Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1492/2023 R.G., avente per oggetto: “contratto di appalto”;
TRA
, nata in [...] in data [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale erede del marito , Persona_1
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_2
, quale erede del padre , C.F._2 Persona_1
entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni LO PRESTI
GIOVANNI;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
“ , avente sede legale in Siracusa, fraz. Cassibile, Controparte_1
via delle Magnolie, 33 (c. fisc. e partita Iva , in persona del suo P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Felice Lamicela;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 25.2.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1
coniugi (dante causa delle odierne appellanti, deceduto in corso di causa) Persona_1
e esponendo: di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita di un Parte_1
fabbricato abitativo da realizzarsi, con annesso terreno circostante, per il prezzo complessivo di €300.000,00; nel contratto era previsto che, nell'ipotesi di mancato accesso, da parte dei promittenti acquirenti al mutuo bancario necessario al Parte_3
completamento del pagamento del prezzo, la società avrebbe trasferito il fabbricato CP_1
al rustico e col solaio di copertura, per un prezzo inferiore concordato;
ciò che, poi, era in concreto avvenuto con atto di compravendita in notaio del 05.03.2013; Persona_2
successivamente al rogito, su incarico dei aveva proseguito nei Parte_3 CP_1
lavori di edificazione, fino a che i rapporti tra le parti si erano incrinati e i lavori erano stati interrotti nel mese di agosto del 2013.
Essendo quindi insorta controversia in ordine al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti successivamente alla stipula del rogito, aveva, dapprima, promosso un CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo sull'immobile oggetto dei lavori e, successivamente, iniziato giudizio di merito con cui chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di € 66.000,00, quale somma comprensiva di quanto stimato dal CTU per i lavori eseguiti, e di ulteriori spese sostenute a vario titolo da essa attrice nel corso dell'attività edificatoria (fino alla dismissione del cantiere) tra cui, per quel che qui interessa, per direzione lavori, detratta la somma di €36.400,00 che i committenti avevano già pagato in corso d'opera. Parte_3
Costituitisi in giudizio dinanzi al Tribunale, i contestavano la domanda, Parte_3
sostenendo di avere integralmente pagato i lavori eseguiti da opo l'atto di vendita CP_1
del 05/03/2013 e, anzi, ritenendo di aver pagato somme superiori a quelle dovute, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice alla restituzione della somma di euro 9.427,27.
Con sentenza n. 1533/2023, pubblicata il 14.8.2023 (nel proc. n. 5987/2025 RG), il
Tribunale di Siracusa così statuiva: 1) condannava e al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 2.267,7855, a titolo di residuo Controparte_1
corrispettivo dell'appalto; 2) rigettava le altre domande;
3) compensava integralmente le spese legali del procedimento in oggetto e del procedimento di accertamento tecnico
2 preventivo;
4) poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per ATP.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello in proprio e quale erede Parte_1
del defunto marito , e quale erede del padre Persona_1 Parte_2 [...]
, chiedendo la riforma della stessa, sulla base di due motivi di seguito esposti. Per_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, sulle conclusioni come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza appellata
Il Tribunale, nell'accogliere in misura assai limitata la domanda di ha Controparte_1 stabilito che, a titolo di corrispettivo per i lavori edili eseguiti dopo la stipula dell'atto di vendita, a fosse dovuta la somma di €30.137,45 (così quantificata detraendo, dalla CP_1
stima peritale dei lavori, il costo attribuito dal CTU alla realizzazione della copertura, avvenuta ante rogito notarile, e quindi già remunerata), oltre l'Iva al 21%, per complessivi €
36.466,3145.
Alla detta somma di €36.466,3145 (comprensiva di IVA) il giudice di prime cure ha aggiunto ulteriori €2.201,47, quale rimborso dovuto alla società per l'onorario da CP_1 essa pagato all'arch. che aveva eseguito la direzione lavori post rogito CP_3
notarile; quindi, dal totale dovuto -€ 38.667,7845-, ha detratto €36.400,00, pacificamente già pagati dalla committenza nel corso dei lavori;
ha quindi condannato i al Parte_3 pagamento, in favore dell'appaltatrice della somma di € 2.267,78, quale residuo CP_1
credito della società attrice;
il tutto con spese legali e peritali di giudizio interamente compensate.
Motivi di appello e ragioni della decisione
Le appellanti criticano la sentenza impugnata, sostenendo con il primo, articolato, motivo che avrebbe errato il giudice a ritenere sussistente un residuo credito di nei confronti CP_1
di essi committenti, e a rigettare, di conseguenza, la domanda da loro spiegata in riconvenzione, volta alla restituzione della somma asseritamente pagata in eccedenza.
In particolare, le appellanti sostengono:
1) che ha errato il Tribunale a gravare di Iva al 21% l'importo dovuto da esse committenti alla a titolo di corrispettivo per il lavori realizzati post rogito del CP_1
3 notaio del 05.03.2013, ritenendo che il Giudice avrebbe dovuto invece Per_2 computare l'Iva sul corrispettivo applicando l'aliquota agevolata del 4%; conseguentemente, gravando l'imponibile di Iva al 4%, la somma complessiva a credito della sarebbe risultata inferiore rispetto a quanto pagato dai CP_1 committenti medio tempore, con conseguente obbligo restitutorio a carico del appaltatore (oggetto della domanda riconvenzionale da loro spiegata in primo grado, e rigettata); 2) che ha errato altresì il Tribunale a riconoscere, in favore della e con CP_1 addebito alle odierne appellanti, il rimborso degli oneri relativi alla direzione lavori, asseritamente svolta dall'arch. anche per l'attività di edificazione CP_3 successiva al trasferimento dell'immobile (con rogito del notaio del Per_2
5.3.2013); sostengono, in particolare, che non vi è prova, né della permanenza dell'incarico in capo all'arch. post 5.3.2013, né dell'effettività del pagamento CP_3 pretesamente eseguito a tale titolo da parte della CP_1
3) che ha errato il Tribunale a rigettare la domanda riconvenzionale di restituzione avanzata da esse appellanti all'esito della corretta quantificazione dei rapporti di dare/avere tra le parti. Il primo e il terzo profilo sono infondati, mentre è fondato il secondo.
E invero, risulta dagli atti che, con scrittura privata del 27.6.2012, si è Controparte_1
obbligata a vendere ad e un fabbricato per civile Persona_1 Parte_1
abitazione, con terreno di pertinenza, da costruirsi come da progetto allegato al contratto, cui era anche allegato il capitolato d'appalto.
Nel preliminare, le parti hanno previsto che nell'ipotesi in cui la parte promissaria acquirente non avesse ottenuto il mutuo necessario completare il pagamento dell'immobile, le parti avrebbero concordato altre eventuali soluzioni possibili, con la specificazione che l'atto pubblico di vendita sarebbe comunque avvenuto dopo l'ultimazione della struttura con il manto di copertura.
Risulta altresì dagli atti, ed è pacifico tra le parti, che, stante il mancato accesso al mutuo da parte dei promissari acquirenti, con atto pubblico di compravendita del 5.3.2013,
[...]
ha trasferito il fabbricato in corso di costruzione con le sole strutture portanti e il solaio CP_1
di copertura, con annesso terreno di pertinenza, e che i lavori sono tuttavia proseguiti da parte della società CP_1
Ciò posto, in seguito alla stipulazione del contratto definitivo di vendita, il rapporto tra le parti è proseguito (pacificamente) come appalto privato d'opera non consacrato in un atto scritto.
Orbene, così ricostruita la vicenda, premesso che esula dalla competenza di questo giudice l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta
4 dell'IVA (invocata dalle appellanti), ritiene il collegio che parte appellante non ha adeguatamente provato di aver diritto a fruire della agevolazione fiscale nella misura dedotta (4%).
Non risulta, infatti, resa e consegnata all'impresa appaltatrice l'autocertificazione dei committenti che attesti il diritto al beneficio fiscale per i lavori in questione, legittimante la facoltà per l'impresa di applicare l'IVA in misura ridotta.
Né può ritenersi all'uopo sufficiente, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, la dichiarazione fiscale contenuta nell'atto pubblico di vendita, “agevolazioni prima casa”, poiché questa attiene, specificamente ed espressamente, soltanto al trasferimento della proprietà del bene, e non anche alle prestazioni d'opera.
Ne segue che correttamente il primo giudice ha determinato il corrispettivo dell'appalto, alla stregua della CTU (in mancanza di accordo), in complessivi €36.466,3145, computando la somma dovuta per l'IVA nell'aliquota ordinaria del 21% (su un imponibile di €30.137,45).
E' invece fondato il secondo profilo di censura con cui parte appellante si duole che il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'impresa ad una “remunerazione” per l'attività di direzione dei lavori. Alla stregua di ciò, all'importo spettante per i lavori è stato aggiunto un ulteriore importo di € 2.201,47 (Iva inclusa), così determinato in base a una fattura (del 27.3.2013) emessa nei confronti della società dall'arch. che era CP_1 CP_3
la direttrice dei lavori nominata per la fase di esecuzione del preliminare di vendita.
Si osserva al riguardo che, mentre gli costi della D.L. per i lavori eseguiti dalla CP_1 sino alla data della vendita, erano (pacificamente) a carico dell'alienante/costruttore, per l'appalto che si è intercorso tra le parti dopo l'atto definitivo di vendita, la nomina del D.L. spettava ai nuovi proprietari-committenti, e il rapporto d'opera col tecnico si è svolto direttamente con questi ultimi (che hanno dedotto di aver nominato un tecnico di fiducia).
Nessun rimborso spetta, dunque, all'impresa per eventuali spese relative alla D.L., in disparte dalla considerazione che, come dedotto dagli appellanti, non vi è prova dell'effettivo esborso delle somme indicate in fattura per le asserite prestazioni dell'arch.
. CP_3
In definitiva, allora, l'importo dei lavori eseguiti dalla successivamente alla Controparte_1
data del 5.3.2023, ammonta unicamente a complessivi € €36.466,31, comprensivi di IVA.
5 Da questo importo va detratto quanto è stato corrisposto dai coniugi pari a € Parte_4
36.400,00, pacificamente ammesso dalle parti ed accertato in sentenza (con statuizione non oggetto di censura), residuando per differenza un importo, ancora dovuto dai committenti all'impresa, di € 66,31 (inferiore a quello, di € 2.267,78, indicato dal primo giudice).
Residuando un credito dell'impresa, se pur minimo, risulta infondato il terzo profilo di critica, afferente alla richiesta di restituzione di somme pretesamente pagate in eccesso.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, e Parte_2 Parte_1 odierne appellanti, vanno condannate a pagare a la minor somma di € 66,31, Controparte_1
mentre va confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione di somme.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante critica la statuizione relativa alle spese processuali, con cui il giudice ha disposto la integrale compensazione delle stesse.
Il motivo è infondato.
Invero, il primo giudice ha fatto buon governo dei principi codicistici in tema di regolamento delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza reciproca, stante il limitatissimo accoglimento della domanda formulata da (che aveva Controparte_1
agito per il pagamento di un asserito credito di €66.085,70), e stante il rigetto della domanda riconvenzionale delle (che asserivano di aver pagato in eccedenza rispetto al Parte_3
dovuto).
Tale statuizione va confermata anche all'esito del gravame, e analogo criterio va applicato per le spese del grado, che vanno ugualmente compensate in ragione del limitatissimo accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1492/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1533/2023 del Tribunale di Siracusa, e in parziale riforma di detta sentenza, condanna le appellanti al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€66,31 per le ragioni di cui in motivazione;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Catania il 15 aprile 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
6 IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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