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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 418 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza del 13/12/2024 comunicata il 15/12/2024, vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
09/07/1955 (cod. fis. ) rappresentato e difeso da se stesso ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina Via Boner n. 9 (studio Avv. Manuela Mento)
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
(cod. fis. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Giovanni C.F._2
Cicala in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Barcellona Pozzo di Gotto Via Papa Giovanni XXIII n. 242
APPELLATO società conferita di Lloyd Adriatico S.p.A. in persona del legale CP_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Messina, Via Giovanni Grillo Is. 214/B n.61 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Rizzo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 465/2019 emessa in data 09/05/2019 dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 1216/2012.
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 08/10/2112 conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'Avv. chiedendone, Parte_1
previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 100.400,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda esponeva, quale antefatto, la circostanza costituita dal sinistro stradale subito in data
29/05/2001, che veniva causato della condotta tenuta dal conducente del veicolo investitore ed all'esito del quale aveva riportato postumi invalidanti accertati in seno a relazione medica e per il quale si rivolgeva all'Avv. per essere assistito nelle Parte_1
procedure di risarcimento, sia avverso il mezzo investitore sia in forza di una polizza infortuni personale con la .. L'attore deduceva però di aver Controparte_3
perso, per prescrizione, il diritto all'indennizzo derivante dalla polizza individuale per infortuni a causa della condotta omissiva tenuta dal suddetto legale al quale si era rivolto per procedere al recupero delle somme previste dalla polizza, stante la mancata instaurazione nei termine della necessaria azione giudiziaria nei riguardi dell'impresa assicuratrice dopo la mancata definizione stragiudiziale della pratica;
lamentava altresì la violazione dei canoni di deontologia professionale dell'avvocato, stante la falsa informazione relativa alla presunta instaurazione dell'azione giudiziaria, nonché la falsa attestazione relativa allo stato di avanzamento della procedura innanzi al Tribunale adito, come pure la reticenza del procuratore con condotta ostativa ad un incontro per ottenere chiarimenti. L'attore esponeva altresì che era poi stata presentata denuncia di pag. 2/7 sinistro professionale dallo stesso Avv. alla propria compagnia di Parte_1
assicurazione (Allianz Ass.ni S.p.a.) ma solo a seguito di sollecitazione della procedura di responsabilità davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di
Gotto e lamentava la perdita patrimoniale riconducibile all'inadempimento dell'avvocato chiedendo quindi un risarcimento omnicomprensivo di Euro 100.400,00, di cui Euro 400,00 quale restituzione dell'acconto consegnato per l'avvio della azione giudiziaria mai intrapresa.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1216/2012 si costituiva Parte_1
contestando la fondatezza degli assunti attorei, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, in via preliminare, la chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazione Controparte_2
Si costituiva in giudizio anche la compagnia terza chiamata, riconoscendo l'esistenza del rapporto assicurativo con il convenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e senza audizione del convenuto stante il rifiuto dello stesso alla sua escussione per interrogatorio formale.
All'udienza del 09/05/2019 fissata ex art. 281 sexies c.p.c. , sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva decisa con sentenza in pari data con la quale il Tribunale ha così statuito: “Accoglie la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di per le causali e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento della somma di Euro 400,00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria per le superiori causali;
condanna al Parte_1
pagamento della somma di Euro 16.948,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le superiori causali;
condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1
favore dell'erario essendo parte attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi Euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre il recupero delle spese vive prenotate a debito;
rigetta la domanda di manleva nei confronti della compagnia terza chiamata;
compensa le spese processuali fra il convenuto e la terza chiamata”.
Il giudice ha così deciso ritenendo fondata la domanda attorea sulla base della documentazione prodotta, del contenuto della polizza e della mancata specifica contestazione del convenuto di tutte le articolate deduzioni dell'attore, tenendo conto pag. 3/7 anche della mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, quantificando l'importo del risarcimento sulla base della documentazione medica in atti e quindi rispetto a quello che sarebbe stato il risarcimento secondo un calcolo probabilistico;
il giudice ha rigettato la domanda di manleva verso la compagnia assicurativa proposta dal convenuto ritenendo la polizza operativa solo in caso di danno involontario, ravvisando invece nella fattispecie un comportamento dolosamente omissivo del professionista assicurato.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione;
nel Parte_1
procedimento in secondo grado si sono costituti sia che la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
La causa era rimessa al collegio e veniva assegnata in decisione all'udienza del
09/06/2022 con termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 148/2023 del 09/02/2023 la Corte ha così deciso: “1) conferma la condanna di al risarcimento danni per Parte_1
responsabilità professionale in favore di rimettendone la Controparte_1 quantificazione alla pronuncia definitiva;
2) rigetta l'appello del nei Parte_1 confronti di che estromette dall'ulteriore corso del giudizio;
3) conferma CP_2
nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna il al rimborso in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.777,00 per CP_2
compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; 5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza e riserva al definitivo la pronuncia sulle spese nel rapporto tra il ed il . CP_1 Parte_1
Con ordinanza in pari data la Corte ha disposto CTU nominando quale consulente la
Dott.ssa con il seguente incarico: “a) accerti natura ed entità delle Persona_1
lesioni riportate dal nel sinistro del 29.5.2001, indicando durata e grado CP_1 dell'inabilità temporanea;
b) accerti l'esistenza di eventuali postumi permanenti che siano in rapporto causale con le lesioni patite in occasione del sinistro;
c) determini il grado percentuale di invalidità permanente sulla base della Tabella vigente al CP_4
15.12.1999 (all.1 al DPR 30.6.1965 n. 1124 e succ. mod.); d) verifichi la necessità e congruità delle spese mediche documentate dal periziando”.
pag. 4/7 La nominata consulente provvedeva al deposito di relazione peritale contenente anche risposte ai rilievi di parte.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
In ragione di quanto già deciso da questa Corte con sentenza non definitiva n. 148/2023 del
09/02/2023, deve essere determinato l'ammontare del risarcimento spettante all'appellato.
Sul punto si richiama il contenuto della citata sentenza non definitiva nella quale la Corte, in esame del quarto motivo di impugnazione con il quale l'appellante ha contestato la quantificazione del danno ritenuta arbitraria e palesemente non motivata, ha ritenuto che la consulenza tecnica in origine prodotta dal non fosse adeguata e sufficiente allo scopo CP_1
di stabilire, nell'ambito del giudizio probabilistico richiesto, l'entità dell'indennizzo che il suddetto avrebbe conseguito per effetto del giudizio che l'Avv. avrebbe CP_1 Parte_1 dovuto intentare
contro
; per tale ragione è stata disposta la CTU Controparte_3
medica per stabilire – secondo la Tabella richiamata dalla polizza (all.1 al D.P.R. CP_4
30.6.1965 n. 1124 e succ. mod., nel testo vigente al dicembre 1999) - la durata e misura dell'inabilità temporanea subita dal il grado dell'invalidità permanente, nonché CP_1
l'entità delle spese di cura documentate ricollegabili all'infortunio, atteso che tale accertamento tecnico avrebbe in effetti consentito di quantificare l'indennizzo che il CP_1
avrebbe potuto conseguire mediante il giudizio giammai avviato dall'Avv. CP_1
Il nominato CTU Dott.ssa esaminata la documentazione in atti, visitato il Persona_1 periziando e compiuti gli eventuali necessari accertamenti Controparte_1
specialistici, ha concluso che “Le lesioni post-traumatiche hanno prodotto una ITA di giorni zero;
una ITP di giorni 15 al 75%; di giorni trenta al 50%, di giorni trenta al 25%” ed inoltre che
“Non si rilevano postumi permanenti valutabili”.
Esaminata la CTU, questa Corte, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
pag. 5/7 In considerazioni delle condizioni generali della polizza stipulata dal Controparte_3 con la previsione di un importo pari a lire 75.000 (Euro 38,73) per ogni giorno di CP_1
inabilità assoluta al 100%, con franchigia di dieci giorni, non essendo stato accertato alcun postumo invalidante permanente, ne consegue un importo complessivo di Euro 1.016,70 di cui
Euro 145,25 per i quindici giorni di inabilità al 75% detratta la franchigia di dieci giorni, di Euro
580,95 per i trenta giorni di inabilità al 50% e di euro 290,50 per i trenta giorni di inabilità al
25%.
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria", dovendosi intendere quale “data del fatto” il 29/05/2001 e cioè la data del sinistro dalla quale poteva farsi ricorso alla polizza assicurativa avviando la richiesta di risarcimento.
Al suddetto importo, per come già indicato in sentenza non definitiva, va sommato l'importo di
Euro 400,00 euro che il aveva corrisposto in acconto spese all'Avv. in CP_1 Parte_1
funzione della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione a ruolo della causa, somma sul cui versamento l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione, tanto meno deducendo o dimostrando di averla utilizzata per una qualche attività processuale, detto importo, da intendersi quale debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione ma sullo stesso vanno riconosciuti gli interessi legali a partire dalla domanda giudiziale di primo grado e sino al soddisfo.
In conclusione l'importo spettante all'appellato ammonta ad Euro Controparte_1
1416,70.
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la pag. 6/7 soccombenza nel giudizio di primo grado;
stante il parziale accoglimento dell'appello con la notevole riduzione della condanna, la Corte ritiene equo e giusto disporre la compensazione di metà delle spese del presente grado, disponendone la residua metà a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 465/2019 emessa in data Parte_1
09/05/2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 1216/2012, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 1.416,70, oltre interessi come in motivazione;
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna al rimborso in favore di di Parte_1 Controparte_1
spese e compensi del giudizio di primo grado che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., ponendo il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al gratuito Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di primo grado;
4) Condanna al rimborso in favore di di Parte_1 Controparte_1
metà delle spese del secondo grado del giudizio che liquida, già ridotte a metà, in Euro 650,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; compensa fra le parti la restante metà e pone le spese della CTU interamente a carico di
[...]
. Parte_1
Messina, camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 7/7