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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 3499/2024 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione scritta in data 23/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Marco Galli ricorrente
E
Controparte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Patrizio Giannini resistente
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto 85/2024 con il quale il Tribunale di Foggia gli ingiungeva il pagamento, in favore della (d'ora innanzi anche solo , della somma Controparte_1 CP_1 complessiva pari ad € 52.000,00, oltre agli accessori di legge ed alle spese della fase monitoria. Parte opponente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accogliere la presente opposizione e per gli effetti: 2) Revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigettare la richiesta (presente o futura) di controparte di provvisoria esecuzione;
4) condannare la controparte alla ripetizione delle somme eventualmente versate dall'opponente in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre agli interessi dal giorno della domanda1 ; 5) in via subordinata: ridimensionare la pretesa creditoria dell'opposto, come sopra quantificata, o nella diversa misura di giustizia”, con vittoria di spese. Integrato il contradditorio, parte opposta ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto la conferma del D.I. opposto da dichiararsi esecutivo. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n. 5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011). Va pure rimarcato che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, la Suprema Corte ha, poi, affermato che:
“La svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad CP_1 erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., sia della "data certa" per la partecipazione al concorso dei creditori nel fallimento ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare” (Cass. Sez. Lav. n. 23616/2020). Ed anche Cass. Sez. Lav. n. 25888/2008 ha statuito che: “La , prevista dalla CP_1 contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.”. Nel caso di specie, l'importo del credito azionato in via monitoria è derivato dalle somme dovute a titolo di accantonamenti, contributi e maggiorazioni per ritardato versamento in relazione alle denunce dei lavoratori occupati dall'opponente nel periodo da aprile 2021 fino a giugno 2023. L'opponente, in questa sede, si è limitato a contestare in maniera estremamente generica l'an ed il quantum della pretesa creditoria senza alcuna specificazione relativa al caso concreto. In ogni caso vi è prova del credito offerta dalle denunce mensili e dalle dichiarazioni sottoscritte dalla stessa impresa debitrice, e che pertanto costituiscono una vera e propria ricognizione del debito maturato nei confronti della . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver concluso degli accordi transattivi con i dipendenti in base ai quali pagherà le somme dovute, ma il comparto probatorio risulta privo del benché minimo riscontro in relazione ai promessi pagamenti (dall'allegato 3 del ricorso introduttivo, infatti, risulta che le rate sarebbero dovute partire dal mese di luglio 2024). Peraltro, come spiega Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.670, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla , quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, CP_1 gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, pur configurandosi il rapporto con la quale delegazione di pagamento. CP_1
La delegazione può essere revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la poter disporre delle somme CP_1 necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi. Nel caso in esame la prova del pagamento diretto non è stata fornita. Del pari, a nulla rileva la proposta di concordato minore presso l'organismo di composizione della crisi SOS di Foggia, dedotta da parte opponente già nelle note di trattazione scritta del 03.10.2024, e rimasta, ad oggi, assolutamente non provata. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, deve confermarsi il D.I. opposto che va, pertanto, dichiarato esecutivo, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309). Da ultimo, non può essere accolta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che tale affermazione di responsabilità processuale postula necessariamente la dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno, che difetta nel caso di specie. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3499/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 85/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre i.v.a., c.p.a., spese
[...] di c.u. se versate e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Beatrice Notarnicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 3499/2024 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione scritta in data 23/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Marco Galli ricorrente
E
Controparte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Patrizio Giannini resistente
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto 85/2024 con il quale il Tribunale di Foggia gli ingiungeva il pagamento, in favore della (d'ora innanzi anche solo , della somma Controparte_1 CP_1 complessiva pari ad € 52.000,00, oltre agli accessori di legge ed alle spese della fase monitoria. Parte opponente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accogliere la presente opposizione e per gli effetti: 2) Revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigettare la richiesta (presente o futura) di controparte di provvisoria esecuzione;
4) condannare la controparte alla ripetizione delle somme eventualmente versate dall'opponente in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre agli interessi dal giorno della domanda1 ; 5) in via subordinata: ridimensionare la pretesa creditoria dell'opposto, come sopra quantificata, o nella diversa misura di giustizia”, con vittoria di spese. Integrato il contradditorio, parte opposta ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto la conferma del D.I. opposto da dichiararsi esecutivo. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n. 5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011). Va pure rimarcato che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, la Suprema Corte ha, poi, affermato che:
“La svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad CP_1 erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., sia della "data certa" per la partecipazione al concorso dei creditori nel fallimento ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare” (Cass. Sez. Lav. n. 23616/2020). Ed anche Cass. Sez. Lav. n. 25888/2008 ha statuito che: “La , prevista dalla CP_1 contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.”. Nel caso di specie, l'importo del credito azionato in via monitoria è derivato dalle somme dovute a titolo di accantonamenti, contributi e maggiorazioni per ritardato versamento in relazione alle denunce dei lavoratori occupati dall'opponente nel periodo da aprile 2021 fino a giugno 2023. L'opponente, in questa sede, si è limitato a contestare in maniera estremamente generica l'an ed il quantum della pretesa creditoria senza alcuna specificazione relativa al caso concreto. In ogni caso vi è prova del credito offerta dalle denunce mensili e dalle dichiarazioni sottoscritte dalla stessa impresa debitrice, e che pertanto costituiscono una vera e propria ricognizione del debito maturato nei confronti della . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver concluso degli accordi transattivi con i dipendenti in base ai quali pagherà le somme dovute, ma il comparto probatorio risulta privo del benché minimo riscontro in relazione ai promessi pagamenti (dall'allegato 3 del ricorso introduttivo, infatti, risulta che le rate sarebbero dovute partire dal mese di luglio 2024). Peraltro, come spiega Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.670, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla , quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, CP_1 gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, pur configurandosi il rapporto con la quale delegazione di pagamento. CP_1
La delegazione può essere revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la poter disporre delle somme CP_1 necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi. Nel caso in esame la prova del pagamento diretto non è stata fornita. Del pari, a nulla rileva la proposta di concordato minore presso l'organismo di composizione della crisi SOS di Foggia, dedotta da parte opponente già nelle note di trattazione scritta del 03.10.2024, e rimasta, ad oggi, assolutamente non provata. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, deve confermarsi il D.I. opposto che va, pertanto, dichiarato esecutivo, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309). Da ultimo, non può essere accolta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che tale affermazione di responsabilità processuale postula necessariamente la dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno, che difetta nel caso di specie. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Beatrice Notarnicola, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3499/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 85/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre i.v.a., c.p.a., spese
[...] di c.u. se versate e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Beatrice Notarnicola