltanto ancora aggiungere che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del
Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni CP_1 dei lavoratori -già denunciate all' trattenendo per sé le somme prelevate ai CP_1 lavoratori, ovvero ai propri collaboratori iscritti alla c.d. “Gestione Separata”. La sanzione in questione non ha una funzione puramente reintegratoria (e dunque una matematica corrispondenza con il danno arrecato al lavoratore e alla collettività), essendo invece finalizzata a garantire un'effettiva efficacia deterrente -generale e speciale- al fine di combattere l'endemica e grave piaga dell'evasione contributiva. La Corte di Cassazione, Sez. Penale ha così affermato: “…Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del
1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti” (cfr. Cass. Pen. Sez.3 sent. n.43811 del 10/04/2017, Sez.3, sent. n.3705 del 19/12/2013; Sez.3, sent. n.13100 del 19/01/2011). La Corte territoriale, facendo buon governo del principio di diritto suesposto, ha evidenziato, con argomentazioni congrue e logiche, che la situazione di difficoltà economica in cui versava l'imputato al momento dei fatti, espressamente considerata nei termini fattuali rappresentati con i motivi di appello non escludeva la rilevanza penale della condotta, emergendo la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti dovuti…” (cfr. sentenza n. 26579 del 20 maggio 2021).
L' resistente ha invero correttamente calcolato nel suo importo la CP_2 sanzione prevista per la violazione in esame, relativa, come detto, al mese indicato con riferimento alla annualità per cui è causa. Esauriti i tre mesi di tempo, come detto, l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, le quote a carico dei lavoratori richieste con il descritto atto di accertamento non sono state pagate, né nei termini ordinari, né nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, come si evince dalle schermate della procedura recupero crediti e come pacificamente ammesso dalla stessa opponente.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma
6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha chiaramente stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Appare plausibile e corretto che la misura della sanzione così determinata (intervenendo a seguito della pacifica e incontestata decisione del trasgressore di non effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pagamento costituente l'unica via che avrebbe consentito l'estinzione dei procedimenti sanzionatori e dei correlati illeciti amministrativi) debba portare, di norma e in coerenza con la ratio deflattiva del citato articolo 16, all'irrogazione, con riferimento a ciascuna annualità, di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. Nel caso di specie non v'è indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, sanzione che è stata legittimamente e correttamente quantificata nel rispetto della normativa di riferimento, come recepita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall' nelle circolari che si producono, né CP_2 v'è la lamentata “sproporzione (non motivata) della sanzione”. Da ultimo, va osservato che la questione della sproporzione della sanzione è stata superata dall'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. n. 48/23, che ha fissato i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative nel rispetto del principio di proporzionalità, modificando l'art. 2, comma 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463. In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito:
“all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”. CP_ L' uniformandosi alla novella legislativa, ha provveduto in autotutela e in applicazione del richiamato art. 23 d.l. n. 48/2023 a rideterminare la misura delle sanzioni avversate (cfr. provvedimento di autotutela e rideterminazione all.to agli atti ). CP_1
Pagamento rateale della sanzione ingiunta. Ultima richiesta dell'opponente è, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dello stesso, di disporre giudizialmente il pagamento rateale (n.30 rate mensili) della sanzione irrogata con l'ordinanza opposta. La richiesta non può trovare in questa sede accoglimento in quanto la rateazione ex art. 26 cit. potrà formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto La Corte di Cassazione già con sentenza n.5400 del 13.03.2006 aveva chiarito che “il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 26, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
poichè questa è applicata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria" indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell'art. 24, nè argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perchè tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento. Ne consegue che il giudice civile che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria” (cfr. da ultimo anche Cass. civile sez. II, del 27/10/2017, sent. n.25621). Pertanto, in ossequio al nuovo disposto normativo, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della sanzione amministrativa originata dalle violazioni in precedenza indicate per un importo pari ad euro 7.934,00 stante la rideterminazione delle sanzioni adottata in autotutela dall' a fronte dello ius CP_1 superveniens.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta nella sola parte riguardante la sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed in virtù della rideterminazione operata dall' condanna al CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 7.934,00;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni, lì, 9 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri