Sentenza 3 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/01/2022, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00008/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2021, proposto da
GI QU, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Campa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la dichiarazione
ex art. 22 ss. l. 241/1990, del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso,
e per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Campa per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per l’Inps;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) con istanza del 11 maggio 2021, parte ricorrente chiedeva l’accesso agli atti presupposti del provvedimento con cui l’INPS di Lecce disconosceva determinate giornate di lavoro agricolo, con la dicitura “ Disconoscimento gg. ditta AG SI ”;
- b) con pec dell’11 giugno 2021, l’INPS negava l’accesso perché, ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. “g”, del regolamento per l’accesso agli atti (giusta determina n. 366/2021), il verbale di accertamento ispettivo INPS e gli atti ad esso connessi sono esclusi dall’accesso per motivi attinenti alla riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni;
- c) si è costituito in giudizio l’INPS;
- d) alla camera di consiglio del 16 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che, con riferimento al suddetto regolamento INPS, la giurisprudenza (v. T.A.R. Molise, n. 475 del 27 dicembre 2019), ha osservato che:
- a) conformemente all’art. 24 L. n. 241/1990 (secondo cui, in tutti i casi in cui siano ravvisabili le esclusioni al diritto di accesso ivi contemplati, resta fermo l’obbligo di ostensione dei documenti “ la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici ”), l’art. 20 del medesimo regolamento « 6.2. […] stabilisce che l’accesso debba comunque essere consentito rispetto “ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici” (art. 20) »;
- b) « 6.3. […] in forza della norma di chiusura di cui all’art. 24, co. 7, l. 241/1990, così come richiamata dall’art. 20 del Regolamento INPS, la predetta esigenza di tutela [della riservatezza] risulta cedevole rispetto alla contrapposta esigenza del soggetto datoriale di contestare utilmente in giudizio le risultanze dell’accertamento ispettivo, a patto che (e nei limiti in cui) sia ravvisabile la rilevanza delle dichiarazioni in questione rispetto alla impugnazione del verbale di accertamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10.04.2019 n. 2345) »;
- c) « 6.5. Nel contempo, ai fini del necessario bilanciamento tra i contrapporti interessi, proprio dell’accesso difensivo, è necessario regolare le concrete modalità della ostensione in modo tale da ridurne al minimo l’incidenza nella sfera soggettiva dei lavoratori: “Va ammesso l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori acquisite nel corso dell'attività ispettiva; l'esigenza specifica di tutelare i lavoratori contro eventuali comportamenti ritorsivi del datore di lavoro trova soluzione nella possibilità per l'Istituto di oscurare i riferimenti dei lavoratori dai provvedimenti rispetto ai quali viene chiesto l'accesso” (T.A.R. Genova, Sez. II, 02/12/2016 n. 1197) »;
3) Ritenuto – in ragione di quanto in precedenza riportato, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi – che:
- a) nel caso di specie, sia evidente l’interesse “difensivo” fatto valere da parte ricorrente, la quale ha chiesto di conoscere gli atti presupposti del disconoscimento delle giornate lavorative nei propri confronti, onde verificare la legittimità di tale operazione e far valere, se del caso, le proprie contrarie ragioni nelle sedi competenti (come specificato nell’istanza di accesso);
- b) il diniego impugnato è, quindi, illegittimo, considerato che l’astratta previsione di sottrazione di determinati atti all’accesso non va intesa in senso assoluto, ma va riferita al singolo caso concreto, in relazione al quale l’Ente è chiamato ad effettuare un bilanciamento tra l’interesse fatto valere dal richiedente l’accesso e l’eventuale riservatezza del soggetto controinteressato;
- c) qualora emergano profili di riservatezza contrastanti con l’ostensione degli atti, tali profili possano essere adeguatamente tutelati tramite l’oscuramento (come sul punto evidenziato dalla menzionata giurisprudenza);
- d) non risulta, peraltro, di ostacolo all’ostensione degli atti richiesti l’avere l’INPS, all’esito dell’espletata istruttoria, trasmesso comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, avendo la giurisprudenza amministrativa condivisibilmente chiarito che: “ L'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell' art. 329 c.p.p, di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241 del 1990 ” (TAR Palermo, I, 12.10.2020, n. 2057, nonché la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, quella svolta dall’INPS è un’attività amministrativa, svolta nell’ambito delle funzioni istituzionali proprie dell’Istituto, con la conseguenza che, non essendovi atti di indagine penale propriamente detti, la documentazione raccolta non si sottrae all’accesso;
4) Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada ordinato all’INPS di Lecce di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, l’accesso agli atti domandati da parte ricorrente, procedendo all’oscuramento degli eventuali dati attinenti alla riservatezza di soggetti terzi.
5) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Campa, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO